{"id":816,"date":"2025-03-24T15:17:00","date_gmt":"2025-03-24T14:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.promotergroup.eu\/test-wordpress\/polizze-catastrofali-tutto-quello-che-bisogna-sapere-sul-nuovo-obbligo-per-le-imprese\/"},"modified":"2025-03-24T15:17:00","modified_gmt":"2025-03-24T14:17:00","slug":"polizze-catastrofali-tutto-quello-che-bisogna-sapere-sul-nuovo-obbligo-per-le-imprese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.promotergroup.eu\/test-wordpress\/polizze-catastrofali-tutto-quello-che-bisogna-sapere-sul-nuovo-obbligo-per-le-imprese\/","title":{"rendered":"POLIZZE CATASTROFALI: TUTTO QUELLO CHE C&#8217;\u00c9 DA SAPERE SUL NUOVO OBBLIGO PER LE IMPRESE"},"content":{"rendered":"<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-815\" src=\"https:\/\/www.promotergroup.eu\/test-wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f203d630ce0c3265f9c9461092194e6b.jpg\" alt=\"\" class=\"caption\" title=\"Polizze Catastrofali per Imprese\" width=\"600\" height=\"346\" srcset=\"https:\/\/www.promotergroup.eu\/test-wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f203d630ce0c3265f9c9461092194e6b.jpg 600w, https:\/\/www.promotergroup.eu\/test-wordpress\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/f203d630ce0c3265f9c9461092194e6b-300x173.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>\n<p><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>Polizze Catastrofali: tutto quello che c\u2019\u00e8 da sapere sul nuovo obbligo per le imprese<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><u>Dal 31 marzo 2025 scatter\u00e0 in Italia un obbligo assicurativo senza precedenti: tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese saranno tenute a sottoscrivere una <strong>polizza contro i rischi catastrofali<\/strong> derivanti da eventi naturali.<\/u><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">L\u2019obbligo, introdotto dalla <strong>legge di Bilancio 2024 <\/strong>e regolato nel dettaglio dal <strong>Decreto ministeriale 18\/2025 del MEF<\/strong>, nasce dalla crescente esposizione del territorio italiano a fenomeni sismici e alluvionali, ma anche dalla necessit\u00e0 di ridurre la pressione economica sul sistema pubblico di protezione civile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">L\u2019Italia, infatti, presenta il pi\u00f9 basso tasso di copertura assicurativa contro i disastri naturali tra i paesi europei pi\u00f9 esposti. Secondo dati ANIA, solo il 2,4% delle abitazioni \u00e8 coperto da una polizza contro i rischi catastrofali. Le microimprese non fanno molto meglio: solo il 3,4% risulta coperto contro le alluvioni e l\u20198,4% contro i terremoti, mentre la percentuale sale rispettivamente al 28,2% e 32,2% per le piccole imprese, fino ad arrivare a circa due terzi per le medie imprese. Le grandi aziende risultano quasi totalmente assicurate.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong>Una copertura obbligatoria per tutte le imprese (con poche eccezioni)<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Il nuovo obbligo si applica <strong>a tutte le imprese, italiane o estere con stabile organizzazione in Italia<\/strong>, che siano iscritte nel Registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalit\u00e0. Rientrano dunque nell\u2019obbligo anche le <strong>societ\u00e0 tra professionisti (Stp)<\/strong> e le <strong>societ\u00e0 tra avvocati (Sta)<\/strong>, nonostante l\u2019attivit\u00e0 esercitata non sia propriamente industriale o commerciale. Ne sono escluse unicamente le <strong>imprese agricole<\/strong> disciplinate dall\u2019articolo 2135 del Codice civile, come approfondito pi\u00f9 avanti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Le polizze dovranno coprire, obbligatoriamente, i <strong>beni strumentali all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa<\/strong>: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e le merci. L\u2019obbligo sussiste anche se i beni non sono di propriet\u00e0 dell\u2019impresa ma sono impiegati a qualunque titolo, per esempio in leasing, locazione, usufrutto o affitto d\u2019azienda. Il principio guida \u00e8 che siano <strong>funzionali all\u2019attivit\u00e0 produttiva<\/strong> e non necessariamente iscritti a bilancio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong>Eventi coperti, limiti e incertezze<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Il perimetro della garanzia obbligatoria \u00e8 circoscritto a cinque eventi naturali: <strong>terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni<\/strong>. Esclusi invece eventi come bombe d\u2019acqua, eruzioni vulcaniche, maremoti e, pi\u00f9 in generale, i cosiddetti eventi \u201cdi contorno\u201d o danni indiretti. Non sono coperti, ad esempio, i danni da <strong>interruzione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva (business interruption)<\/strong>, n\u00e9 quelli causati da comportamenti umani negligenti o da abuso edilizio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Rimangono alcuni nodi interpretativi, ad esempio in merito all\u2019intensit\u00e0 minima dell\u2019evento per attivare l\u2019indennizzo, soprattutto in caso di calamit\u00e0 localizzate che colpiscano un singolo immobile. In caso di <strong>stato di emergenza dichiarato<\/strong>, il dubbio non si pone, ma in sua assenza l\u2019operativit\u00e0 resta incerta salvo specifiche clausole contrattuali.