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È ARRIVATA LA NUOVA ISO 14001:2026: COSA CAMBIA PER LA TUA ORGANIZZAZIONE
È arrivata la nuova ISO 14001:2026: cosa cambia per la tua organizzazione
La nuova edizione della UNI EN ISO 14001, lo standard internazionale sui Sistemi di Gestione Ambientale, porta novità concrete e una visione più ambiziosa della responsabilità ambientale d'impresa
Il contesto
La ISO 14001 è il secondo standard più diffuso al mondo dopo la ISO 9001 sulla qualità con oltre 675.000 certificazioni attive a livello globale. Fornisce alle organizzazioni, di qualsiasi dimensione e settore, un framework strutturato per identificare, gestire e ridurre i propri impatti ambientali. Se vuoi approfondire cosa comporta adottarla e quali vantaggi porta concretamente alla tua azienda, trovi tutti i dettagli qui.
Principali modifiche nella ISO 14001:2026
L'impianto strutturale della norma - la cosiddetta High Level Structure - rimane sostanzialmente invariato, garantendo continuità con la versione precedente e compatibilità con gli altri standard di sistema di gestione come la ISO 9001 e la ISO 45001.
Le novità si concentrano su una serie di miglioramenti che rendono la norma più leggibile, applicabile e allineata al contesto attuale:
- Analisi dei rischi e delle opportunità con una prospettiva di lungo termine, sempre più legata al tema del cambiamento climatico, a cui la nuova edizione dedica un'enfasi esplicita e trasversale a tutti i requisiti.
- Maggiore coinvolgimento del Top Management, chiamato a un ruolo diretto e non delegabile nella guida del sistema di gestione ambientale.
- Valutazione del ciclo di vita e attenzione alla Supply Chain, per estendere la valutazione degli impatti ambientali oltre i confini aziendali, lungo tutta la catena di fornitura.
- Spinta alla digitalizzazione dei processi e dei dati del sistema di gestione ambientale, come strumento per misurare e migliorare le performance in modo efficace e tracciabile.
- Comunicazione più trasparente, con report ambientali chiari e accessibili a tutti gli stakeholder.
- Introduzione del Change Management come concetto esplicito, riorganizzazione dei requisiti su rischi e opportunità, e chiarimenti su termini, definizioni, gestione della documentazione e audit interni, per ridurre le ambiguità interpretative e facilitare l'applicazione pratica.
Il periodo di transizione: cosa fare adesso
Si prevede che il periodo di transizione per la norma ISO 14001:2026 durerà tre anni. I certificati rilasciati secondo la norma ISO 14001:2015 dovranno essere adeguati alla nuova edizione entro maggio 2029 per mantenere la loro validità. Chi invece sta valutando la certificazione per la prima volta può partire direttamente dalla versione 2026, costruendo un sistema già allineato agli standard più aggiornati e alle aspettative del mercato.
Promotergroup è al tuo fianco
Siamo pronti ad accompagnare la tua organizzazione nel percorso verso la certificazione ISO 14001:2026: dall'analisi iniziale alla formazione del team, dall'implementazione del sistema alla gestione dell'audit di certificazione.
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SMART WORKING E NUOVI OBBLIGHI DI SICUREZZA: COSA CAMBIA PER LE AZIENDE CON LA LEGGE PMI N. 34/2026
Smart working e nuovi obblighi di sicurezza: cosa cambia per le aziende con la Legge PMI n. 34/2026
La Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (n. 34/2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, introduce un importante aggiornamento sul piano della compliance in materia di lavoro agile. L'intervento non ridisegna le modalità organizzative dello smart working né incide sugli accordi individuali tra azienda e lavoratore. Agisce invece su un aspetto fino ad oggi rimasto in secondo piano: il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza per chi lavora fuori dai locali aziendali, rafforzandone l'efficacia attraverso un regime sanzionatorio specifico.
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata della novità è necessario partire dalla Legge n. 81/2017, il cui Capo II è dedicato alle disposizioni che favoriscono l'articolazione flessibile del lavoro subordinato nei tempi e nei luoghi. Quella legge aveva già definito con precisione gli obblighi del datore di lavoro. L'art. 22 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'art. 23 estende poi la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali, incluso il tragitto di andata e ritorno verso il luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività, quando tale scelta risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa.
Si trattava quindi di obblighi già esistenti, che tuttavia nella pratica sono stati spesso sottovalutati o gestiti in modo non strutturato.
La novità introdotta dalla Legge n. 34/2026
L'art. 11 della nuova legge interviene proprio su questo punto, introducendo modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e inserendo la mancata consegna dell'informativa tra le fattispecie sanzionate dall'art. 55 dello stesso decreto. La violazione comporta l'arresto da due a quattro mesi oppure un'ammenda compresa tra 1.708,61 e 7.403,96 euro. La sanzione si applica in caso di mancata consegna sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è sufficiente che manchi la consegna a uno solo dei due soggetti perché l'inadempimento risulti sanzionabile.
Il ruolo dell'informativa e della formazione
L'informativa scritta non è un documento fine a sé stesso. È lo strumento attraverso cui il datore di lavoro trasferisce al lavoratore le conoscenze necessarie per gestire i rischi propri del lavoro da remoto, tra cui l'utilizzo dei videoterminali, l'affaticamento visivo, le problematiche posturali, lo stress lavoro-correlato e le condizioni ergonomiche dell'ambiente di lavoro scelto. Quando il dipendente utilizza dispositivi propri, il datore di lavoro è tenuto a verificare che tali strumenti rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni consegna deve essere documentata in forma tracciabile, poiché in caso di ispezione o contenzioso l'onere della prova ricade sull'azienda.
La sola consegna dell'informativa, tuttavia, non esaurisce gli obblighi di prevenzione. In assenza di un controllo diretto sugli ambienti in cui si svolge la prestazione, è il lavoratore stesso a dover riconoscere i rischi e adottare comportamenti adeguati. Questo rende la formazione specifica sul lavoro agile un elemento integrante della compliance aziendale, non una misura accessoria.
