Venerdì, 15 Marzo 2019 09:00

LE LINEE GUIDA DELL’ISPETTORATO SULL’INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SULLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 

 

 

È del 28 febbraio la Circolare n. 5/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce le linee guida agli organi ispettivi di Vigilanza per contrastare l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La Legge n. 199/2016 ha riformulato l’art. 603 bis del Codice Penale e ha previsto due distinte figure di incriminazione:

 

  • quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

 

L’Ispettorato, pur ricordando che il reato in questione è spesso associato alle attività svolte in agricoltura, precisa che lo stesso è riscontrabile anche in ambiti diversi. Anzi, sono sempre più frequenti comportamenti riconducibili alla fattispecie di tale reato nell’ambito di attività di “servizi” esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali.

Per poter definire tali attività criminose l’Ispettorato definisce gli elementi della fattispecie chiarendo le ipotesi di approfittamento dello stato di bisogno e di sfruttamento lavorativo.

Per ciò che concerne l’approfittamento dello stato di bisogno, tale elemento rappresenta una delle circostanze aggravanti del reato di usura (art. 644 c.p.) che si realizza quando la condotta illecita è posta in essere “in danno di chi si trova in stato di bisogno” e, in particolare, riguarda la strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della vittima del reato, per la quale è sufficiente una consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali.

L’Ispettorato quindi sottolinea che il personale ispettivo dovrà porre l’attenzione su tali elementi, fornendone naturalmente i relativi elementi di prova. L’attività investigativa sarà comunque tanto più semplice da realizzarsi quanto più è evidente lo stato di “debolezza sociale” dei lavoratori, ciò che avviene non di rado in relazione all’impiego di personale straniero spesso extracomunitario.

Per quanto riguarda la definizione di sfruttamento lavorativo, secondo l’art. 603 bis, è costituito come tale la sussistenza di una una o più “condizioni” (da intendersi come condizioni “di lavoro” e non quali elementi condizionanti la sussistenza del reato. Gli indici di riferimento sono i seguenti:

 

  • la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”;
  • la “reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie”;
  • la “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”;
  • la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

L’Ente ha chiarito che “se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

  • il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  • il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  • l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La Circolare prosegue, inoltre, con un’approfondita rassegna ad uso degli ispettori (ma utile anche per le aziende ed i Consulenti), su come deve essere gestita l’attività investigativa e quali conseguenze può portare, su come si deve procedere all’identificazione dell’intermediario dell’utilizzatore e dei vari collegamenti con l’intermediario, e su come (e con che limiti) possono essere effettuate perquisizioni, sequestri e rilievi.

Ultima modifica il Venerdì, 06 Novembre 2020 09:01