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong>L\u2019obbligo a contrarre e i limiti per le compagnie<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Le compagnie assicurative abilitate all\u2019esercizio del <strong>ramo 8 danni<\/strong> saranno tenute a offrire copertura, ma solo nei limiti della loro capacit\u00e0 assuntiva. Il decreto consente infatti alle imprese di fissare dei <strong>limiti di tolleranza al rischio<\/strong>, oltre i quali potranno rifiutare nuove proposte, previa comunicazione all\u2019IVASS e pubblicazione sul proprio sito. Inoltre, l\u2019obbligo a contrarre non \u00e8 modulare: l\u2019impresa assicuratrice deve offrire copertura per <strong>tutti e cinque gli eventi previsti<\/strong> e non potr\u00e0, ad esempio, accettare solo la copertura contro il terremoto escludendo l\u2019alluvione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Il <strong>premio assicurativo<\/strong> potr\u00e0 tuttavia essere differenziato in base al rischio effettivo dell\u2019area geografica e anche in relazione alle <strong>misure preventive adottate dall\u2019impresa<\/strong>, in una logica di premialit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong>Tempistiche e regole transitorie<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Il termine per la stipula della copertura \u00e8 il <strong>31 marzo 2025<\/strong>. Entro quella data, tutte le imprese obbligate dovranno essere dotate di una polizza conforme alle disposizioni di legge. Le polizze gi\u00e0 in essere potranno essere mantenute solo se adeguate entro il primo <strong>rinnovo utile o quietanzamento<\/strong> successivo. \u00c8 escluso che polizze generiche contro eventi atmosferici (come grandine o gelo) possano essere considerate valide: la copertura deve includere almeno uno degli eventi catastrofali previsti dalla legge.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Per i contratti collettivi con adesione individuale, la scadenza si applica al singolo contratto del partecipante. In caso di inadempienza, la <strong>sanzione amministrativa<\/strong> prevista va da <strong>200.000 euro a 1 milione di euro<\/strong>. Oltre alla multa, le imprese rischiano l\u2019<strong>esclusione da qualsiasi contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica<\/strong>, anche non legata a eventi calamitosi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong>La compartecipazione pubblica<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Un elemento innovativo del sistema \u00e8 la <strong>compartecipazione pubblica<\/strong> al rischio, attraverso l\u2019intervento di <strong>SACE<\/strong>, che riassicurer\u00e0 fino al <strong>50% degli indennizzi<\/strong> versati dalle compagnie, con un tetto annuale di 5 miliardi di euro. L\u2019obiettivo \u00e8 quello di garantire la sostenibilit\u00e0 del sistema, specie per i rischi ad alto impatto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">\u00c8 anche prevista, grazie alla <strong>legge quadro sulle ricostruzioni post calamit\u00e0<\/strong>, la possibilit\u00e0 per le imprese danneggiate di richiedere un <strong>anticipo pari al 30% dell\u2019indennizzo<\/strong>, anche in assenza di previsione contrattuale, per favorire la ripresa dell\u2019attivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong>Focus: l\u2019agricoltura e l\u2019eccezione prevista<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\"><strong>Le imprese agricole<\/strong> sono espressamente escluse dall\u2019obbligo di assicurarsi contro i rischi catastrofali. La <strong>legge 213\/2023<\/strong>, al comma 111 dell\u2019articolo 1, richiama le imprese definite dall\u2019articolo 2135 del Codice civile, che si occupano di <strong>coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali<\/strong> e attivit\u00e0 connesse.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Tuttavia, permangono ambiguit\u00e0 interpretative. Il fondo mutualistico nazionale previsto dalla <strong>legge 234\/2021<\/strong> copre infatti <strong>solo le produzioni agricole vegetali<\/strong>, escludendo quindi gran parte dei beni aziendali (come fabbricati, impianti e attrezzature), che nelle altre imprese sono invece obbligatoriamente assicurabili. Restano quindi <strong>scoperti gli immobili strumentali<\/strong> delle aziende agricole, comprese quelle che si occupano di trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">Per quanto riguarda il <strong>comparto ittico<\/strong>, la distinzione \u00e8 sottile: <strong>gli acquacoltori<\/strong> (che allevano organismi acquatici e sviluppano cicli biologici) sono esonerati come gli agricoltori, mentre i <strong>pescatori professionali<\/strong>, titolari di licenza di pesca, <strong>non godono di esenzione<\/strong> e rientrano negli obblighi assicurativi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Polizze Catastrofali: tutto quello che c\u2019\u00e8 da sapere sul nuovo obbligo per le imprese Dal 31 marzo 2025 scatter\u00e0 in Italia un obbligo assicurativo senza precedenti: tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese saranno tenute a sottoscrivere una polizza contro i rischi catastrofali derivanti da eventi naturali. 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