Cosa fare per essere in regola
Le aziende che non hanno ancora predisposto o aggiornato l'informativa, che non ne hanno documentato la consegna o che non hanno avviato percorsi formativi dedicati ai lavoratori in smart working si trovano oggi in una condizione di non conformità rispetto a obblighi pienamente esigibili. Adeguarsi richiede un approccio metodico: ricognizione degli accordi di smart working in essere, verifica della documentazione già consegnata, aggiornamento dei contenuti dell'informativa e pianificazione del rinnovo annuale come attività strutturata nei processi HR e di sicurezza aziendale.
Promotergroup supporta le aziende nella gestione degli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e nella progettazione di percorsi formativi per i lavoratori in smart working. Contattaci per una prima valutazione.
LEGGE PMI 2026 E SICUREZZA SUL LAVORO: LE MODIFICHE TECNICHE AL D.LGS. 81/2008
LEGGE PMI 2026 E SICUREZZA SUL LAVORO: LE MODIFICHE TECNICHE AL D.LGS. 81/2008
La Legge annuale sulle piccole e medie imprese non introduce una riforma organica del sistema prevenzionistico, ma interviene in modo puntuale su alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008, con effetti concreti soprattutto per microimprese, PMI, datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile e aziende che impiegano attrezzature soggette a verifica periodica. Il punto centrale, dal punto di vista tecnico, è che il legislatore non alleggerisce gli obblighi sostanziali di tutela, ma prova a renderne più gestibile l’applicazione nelle realtà organizzative minori.
Modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI
L’intervento più rilevante è contenuto nell’articolo 10, che modifica l’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 inserendo il nuovo comma 5-ter. La disposizione affida all’INAIL il compito di elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni comparativamente più rappresentative di imprese e lavoratori. La norma precisa che tali modelli dovranno contenere anche parametri concreti per la declinazione aziendale, e che lo stesso INAIL dovrà supportare le imprese nella loro adozione sia sul piano gestionale sia su quello applicativo.
Dal punto di vista tecnico, il passaggio è importante perché interviene nell’area dei modelli organizzativi ex art. 30, cioè quegli assetti che, se correttamente adottati ed efficacemente attuati, rilevano anche ai fini dell’efficacia esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001. La novità non crea un nuovo obbligo generalizzato di adozione, ma prova a colmare una criticità nota: per molte PMI i modelli di organizzazione e gestione risultano troppo complessi rispetto alla struttura aziendale. La legge, quindi, non abbassa l’asticella della prevenzione, ma cerca di rendere più accessibile uno strumento finora utilizzato soprattutto nelle organizzazioni più strutturate.
Formazione durante la CIG e addestramento con simulazioni
Lo stesso articolo 10 modifica poi l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 sotto due profili distinti. Il primo riguarda il comma 4, dove viene aggiunta la lettera b-bis: formazione e, ove previsto, addestramento specifico devono avvenire anche in occasione dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro. È una previsione tecnica molto precisa, perché inserisce i periodi di CIG tra i momenti tipici in cui l’azienda può e deve programmare attività formative in materia di sicurezza. Non si tratta soltanto di una facoltà organizzativa: il legislatore la qualifica come occasione rilevante ai fini dell’adempimento formativo.
Il secondo intervento riguarda il comma 5 dello stesso articolo 37, completamente riscritto. La norma conferma che l’addestramento deve essere svolto da persona esperta e sul luogo di lavoro, ma precisa meglio il contenuto minimo dell’attività: prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, oltre a esercitazioni applicate sulle procedure di lavoro sicuro. La vera novità è che gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, purché siano tracciati in apposito registro, anche informatizzato.
Sul piano operativo, questa modifica è tutt’altro che secondaria. Il legislatore non equipara la simulazione a qualsiasi forma di e-learning, ma la colloca dentro il perimetro dell’addestramento pratico, mantenendo due presidi: la competenza del formatore e la tracciabilità dell’attività. Per le imprese questo significa che l’impiego di realtà virtuale, simulatori o ambienti immersivi diventa normativamente compatibile, ma non può essere improvvisato: dovrà essere inserito in un processo documentato, coerente con i rischi e con le mansioni.
Formazione in materia di sicurezza e decadenza dal trattamento durante la sospensione
Sempre l’articolo 10 interviene anche sull’articolo 4, comma 40, della legge n. 92/2012, chiarendo che tra i corsi di formazione o riqualificazione la cui frequenza è rilevante ai fini del mantenimento del trattamento rientrano espressamente anche quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In termini tecnici, la norma rafforza il legame tra politiche passive del lavoro e formazione prevenzionistica: il lavoratore sospeso che rifiuti senza giustificato motivo un percorso formativo, compreso quello sulla sicurezza, può decadere dal trattamento.
Per le imprese e per chi gestisce HR e compliance, questa previsione è rilevante perché rende la formazione sulla sicurezza ancora più integrata nei processi di gestione del personale nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività, superando l’idea che tali periodi siano “neutri” sotto il profilo prevenzionistico.
Lavoro agile: l’obbligo informativo entra nel Testo Unico
L’articolo 11 della legge interviene in modo diretto sul tema del lavoro agile, inserendo nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-bis. La disposizione stabilisce che, per l’attività svolta in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, in particolare quelli relativi all’uso dei videoterminali, è assicurato mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di una informativa scritta, con cadenza almeno annuale, sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
La norma è molto tecnica perché chiarisce un punto spesso discusso nella prassi: quando il datore non ha disponibilità del luogo in cui il lavoro viene svolto, gli obblighi prevenzionistici non scompaiono, ma vengono adempiuti nei limiti di compatibilità attraverso un presidio informativo strutturato e periodico. L’informativa non può quindi essere generica o meramente formale. Deve individuare i rischi propri della prestazione agile, e questo comporta, in concreto, una maggiore attenzione a temi come ergonomia della postazione, corretto utilizzo dei videoterminali, organizzazione dei tempi di lavoro, affaticamento visivo e condizioni ambientali minime.
