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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: AGGIORNAMENTO RISCHIO ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI

Per agente chimico si intendono gli elementi o composti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato (definizione agente chimico art. 222 del D. Lgs 81/08).

Il rischio chimico è detto irrilevante per la salute quando può essere associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.

È stato adottato il 18 maggio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 e definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Gli altri elenchi pubblicati (le direttive sono state tutte recepite) sono:

1° Elenco - Direttiva 2000/39/CE

2° Elenco - Direttiva 2006/15/CE

3° Elenco - Direttiva 2009/161/UE (decreto 6 agosto 2012)

4° Elenco - Direttiva (UE) 2017/164 (decreto 2 maggio 2020)

5° Elenco - Direttiva (UE) 2019/1831 (il nuovo recepimento)

Il provvedimento sostituisce l'Allegato XXXVIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1831/UE.

I nuovi agenti chimici e i criteri dei valori di esposizione

Nella motivazione dell’atto normativo, si indica che i valori limite indicativi di esposizione professionale “sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE”.

Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d’esposizione professionale) “i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (TLV-TWA), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere non oltre 15 minuti (TLV-STEL), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata”. Per determinate sostanze “è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione”.

Di seguito la nuova lista di agenti chimici per cui si riportano i valori limite:

  • Acetato di isobutile
  • Acetato di nbutile
  • Acetato di sec-butile
  • Alcool isoamilico
  • Anilina
  • Clorometano
  • Trimetilammina
  • 2- fenilpropano (cumene)
  • 4-amminotoluene
  • Tricloruro di fosforile

Tra gli agenti chimici figuranti di cui all’allegato della direttiva, lo SCOEL “ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene”.

La valutazione del rischio è obbligatoria per il datore di lavoro nella cui attività vengono utilizzati agenti chimici pericolosi a qualunque scopo.

Formazione Rischio chimico

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio chimico. Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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L’ECCESSO DI ORE DI LAVORO AUMENTA MORTALITÀ E DISABILITÀ DA MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Secondo le prime stime di Oms e Oil lavorare più di 55 ore a settimana incrementa il rischio di cardiopatia ischemica e ictus.

 

“È paradossale che ci siano quasi 500 milioni di persone nel mondo che hanno degli orari di lavoro talmente estenuanti da compromettere la loro salute e che, allo stesso tempo, oltre 600 milioni di lavoratori non riescano a trovare un lavoro a tempo pieno e siano costretti a lavorare poche ore alla settimana” ha affermato il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, Gianni Rosas, durante la trasmissione radiofonica promossa dall’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL).

Secondo il rapporto globale che analizza le stime dell’OIL e dell’OMS sull’impatto delle ore di lavoro sulla salute dei lavoratori, lavorare più di 55 ore alla settimana aumenta il rischio di cardiopatia ischemica e ictus rispetto a chi lavora con l’orario settimanale standard di 35-40 ore.

Grazie al contributo di un gruppo di esperti sono state prodotte le prime stime sulla perdita di vite umane e sui danni alla salute conseguenti a malattie cardiovascolari associate all’eccesso di ore di lavoro. Lo studio si basa su circa 4.000 fonti e riguarda 194 paesi. I dati sono disaggregati per sesso, età e regioni del mondo, e coprono i periodi 2000, 2010 e 2016. Dalle revisioni sistematiche della letteratura scientifica emerge che, a partire dal 2000, a livello globale il numero di lavoratori esposti a un orario prolungato è cresciuto fino ad arrivare, nel 2016, a circa 488 milioni. Nello stesso arco di tempo è aumentata in maniera proporzionale la quota di popolazione a rischio di invalidità e morte a causa delle malattie cardiovascolari di origine occupazionale

Tra i 10 scienziati selezionati dall’Oms come testimonial del progetto figura anche il direttore del Dimeila, Sergio Iavicoli, che ricopre il ruolo di segretario generale della Commissione internazionale sulla salute occupazionale. Nonostante i dati alla base di queste stime si riferiscano a un periodo antecedente l’attuale emergenza sanitaria, è verosimile che esista una correlazione tra i risultati di questo studio e la pandemia da Covid-19. “Vi sono dati significativi – precisa a questo proposito Iavicoli – che dimostrano una generica tendenza all’aumento dell’esposizione a un eccesso di ore di lavoro in situazioni di emergenza o recessione economica. Nel contesto della pandemia, ad esempio, sono stati registrati un incremento dello smart working e delle nuove forme di organizzazione del lavoro, come gig-economy e lavoro tramite piattaforme digitali, e una maggiore insicurezza del lavoro in alcuni settori, con possibile conseguente aumento delle ore lavorate”.

