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SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVE MODIFICHE AL D.LGS 81/08

Aggiornato a gennaio 2022 il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Di fronte ai molti infortuni mortali che sono avvenuti nei luoghi di lavoro in questi mesi, anche in relazione alla ripresa completa delle attività lavorative in questi mesi il Governo ha varato norme che hanno portato a modifiche sostanziali e importanti del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

È stata pubblicata la versione aggiornata a gennaio 2022 del D.Lgs. 81/2008 che contiene al suo interno novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il precedente aggiornamento risale a novembre 2020. La versione aggiornata oltre alle indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 contenute in una serie di circolari, include le nuove disposizioni introdotte dal “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che ha avuto un impatto significativo sul Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono aggiornati non solo gli articoli ma anche gli allegati (allegati I – XLVII – XLVIII – XLII – XLIII – XXXVIII).

Le novità più rilevanti riguardano:

  • la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico (modificato il comma 2 dell’art.37 del D.Lgs. 81/08), così come sarà stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni entro il mese di Giugno 2022;
  • il rafforzamento della figura del preposto: la nuova disposizione prevede che il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.” Trattandosi dello svolgimento di compiti aggiuntivi alla propria mansione e che riguardano la vigilanza la norma prevede che “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. Vengono infatti meglio precisati, modificando completamente la lettera a), comma 1, dell’art. 19, gli obblighi del preposto in materia di salute e sicurezza; la norma assume una enorme importanza in quanto, nell’articolato previsto dal D. Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, la nuova legge prevede che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Da segnalare anche l’introduzione di aggiornamenti in materia antincendio:

  • inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021), e che entrerà in vigore a partire dal 25/09/2022;
  • inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021), e che entrerà in vigore il 04/10/2022;
  • inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”(G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021), e che entrerà in vigore il 29/10/2022;
  • inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 6 ottobre 2021 ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;

La nuova versione aggiornata a cura degli Ingegneri Amato e Di Fiore, pur non rivestendo ancora carattere di ufficialità (in procinto di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) rappresenta una risorsa utile per comprendere l’evoluzione di questo strumento normativo.  

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PREVENZIONE RISCHIO INFEZIONE TETANO: VACCINAZIONE ANTITETANICA

 

Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani.

Ampiamente distribuito al suolo, nella polvere delle strade e nelle feci degli erbivori. La sintomatologia è caratterizzata da contrazioni muscolari dolorose, differenti per sede a seconda delle diverse forme cliniche (tetano localizzato, generalizzato, cefalico e neonatale) e la diagnosi è nella maggior parte dei casi esclusivamente clinica.

Rischi infezione tetano

I soggetti appartenenti a determinate categorie professionali (esempio gli agricoltori) sono maggiormente esposti a rischio di infezione da tetano. Quest’ultimo può penetrare nell’organismo attraverso ferite profonde prodotte da oggetti contaminati da questo batterio. La vaccinazione antitetanica serve a proteggere eventuali gravi patologie, riducendo la circolazione del virus e andando a riparare i soggetti più fragili a rischio. La vaccinazione antitetanica è inoltre inclusa nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria ed è obbligatorio per i seguenti lavoratori:

  • operai addetti alla manipolazione delle immondizie
  • operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
  • falegnami
  • metallurgici e metalmeccanici
  • lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
  • stallieri, fantini
  • conciatori
  • sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
  • spazzini, cantonieri, stradini
  • sterratori
  • minatori
  • operai e manovali addetti all’edilizia
  • operai e manovali delle ferrovie
  • asfaltisti
  • straccivendoli
  • personale delle ferrovie
  • asfaltisti
  • marittimi e lavoratori portuali
  • per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI

Obblighi del datore di lavoro sulla vaccinazione antitetanica

Nei soggetti appartenenti alle categorie professionali considerate più esposte a rischio di infezione la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è inoltre inclusa nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria. Controllare che i lavoratori interessati abbiano effettuato la vaccinazione è la verifica del possesso di un requisito che deve fare il datore di Lavoro; sarà invece il Medico Competente aziendale ad attestare l’avvenuta immunizzazione.