Smart working e regime sanzionatorio
La stessa legge modifica anche l’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, includendo espressamente tra le violazioni sanzionate anche la mancata osservanza dell’obbligo informativo previsto dal nuovo art. 3, comma 7-bis. Questo passaggio è decisivo perché trasforma la disciplina del lavoro agile da semplice presidio organizzativo a obbligo prevenzionistico assistito da sanzione penale contravvenzionale. Nel testo coordinato richiamato nelle note della legge, per tale violazione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Sotto il profilo applicativo, questo significa che le aziende che hanno personale in smart working non possono più limitarsi a richiamare formule standard o policy interne non aggiornate. Occorre verificare se l’informativa annuale esista, sia coerente con le mansioni effettive e venga consegnata anche all’RLS. È una novità che rafforza notevolmente la tracciabilità degli adempimenti in materia di lavoro agile.
Verifiche periodiche: nuova cadenza per piattaforme mobili elevabili e piattaforme per frutteto
L’articolo 12 modifica l’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo tra le attrezzature soggette a verifica periodica le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, con verifica triennale. Dal punto di vista tecnico, la disposizione estende e specifica il sistema dei controlli periodici su attrezzature che espongono a rischi elevati, in particolare per lavori in quota e attività agricole specialistiche.
L’impatto operativo è immediato per le imprese che utilizzano queste attrezzature, perché comporta l’adeguamento del piano delle verifiche, della documentazione tecnica e del monitoraggio delle scadenze. Per il settore agricolo, in particolare, la norma segnala una crescente attenzione verso attrezzature impiegate in contesti operativi spesso esclusi dalle letture più “industriali” del Testo Unico, ma caratterizzati da un indice di rischio elevato.
Le semplificazioni agricole non incidono direttamente sugli obblighi prevenzionistici
Nello stesso articolo 10, la legge prevede anche una semplificazione amministrativa per l’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli, che può essere presentata direttamente all’INPS. Si tratta però di una misura che riguarda gli adempimenti amministrativi previdenziali e non modifica direttamente il quadro degli obblighi prevenzionistici. Dal punto di vista redazionale, quindi, va distinta dalle vere novità in materia di sicurezza, che restano quelle relative a modelli organizzativi, formazione, smart working e verifiche di attrezzature.
Un intervento puntuale, ma con effetti pratici immediati
Letta in chiave tecnica, la Legge PMI 2026 non cambia i principi della prevenzione aziendale, ma introduce quattro effetti molto concreti: prova a rendere più accessibili i modelli organizzativi nelle PMI, amplia le occasioni e gli strumenti di formazione, tipizza meglio l’adempimento datoriale nel lavoro agile e aggiorna il perimetro delle verifiche periodiche sulle attrezzature. Sono interventi settoriali, ma destinati a incidere subito su procedure interne, registri formativi, informative per lo smart working e scadenzari delle verifiche.
PARITÀ DI GENERE: C'È TEMPO FINO AL 30 APRILE PER OTTENERE L'ESONERO CONTRIBUTIVO
PARITÀ DI GENERE: C'È TEMPO FINO AL 30 APRILE PER OTTENERE L'ESONERO CONTRIBUTIVO
Se la tua azienda ha ottenuto la Certificazione di Parità di Genere entro il 31 dicembre 2025, hai ancora pochi giorni per richiedere uno sgravio sui contributi previdenziali
Investire nella parità di genere non è solo una scelta etica e strategica: può portare anche vantaggi concreti sul piano economico. Il governo italiano ha introdotto un esonero contributivo a favore delle aziende che hanno ottenuto la Certificazione di Parità di Genere, e per l'anno 2025 la finestra per fare domanda si chiude il 30 aprile 2026.
Vediamo insieme come funziona, chi può accedere e come non perdere questa opportunità.
Cos'è e come funziona lo sgravio
Lo sgravio contributivo sulla parità di genere è stato introdotto dalla Legge n. 162/2021 e reso strutturale dalla Legge n. 234/2021. Si tratta di un beneficio triennale (valido per 36 mesi) che permette alle aziende certificate di ridurre i contributi previdenziali versati all'INPS.
In concreto, lo sgravio è pari all'1% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, con un tetto massimo di 50.000 euro annui (ovvero circa 4.166 euro al mese). Il beneficio viene fruito mensilmente, per tutta la durata di validità della certificazione.
Un aspetto importante: il beneficio è triennale, quindi non è necessario ripresentare la domanda ogni anno per i 36 mesi di validità. Basta ottenerlo una volta e mantenersi in regola con i requisiti.
Chi può farne richiesta
Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato, aziende, ma anche professionisti e studi associati, che siano in possesso della Certificazione di Parità di Genere rilasciata da un organismo accreditato secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.
La certificazione deve essere stata conseguita entro il 31 dicembre 2025, e la domanda deve essere inviata telematicamente tramite il portale INPS, utilizzando il modulo "SGRAVIO PAR_GEN", entro il 30 aprile 2026.
Cosa serve per fare domanda
Per compilare correttamente l'istanza, l'azienda dovrà indicare alcune informazioni chiave:
- Dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale)
- Retribuzione media mensile globale stimata nel periodo di validità della certificazione
- Aliquota media a carico del datore di lavoro nel periodo di validità
- Forza lavoro aziendale media nello stesso periodo
- Dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della certificazione, con riferimento all'organismo che l'ha rilasciata
- Data di emissione del certificato e relativo periodo di validità
Le aziende con più di 50 dipendenti: attenzione al rapporto biennale
Per le aziende con più di 50 dipendenti, c'è un ulteriore adempimento da tenere a mente: entro la stessa data del 30 aprile 2026 va presentato anche il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, relativo agli anni 2024 e 2025.