È importante avere a cuore la salute dei lavoratori e offrire loro tutto il supporto per evitare rischi derivanti dal lavoro.

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Mercoledì, 09 Giugno 2021 10:42

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA

 

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA 

  

I rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche rischi interferenti o interferenziali) sono condizioni che si verificano quando due aziende che svolgono attività diverse si trovano ad eseguire una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento.   La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”.  Se già la realizzazione di una lavorazione comporta l’insorgere di rischi a essa connessi, la coesistenza di più attività in cantiere o nel luogo di lavoro, nello stesso momento e nello stesso locale, comporta l’insorgere di un rischio maggiore. 

Tale rischio non è dato dalla somma dei rischi creati da ogni singola impresa addetta ai lavori, ma è dato dalla loro moltiplicazione. È per questo che i rischi da interferenza rappresentano un problema rilevante all’interno di un cantiere o di un luogo di lavoro e necessitano di un’analisi approfondita delle cause e delle conseguenze da essa derivanti e della realizzazione di una precisa procedura che possa contenere le probabilità di verificazione di danni derivanti dalla interazione dei diversi rischi presenti. 

Cosa sono i rischi da interferenza 

La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a dare una definizione del concetto di interferenza definendolo come la “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.  Un esempio di rischi da interferenza può essere quello legato ad un guasto di un impianto all’interno di una fabbrica e una ditta appaltante viene incaricata per effettuare le riparazioni.   In questo caso i rischi presenti nell’area di lavoro, come il rumore causato dai macchinari o le sostanze chimiche utilizzate, sono dei rischi presenti nell’area di lavoro, per i lavoratori dell'azienda "committente", ma possono essere rischi da interferenza per i dipendenti della ditta che svolge le riparazioni e viceversa. 

Valutazione dei rischi da interferenza 

Gli aspetti normativi sono definiti dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, il quale stabilisce gli obblighi connessi a contratti, d'appalto, d'opera o di somministrazione.  In particolare il datore di lavoro committente, ha l'obbligo di promuovere ed incentivare le attività di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti non altrimenti eliminabili, tale documento è appunto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). 

Il Duvri quando non è obbligatorio? L’elaborazione del DUVRI non è obbligatoria se il servizio prestato è di natura intellettuale o è una semplice fornitura di materiali o attrezzature ed in ogni caso per tutti i lavori la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori; sempre che essi non comportino rischi derivanti da attività svolte in ambienti confinati (dpr 177/2011), dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008). 

Formazione rischi da interferenza 

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da interferenza sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo. 

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Mercoledì, 26 Maggio 2021 13:15

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI

Gli agenti di rischio di natura fisica (come definiti dall’art. 180 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i), ed in particolare il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche (trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero), il microclima degli ambienti termici severi, le radiazioni ottiche artificiali (incoerenti e coerenti) e naturali (UV), i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le radiazioni ionizzanti, le atmosfere iperbariche e ipobariche, sono tra i principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro.

Cos’è il rischio degli agenti fisici sul lavoro

Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, le radiazioni e le atmosfere iperbariche vengono catalogate come agenti fisici, i quali costituiscono una seria minaccia per la salute dei lavoratori che ad essi si trovano esposti.

Gli ambienti di lavoro talvolta possono nascondere pericoli invisibili per la salute e sicurezza dei lavoratori provocando danni che potrebbero essere ridotti o evitati effettuando una corretta valutazione dei rischi.

 

Valutazione rischio esposizione agenti fisici

l datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure preventive per eliminare all’origine o per ridurre a livelli tollerabili i rischi conseguenti l’esposizione ad agenti fisici. Per questo motivo, il datore di lavoro risulta essere gravato da una grossa responsabilità quando tali livelli vengono oltrepassati. Infatti egli è tenuto a prendere tutte le precauzioni per evitare il verificarsi di danni all’incolumità dei dipendenti, in modo tale da ritornare ad una situazione di normalità, dopo aver agito sulle cause che hanno determinato il fatto e dopo aver applicato tutti gli strumenti per evitare il ritorno ad una situazione di pericolo.