 Sorveglianza sanitaria: vaccinazione antitetanica

La medicina del lavoro prevede l’adozione di due tipologie di vaccinazioni che possono essere così classificate:

  • vaccinazione come requisito di legge, necessario per poter svolgere una specifica attività (o per alcune mansioni); in questo caso deve essere richiesto da parte del Medico Competente aziendale;
  • vaccinazione come requisito richiesto da paesi esteri per consentire l’ingresso di tutti i soggetti viaggiatori, inclusi quelli che devono spostarsi per motivi di lavoro (il traveller worker): in tal caso è proprio la persona interessata ad avere l’obbligo di verificare.

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal servizio per effettuare la vaccinazione antitetanica (durante l’orario lavorativo). Il Medico Competente aziendale deve, nell’ambito della vista medica in fase di assunzione del lavoratore (preassuntiva) o periodica, accertarsi dell’effettuazione della vaccinazione antitetanica per le mansioni particolarmente esposte al rischio di contrarre il tetano.

Per chi non è mai stato vaccinato lo schema completo della vaccinazione antitetanica è composto da un ciclo completo composta da una prima dose tempo zero; seconda dose a 3-6 mesi dalla prima; terza dose a 6-12 mesi dalla prima. Chi è già stato vaccinato in passato, deve effettuare solamente la dose di richiamo ogni 10 anni.

Vuoi richiedere il servizio di sorveglianza sanitaria per i tuoi dipendenti? Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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PREVENZIONE RISCHIO DIPENDENZE: ESAMI TOSSICOLOGICI – ALCOL TEST & DRUG TEST

 

Gli esami tossicologici, alcol test e drug test, sono esami molto importanti sul posto di lavoro, in particolare per quelle categorie di lavoratori definite come più a rischio. Il test tossicologico a lavoro serve per accertare l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcol del lavoratore. Per alcune mansioni, cioè quelle che comportano l’utilizzo di macchinari, o comunque quelle che mettono i lavoratori a maggiore rischio, il test antidroga e l’alcol test sono considerati anche come misure preventive. Lo scopo è quello di scongiurare il più possibile, eventuali incidenti e infortuni sul posto di lavoro.

Rischio alcol dipendenza lavoro

Il consumo di alcol, stupefacenti e sostanze psicotrope può comportare gravi rischi per i lavoratori che svolgono determinate attività, ma anche per terze parti che vengono, indirettamente, coinvolte. Se un lavoratore abusa di droghe o assume alcol, perde di lucidità e prontezza di riflessi e ciò è particolarmente pericoloso nello svolgimento delle mansioni che comportano maggiori rischi per la sicurezza e la salute sia del lavoratore che dei colleghi. Per questa ragione il medico competente, nominato dal datore di lavoro, è tenuto ad effettuare dei test e visite mediche specialistiche atte a dimostrare l’idoneità allo svolgimento di alcune attività.

Gli esami tossicologici, alcol test e test antidroga, sono test importanti che permettono di verificare se il lavoratore assume alcolici o sostanze stupefacenti e svolgono un compito fondamentale nella prevenzione dei rischi. Per alcuni lavoratori si tratta di un screening obbligatorio che viene effettuato al momento dell'assunzione e poi con cadenza periodica che di solito è pari a un anno.

Le categorie di lavoratori che hanno l’obbligo di sottoporsi all’ alcol test sono:

  • Attività per le quali è necessario un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio.
  • Mansioni sanitarie e attività di insegnamento svolte in strutture pubbliche e private.
  • Dirigenti e responsabili del controllo dei processi produttivi e della sorveglianza dei sistemi di sicurezza all’ interno di impianti a rischio di incidenti rilevanti.
  • Mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi.
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto.
  • Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili.

Obblighi del datore di lavoro per rischio alcol o droga

Secondo le disposizioni del decreto n. 81/08, o Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro incarica il medico competente, che all’ interno delle mansioni della “Sorveglianza Sanitaria”, è tenuto all’effettuazione dei controlli sul personale preposto. Ossia su quelle categorie considerate maggiormente a rischio. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica, di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. Il datore di lavoro deve inoltre disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione per una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, in base ai rischi specifici della mansione, attraverso un’idonea informazione sugli effetti.

Sorveglianza sanitaria alcol test/drug test

La Sorveglianza Sanitaria è fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro. Essa permette al datore di lavoro di monitorare e prevenire rischi sul lavoro. L’alcol test viene eseguito dal medico del lavoro con un etilometro professionale, che rileva la presenza di etanolo nell’aria espirata. Lo strumento è capace di fornire un risultato immediato, con un riscontro in tempo reale sulla positività o meno del lavoratore sottoposto all’esame. Per quanto Per il drug test il medico competente effettua l’esame tossicologico e ricerca la presenza di droghe nelle urine e nella saliva.