Questo documento deve essere inviato alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In caso di mancata trasmissione sono previste sanzioni da 515 a 2.580 euro e, se l'inadempienza si prolunga oltre i 12 mesi, scatta anche la sospensione degli eventuali benefici contributivi già goduti.
Risorse limitate: meglio non aspettare
Lo sgravio è erogato nei limiti di uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro. Se le domande superassero questa soglia, l'INPS ridurrebbe proporzionalmente il beneficio per tutti i richiedenti. Questo significa che prima si presenta la domanda, meglio è.
La certificazione: un investimento che vale doppio
Al di là dello sgravio fiscale, ottenere la Certificazione di Parità di Genere è un segnale forte verso clienti, partner e dipendenti. Le aziende certificate dimostrano un impegno concreto verso l'equità retributiva, le pari opportunità di carriera e un ambiente di lavoro più inclusivo.
E non è solo una questione di immagine: le aziende certificate accedono a punteggi premianti nei bandi pubblici e possono beneficiare di ulteriori agevolazioni previste dalla normativa.
Se la tua azienda non ha ancora avviato il percorso di certificazione, questo è il momento giusto per farlo. Il processo richiede tempo e una valutazione strutturata dei processi interni, ed è qui che un partner specializzato può fare davvero la differenza.
Possiamo aiutarti
Promotergroup supporta le imprese in ogni fase del percorso verso la Certificazione di Parità di Genere: dall'analisi iniziale dei gap organizzativi, all'implementazione delle azioni correttive, fino all'ottenimento della certificazione secondo la prassi UNI/PdR 125:2022.
Se vuoi sapere da dove iniziare, o se hai già la certificazione e hai bisogno di supporto per la domanda di sgravio, contattaci.
MEDICINA DEL LAVORO: IL BILANCIO DELLA PARTECIPAZIONE DI PROMOTERGROUP A LETEXPO 2026
MEDICINA DEL LAVORO: IL BILANCIO DELLA PARTECIPAZIONE DI PROMOTERGROUP A LETEXPO 2026
Grande interesse per l’Unità Mobile Polidiagnostica presentata in fiera. Il Presidente Gianni Polizzi tra i relatori del panel sulle competenze della logistica europea insieme a istituzioni e imprese
Vittoria (RG), 16/03/2026 – Si è conclusa con numeri record la quinta edizione di LetExpo 2026, la manifestazione dedicata alla logistica sostenibile, ai trasporti e ai servizi alle imprese organizzata da ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile in collaborazione con Veronafiere. L’evento, che si è svolto a Verona dal 10 al 13 marzo, ha registrato oltre 120.000 visitatori e la presenza di più di 550 espositori, con una crescita del 10% rispetto allo scorso anno e un significativo incremento degli espositori internazionali.
In questo contesto di forte partecipazione e confronto tra istituzioni, imprese e operatori del settore, Promotergroup S.p.A. ha preso parte alla manifestazione presentando le proprie soluzioni dedicate alle aziende, con un focus particolare sulla medicina del lavoro e sulla prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro.
Elemento centrale della presenza in fiera è stata l’Unità Mobile Polidiagnostica, un presidio sanitario itinerante dotato di strumentazioni diagnostiche avanzate e personale sanitario qualificato, progettato per portare i servizi di medicina del lavoro direttamente nei luoghi di attività delle imprese.

Nel corso dei quattro giorni di manifestazione, l’unità mobile ha registrato grande interesse da parte dei visitatori e degli operatori del settore, consentendo di effettuare numerose visite mediche gratuite con esami diagnostici tra cui visita medica generale, valutazione del rachide, spirometria, audiometria ed ECG.
L’iniziativa ha rappresentato un esempio concreto di come la telemedicina applicata al mondo del lavoro possa contribuire a migliorare l’organizzazione della sorveglianza sanitaria nelle aziende, soprattutto nei settori caratterizzati da personale distribuito su più sedi operative, come quello della logistica e dei trasporti.
«La nostra unità mobile – ha spiegato Gianni Polizzi, Presidente di Promotergroup S.p.A. – nasce proprio per rispondere alle esigenze delle aziende multilocalizzate che hanno dipendenti e mezzi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Portare i servizi sanitari direttamente nei luoghi di lavoro significa ridurre tempi e costi per le imprese e garantire ai lavoratori un servizio rapido ed efficiente».
«Le aziende hanno l’obbligo di monitorare periodicamente lo stato di salute dei propri dipendenti – ha aggiunto Polizzi – ma spostare i lavoratori verso strutture sanitarie comporta spesso costi organizzativi importanti. Con le unità mobili siamo noi a raggiungere i lavoratori, permettendo loro di effettuare le visite in tempi rapidi e tornare subito alle proprie attività».
Oltre alla presenza espositiva, Promotergroup ha contribuito attivamente al dibattito sulle prospettive del settore. Il Presidente Gianni Polizzi è stato infatti tra i relatori del panel “Le competenze della logistica europea alla guida delle filiere strategiche”, tenutosi presso l’area conferenze Casa ALIS e moderato dalla giornalista Monica Maggioni.
Il confronto ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e manager di importanti realtà imprenditoriali, tra cui Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme a esponenti di aziende attive nel settore della logistica, dei servizi e del mercato del lavoro.
Il panel ha rappresentato un momento di dialogo di alto livello sul ruolo delle competenze professionali, della formazione e dell’innovazione organizzativa come fattori determinanti per la competitività delle filiere produttive europee.
La partecipazione a LetExpo 2026 conferma il ruolo di Promotergroup come partner strategico per le imprese, capace di offrire servizi integrati in materia di sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, formazione del personale e certificazioni di qualità, supportando le aziende nella gestione della compliance normativa e nello sviluppo organizzativo.

Gianni Polizzi - Presidente Promotergroup S.p.A.