Nell’ambito della valutazione dei rischi come prevista dal D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Naturalmente i lavoratori destinati ad esercitare attività lavorative nei luoghi in cui sono presenti simili rischi, devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari da parte del medico competente, il quale è tenuto a redigere delle cartelle sanitarie apposite in cui indicare l’eventuale correlazione tra la presenza di patologie e l’esposizione ad agenti fisici. In questi casi è fatto obbligo al medico competente di informare il datore di lavoro affinché possa variare la valutazione dei rischi e le misure poste a tutela della salute dei lavoratori.

Formazione Rischio agenti fisici sul lavoro

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

In base alla mansione svolta o ai luoghi di lavoro, i lavoratori di un’azienda possono essere esposti a campi elettromagnetici.

Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è un rischio che appartiene alle Radiazioni non Ionizzanti (all'interno delle quali vi sono anche le radiazioni ottiche, quali i raggi ultravioletti, le radiazioni che ricadono nella banda del visibile, i raggi infrarossi): esso è stato inglobato dal D.Lgs.81/2008 tra gli "Agenti Fisici" al Titolo VIII e in particolare dal Capo IV.

Cos’è il rischio esposizione campi elettromagnetici

In quasi tutti i luoghi di lavoro, il personale può essere esposto ai campi elettromagnetici che vengono generati ogniqualvolta si utilizza energia elettrica. Qualunque dispositivo, macchinario, impianto alimentato ad energia elettrica emette infatti campi elettrici, campi magnetici e campi elettromagnetici. Le sorgenti più comunemente conosciute sono, senza ombra di dubbio, gli elettrodotti e, in generale, gli apparati per la radiocomunicazione.

Se vengono superati certi valori limite, i campi elettromagnetici possono costituire dei rischi per la salute dei lavoratori e per questo motivo il D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di norme per tutelare tutte quelle persone che lavorano in ambienti potenzialmente pericolosi.

Valutazione rischio esposizione campi elettromagnetici

L’identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi è regolata dall'articolo 209. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (da 0 Hz a 300 GHz).

La valutazione disposta dal datore di lavoro dovrà essere compiuta almeno ogni quattro anni da personale che ha ricevuto un’idonea formazione tecnica e un addestramento qualificato nell’ambito della prevenzione e protezione. Se la valutazione dei rischi rivela che i valori limite di esposizione non sono stati superati e che non c’è il pericolo che si determinino rischi per la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro pianifica un programma di azione attraverso il quale predisporre le misure tecniche e organizzative necessarie ad impedire che si verifichino esposizioni superiori ai valori limite.

Il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione alla valutazione di tutti gli effetti per salute e la sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo, e alle donne in gravidanza, avvalendosi della collaborazione del medico competente.

Tutti i lavoratori esposti ad agenti fisici devono essere sottoposti ogni anno a sorveglianza sanitaria, e per quelli che rivelano una particolare sensibilità al rischio, il medico competente deve elaborare una cartella sanitaria e di rischio personale.

Formazione Rischio esposizione campi elettromagnetici

L’art 210 bis riporta gli obblighi del DdL riguardo a  informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa gli effetti indiretti dell'esposizione,  la possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale e periferico, e in merito alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ESPOSIZIONE AMIANTO

L’amianto ( o asbesto) è una sostanza chimica fibrosa utilizzata fino agli inizi degli anni novanta per realizzare diverse strutture in quanto considerato un materiale versatile e a basso costo. Le caratteristiche di pericolosità dell’amianto non erano note fino a poco tempo fa e sono legate proprio alla struttura della sostanza in fibre che tende a sfaldarsi provocando danni alla salute.

Cos’è il rischio esposizione amianto

La sola presenza di amianto non rappresenta in sé una fonte di pericolo: la potenziale pericolosità è legata allo sfaldamento dei materiali che lo contengono. L'amianto infatti tende a sfaldarsi facilmente e, nel momento in cui questo avviene, rilascia nell'aria le proprie fibre e le polveri che, se inalate, possono provocare alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare.

Una volta riconosciute le sue caratteristiche di pericolosità si è provveduto, con la legge 257 del 27 Marzo 1992, a vietarne l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione.

Ai sensi dell'articolo 8, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Quando il valore limite fissato viene superato, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza; l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.

I lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all'albo delle imprese che effettuano la bonifica dei materiali contenenti amianto ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. n.152/2006.

