Lunedì, 11 Gennaio 2021 11:28

 

NUOVE NORMATIVE SULL'ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI

Nuove regole sui rifiuti in attuazione delle DIR UE note come “Pacchetto Economia Circolare”.

 PREMESSA

La Sostenibilità ambientale è divenuta imprescindibile condizione di partenza per un razionale e nuovo approccio anche al business, argomento sensibile sin dalle prime forme di movimenti ambientalisti, alla definizione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. Il concetto di sostenibilità è correlato a quello di tutela dell’ambiente e ad aspetti economici e sociali. Sostenibile è un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la fruizione per le generazioni future. Presa consapevolezza della esauribilità delle risorse, l’imperativo è preservarle, minimizzando gli sprechi e tutelando il patrimonio genetico, la biodiversità. Le filiere produttive hanno implementato politiche ambientali che si traducono in esempi di sostenibilità ambientale, quali: principi  dell'economia circolare; tutela della biodiversità; fonti di energia rinnovabile; riciclo e gestione ottimale dei rifiuti; sviluppo di tecnologie innovative per l'ambiente.   

COSA INTRODUCE LA NUOVA NORMATIVA                                                                              

“L’art. 3, comma 3, lettera c) del D.Lgs n° 116/2020 che modifica il comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”. Dal 26 settembre 2020, è fatto obbligo che tutti gli imballaggi siano etichettati, per facilitare: la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, la corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. Diventa, obbligatoria l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE”. La responsabilità, ed annesse sanzioni dell’etichettatura, ricade sui produttori. 

Il decreto va ad impattare fortemente sull’etichettatura degli imballaggi; “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”                                               

Informazioni che devono essere presenti sulla confezione

1) la tipologia di imballaggio (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica) per esempio: bottiglia, vaschetta, etichetta.
2) l’Identificazione del materiale (codice alfanumerico ai sensi della Decisione 97/129/CE;
3) famiglia di materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (differenziata o indifferenziata).

in via alternativa                                                                                                                                           

3) indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti si raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

 

 E’ consigliato il rispetto dei colori: Blu per la carta, Marrone per l’organico, Giallo per la plastica riciclabile, Turchese per i metalli, Verde per il vetro, Grigio per l’indifferenziato.

L’etichetta ambientale va gestita per le componenti dell’imballo separabili manualmente, intese come componenti che l’utente può separare senza rischi, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani. Le informazioni potranno essere riportate sulle singole componenti separabili oppure in ragione alle esigenze di spazio, sul corpo principale dell’imballaggio o ancora sulla componente che riporta già l’etichetta a favore della leggibilità dell’informazione.

NEWS

NON SONO STATI CONCESSI I DOVUTI TEMPI DI ADEGUAMENTO, QUINDI, COSA FARE?         

Confindustria ed altre Associazioni hanno proposto un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma.

Decreto “Milleproroghe 2021SOSPENSIONE PARZIALE DELL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI fino al 31 dicembre 2021                                                                     

Sospeso:  fino al 31 dicembre 2021 – il primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

Non prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

CONCLUSIONI

AD OGGI, E FINO AL 31.12.2021 È FATTO OBBLIGO:

apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è in capo ai produttori.

RIMANE SOSPESO

apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata.

 Rif. normativi                                                                                                                                             

D.Lgs n° 116/2020  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0129&from=IT

Ultima modifica il Venerdì, 16 Aprile 2021 10:49