In caso di positività dell’alcol test e del test antidroga, nell’ immediato, il medico competente deve esprimere il giudizio di inidoneità temporanea alla mansione.

E se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ai controlli periodici?

Se il lavoratore non si presenta alla data prevista entro 10 giorni, la struttura sanitaria disporrà un nuovo controllo. Nel caso in cui il lavoratore non dovesse adempiere di nuovo agli obblighi, scattano in automatico una sanzione e l'allontanamento dalla mansione a rischio (fino a quando non venga accertata la sua idoneità). Sanzioni (amministrative e penali) sono previste anche per il datore di lavoro che omette l'effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo.

Necessiti della consulenza di un medico competente, e i tuoi lavoratori hanno necessità di svolgere visite mediche specialistiche? Contattaci e richiedi il servizio di sorveglianza sanitaria chiamando allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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PREVENZIONE RISCHIO SETTORE AGRICOLO: ANALISI EMATOCHIMICHE DI LABORATORIO

 

Gli esami ematochimici di sorveglianza sanitaria sono indispensabili per costatare e monitorare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti e servono a rilevare la presenza di sostanze presenti nel sangue. Sono esami obbligatori solo per alcune categorie di lavoratori, scelti dal medico del lavoro, come ad esempio i braccianti agricoli che fanno uso di prodotti fitosanitari, in particolare per scoprire l’accumulo di sostanze tossiche nel loro organismo, costatarne lo stato di salute e completare la valutazione dei rischi per la tutela del loro benessere.

Rischi esposizione prodotti fitosanitari

I rischi presenti in agricoltura racchiudono una vasta gamma di categorie, e riguardano sia gli infortuni che le malattie professionali. Uno dei rischi è quello da esposizione a sostanze pericolose legato soprattutto all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Con il termine prodotto fitosanitario si intende una sostanza o miscela di sostanze utilizzate per prevenire, distruggere o controllare qualsiasi parassita, in grado di causare danni o interferire con la produzione, lavorazione, immagazzinamento di alimenti, materie prime agricole, legno. Le categorie professionali a rischio di intossicazione riguardano i lavoratori addetti alla produzione industriale dei prodotti fitosanitari, al loro stoccaggio e alla loro utilizzazione in agricoltura, in particolare durante le fasi di miscelazione, applicazione, irrigazione, mieti-trebbiatura, potatura, raccolta, attività di manutenzione. I livelli di esposizione per gli operatori addetti ai trattamenti sono spesso elevati. In questo contesto i fenomeni di intossicazione sono dovuti principalmente alla non osservanza delle norme di sicurezza previste. Altre categorie esposte sono quelle che operano in ambienti confinati (come i lavoratori nelle serre), i disinfestatori di locali, i giardinieri e gli addetti alla cura del verde. Per tutti i lavoratori esposti al rischio di utilizzo di prodotti fitosanitari è obbligatorio il protocollo di sorveglianza sanitaria e la formazione specifica.

Obblighi del datore di lavoro per rischio

La valutazione dei rischi è un obbligo del Datore di lavoro che deve prevedere i rischi specifici e dunque ridurre i pericoli che possono presentarsi. Inoltre oltre alla stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve nominare l’RSPP e il Medico competente, garantendo così la sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve produrre la valutazione del rischio delle attività correlate all’utilizzo dei prodotti fitosanitari che deve considerare la peggiore condizione espositiva ipotizzabile per ogni attività. La valutazione del rischio deve tener conto delle proprietà tossiche pericolose dei pesticidi, le informazioni sulla salute e sulla sicurezza fornite dalla scheda di sicurezza di ogni prodotto, il livello di esposizione, la durata dell’esposizione, così come ogni valore limite di esposizione o valore limite biologico associato ad ogni prodotto.

Sorveglianza sanitaria: analisi ematochimiche

La sorveglianza sanitaria è prevista per tutti gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e viene effettuata dal medico competente. Prima che inizino a lavorare, gli operatori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria. Gli esami ematochimici restituiscono dei valori utili al medico per formulare il giudizio di idoneità alla mansione o per prescrivere eventuali limitazioni. Scopo della visita è evidenziare eventuali problemi legati alla mansione specifica.  Le analisi ematochimiche permettono di individuare eventuali contaminazioni ed interferenze che possono derivare dall’esposizione ai prodotti fitosanitari. Solitamente per i braccianti le analisi hanno periodicità annuale proprio per valutare e verificare la presenza o meno di sostanze chimiche nel sangue.