«Eventi come LetExpo – ha concluso Polizzi – rappresentano un’importante occasione di confronto tra imprese, istituzioni e professionisti. Il dialogo tra i diversi attori del settore è fondamentale per costruire modelli di sviluppo sostenibili e per rafforzare la competitività delle aziende italiane».
La manifestazione si è confermata anche quest’anno uno dei principali punti di riferimento per il settore della logistica e dei servizi alle imprese, dando appuntamento alla prossima edizione nel 2027.
Ti sei perso il panel? Di seguito trovi i link del video completo e del singolo intervento del Presidente Promotergroup S.p.A. Gianni Polizzi.
Tavola rotonda 12/03/2026 "Le competenze della logistica europea alla guida delle filiere strategiche” a partire da 2:57:00: https://www.youtube.com/watch?v=-ETOx1LkUbI
Rivendi l'intervento singolo di Gianni Polizzi: https://www.youtube.com/watch?v=shKS5IzqnfA
Rassegna Stampa
Quotidiano Nazionale - Daily Motion
Giornale Info Castelli Romani.it
CIRCOLARE INL N. 1/2026: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUL DECRETO SICUREZZA 159/2025
CIRCOLARE INL N. 1/2026: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUL DECRETO SICUREZZA 159/2025
Badge di cantiere, patente a crediti, sorveglianza sanitaria e formazione: tutte le tematiche trattate dalla nuova circolare
Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento delle attività di vigilanza e prevenzione, incidendo sia sugli obblighi dei datori di lavoro sia sui poteri dell'autorità ispettiva. La circolare esamina le principali novità con particolare attenzione ai profili applicativi e alle implicazioni operative per imprese, professionisti e organi di controllo.
Irregolarità e strumenti di controllo
Il decreto interviene su molteplici fronti, delineando un quadro normativo caratterizzato da un evidente inasprimento degli obblighi datoriali e da un potenziamento degli strumenti di controllo. In particolare, emerge con chiarezza la volontà del legislatore di concentrare l'attenzione ispettiva sui contesti maggiormente esposti a rischio di irregolarità, quali appalti e subappalti, attraverso un utilizzo mirato delle informazioni disponibili e delle banche dati settoriali.
Notifica preliminare: nuovi obblighi informativi
Una delle novità immediatamente operative riguarda la notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. Per effetto della modifica apportata all'Allegato XII del medesimo decreto, la notifica dovrà ora contenere anche il codice fiscale o la partita IVA di tutte le imprese che operano in regime di subappalto nel cantiere. La modifica è operativa per tutte le notifiche trasmesse successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ossia dal 31 ottobre 2025.
Patente a crediti
Uno degli interventi più significativi riguarda il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Sul fronte delle decurtazioni, le violazioni relative al lavoro irregolare vengono semplificate e inasprite: è prevista una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato "in nero", indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, con una ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore nei casi aggravati. Le nuove regole si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.
Sul fronte sanzionatorio, la soglia minima della sanzione amministrativa per chi opera senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti viene innalzata a 12.000 euro, con una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a tale soglia. La misura non è soggetta a diffida e comporta l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. L'innalzamento della soglia minima e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici confermano l'impostazione fortemente dissuasiva del nuovo impianto, operativa per tutte le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025.
Viene inoltre rafforzata la procedura di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravi o mortali, con l'obbligo per le procure della Repubblica di trasmettere tempestivamente all'INL le informazioni necessarie all'adozione del provvedimento, che può arrivare fino a dodici mesi.
Badge di cantiere
Parallelamente, il legislatore introduce il cosiddetto "badge di cantiere", rafforzando il sistema di identificazione dei lavoratori impiegati in appalto e subappalto. La circolare chiarisce che il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla L. n. 136/2010, ma vi aggiunge un codice univoco anticontraffazione. La tessera potrà essere resa disponibile al lavoratore anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). La previsione di tale codice e l'integrazione con strumenti digitali delineano una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, con potenziali ricadute significative in termini di tracciabilità e contrasto al lavoro sommerso.
È importante sottolineare che la piena operatività del badge è subordinata all'adozione di un apposito decreto ministeriale, ancora da emanare, che definirà le modalità tecniche attuative. Una volta adottato, l'obbligo si estenderà a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, indipendentemente dalla qualificazione come imprese edili, nonché alle imprese operanti negli ulteriori ambiti ad alto rischio che saranno individuati dal medesimo decreto. Nelle more dell'adozione di tale decreto, rimane in vigore l'obbligo della tessera di riconoscimento già prevista dalla normativa vigente, con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore sprovvisto, applicabile anche ai settori aggiuntivi che saranno individuati.
Sorveglianza sanitaria
Il decreto interviene con alcune novità in materia di sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente chiariti dalla Circolare.
La prima riguarda il computo dei controlli sanitari nell'orario di lavoro. Il principio, già consolidato a livello giurisprudenziale, trova ora una esplicita base normativa: le visite mediche obbligatorie devono essere effettuate durante l'orario di lavoro, con la sola eccezione di quelle preassuntive. Il decreto rafforza un concetto già noto, rendendolo oggetto di specifica verifica in sede ispettiva.
La seconda novità attribuisce al medico competente il compito di promuovere l'adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologici previsti dai LEA, informandoli sulla loro finalità e utilità. Si tratta di un obbligo che si inserisce nell'attività di informazione e formazione che il medico competente è già tenuto a svolgere in occasione di ogni visita medica, ampliandone i contenuti in chiave preventiva.
La terza novità introduce la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, limitatamente alle attività ad elevato rischio infortuni individuate dalla L. n. 125/2001 e dal DPR n. 309/1990. La circolare precisa tuttavia che, per la corretta applicazione della disposizione, sarà necessario attendere la conclusione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulle condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.
Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: novità sostanziali
Il decreto introduce modifiche di particolare rilievo in materia di formazione obbligatoria, che meritano specifica attenzione.
