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ANTONINO DI PAOLA È IL NUOVO PRESIDENTE DEL DOSES

Antonino Di Paola assume la presidenza del DOSES e traccia le priorità per il prossimo futuro.

 

Si è tenuto nei giorni scorsi il Consiglio di amministrazione del Doses, Distretto Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia, che ha provveduto alla nomina del nuovo presidente, Antonino Di Paola, imprenditore e già membro del CdA.

Antonino Di Paola, Dottore commercialista e revisore legale, esperto in finanza agevolata, si distingue per la sua esperienza in quanto impegnato da diversi anni nel comparto ortofrutticolo, in qualità di Amministratore delegato di diverse società del settore. Durante il passaggio di consegna, il CdA ha espresso la propria gratitudine all'ex Presidente Antonio Cassarino, per il suo impegno dimostrato nel corso degli anni e per i traguardi raggiunti insieme. Inoltre, è stato augurato un proficuo lavoro al nuovo presidente del DOSES, con la convinzione che saprà interpretare le esigenze dei soci e del territorio e promuovere lo sviluppo del Distretto Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia, seguendo la consolidata linea del “fare squadra”.

L'importanza di unire le forze e lavorare sinergicamente è stata sottolineata come elemento fondamentale per affrontare le sfide future e per ottenere risultati significativi nell'ambito della valorizzazione della produzione ortofrutticola del territorio.

Il neo-presidente, Antonino Di Paola, dopo aver espresso la propria gratitudine ha così commentato: “Desidero ringraziare i Consiglieri per la fiducia riposta in me e per aver individuato la mia figura come idonea a ricoprire questo importante ruolo. È per me un onore e una grande responsabilità intraprendere questa nuova sfida, e con il massimo coinvolgimento del CdA mi impegnerò per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi nel prossimo futuro."

Il Direttore Gianni Polizzi ha dato il benvenuto al nuovo presidente Antonino Di Paola, sottolineando la fiducia nelle capacità di quest'ultimo e esprimendo ottimismo riguardo al futuro del DOSES: "Siamo certi che l'esperienza e la determinazione del presidente Di Paola porteranno il Distretto a raggiungere nuovi livelli di eccellenza e crescita.”

Inoltre, è stato ribadito l'impegno nel portare avanti i progetti finanziati che porteranno grandi benefici per il Distretto, e a cercare sempre nuove opportunità volte a potenziare ulteriormente il settore ortofrutticolo e il ruolo del Distretto sul territorio.

Parlano del DOSES:

Blog Sicilia

Mondo Palermo

La Gazzetta del Calatino

Pinxa

Sicilia Verde Magazine

Corriere Ortofrutticolo

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AGROALIMENTARE: IN BENEFICENZA 1,5 TONNELLATE DI ORTAGGI SEQUESTRATI DAL NORAS AL MAAS DI CATANIA

Trovate più di 700 cassette di vari formati prive di tracciabilità ma idonee al consumo.

 

Gli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno consegnato al Banco alimentare di Catania 1.540 chilogrammi di ortaggi confiscati da destinare a enti caritativi. La merce è frutto di un sequestro amministrativo eseguito dal personale del Noras, il Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, nel mercato agroalimentare del capoluogo etneo (Maas). Durante un'ispezione mirata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla tracciabilità dei prodotti agro-alimentari, sono state individuate più di 700 cassette di vari formati e con diverse tipologie di ortaggi (cipolle, finocchi, spinaci, basilico) prive di documentazione che ne attestassero l'origine. Di fronte a questa situazione e considerata la deperibilità dei beni, il dipartimento regionale delle Attività produttive ha emesso un’ordinanza di convalida del sequestro e, constatata l’idoneità al consumo, ha autorizzato la cessione in beneficenza della merce attraverso il Banco alimentare di Catania.

La tracciabilità degli alimenti è la pietra miliare delle politiche sulla sicurezza alimentare e il suo scopo è quello di fornire ai consumatori informazioni accurate sui prodotti affinché possano effettuare scelte consapevoli ma, soprattutto, di garantire la circolazione di alimenti sani e sicuri grazie alla possibilità di ricostruire l’intero percorso dei prodotti, dalla materia prima al consumatore finale. Tale pratica diviene essenziale per ritirare tempestivamente dal mercato i prodotti a rischio, minimizzando l'esposizione del consumatore a potenziali pericoli. La mancanza di tracciabilità alimentare comporta delle sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto posto in essere costituisca reato.

