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ACCORDO STATO-REGIONI 2025: NUOVO OBBLIGO FORMATIVO PER I DATORI DI LAVORO
Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119. Questo accordo introduce significative novità in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai datori di lavoro.
Una delle principali novità riguarda l'introduzione di un obbligo formativo specifico per tutti i datori di lavoro che non ricoprono anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Questi soggetti devono frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore, e suddiviso in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della SSL, da completare entro il 24 maggio 2027. Successivamente, è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.
Il corso è finalizzato a fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire efficacemente il processo di salute e sicurezza sul posto di lavoro, superando una visione formale della materia a favore di un approccio sostanziale orientato alla prevenzione e protezione della salute dei lavoratori.
Modulo aggiuntivo per il settore edile
Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore che consentirà di adempiere alla formazione per il datore di lavoro dell’impresa affidataria prevista dall’art. 97 e dal D.lgs. 81/08. Tale modulo “cantieri” è il medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti. Questo modulo integra la formazione base e si concentra su aspetti specifici legati alla sicurezza nei cantieri.
Disposizioni transitorie e validità dei corsi pregressi
Fino al 24 maggio 2026, è possibile avviare corsi secondo le normative precedenti. Tuttavia, i corsi di formazione per datori di lavoro già erogati al 24 maggio 2025 saranno riconosciuti validi solo se i loro contenuti sono conformi al nuovo Accordo del 17 aprile 2025. L'aggiornamento di tali corsi partirà dalla data di fine corso riportata nell'attestato. La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità elearning.
Sanzioni per mancata formazione
Le sanzioni come violazione di cui all'art.37 (Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e l’omessa formazione, comporta l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, lettera c), del D.lgs. n. 81/2008.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un passo significativo verso una maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'introduzione di un obbligo formativo specifico mira a garantire una gestione più consapevole e competente dei rischi, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri per tutti i lavoratori.
Per ulteriori dettagli e per consultare il testo completo dell'Accordo, è possibile visitare il sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale.
MULTE A DATORI CHE AFFITTANO ALLOGGI STAGIONALI NON IDONEI O TROPPO CARI A LAVORATORI STRANIERI
Multe a datori che affittano alloggi stagionali non idonei o troppo cari a lavoratori stranieri
Il Decreto Legge ‘Salva Infrazioni’, arrivato il 14 novembre in Gazzetta Ufficiale (DL 131/2024, convertito da L 166/2024) dà attuazione alla Direttiva 2014/36/UE che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in lavori stagionali. Il Decreto introduce sanzioni per quei datori di lavoro che affittano alloggi ritenuti non idonei ai lavoratori stagionali o che richiedono un canone troppo alto (decurtando in alcuni casi il costo dell’affitto dalla busta paga del lavoratore). Le multe variano dai 350 ai 5.500 euro per ogni lavoratore, e hanno come scopo quello di scoraggiare lo sfruttamento e l’abuso nei confronti dei lavoratori provenienti da paesi extra-UE.
Va ricordato che, già il Testo Unico sull’Immigrazione obbligava i datori di lavoro a offrire alloggi idonei, tuttavia l’Unione Europea ha aperto diverse procedure di infrazione contro l’Italia per non aver adottato alcuna normativa specifica. In sostanza, dunque, il Dl 131/2024 ‘Salva Infrazioni’ risponde all’esigenza e alle pressioni provenienti dall’UE introducendo sanzioni per i datori di lavoro.
Cosa prevede il Decreto Legge ‘Salva Infrazioni’
In dettaglio, la nuova normativa prevede sanzioni pecunarie per i datori di lavoro che affittano alloggi ritenuti non idonei o che decurtano dallo stipendio mensile il costo dell’affitto. Il prezzo del canone non può, inoltre, essere maggiore di 1/3 dello stipendio percepito dal lavoratore.
«15 bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.». |
L’approvazione del Decreto ‘Salva Infrazioni’ mira a scoraggiare lo sfruttamento e la speculazione abitativa che ricade sui lavoratori stagionali extraeuropei, impiegati soprattutto in agricoltura e turismo. Questi lavoratori si trovano spesso a lavorare in condizioni precarie e a vivere in strutture non a norma e/o sovraffollate. Il Testo Unico sull’Immigrazione del 2016, imponeva ai datori di lavoro di affittare immobili ai lavoratori stagionali ad un prezzo accessibile, il nuovo decreto mira a scoraggiare queste pratiche attraverso sanzioni per garantire sicurezza e protezione ai lavoratori provenienti dai paesi terzi.
Per maggiori informazioni
Testo del decreto legge: «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.» (GU n.267 del 14-11-2024)