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Patente a Punti nei Cantieri: l'Ispettorato del Lavoro fissa i criteri per il recupero dei crediti
Con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alle Commissioni territoriali le prime indicazioni operative per il recupero dei crediti della patente. Il documento definisce criteri e modalità che le Commissioni dovranno applicare nell'esame delle istanze, precisando che il recupero è possibile fino a un massimo di 15 crediti.
La Commissione territoriale
La Commissione è composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, con la partecipazione, su invito, dei rappresentanti dell'ASL competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Come presentare la richiesta di recupero crediti
L'impresa o il lavoratore autonomo interessato invia la richiesta tramite PEC all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro presso cui ha sede la Commissione competente, anche per il tramite dell'associazione di rappresentanza, utilizzando la modulistica allegata alla nota. Nell'istanza va illustrata la proposta relativa ai crediti decurtati, ad esempio in termini di attività formative, investimenti programmati e tempi di realizzazione, con la possibilità di richiedere un confronto diretto con la Commissione.
Gli elementi che la Commissione valuta ai fini del recupero sono due, alternativi o cumulabili: la formazione in materia di salute e sicurezza e gli investimenti nella medesima materia.
Percorsi formativi: requisiti, frequenza e attestati
La formazione utile al recupero dei crediti deve essere aggiuntiva rispetto a quella già obbligatoria per legge, e non è valida ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dal D.Lgs. 81/2008. Per essere riconosciuti dalle Commissioni, i corsi devono rispettare i seguenti criteri:
- organizzati da soggetti formatori individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro;
- svolti in presenza oppure in videoconferenza sincrona, se compatibile con gli obiettivi formativi;
- un numero massimo di 30 partecipanti;
- contenuti coerenti con le violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti;
- essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, con esclusione del datore di lavoro dal ruolo di docente.
Al termine del corso, il soggetto formatore rilascia un attestato che riporta denominazione del formatore, dati del partecipante, tipologia e durata del corso, dicitura "valido ai fini del recupero crediti", modalità di erogazione, firma del legale rappresentante, data e luogo.
I crediti vengono riconosciuti solo se sono rispettate entrambe queste condizioni:
- frequenza di almeno il 90% delle ore previste dal programma;
- superamento di un test finale con almeno il 70% di risposte corrette.
Per il calcolo dei crediti si applica un rapporto fisso: 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto (7 ore = 1,75 crediti, arrotondati a 1). La durata minima del corso dipende invece dalla gravità delle violazioni, secondo la formula (30 - crediti rimanenti) × un moltiplicatore compreso tra 0,8 e 1,5.
I crediti possono essere recuperati anche progressivamente: l'impresa può presentare un piano formativo suddiviso in moduli e chiedere il riconoscimento dei crediti al termine di ciascuno di essi.
Quali investimenti consentono di recuperare punti
Gli investimenti utili al recupero devono essere sostenibili dal punto di vista finanziario e organizzativo, coerenti con le dimensioni dell'impresa e mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza. La Commissione li valuta in base alle risorse economiche disponibili, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e al tipo di violazioni riscontrate.
Le tipologie di investimento indicate dall'Ispettorato sono:
- sistemi di rilevamento ambientale, come sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas e monitoraggio in tempo reale dell'esposizione;
- dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro intelligenti, con elettronica o sensori integrati; in questo caso va dimostrato anche l'effettivo utilizzo da parte dei lavoratori, non solo l'acquisto;
- tecnologie per la sorveglianza sanitaria, come cartelle cliniche elettroniche e sistemi di tracciamento dell'esposizione a sostanze pericolose;
- sistemi di robotica e automazione per operazioni pericolose, compresi i droni per monitoraggi e ispezioni in contesti ad alto rischio;
- tecnologie immersive, come realtà virtuale, aumentata o mista, per simulazioni di emergenza e formazione a distanza.
Sono validi anche gli investimenti realizzati con il supporto di finanziamenti pubblici. Anche in questo caso il recupero può avvenire in modo graduale, sulla base dello stato di avanzamento del progetto. I crediti riconosciuti dipendono dal valore economico dell'investimento:
- 1 credito per investimenti tra 5.000 e 25.000 euro;
- 3 crediti per investimenti tra 25.000,01 e 50.000 euro;
- 6 crediti per investimenti superiori a 50.000 euro.
Considerazioni conclusive
La nota 4634/2026 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro offre alle imprese un percorso chiaro per il recupero dei crediti della patente a punti, distinguendo con precisione i criteri della via formativa da quelli della via degli investimenti. Formazione mirata e investimenti in tecnologie per la sicurezza diventano così gli strumenti concreti per riportare la propria posizione entro i limiti previsti dalla normativa.