Le sanzioni per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che violano gli obblighi previsti dall’art. 18 del regolamento 178/2008 in materia di rintracciabilità, ossia che non predispongono le procedure di tracciabilità, omettendo l’identificazione dei fornitori e dei clienti, variano da 750 euro a 4.500 euro. L'implementazione efficace dei sistemi di tracciabilità è cruciale per evitare tali sanzioni, consentendo alle aziende di gestire tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.

Nel momento stesso in cui gli alimenti entrano all’interno di un locale è necessario che venga realizzata la scheda di rintracciabilità. Si deve dunque innanzitutto verificare la completezza dei documenti di trasporto, a partire dai lotti dei prodotti. È poi necessario assicurarsi di poter identificare ogni singola merce anche dopo lo stoccaggio, avendo quindi cura, per esempio, di riportare le informazioni presenti sull’imballaggio esterno direttamente sul prodotto stoccato.

La consulenza di esperti nel settore agroalimentare risulta fondamentale per ottenere vantaggi significativi ed evitare potenziali sanzioni, sottolineando così l'importanza della conformità alle normative vigenti.

I vantaggi di affidarsi ad esperti sono:

  • ottimizzare le risorse impiegate;
  • essere costantemente adeguati alla legislazione vigente;
  • salvaguardare la salute del consumatore;
  • possibilità di richiamare agevolmente un prodotto in situazioni di emergenza, riuscendo ad identificare e isolare efficacemente l'anello della filiera responsabile;
  • avere un supporto in ogni fase (sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e linee di produzione)

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Il D.Lgs. 198/2021 ridefinisce le relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Obbligatoria dal 16 Giugno 2022.

 

 

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. Il Decreto, che recepisce la Direttiva UE 2019/633, abroga la precedente normativa di cui all’art. 62 del Decreto-Legge n. 1/2012. Il decreto ha ad oggetto il contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni B2B tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. La nuova disciplina, applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato, e con esclusione delle cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori, introduce un regime di norme imperative che prevalgono su eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari.

La nuova disciplina prevede l’obbligo di redigere contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna ed indicante:

  • la durata,
  • la quantità e le caratteristiche del prodotto oggetto di cessione,
  • il prezzo,
  • le modalità di consegna,
  • le modalità di pagamento.

Durata minima dei contratti è fissata in 12 mesi (non richiesta nel caso in cui l’acquirente esercita l’attività di somministrazione alimenti e bevande in un pubblico esercizio). La forma scritta può essere soddisfatta attraverso documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, a condizione che gli elementi sopra indicati siano stati precedentemente concordati con un accordo quadro.

Tra le pratiche commerciali vietate vi sono:

  • il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili, successivi alla consegna o al termine stabilito per la consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva); in questi casi il creditore ha diritto inderogabilmente agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine; 
  • l’annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;
  • la modifica unilaterale delle condizioni di acquisto quanto a luogo, tempi e modalità della fornitura, quantitativi, termini di pagamento e prestazioni accessorie;
  • l’addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso;
  • l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o di soggetti facenti parte della medesima centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore ai sensi del decreto legislativo n. 63/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
  • le minacce di ritorsioni e le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente per i costi sostenuti per l’esame dei reclami dei clienti.

Altre pratiche commerciali vietate, salvo che siano state concordate nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci, riguardano le richieste al fornitore di restituzione di beni invenduti senza corresponsione di pagamento per gli stessi o per il loro smaltimento, di farsi carico dei costi di pubblicità, marketing, scontistica e del personale impiegato per organizzare gli spazi di vendita dei prodotti del fornitore.

Infine, sono vietate le pratiche relative a:

  • acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
  • imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione;
  • mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore;
  • imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
  • esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno del creditore;
  • inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;
  • imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite negli scaffali.

È permessa la vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili soltanto nei casi in cui questi siano invenduti con rischio di deperibilità o di accordi tra le parti in forma scritta, senza la possibilità di imporre contrattualmente al fornitore, salvo sua negligenza, i costi relativi al deperimento o alla perdita di tali prodotti venduti sottocosto.