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PREVENZIONE RISCHIO VIDEOTERMINALE: SCREENING VISIO-TEST

 

Gli impiegati addetti al videoterminale possono riscontrare disturbi visivi, disturbi muscolo-scheletrici, fatica mentale e stress. Per videoterminale si intende: “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”. Si definisce lavoratore al videoterminale “il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali."

Rischi videoterminale per la vista

Ottobre è il mese della vista e tra i rischi legati al videoterminale c’è l’astenopia comunemente conosciuta come fatica visiva, causata dall’eccessivo sforzo dei muscoli oculari richiesto dall’azione. In particolare è a causa della luce proiettata dallo schermo, ma anche, indirettamente, della postura adottata, che questi soggetti possono essere potenzialmente a rischio di sviluppare patologie e disturbi della vista. Infatti, lavorare ininterrottamente per un certo numero di ore davanti ad uno schermo influisce sull’affaticamento visivo e può provocare bruciore agli occhi, ammiccamento frequente, lacrimazione, fastidio alla luce, visione annebbiata. Il lavoratore deve effettuare interruzioni della sua attività al videoterminale mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Di seguito alcuni consigli per prevenire questi sintomi, rilassare gli occhi e distendere i muscoli oculari: dopo ogni 20 minuti di lavoro, bisogna osservare un oggetto ad almeno 20 metri di distanza per almeno 20 secondi. È importante sospendere regolarmente il lavoro al videoterminale per indirizzarsi ad attività che non richiedano un forte impegno visivo. In tal modo i muscoli oculari possono rilassarsi. Inoltre chi svolge la propria attività al computer per almeno 20 ore settimanali ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore, salvo casi particolari in cui il medico competente stabilisce una frequenza diversa. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrande dell’orario di lavoro. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm.

Obblighi del datore di lavoro per rischio videoterminale

Il datore di lavoro, all’atto della valutazione dei rischi, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- Ai rischi per la vista e gli occhi

- Ai problemi legati alla postura e all’affaticamento visivo o mentale

- Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale e adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati

È importante che non vi siano riflessi sullo schermo per cui è opportuno evitare di sistemare la postazione al videoterminale avendo alle spalle una finestra o frontalmente per evitare fenomeni di abbagliamento.

Sorveglianza sanitaria videoterminali: screening Visio-test

La sorveglianza sanitaria è prevista per tutti i videoterminalisti e viene effettuata dal medico competente. Prima che inizino a lavorare con il videoterminale, gli operatori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, necessaria ad ottenere attraverso il giudizio medico competente l’idoneità a svolgere il proprio lavoro. Le visite hanno una frequenza quinquennale per i lavoratori classificati come idonei, mentre per chi è stato classificato idoneo con prescrizioni o chi ha superato il cinquantesimo anno di età, la frequenza è biennale.

Scopo della visita è evidenziare eventuali alterazioni cui il soggetto sia portatore e correggerle.  La visita comprende il Visio-test, un accertamento sanitario particolarmente efficace che permette di misurare con rapidità i parametri principali della funzionalità visiva ed individuare eventuali problemi o disfunzioni. Il Medico competente proporrà al paziente dei test specifici per valutare la reazione dell’occhio a stimoli visivi diversi, replicando le condizioni a cui potrebbe essere sottoposto il dipendente in una qualsiasi giornata lavorativa. Le visite mediche periodiche sono dunque fondamentali per un corretto monitoraggio della salute e sicurezza del personale lavorativo. Sono tanti gli accertamenti necessari da eseguire, per poter ottenere un ottimo e quanto più completo riferimento dei fattori di rischio, cui può essere soggetto un lavoratore durante la propria attività.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO RADON LUOGHI DI LAVORO

 

Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, non percepibile dai nostri sensi: questo gas, infatti, è inodore ed incolore. Il radon che si forma nel sottosuolo deriva dal decadimento radioattivo dell’uranio, un elemento presente in tutte le rocce della crosta terrestre. Una volta sprigionatosi è capace di risalire in superficie sfruttando tutte le fessure presenti, arrivando al livello del suolo ed entrando negli edifici dove accumulandosi può diventare pericoloso per la salute.