La prima riguarda l'accreditamento dei soggetti erogatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 6 del decreto rinvia a un futuro Accordo Stato-Regioni per la definizione dei requisiti e dei criteri di accreditamento dei soggetti che erogano tale formazione, introducendo per la prima volta un quadro regolatorio organico su chi è abilitato a erogare corsi in materia di SSL.
La seconda riguarda la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Viene eliminata la possibilità, precedentemente prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Con le nuove disposizioni, la formazione obbligatoria deve essere erogata prima dell'assunzione, o comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa. È prevista un'unica deroga esplicita: per i lavoratori impiegati nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Per tutti gli altri settori, il rispetto del termine preassuntivo diventa un obbligo perentorio e immediatamente verificabile in sede ispettiva.
La terza novità riguarda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle piccole imprese. L'obbligo di aggiornamento periodico del RLS viene ora esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, colmando una lacuna normativa di lungo corso. Le modalità dell'aggiornamento saranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni aziendali e del livello di rischio. Restano invariate le ore minime di aggiornamento già previste per le imprese con più di 15 dipendenti: 4 ore annue per quelle con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50, 8 ore annue per quelle con oltre 50 dipendenti.
Il decreto prevede infine che tutte le competenze acquisite nelle attività formative in materia di sicurezza vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, integrato nel SIISL, in sostituzione del precedente riferimento al libretto formativo del cittadino.
Protezione contro le cadute dall'alto: riscrittura dell'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008
Il decreto ridisegna l'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo una disciplina più strutturata e gerarchica dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Viene ribadita la priorità dei sistemi di protezione collettiva (in primo luogo parapetti e reti di sicurezza) rispetto a quelli individuali, ai quali si ricorre solo in via subordinata.
Per quanto riguarda i sistemi di protezione individuale, la norma abbandona il precedente elenco di componenti e individua quattro tipologie distinte: sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, sistemi di arresto caduta. I primi tre hanno priorità rispetto all'ultimo. Tutti i sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, e vanno scelti in base all'idoneità per l'uso specifico.
Vengono inoltre aggiornati i requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti con altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, che devono essere dotate, in alternativa e sulla base della valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale anticaduta oppure di una gabbia di sicurezza. Per le scale già installate prima del 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.
Ulteriori interventi
Il decreto incide inoltre su altri ambiti rilevanti. In materia di dispositivi di protezione individuale, l'obbligo di manutenzione e sostituzione viene esteso agli indumenti di lavoro che assumono caratteristiche di DPI, purché identificati come tali attraverso la valutazione dei rischi: durante le ispezioni sarà verificato che tale identificazione sia presente nel DVR. Tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene introdotto l'obbligo di programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, con dirette implicazioni sulla valutazione dei rischi. Sul fronte dei modelli di organizzazione e gestione (MOG), il riferimento al superato standard OHSAS 18001:2007 viene sostituito dalla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.
Rete del lavoro agricolo di qualità
Particolare attenzione merita anche la revisione dei requisiti di accesso e permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità. Vengono introdotte nuove cause ostative legate a condanne penali o sanzioni amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza, anche non definitive, maturate negli ultimi tre anni. L'impedimento non opera qualora l'azienda abbia provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento agevolato delle sanzioni entro i termini previsti. A ciò si aggiunge il rafforzamento degli obblighi informativi nelle notifiche preliminari relative ai cantieri, con l'indicazione delle imprese operanti in regime di subappalto, già operativo dal 31 ottobre 2025.
Fonte: Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, Ispettorato Nazionale del Lavoro - D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025.
LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO FA TAPPA A LETEXPO 2026 CON PROMOSAN
La Salute e Sicurezza sul Lavoro fa tappa a LetExpo 2026 con PromoSan
Anche quest’anno, PromoSan, società di Promotergroup S.p.A., sarà presente con la sua Unità Mobile Polidiagnostica per promuovere le soluzioni del gruppo a supporto delle imprese del settore logistica e trasporti
Ragusa, 05/03/2026 - Veronafiere si prepara ad accogliere, dal 10 al 13 marzo, la quinta edizione di LetExpo, la manifestazione di riferimento per il mondo dei trasporti, della logistica e dei servizi alle imprese. Quattro giorni di incontri, conferenze e sessioni pratiche che riuniscono i principali operatori italiani e internazionali del settore, insieme a rappresentanti del Governo e delle Istituzioni, confermando LetExpo come uno degli appuntamenti più significativi del calendario fieristico nazionale. L'evento è organizzato da ALIS - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, realtà associativa di riferimento per l'intero comparto del trasporto, della logistica e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa, di cui Promotergroup S.p.A. è socio consigliere.
È in questo contesto che PromoSan, la società del gruppo specializzata nella sorveglianza sanitaria e nella medicina del lavoro, sceglierà ancora una volta la fiera come luogo in cui presentare alle imprese del settore propria propria Unità Mobile Polidiagnostica specializzata in Medicina del lavoro. L’Unità mobile sarà presidiata da personale sanitario qualificato e permetterà agli associati ALIS e ai visitatori di LetExpo di sottoporsi gratuitamente a visite mediche e accertamenti diagnostici direttamente negli spazi fieristici. Un'iniziativa che riflette la missione stessa di PromoSan, quella di rendere la prevenzione accessibile e concreta, portandola là dove si trovano le persone e le imprese, senza che queste debbano adattarsi a logiche organizzative rigide. L’area espositiva si troverà presso il Padiglione 2, Stand D5.
La scelta di essere presenti in fiera con un servizio sanitario attivo si inserisce in una visione più ampia, quella di Promotergroup S.p.A. come partner capace di rispondere a diverse sfide del settore, che vanno dalla medicina del lavoro alla formazione, dalla sicurezza sul lavoro allo sviluppo d'impresa, dagli strumenti di finanza agevolata fino alle certificazioni di prodotto e di processo. È questa la visione che Gianni Polizzi, Presidente di Promotergroup S.p.A., porterà giovedì 12 marzo, dalle 14.00 alle 15.00, in qualità di relatore nella sessione "Le competenze della logistica europea alla guida delle filiere strategiche" presso l'area conferenze Casa ALIS.
