Martedì, 24 Febbraio 2026 10:25

Il Regolamento (UE) 2026/250: chiarimenti sul bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con alimenti (MOCA)

Il Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione, approvato il 2 febbraio 2026, introduce correzioni tecniche essenziali al Regolamento (UE) 2024/3190, che disciplina l'uso del bisfenolo A (BPA) e altri bisfenoli nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).

Sebbene non apporti modifiche sostanziali ai divieti già previsti, il nuovo regolamento chiarisce alcuni aspetti interpretativi e applicativi fondamentali, contribuendo a garantire l'applicazione coerente delle nuove regole in tutta l'Unione Europea.

Chiarimenti principali e novità introdotte

Il Regolamento (UE) 2026/250 si concentra su tre ambiti chiave:

  • Coerenza terminologica: Una correzione importante riguarda la definizione di “bisfenolo” all’interno del regolamento. È stato eliminato il riferimento a "BPA e dei suoi sali" dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/3190, per garantire una maggiore coerenza con la definizione di bisfenolo che comprende il BPA sotto forma di sale. Questa modifica è stata apportata per evitare confusioni e per chiarire che la normativa si applica a tutte le forme chimiche del BPA.
  • Disposizioni transitorie: Il regolamento del 2026 ha eliminato ambiguità riguardanti il periodo transitorio per l'immissione sul mercato dei materiali contenenti BPA. In particolare, gli oggetti finali monouso fabbricati con BPA, conformi alle norme precedenti, potranno essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026. Tuttavia, per alcuni materiali specifici, come quelli destinati alla conservazione di frutta, ortofrutticoli e prodotti ittici, il periodo transitorio è stato esteso fino al 20 gennaio 2028, consentendo la vendita dei prodotti imballati fino ad esaurimento scorte. Queste scadenze più precise sono state introdotte per garantire una transizione fluida senza interrompere le filiere produttive.
  • Allineamento delle norme tecniche e dichiarazione di conformità: Le modifiche introdotte nel Regolamento (UE) 2026/250 hanno anche chiarito gli obblighi di documentazione per le aziende. La dichiarazione di conformità deve ora essere più specifica riguardo all’identificazione dei materiali intermedi e degli oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In precedenza, la richiesta di identificazione includeva anche informazioni che potevano creare problemi di riservatezza per le aziende. Con le nuove correzioni, le informazioni da includere nella dichiarazione sono state precisate, per garantire trasparenza e conformità alle nuove normative, evitando confusione tra i materiali intermedi e i prodotti finali.

Implicazioni per le aziende e il mercato

Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/250 non cambiano i divieti essenziali già stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/3190, ma forniscono una maggiore chiarezza su come applicarli correttamente. Le aziende del settore dei materiali a contatto con alimenti (MOCA) dovranno continuare a garantire che i loro prodotti non contengano BPA o altri bisfenoli pericolosi, tranne per alcune applicazioni specifiche autorizzate. Tuttavia, le nuove precisazioni sui termini e sulle disposizioni transitorie offrono alle imprese una guida più chiara per l'adeguamento alle normative e per la corretta documentazione della conformità.

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Ultima modifica il Martedì, 24 Febbraio 2026 10:38