L’unità di misura che esprime la concentrazione del radon in aria è il Becquerel per metro cubo (Bq/m3). Attraverso un meccanismo di decadimento radioattivo, il radon si trasforma, originando altre sostanze: sono proprio queste, elementi radioattivi solidi (i cosiddetti “figli del radon”) a costituire il reale fattore di rischio per la salute. I figli del radon, una volta inalati con la respirazione, si depositano nei polmoni dove emettono radiazioni che danneggiano il tessuto polmonare.

Cos’è il Rischio Radon

Per Rischio Radon si intende il rischio derivato dall’inalazione di questo gas naturale che può provocare gravi danni alla salute. È dimostrato che una prolungata esposizione ad elevate concentrazioni di radon accresce il rischio di sviluppo di tumore polmonare. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il radon come agente cancerogeno di gruppo 1, ossia come una sostanza per la quale vi è evidenza accertata di cancerogenicità anche negli esseri umani. Il radon è collocato al secondo posto come causa di tumori polmonari, dopo il fumo di tabacco.

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq/m3, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon, ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Valutazione rischio radon  

È importante non sottovalutare il rischio radon, a causa dei suoi effetti sulla salute e soprattutto in quanto questo gas tende ad accumularsi negli spazi chiusi, luoghi di lavoro dove si trascorre la maggior parte del tempo. Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori elaborando, tra l’altro, un documento di valutazione dei rischi.

La prima valutazione della concentrazione media annua del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale. Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di valutazione del rischio. L’unico strumento diagnostico per valutare il grado di rischio di un ambiente è la misurazione della concentrazione del gas radon.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione dei rischi, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione in relazione dei rischi individuati;
  • il programma di attuazione delle misure individuate.

Formazione rischio radon

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. Nelle aziende con esposizione al rischio radon è importante informare e istruire i dipendenti sui pericoli per la salute.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Se vuoi ricevere maggiori informazioni o se hai dubbi in merito ai servizi integrati di consulenza e formazione puoi contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Martedì, 21 Settembre 2021 10:54

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI IN AGRICOLTURA

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI IN AGRICOLTURA

Il settore agricolo, compreso l’allevamento, l’orticoltura e la silvicoltura rappresenta un comparto dove i fattori di rischio sono numerosi. L’indice infortunistico del settore agricolo è abbastanza considerevole, questo impone alle aziende e agli enti preposti di prestare particolare attenzione e di adottare le misure preventive e protettive.

Rischi in agricoltura

In Italia, il settore agricolo detiene, ancor oggi, il triste primato degli infortuni, spesso mortali, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’agricoltura supera, quanto ad incidenti, anche il settore edile e quello della cantieristica, tradizionalmente caratterizzati da una percentuale di sinistri elevata. I rischi presenti in agricoltura racchiudono una vasta gamma di categorie, e riguardano sia gli infortuni che le malattie professionali. Parlando dei rischi specifici, essi variano a seconda della tipologia di azienda agricola, della struttura dell’ambiente e dei macchinari presenti, oltre alle varietà di sostanze impiegate o prodotte. La prima causa di morte è la perdita di controllo delle macchine e dei mezzi agricoli, seguita dallo schiacciamento o incastro del guidatore all’interno di macchine agricole o per il movimento terra. La seconda causa è la caduta dall’alto. Pratiche irregolari lungo la filiera produttiva possono favorire reati come il caporalato e il lavoro nero, causa di insicurezza e di rischi per quanto concerne le condizioni di lavoro. Un’ulteriore causa di incidenti è spesso legata all’anzianità anagrafica di molti agricoltori e braccianti, specie nelle piccole aziende a conduzione familiare, che favorisce disattenzione nella gestione di macchine pesanti o il mancato impiego di tecnologie più all’avanguardia.

Tra i rischi specifici che vengono presi con maggior considerazione in campo agricolo ritroviamo il rischio stress lavoro correlato, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio rumore, rischio vibrazioni. Non trascurabile inoltre è il rischio da esposizione a sostanze pericolose legato soprattutto all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Con il termine prodotto fitosanitario si intende una sostanza o miscela di sostanze utilizzate per prevenire, distruggere o controllare qualsiasi parassita, in grado di causare danni o interferire con la produzione, lavorazione, immagazzinamento di alimenti, materie prime agricole, legno. Anche per questa particolare esposizione al rischio è obbligatorio il protocollo di sorveglianza sanitaria e la formazione specifica.