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GEOLOCALIZZAZIONE E STATUTO DEI LAVORATORI: I CHIARIMENTI DELL'INL SUL SISTEMA RENTRI
GEOLOCALIZZAZIONE E STATUTO DEI LAVORATORI: I CHIARIMENTI DELL'INL SUL SISTEMA RENTRI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente fornito chiarimenti in merito all’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione nei veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi, con particolare attenzione alla loro applicazione all’interno del sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
La questione sollevata riguarda la compatibilità di tale geolocalizzazione con le garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che tutela la privacy dei lavoratori.
Il sistema RENTRI e la tracciabilità dei rifiuti: le normative di riferimento
Il sistema RENTRI, introdotto dall'articolo 188-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, ha lo scopo di garantire la tracciabilità dei rifiuti, con un'attenzione particolare ai rifiuti pericolosi. Il Decreto Ministeriale (D.M.) n. 59/2023 ha regolamentato l’uso della geolocalizzazione, stabilendo che i veicoli destinati al trasporto dei rifiuti pericolosi debbano essere dotati di sistemi in grado di tracciare i percorsi, al fine di garantire una gestione trasparente e sicura dei rifiuti.
In tale contesto, l'INL è stato interpellato su come l’installazione di sistemi di geolocalizzazione possa interferire con le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, che prevede che l'installazione di dispositivi di controllo, inclusi quelli per la geolocalizzazione, debba rispettare il diritto alla privacy del lavoratore e venga effettuata solo dopo aver ottenuto il suo consenso.
L’approccio dell’INL: quando la geolocalizzazione non è soggetta alle tutele dello Statuto dei Lavoratori
L’INL ha chiarito che, nel caso specifico della geolocalizzazione prevista per il sistema RENTRI, le aziende non sono obbligate a seguire le procedure previste dall’articolo 4 della Legge 300/1970, che regola la protezione della privacy sul posto di lavoro. L’Ispettorato ha sottolineato che:
"Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970."
In pratica, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligatorio per legge, è considerato un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività aziendale e non è legato alla prestazione lavorativa del dipendente, come definito dalla legge. L'INL ha specificato che:
"Il sistema GPS può essere utilizzato anche in assenza di tale sistema, pertanto non è da considerarsi uno strumento necessario alla prestazione lavorativa."
Geolocalizzazione per altri scopi: quando scattano le tutele dello Statuto dei Lavoratori
Nonostante l’esonero dalle procedure dello Statuto per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, l’INL ha ricordato che qualsiasi utilizzo della geolocalizzazione per finalità diverse da quelle ambientali deve essere soggetto alle normative previste dall'articolo 4 della Legge 300/1970. In particolare, se l’azienda intende utilizzare i sistemi di geolocalizzazione per scopi legati alla gestione aziendale, alla sicurezza o al controllo delle performance lavorative, sarà necessario rispettare le procedure di informazione e consenso previste dalla legge.
L’INL ha chiarito che:
"Nel caso in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970."
L’INL ha dunque chiarito che le aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti pericolosi non devono seguire le procedure di consenso previste dallo Statuto dei Lavoratori per quanto riguarda l’uso della geolocalizzazione, a condizione che il sistema venga utilizzato esclusivamente per gli scopi di tracciabilità previsti dalla normativa ambientale.
COME ADEGUARSI AL REGOLAMENTO (UE) 2025/351 SUI MATERIALI PLASTICI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)
COME ADEGUARSI AL REGOLAMENTO (UE) 2025/351 SUI MATERIALI PLASTICI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)
Il Regolamento (UE) 2025/351, approvato il 21 febbraio 2025, introduce modifiche significative per i materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). Questo regolamento modifica tre normative precedenti: il Regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici, il Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali plastici riciclati e il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione.
L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza dei consumatori, garantendo che i materiali plastici (vergini e riciclati) non migrino sostanze pericolose nei prodotti alimentari, rispondendo così alle esigenze di sostenibilità ambientale e salute pubblica.
Modifiche introdotte: nuovi requisiti e sfide per le aziende
Il regolamento introduce numerose modifiche e chiarimenti cruciali. Innanzitutto, ridefinisce cosa si intende per “materia plastica” e stabilisce nuovi criteri per le sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione dei materiali plastici, distinguendo meglio tra additivi e sostanze di partenza. Le aziende dovranno ora garantire che i materiali plastici contengano solo minime quantità di sostanze aggiunte non intenzionalmente, come impurità o residui di produzione. Inoltre, vengono introdotti concetti come l'“elevato grado di purezza” dei materiali, che implica che le sostanze presenti siano conosciute e ben definite, con contaminazioni ridotte al minimo.
Un altro cambiamento significativo riguarda le sostanze UVCB (Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products, or Biological Materials), sostanze la cui composizione chimica è variabile o sconosciuta. L’uso di queste sostanze, comunemente derivanti da materiali biologici o reazioni complesse, è stato chiarito e reso più sicuro, poiché la loro composizione non completamente definita può influenzare la sicurezza dei materiali a contatto con il cibo. Pertanto, le aziende dovranno essere molto più precise nella gestione e nel monitoraggio delle sostanze utilizzate.
Un’altra novità riguarda l’uso della plastica riciclata. Le aziende che utilizzano plastica riciclata devono seguire norme molto più stringenti per garantire che le sostanze derivate dai rifiuti plastici siano trattate per evitare qualsiasi rischio per la salute alimentare. Il regolamento UE 2022/1616 per la plastica riciclata è integrato in questo contesto, aumentando i requisiti di purezza per i materiali riciclati che entrano in contatto con il cibo.