CONTROLLI ED AUTORITÀ DI CONTRASTO

Per l’accertamento della violazione delle disposizioni relative ai principi ed agli elementi essenziali dei contratti di cessione nonché delle pratiche commerciali sleali ed alla irrogazione delle relative sanzioni amministrative è deputato l’Istituto per il controllo della qualità e la repressione delle frodi – ICQRF – del MiPAAF che agisce d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato. Tra questi ultimi, oltre ai contraenti che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, risultano anche le organizzazioni di rappresentanza a cui appartengono gli stessi contraenti, dietro specifica loro richiesta. L’ICQRF dietro esplicita richiesta s’impegna sia a tutelare l’identità del denunciante o di chi si ritiene essere stato leso da una pratica commerciale vietata, sia le informazioni che se divulgate potrebbero ledere gli interessi del denunciante o del soggetto leso. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla denuncia anche nel caso in cui falliscano procedure di mediazione o di risoluzione delle controversie, attivate dalle parti contraenti del contratto di cessione. L’ICQRF pubblica sul sito del MIPAAF i provvedimenti sanzionatori inflitti nonché una relazione annuale sull’attività svolta illustrando per ogni indagine l’esito e la decisione presa, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui sopra. Sono mantenute all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCOM – le competenze e le funzioni per avviare, d’ufficio o dietro segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, l’accertamento e la repressione delle pratiche commerciali scorrette, di cui alla legge 206/2005 relativa al Codice di consumo.

SANZIONI

Il decreto contiene anche la disciplina sanzionatoria, particolarmente severa: basti pensare che la pena per alcune violazioni può arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento con dei minimi d’importo che vanno dai 1.000 ai 30.000 euro; la misura della sanzione è diversamente determinata, in base alla violazione, con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al beneficio ricevuto da chi ha commesso la violazione o all’entità del danno provocato all’altro contraente. Nel caso in cui si accerta che nonostante l’inibizione da parte dell’ICQRF viene mantenuta una pratica commerciale vietata, è applicata la sanzione massima per il tipo di violazione con limite massimo del 10% del fatturato. Lo stesso limite è previsto per reiterata violazione con sanzione aumentata fino al doppio di quella prevista per la specifica disposizione e fino al triplo per ulteriori reiterazioni.  All’art. 10 del Decreto sono elencate dettagliatamente l’entità delle diverse sanzioni amministrative pecuniarie previste per le specifiche violazioni delle varie disposizioni normative. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 si fa riferimento al capo I (Sanzioni amministrative) della legge 689/1981 sulle modifiche al sistema penale, ad eccezione del relativo art. 16 che prevede il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, disposizione quindi non applicabile nel caso in ispecie. 

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 2021 di entrata in vigore del decreto, mentre i contratti stipulati anteriormente dovranno essere resi conformi entro il termine di sei mesi dalla suddetta data, ovvero il 16 giugno 2022.

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GLOBALG.A.P.: MODULO AGGIUNTIVO TRASPARENZA SUI PESTICIDI DI COOP ITALIA V1.0

Add-on obbligatorio per i fornitori Coop Italia a partire dal 15 aprile 2021. È applicabile solo ai produttori di frutta e verdura.

 

L'utilizzo di alcuni prodotti chimici in agricoltura ed i loro effetti hanno attirato l'attenzione dei media sia a livello nazionale che internazionale, portando i consumatori a diventare sempre più sensibili verso questo argomento.

Coop Italia ha sviluppato il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi, al fine di monitorare in modo più efficiente l'assenza di utilizzo di principi attivi eliminati nel 2019 dalla filiera Coop Italia. Questo componente aggiuntivo verrà ora valutato insieme a GRASP e GLOBALG.A.P. IFA: la valutazione su questo modulo aggiuntivo è svolta insieme alle verifiche/audit per lo standard di Sicurezza Integrata in Agricoltura per frutta e ortaggi (o schema equivalente), al fine di sfruttare gli elementi che entrambi hanno in comune, come ad esempio il sistema di monitoraggio richiesto da IFA, e massimizzare l'efficienza utilizzando la stessa struttura e piattaforma di certificazione GLOBALG.A.P..

Il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi è applicabile per tutti i produttori e gruppi di produttori, italiani e internazionali, che forniscono frutta e verdura a marchio Coop. È obbligatoria per i fornitori Coop Italia a partire dal 15 aprile 2021.

Informazioni sulla valutazione del modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia

  • Solo gli organismi di certificazione autorizzati per il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia possono condurre le valutazioni.
  • Le valutazioni devono essere condotte annualmente insieme alla verifica/audit IFA per frutta e ortaggi.
  • I risultati ottenuti nell’ambito della valutazione verranno caricati nel database GLOBALG.A.P. dove potranno essere visionati solo dagli Osservatori del modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia (Coop Italia e fornitori designati) oltre che da GLOBALG.A.P. e dall'organismo di certificazione (OdC) che ha condotto la valutazione. I diritti di accesso ai dati sono indicati nelle specifiche per le regole generali.

 

Per maggiori informazioni sul modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi contattaci: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

Fonte: GLOBALG.A.P. 

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