Valutazione dei rischi in agricoltura

La valutazione dei rischi in agricoltura è un obbligo del Datore di lavoro che deve prevedere i rischi specifici e dunque ridurre i pericoli che possono presentarsi. Inoltre oltre alla stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve nominare l’RSPP e il Medico competente, garantendo così la sorveglianza sanitaria. Nel caso l’azienda tratti prodotti come carne, latte o comunque prodotti destinati al consumo, deve essere in possesso del manuale di autocontrollo HACCP.

Formazione rischi lavoratori

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi legati all’utilizzo di macchine agricole e attrezzature. La formazione rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale. Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).

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Mercoledì, 15 Settembre 2021 10:27

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO VIBRAZIONI

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO VIBRAZIONI

Il rischio vibrazioni è presente qualora si utilizzano attrezzature e macchinari vibranti. Può anche essere causato dalla guida di autoveicoli o a bordo mezzi di trasporto, piattaforme ecc…

Cos’è il rischio vibrazioni

Il rischio da vibrazioni meccaniche riguarda un lavoratore che utilizza strumenti o macchinari, come ad esempio martelli pneumatici, trapani, seghe circolari, tagliaerba, carrelli elevatori, trattori, ecc. che provocano sollecitazioni negli apparati e negli organi interni. Le vibrazioni meccaniche possono essere trasmesse al sistema mano braccio o al corpo intero.

Le vibrazioni mano braccia sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che viene impugnata con una o con entrambe le mani. Queste possono provocare patologie di tipo:

  • vascolare (fenomeno di Raynaud),
  • neurologico (neuropatia periferica sensitiva)
  • osteorticolare (lesioni croniche degeneranti a carico dei segmenti ossei)

Di seguito un breve elenco delle patologie muscolo-scheletriche dell’arto superiore correlate con il lavoro:

  • tendinopatie infiammatorie e/o degenerative (tendiniti, tenosinoviti, peritendiniti, tendinosi) della spalla, gomito, polso e mano;
  • sindromi da compressione dei nervi periferici (s. tunnel carpale, s. tunnel cubitale, ecc.).

Le vibrazioni trasmesse al corpo intero comportano rischi come lombalgie e traumi al rachide. In generale le vibrazioni meccaniche sia che vengano trasmesse al sistema mano braccio che al corpo intero rappresentano un rischio per la salute da non sottovalutare, in quanto potrebbe causare serie patologie o comunque arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi. Per tale ragione è obbligatorio effettuare un’attenta valutazione del rischio vibrazioni.

Valutazione rischio vibrazioni

La valutazione rischio vibrazioni rientra negli obblighi del Datore di lavoro, che deve integrare la suddetta valutazione nella redazione del DVR (Dichiarazione di Valutazione dei Rischi) aziendale.

Tale valutazione, negli ambienti di lavoro, è trattata nel del D.Lgs. 81/08 all’interno dei rischi da agenti fisici. La valutazione dei rischi deve essere programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia, aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. La valutazione prende in considerazione il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. Ad esempio deve prevedere guanti antivibranti che consentono di ridurre il rischio (da valutare in funzione del tipo di utensile).

Formazione Rischio vibrazioni

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. Nelle aziende con esposizione al rischio vibrazioni è importante informare e istruire i dipendenti sui pericoli del rumore.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Martedì, 07 Settembre 2021 15:08

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CADUTA IN PIANO

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CADUTA IN PIANO

 

Ogni professione è caratterizzata da pericoli, rischi e criticità. Gli infortuni e i “quasi infortuni” dovuti a cadute in piano costituiscono un numero importante nel panorama degli incidenti sui luoghi di lavoro. Molto spesso si ritiene che questi eventi siano dovuti alla semplice “distrazione” dell’operatore, ma la realtà è ben più complessa. Diversi studi europei mostrano come il caso specifico degli infortuni collegati a scivolamento e caduta sui luoghi di lavoro rappresentano il maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi, compreso il lavoro d’ufficio, e sono motivo delle principali assenze dal lavoro superiori ai tre giorni specialmente nelle piccole e medie imprese (PMI), determinando infortuni anche gravi con una durata media di assenze di 38 giorni.