La rimozione sconsiderata dell’asbesto, seguita all’entrata in vigore del D.Lgs 257/92, svolta da personale inesperto, non adeguatamente protetto e non al corrente del rischio da esposizione, ha in molti casi in passato generato problemi ben più significativi di quelli che sarebbero forse derivati evitando di movimentarlo.

Valutazione rischio esposizione amianto

La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, è definita nell’art 249 del D.Lgs 81/08 in cui viene esplicitamente ricordato l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi .

A tal fine il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di far effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori.

Nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

In collaborazione con il Medico Competente, il datore di lavoro elabora un opportuno piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti.

Altro aspetto importante riguarda la sorveglianza sanitaria. Essa è necessaria:

  • prima che il lavoratore sia adibito a svolgere le attività di manutenzione, rimozione, smaltimento di amianto (o di materiali che lo contengono) e trattamento dei relativi rifiuti;
  • ogni tre anni o con periodicità stabilita dal medico competente.

Formazione Rischio esposizione amianto

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio derivato all’esposizione dell’amianto.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

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Mercoledì, 05 Maggio 2021 10:39

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: IL RISCHIO BIOLOGICO

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: IL RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico è legato alla possibilità che ha l'agente biologico di penetrare nell'organismo e di provocare danni più o meno gravi sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione in generale. L’esposizione ad agenti biologici (microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) può provocare patologie di natura infettiva, allergica, tossica e cancerogena.

Agenti biologici definizione

Secondo la definizione del Decreto legislativo 81/2008 (articolo 267), per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La classificazione di pericolosità degli agenti biologici si sviluppa su quattro gruppi di rischio, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di infettività, patogenicità (potenzialità di causare malattie una volta in contatto con l’organismo ospite), virulenza, trasmissibilità e neutralizzabilità.

Il virus SARS-CoV-2 è stato inserito nel gruppo 3. Il Datore di Lavoro deve predisporre una attenta valutazione dei rischi che tenga in considerazione sia l’impiego deliberato che l’esposizione accidentale, analizzando i rischi per gli operatori e la possibilità di una contaminazione e propagazione nell’ambiente.

Valutazione rischio biologico in ambito lavorativo

La valutazione del rischio da esposizione ad agenti di tipo biologico è relativa al pericolo derivante dal contatto intenzionale o potenziale con microorganismi uni e pluricellulari, muffe, funghi e parassiti che in qualche modo possono rappresentare un rischio per la salute dell’uomo, dell’ambiente e degli operatori professionali che più o meno deliberatamente vi sono esposti durante le attività lavorative. Il Datore di Lavoro responsabile delle attività produttive o di ricerca ove sia stato mappato un rischio biologico, deve elaborare opportune misure di prevenzione e di contenimento. In linea generale vengono definite barriere di protezione tutte le misure adottate e adottabili dal Datore di Lavoro che siano rivolte a ridurre o evitare il rischio di esposizione per il lavoratore e di propagazione nell’ambiente. Le barriere di protezione si distinguono quindi in Barriere di Protezione Primaria, che comprendono tutte le misure necessarie a evitare l’esposizione del lavoratore, e Barriere di Protezione Secondaria, che comprendono invece le misure necessarie a evitare la dispersione in ambiente dell’agente biologico, sia in condizioni di normale operatività che in condizioni di emergenza.

Formazione rischio biologico

Per quanto concerne la prevenzione, un aspetto fondamentale è quello dell’attenzione alla formazione del personale potenzialmente esposto, che deve essere messo sempre a conoscenza sia delle potenziali sorgenti di infezioni (dirette o veicolate che siano) che dei possibili rischi da esposizione. Per le aziende a rischio biologico è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che comprenda l’effettuazione di monitoraggi biologici periodici, definiti dal Medico Competente e dal datore di Lavoro, sulla base degli scenari di esposizione specifici, i cui risultati devono essere comunicati al lavoratore esposto. Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio biologico.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

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Mercoledì, 21 Aprile 2021 10:46

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO INCENDIO

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO INCENDIO

Partiamo dalla distinzione tra pericolo d’incendio, rischio d’incendio e valutazione dei rischi d’incendio:

- il pericolo d’incendio si riferisce alla proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali od attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;

- il rischio d’incendio fa riferimento alle probabilità di raggiungimento dell’evento dannoso e alle conseguenze correlate, misurabili con una magnitudo determinata nei confronti di persone e/o cose;

- la valutazione dei rischi fa riferimento al procedimento di valutazione del livello di possibilità di accadimento di un incendio e alle potenziali conseguenze connesse all’evento.

