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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CADUTA DALL’ALTO E FATTORI DI RISCHIO

 

L'esistenza di postazioni di lavoro che possono esporre al rischio di caduta dall’alto impone l’adozione preventiva di misure preventive di protezione sino a quando le lavorazioni non siano cessate.

Cos’è il Rischio caduta dall’alto

Ci si è sempre chiesti cosa si deve intendere per caduta dall’alto, come definire l’”alto” ed a partire da quale altezza è necessario proteggersi dalla caduta dall’alto. Il rischio di caduta dall’alto rappresenta una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro. Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti. I cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota devono essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza. Il rischio di caduta dall’alto non riguarda solamente la caduta di persone ma anche di cose.

Valutazione dei rischi caduta dall’alto e Fattori di rischio

È fondamentale analizzare le criticità incidenti sulla sicurezza di un processo edilizio, già a partire dalle prime fasi progettuali al fine di prevenire l’accadimento di potenziali eventi dannosi attraverso la progettazione. Le problematiche inerenti la progettazione e realizzazione di sistemi di prevenzione/protezione contro la caduta dall’altro “in un cantiere temporaneo e mobile o nel corso della vita utile di un edificio nascono dalla sottovalutazione di una serie di criticità”. Ad esempio “una errata valutazione del rischio in fase di progettazione e la mancanza di percezione del medesimo in fase di realizzazione da parte degli operatori. Ed è dunque necessario per la tutela della sicurezza di chi opera in copertura “che i diversi e molteplici attori che fanno parte del processo decisionale seguano, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto iter procedurale”.

Per analizzare i fattori di rischio emersi dall’analisi delle dinamiche infortunistiche, sono stati esaminati in dettaglio oltre 160 casi di caduta dall’alto dell’archivio Infor.MO per gli anni 2009 - 2010. Da tale analisi, risultano sei principali sottocategorie di caduta dall’alto:

■ caduta per sfondamento di copertura (23,2%);

■ caduta da scala portatile (17,3%);

■ caduta da parte fissa di edificio (12,5%);

■ caduta da ponteggi, impalcature fisse (10,1%);

■ caduta all’interno di varco (10,1%);

■ caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota.

 

La somma degli incidenti rientranti nelle citate categorie rappresenta circa l’81% della totalità delle cadute dall’alto dell’infortunato. Al fine di prevenire e ridurre le cadute dall’alto il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire i dispositivi di protezioni individuale (DPI) anticaduta, che possono essere costituiti da:

■ imbracatura del corpo;

■ connettore;

■ cordino;

■ assorbitore di energia;

■ dispositivi retrattili;

■ guide o linee vita flessibili;

■ guide o linee vita rigide;

■ dispositivo di ancoraggio.

Formazione rischi caduta dall’alto

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi di caduta dall’alto, in particolare per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Il corso “Lavori in Quota” ha una durata di 6 ore e viene svolto in aula. Si rivolge agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi soggetti agli obblighi di tipo formativo. Il corso in oggetto rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche (ad esempio PLE, Trabattelli, Ponteggi) per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale di III categoria (quali Imbracature, Sistemi di ritenuta, ecc.), per i quali è parimenti prevista una formazione ed addestramento specifici in relazione al loro utilizzo. Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi). Chi non adempie agli obblighi previsti per legge rischia l'arresto da 2 a 4 mesi e con l'ammenda da 1000 a 4800 euro.

 

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