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro, prevede che i pavimenti presentino condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi, prescrivendo che questi siano fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, oltre ad essere non ingombrati da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.

Cos’è il Rischio caduta in piano

Per rischio caduta in piano si fa riferimento alla caduta su un livello che è prevalentemente riconducibile ad una inadeguata interazione tra la superficie della suola della scarpa e la superficie del pavimento ed è fortemente condizionata, dalla resistenza allo scivolamento della superficie di calpestio. A livello di statistiche nazionali si può rilevare come in Italia le cadute in piano rappresentino la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi: ad esempio tra gli incidenti presenti nella della Banca dati statistica Inail, riguardo ai dati del 2009, i casi denunciati sono pari a circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause. E per migliorare la prevenzione di questi infortuni è necessario tener conto del rapporto stretto tra scivolosità delle pavimentazioni e rischi di caduta.

Valutazione dei rischi caduta dall’alto e Fattori di rischio

La valutazione del pericolo caduta viene condotta solo per gli ambienti nei quali questo è riconosciuto come rischio specifico, trascurando quanto imposto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che all’art. 2 lettera q, definisce la valutazione dei rischi come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, per individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Inoltre i datori di lavoro sono chiamati ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza e protezione non solo per i propri dipendenti, ma per tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti nell’ambiente di lavoro. Pertanto la valutazione del rischio caduta, per sua natura, non può riguardare solo i lavoratori di un’azienda, e questa considerazione diventa ancora più evidente se si osserva che nella quasi totalità delle attività lavorative è prevedibile, se non formalmente previsto, l’accesso oltre ai dipendenti, anche a persone dall’esterno. Ai visitatori deve essere, infatti, garantita l’accessibilità ai locali nella massima sicurezza, ed è essenziale che l’estensore del Documento di Valutazione dei Rischi ne tenga conto, per evitare che le conseguenze di un infortunio causato da scivolamento ricadano su di lui e sul datore di lavoro. Si comprende, quindi, come il problema della valutazione di questo rischio sia esteso e debba riguardare non solo i luoghi di lavoro manifatturieri, tradizionalmente ritenuti a rischio, ma anche, e principalmente, i contesti del terziario, dove questo rischio è ampiamente sottostimato e spesso assolutamente incontrollato.

In sede di valutazione del rischio è fondamentale che vengano individuati i fattori che potrebbero provocare incidenti. Nei luoghi di lavoro ad esempio è importante verificare che ci sia una segnaletica di sicurezza appropriata, una sufficiente luce naturale e in mancanza di quest’ultima un’adeguata illuminazione artificiale. Inoltre il luogo di lavoro deve essere tenuto sempre in ordine, non devono esserci ostacoli.

Tra le professioni maggiormente esposte al rischio di caduta in piano c’è quella degli operatori del settore delle pulizie che si servono di attrezzature manuali o elettriche. Nel caso si strumenti manuali (spazzoloni, secchi e scale), possono incorrere in problematiche di tipo muscolo scheletrico causate da movimenti ripetitivi o scorretti; ma anche in lesioni e contusioni causate da scivolamenti e cadute. Se invece vengono utilizzate macchine per la pulizia (lavapavimenti elettriche, lucidatrici, idropulitrici, aspiratori…) bisogna stare attenti anche a elettrocuzione, esposizione a sorgenti rumorose, a vibrazioni (a carico in particolare degli arti superiori) e ad ustioni da vapore.

Formazione rischi caduta dall’alto

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi di caduta in piano. La formazione degli operatori consente di conoscere i rischi presenti nel luogo di lavoro e come prevenirli. Il corso “Formazione lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO LAVORO IN SOLITUDINE 

 

 

Per lavoro “in solitudine” si intende ogni mansione che debba essere svolta da un addetto in totale autonomia, non soggetta alla supervisione di un preposto, isolata da altri lavoratori e molto spesso all'esterno del sito dell'azienda cui appartiene. Una persona dunque che non può essere vista o sentita da altri.