A chi si rivolge e come le aziende dovranno adeguarsi
Questo regolamento si applica a tutti gli attori della filiera dei materiali plastici destinati al contatto alimentare (MOCA), inclusi i produttori di plastica vergine e riciclata, gli operatori del riciclo, le industrie alimentari che utilizzano imballaggi in plastica e le autorità di controllo incaricate della verifica della conformità.
Le aziende dovranno aggiornare le proprie pratiche, non solo per rispettare i nuovi limiti di migrazione delle sostanze nei cibi, ma anche per adeguarsi agli obblighi di etichettatura e dichiarazione di conformità. I materiali plastici destinati a più utilizzi dovranno ora riportare indicazioni specifiche per prevenire il deterioramento, come la perdita di trasparenza o la formazione di crepe, e fornire istruzioni più dettagliate per l’uso sicuro.
Inoltre, le aziende dovranno affrontare nuove ispezioni e aumentare la trasparenza nella filiera, fornendo alle autorità competenti documentazione dettagliata su tutte le sostanze utilizzate, sui processi produttivi, sui controlli di purezza e sulla gestione dei sottoprodotti plastici. Per garantire la conformità, sarà obbligatorio fornire campioni per le ispezioni nei siti di produzione e fornire prove chiare sulla gestione dei materiali riciclati.
L’introduzione di queste norme rappresenta una sfida per le imprese, ma anche un’opportunità per migliorare la qualità e la sostenibilità dei loro processi produttivi.
Entro il 16 settembre 2026, che segna il termine del periodo di transizione, le aziende dovranno mettersi in regola con tutte le nuove disposizioni. Dopo tale data, i materiali non conformi non potranno più essere commercializzati, e le aziende dovranno garantire che tutti i prodotti immettano sul mercato siano conformi ai nuovi requisiti di sicurezza e purezza.
Obbligo di registrazione degli stabilimenti che producono MOCA
In Italia, la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA) è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 29/2017. La comunicazione deve essere inviata tramite PEC o SUAP al comune di pertinenza, solitamente via impresainungiorno.gov.it, prima dell'inizio dell'attività, per consentire i controlli sanitari.
Punti chiave sulla registrazione MOCA:
- Chi deve registrarsi: Produttori, trasformatori, importatori e distributori all'ingrosso di materiali (plastica, metallo, carta, vetro, ceramica).
- Esclusioni: Non sono obbligati alla registrazione gli operatori che effettuano esclusivamente la distribuzione al consumatore finale (es. negozi al dettaglio).
- Procedura: La comunicazione di inizio attività deve essere inviata all'Autorità Sanitaria territorialmente competente (ASP).
- Documentazione richiesta: Oltre alla notifica, è necessario disporre della Dichiarazione di Conformità MOCA, di un manuale di buone pratiche di fabbricazione (GMP) e dell'analisi dei rischi.
- Sanzioni: La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie da €1.500 a €9.000.
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IL REGOLAMENTO (UE) 2026/250: CHIARIMENTI SUL BISFENOLO A (BPA) NEI MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)
Il Regolamento (UE) 2026/250: chiarimenti sul bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con alimenti (MOCA)
Il Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione, approvato il 2 febbraio 2026, introduce correzioni tecniche essenziali al Regolamento (UE) 2024/3190, che disciplina l'uso del bisfenolo A (BPA) e altri bisfenoli nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).
Sebbene non apporti modifiche sostanziali ai divieti già previsti, il nuovo regolamento chiarisce alcuni aspetti interpretativi e applicativi fondamentali, contribuendo a garantire l'applicazione coerente delle nuove regole in tutta l'Unione Europea.
Chiarimenti principali e novità introdotte
Il Regolamento (UE) 2026/250 si concentra su tre ambiti chiave:
- Coerenza terminologica: Una correzione importante riguarda la definizione di “bisfenolo” all’interno del regolamento. È stato eliminato il riferimento a "BPA e dei suoi sali" dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/3190, per garantire una maggiore coerenza con la definizione di bisfenolo che comprende il BPA sotto forma di sale. Questa modifica è stata apportata per evitare confusioni e per chiarire che la normativa si applica a tutte le forme chimiche del BPA.
- Disposizioni transitorie: Il regolamento del 2026 ha eliminato ambiguità riguardanti il periodo transitorio per l'immissione sul mercato dei materiali contenenti BPA. In particolare, gli oggetti finali monouso fabbricati con BPA, conformi alle norme precedenti, potranno essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026. Tuttavia, per alcuni materiali specifici, come quelli destinati alla conservazione di frutta, ortofrutticoli e prodotti ittici, il periodo transitorio è stato esteso fino al 20 gennaio 2028, consentendo la vendita dei prodotti imballati fino ad esaurimento scorte. Queste scadenze più precise sono state introdotte per garantire una transizione fluida senza interrompere le filiere produttive.
- Allineamento delle norme tecniche e dichiarazione di conformità: Le modifiche introdotte nel Regolamento (UE) 2026/250 hanno anche chiarito gli obblighi di documentazione per le aziende. La dichiarazione di conformità deve ora essere più specifica riguardo all’identificazione dei materiali intermedi e degli oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In precedenza, la richiesta di identificazione includeva anche informazioni che potevano creare problemi di riservatezza per le aziende. Con le nuove correzioni, le informazioni da includere nella dichiarazione sono state precisate, per garantire trasparenza e conformità alle nuove normative, evitando confusione tra i materiali intermedi e i prodotti finali.
Implicazioni per le aziende e il mercato
Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/250 non cambiano i divieti essenziali già stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/3190, ma forniscono una maggiore chiarezza su come applicarli correttamente. Le aziende del settore dei materiali a contatto con alimenti (MOCA) dovranno continuare a garantire che i loro prodotti non contengano BPA o altri bisfenoli pericolosi, tranne per alcune applicazioni specifiche autorizzate. Tuttavia, le nuove precisazioni sui termini e sulle disposizioni transitorie offrono alle imprese una guida più chiara per l'adeguamento alle normative e per la corretta documentazione della conformità.
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