Giovedì, 08 Gennaio 2026 14:11

Rete del lavoro agricolo di qualità (Rlaq): cosa cambia dal 2026 per le imprese agricole

La Legge 1987/2025 introduce criteri più stringenti per l’accesso che garantisce alle imprese una quota di finanziamenti e agevolazioni

La Rete del lavoro agricolo di qualità (Rlaq) torna al centro dell’attenzione con l’entrata in vigore della Legge 198/2025, di conversione del Decreto Sicurezza. L’intervento normativo rafforza il ruolo della Rete – un sistema volontario di certificazione del rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto, rivolto alle aziende agricole - introducendo criteri più stringenti per l’accesso e collegandolo in modo diretto alle politiche di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Cos’è la Rete del lavoro agricolo di qualità

Istituita presso l’INPS, la Rete del lavoro agricolo di qualità rappresenta una sorta di “bollino pubblico” che certifica l’impegno delle imprese agricole nel rispetto delle regole e nella tutela dei lavoratori. L’adesione è volontaria e gratuita e si basa sul rispetto della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione e sicurezza.

Entrare nella Rete significa rafforzare la reputazione aziendale, migliorare la trasparenza nei confronti di clienti e partner e dimostrare attenzione concreta verso la dignità e la sicurezza dei lavoratori.

Il quadro normativo: l’articolo 2 della Legge 198/2025

L’intervento legislativo è contenuto nell’articolo 2 della Legge 198/2025, che modifica l’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, istitutivo della Rete del lavoro agricolo di qualità. Di seguito il testo integrale della disposizione:

Art. 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»;
    b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall’INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’((Istituto e destinate)) al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (( è riservata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall’articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.))
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell’INAIL ((, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano))  e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

Cosa cambia, in concreto, per le imprese agricole

Dal punto di vista operativo, la modifica normativa introduce alcuni elementi fondamentali.

La Sicurezza sul lavoro entra formalmente tra i requisiti di ammissione alla Rete. Non possono accedere, di fatti, le imprese che abbiano riportato violazioni in materia di salute e sicurezza, anche se sanzionate solo in via amministrativa. In passato, la norma prevedeva l’assenza negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative, non ancora definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, inclusa l’assenza di condanne penali per diversi reati.

Inoltre, a partire dal 2026, l’iscrizione alla Rete diventa una condizione di accesso privilegiata a una quota dei finanziamenti INAIL destinati a progetti di miglioramento della sicurezza, trasformando la Rlaq in uno strumento non solo di qualità, ma anche di politica attiva per la prevenzione. Si vuole così favorire un meccanismo di premialità per le imprese che aderiscono alla Rete così come previsto per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari agricoli messi a disposizione annualmente dall’Inail attraverso bandi Isi (Scopri nuovo Avviso pubblico ISI 2025-INAIL).

Ultima modifica il Giovedì, 08 Gennaio 2026 14:14