Cos’è il rischio lavoro in solitudine

Il lavoro in solitudine presuppone che il lavoratore non abbia contatti diretti con colleghi. Un esempio di ruoli lavorativi che prevedono il lavoro in solitudine sono: Autotrasportatori, Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne, Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio lavoro sul territorio nazionale (energia elettrica, gas, acqua, ecc.), Addetti alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono “abitati”, Addetti ai servizi di vigilanza (che spesso presidiano ampie aree attraverso monitor e telecamere …), Addetti al Telelavoro, Agricoltori. Il rischio maggiore che comporta il lavoro in solitudine è la mancata possibilità di venire soccorsi (sia in caso di infortunio sul lavoro, sia in caso di malore o evento accidentale). Le conseguenze meno dirette, ma comunque da non trascurare, sono invece legate agli aspetti psicologici e sociali che possono avere delle ripercussioni sullo stato di benessere del lavoratore. Questa condizione di isolamento può essere causa di stress psichico (sensazione di isolamento, paura).

Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro (oltre al pacchetto di medicazione) un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda il problema della mancata possibilità di venire soccorsi, il mondo della tecnica e della ricerca ha prodotto apparecchiature e/o sistemi di teletrasmissione (GPS, applicazioni per cellulari – APP - … ) in grado di monitorare situazioni di potenziale pericolo correlate a lavori in solitudine. È possibile, infatti, rilevare i movimenti del corpo attraverso apparecchi di controllo che la persona porta su di sé o attraverso apparecchi fissi di sorveglianza presenti nel locale. L’assenza di movimenti del corpo, conseguenti, ad esempio, ad una perdita di conoscenza, fa scattare automaticamente l’allarme dopo un tempo prestabilito. Da segnalare inoltre che oggi gli smartphone sono dotati di GPS e di altri sensori di movimento (es. accelerometro) in grado di determinare la posizione e gli spostamenti di una persona e che sono disponibili specifiche App che sostituiscono in modo più economico i dispositivi di rilevazione “uomo a terra”.

Valutazione rischio da lavoro in solitudine

In virtù dell’art. 17 del DLgs 81/08 la valutazione dei rischi è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare a nessuno: riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori delle attività e luoghi in cui essa si svolge e l’organizzazione del lavoro specifica, senza alcuna differenza di genere e di età. Nel documento di valutazione è importante quindi che il datore di lavoro individui i lavoratori che operano in solitario e che crei una specifica valutazione dei rischi legati a questo specifico caso. Inoltre deve essere posta particolare attenzione al “Piano di evacuazione”. All’interno di detto piano è importante venga inserito uno specifico paragrafo in cui siano individuate le procedure di evacuazione in caso di emergenza e di necessità di primo soccorso per chi opera in solitario. L’analisi di un problema che sia di sicurezza o di attenzione alle condizioni di benessere, deve obbligatoriamente partire dall’esame della realtà operativa in cui il lavoro viene svolto. Detta realtà è rappresentata da più elementi che si interfacciano tra loro: i compiti, le responsabilità, l’ambiente, le attrezzature e gli impianti, e non ultimo, il sistema di relazione che ciascun addetto “percepisce e pratica” nel proprio ambiente lavorativo. È ovviamente fondamentale la collaborazione del Medico Competente in quanto occorre attivare una sorveglianza sanitaria mirata: i “lavoratori solitari” devono essere in possesso di uno specifico giudizio di idoneità.

Formazione rischio da lavoro in solitudine

L’Accordo Stato-Regioni che implementa l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 sulla formazione dei lavoratori indica i titoli dei contenuti della formazione specifica per i lavoratori; tra questi non viene esplicitamente menzionato il lavoro in solitudine, in quanto non rappresenta di per sé un rischio, bensì una condizione di lavoro per la quale però il lavoratore deve essere idoneamente formato. Le persone che operano in solitudine devono conoscere bene il luogo di lavoro in cui operano, le macchine, gli utensili e le attrezzature di lavoro. È quindi importante che il lavoratore abbia ricevuto, oltre alla formazione già prevista per legge, una specifica formazione riguardante le misure di protezione da attuare in caso di emergenza, le misure di prevenzione atte ad evitare il disagio di una condizione di lavoro che lo pone per tutto l’orario o larga parte di esso in assenza di contatti con altri esseri umani. Nelle attività quindi in cui è previsto che vi siano uno o più lavoratori che operano da soli, la formazione sui rischi specifici è fondamentale. In questo caso vi è l’obbligo di seguire il corso “Formazione dei lavoratori”. Promotergroup S.p.A. oltre ad occuparsi di formazione obbligatoria mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

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