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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI PER ESPOSIZIONE AL RUMORE

L’esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di rumore in ambiente di lavoro può provocare effetti negativi sulla salute, tra i quali il più conosciuto è la diminuzione permanente della capacità uditiva o ipoacusia da rumore, che rappresenta ancora oggi una delle malattie professionali più diffuse.

 

Cos’è il rischio rumore

Il rumore si può definire come un fenomeno acustico sgradito che consiste nella propagazione di perturbazioni di pressione nell’aria sotto forma di onde elastiche, con trasporto di energia. Nell’aria, la velocità di propagazione è di circa 343 m/s (alla temperatura di 20 C°). Il rumore viene considerato come una tipologia di inquinamento ambientale (inquinamento acustico) ed è presente in molti ambiti lavorativi, nonché domestici, tanto che è considerato come un rischio tra i più diffusi, inoltre non sempre è così immediato riuscire a distinguere le fonti del rumore legato all’ambito professionale da quello derivante da situazioni parallele e contestuali. Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute del lavoratore possono essere anche piuttosto gravi nonché irreversibili. Gli effetti di esposizione a rumore a livelli superiori agli 85 Db (valore superiore d’azione) prolungata nel tempo possono essere di tipo prettamente uditivo (sordità o ipoacusia da rumore) o di tipo extra-uditivo (sono meno specifici, possono cioè avere anche cause non professionali; fra i più importanti, l’ipertensione, l’eretismo psichico, cioè nervosismo e ansia, l’insonnia, l’aumento della secrezione gastrica con iperacidità). Le patologie legate ad esposizione a rumore (ipoacusia in primis) risultano essere fra quelle più frequentemente indennizzate dall’INAIL: le stesse risultano essere, salvo rari casi, irreversibili.

Valutazione rischio rumore in ambito lavorativo 

La valutazione rischio rumore rientra negli obblighi del Datore di lavoro, che deve integrare la suddetta valutazione nella redazione del DVR (Dichiarazione di Valutazione dei Rischi) aziendale. Tale valutazione, negli ambienti di lavoro, è trattata nel del D.Lgs. 81/08 all’interno dei rischi da agenti fisici. La valutazione rischio rumore deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. Una corretta valutazione del rischio viene eseguita “in conformità alle indicazioni della norma UNI EN ISO 9612:2011 che propone un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori nell'ambiente di lavoro ed il calcolo del livello di esposizione sonora”. Occorre tener conto anche della norma UNI 9432:2011 “da considerarsi complementare alla norma UNI EN ISO 9612:2011”. La norma ISO 1999:1990 invece consente il calcolo previsionale del danno corrispondente ad una determinata esposizione di lungo periodo al rumore.

Gli effetti nocivi del rumore sull’uomo dipendono dai seguenti fattori:

 1) intensità del rumore;

 2) frequenza del rumore;

 3) durata nel tempo dell’esposizione al rumore;

4) fattori ambientali (esposizione contestuale a vibrazioni WBA o HAV)

5) esposizione contestuale a rumori impulsivi

6) esposizione occupazionale a sostanze ototossiche (presenti in solventi, metalli, nei gas asfissianti)

7) fattori legati al lavoratore (assunzione di farmaci relativamente alla formulazione dei quali può riscontrarsi la presenza di principi attivi classificati come ototossici, ad es. in alcuni antibiotici o nei cosiddetti FANS).

Per la valutazione rischio rumore, il Datore di lavoro deve rivolgersi a un tecnico, che effettui delle misurazioni strumentali (indagine fonometrica) e caratterizzi la reale esposizione, ponderata sulla durata del turno lavorativo (Lex8h) sul luogo di lavoro.

Il D.Lgs.81/08 fissa tre soglie di esposizione: il valore inferiore d’azione pari a 80 dB(A), il valore superiore d’azione pari a 85 dB(A) e il valore limite pari a 87 dB(A). Allo stesso modo, sono speculari i valori inferiore e superiore d’azione ed il valore limite di esposizione per i rumori di picco (rispettivamente 135 dB(A), 137 dB(A), 140 dB(A). Esistono dispositivi in grado di proteggere efficacemente da rumori elevati ma quel che risulta importante è che la scelta dei dispositivi da adottare sia effettuata con attenzione ed in relazione al reale livello di decibel da abbattere, in modo da non essere né ipo-protettivi né iper-protettivi, e per poter rientrare nei limiti previsti. Un esempio di dpi per il rumore sono i protettori auricolari. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione gli otoprotettori (inserti auricolari o cuffie antirumore) se l’indagine fonometrica evidenzia l’esposizione, per i lavoratori, a valori compresi fra il livello inferiore e superiore d’azione, mentre vige l’obbligo di indossare gli stessi quando si è esposti a livelli di rumore pari o superiori a Leq 85 dB(A). Questa regola è più restrittiva rispetto al valore limite di esposizione al rumore Leq 87 dB(A), ma presenta il vantaggio di essere molto semplice e dunque facile da applicare.

In particolare quando si sceglie un protettore auricolare è necessario tener conto di alcuni fattori al fine di garantire un sufficiente grado di protezione per le persone esposte:

-  confort d’uso;

- tipologia lavorativa;

- attenuazione sonora necessaria in base alla tipologia di rumore.

L’esposizione a rumore, configurandosi come rischio per la salute per i lavoratori, impone al Datore di Lavoro l’obbligo di procedere alla relativa sorveglianza sanitaria; in particolare, per esposizioni comprese fra il livello inferiore e superiore d’azione (80dB<Leq<85dB) la visita medica deve essere svolta su richiesta del lavoratore o su indicazione del Medico Competente, mentre risulta obbligatoria per esposizione professionale a valori maggiori del livello superiore d’azione.

Formazione Rischio rumore

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. Nelle aziende con esposizione al rischio rumore è importante informare e istruire i dipendenti sui pericoli del rumore.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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