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Il rifiuto di sottoporsi a visita medica è sanzionabile con il licenziamento in tronco.

 

La visita medica di idoneità del lavoratore per cambio delle mansioni è un adempimento di legge a cui il dipendente non può sottrarsi anche se ritiene sussistere i presupposti di un illegittimo demansionamento. È quanto ha ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 26199 depositata il 6 settembre 2022. Nello specifico la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una dipendente che si era rifiutata di sottoporsi alla visita medica prevista per legge senza un motivo legittimo, ma solo per paura di un demansionamento.

Come funziona la sorveglianza sanitaria nel caso di cambio mansione?

Il medico competente informato dal datore di lavoro, esegue una visita medica periodica “in occasione del cambio mansione”, qualora nella nuova mansione siano presenti rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria. Qualora i rischi si ritengano sovrapponibili si procederà a controllo sanitario a scadenza dell’idoneità in essere. È un dovere di legge (previsto dal D.lgs. n. 81/2008) del dipendente quello di sottoporsi ai controlli sanitari richiesti dal legislatore o comunque disposti dal medico competente. Il dipendente che viene convocato per sottoporsi ad un controllo sanitario aziendale e rifiuta la visita medica rischia di non poter svolgere le mansioni che gli sono state assegnate, poiché non ci sono gli elementi per stabilire la sua idoneità psicofisica a tale attività. Non solo: se il controllo risponde alla necessità di un cambio di mansioni (e, quindi, si rende obbligatorio), davanti ad un secondo rifiuto il lavoratore può essere licenziato. Secondo la Suprema Corte, infatti, un atteggiamento del genere “non è assolutamente giustificabile” nemmeno quando il dipendente declina l’invito del datore per il timore di essere demansionato.

La Cassazione ricorda l’obbligo in capo al datore di sottoporre il lavoratore alla visita medica e di adeguare le mansioni del dipendente alle capacità e alle condizioni di salute di quest’ultimo. Inoltre il lavoratore ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione del medico competente sull’idoneità a svolgere determinate mansioni. Pertanto, conclude l’ordinanza, nulla può giustificare il rifiuto della visita medica da parte del dipendente, mentre risulta legittimo il suo licenziamento nel caso in cui tale condotta persistesse.

 

 

 

 

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EDILIZIA 87% DELLE IMPRESE INADEMPIENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Oltre 13.000 violazioni accertate nell'intero anno 2021 e il 43% riguarda la sorveglianza sanitaria.

 

Uno dei settori che presenta maggiori criticità nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro è il settore edile. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale l’87% delle imprese edili non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dati che lasciano senza parole. Nelle settimane passate si è svolto un confronto tra il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano e le parti sociali del settore edile, durante il quale sono stati presentati alcuni dati emersi dall'attività dell'INL. Nei primi tre mesi di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 (Decreto fiscale) sono state sospese 414 attività (cantieri) per gravi carenze nell'applicazione della sicurezza e salute sul lavoro e irregolarità fiscali, su oltre 13.000 violazioni accertate nell'intero anno 2021:

  • il 43% riguarda la sorveglianza sanitaria;
  • il 22% la formazione e informazione;
  • il 20% i rischi elettrici;
  • il 6% la mancata valutazione dei rischi.

A seguito dell'attività di vigilanza speciale in edilizia disposta dall'INL, inoltre, nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 31 dicembre 2021, l'87% delle oltre 5.000 imprese controllate è risultato irregolare in materia di sicurezza del lavoro. Il ministro Andrea Orlando ha espresso la necessità di procedere con un intervento normativo urgente a tutela non solo delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche delle imprese che rispettano le regole. La proposta è quella di subordinare l'ottenimento dei benefici connessi ai bonus edilizi, il Superbonus 110%, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

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Fonte: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Sicurezza-lavoro-Orlando-presenta-a-parti-sociali-settore-edile-norma-su-superbonus-110.aspx

 

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