 

Valutazione rischio incendio

Direttamente coinvolto nel processo di valutazione del rischio incendio e di gestione delle emergenze è come sempre il Datore di Lavoro, o l’eventuale dirigente che può ricevere delega ai sensi dell’art 16 del D.Lgs 81/08 per la gestione degli aspetti dell’antincendio.

La normativa di riferimento che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998, ancora ad oggi in vigore, all’interno del quale (nell’Allegato I) si possono individuare i criteri utilizzabili dalle aziende per effettuare la valutazione del Rischio Incendio e la relativa classificazione.

In base alla valutazione dei rischi è possibile poi classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie:

  • livello di rischio basso: “si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”.
  • livello di rischio medio: “si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”;
  • livello di rischio elevato: “si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”.

 

Formazione Rischio Incendio

Il datore di lavoro, designa uno o più lavoratori incaricati nell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I suddetti soggetti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, al fine di conoscere l’iter di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di emergenza.

I corsi di “Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” sono di tre tipologie: RISCHIO BASSO, RISCHIO MEDIO e RISCHIO ALTO. I lavoratori incaricati a tale attività devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico da effettuare ogni 3 anni.

Le ore di formazione previste variano in base al rischio e precisamente:

  • Antincendio Rischio basso nuovo: 4 ore - aggiornamento: 2 ore;
  • Antincendio Rischio medio nuovo: 8 ore - aggiornamento: 5 ore;
  • Antincendio Rischio alto nuovo: 16 ore - aggiornamento: 8 ore. Per il rischio alto è previsto un esame teorico pratico presso il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Nello specifico per il rischio medio e alto è prevista una parte di addestramento pratica (comprese nelle ore totali)

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI PER ESPOSIZIONE AL RUMORE

L’esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di rumore in ambiente di lavoro può provocare effetti negativi sulla salute, tra i quali il più conosciuto è la diminuzione permanente della capacità uditiva o ipoacusia da rumore, che rappresenta ancora oggi una delle malattie professionali più diffuse.

 

Cos’è il rischio rumore

Il rumore si può definire come un fenomeno acustico sgradito che consiste nella propagazione di perturbazioni di pressione nell’aria sotto forma di onde elastiche, con trasporto di energia. Nell’aria, la velocità di propagazione è di circa 343 m/s (alla temperatura di 20 C°). Il rumore viene considerato come una tipologia di inquinamento ambientale (inquinamento acustico) ed è presente in molti ambiti lavorativi, nonché domestici, tanto che è considerato come un rischio tra i più diffusi, inoltre non sempre è così immediato riuscire a distinguere le fonti del rumore legato all’ambito professionale da quello derivante da situazioni parallele e contestuali. Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute del lavoratore possono essere anche piuttosto gravi nonché irreversibili. Gli effetti di esposizione a rumore a livelli superiori agli 85 Db (valore superiore d’azione) prolungata nel tempo possono essere di tipo prettamente uditivo (sordità o ipoacusia da rumore) o di tipo extra-uditivo (sono meno specifici, possono cioè avere anche cause non professionali; fra i più importanti, l’ipertensione, l’eretismo psichico, cioè nervosismo e ansia, l’insonnia, l’aumento della secrezione gastrica con iperacidità). Le patologie legate ad esposizione a rumore (ipoacusia in primis) risultano essere fra quelle più frequentemente indennizzate dall’INAIL: le stesse risultano essere, salvo rari casi, irreversibili.

Valutazione rischio rumore in ambito lavorativo 

La valutazione rischio rumore rientra negli obblighi del Datore di lavoro, che deve integrare la suddetta valutazione nella redazione del DVR (Dichiarazione di Valutazione dei Rischi) aziendale. Tale valutazione, negli ambienti di lavoro, è trattata nel del D.Lgs. 81/08 all’interno dei rischi da agenti fisici. La valutazione rischio rumore deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. Una corretta valutazione del rischio viene eseguita “in conformità alle indicazioni della norma UNI EN ISO 9612:2011 che propone un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori nell'ambiente di lavoro ed il calcolo del livello di esposizione sonora”. Occorre tener conto anche della norma UNI 9432:2011 “da considerarsi complementare alla norma UNI EN ISO 9612:2011”. La norma ISO 1999:1990 invece consente il calcolo previsionale del danno corrispondente ad una determinata esposizione di lungo periodo al rumore.

Gli effetti nocivi del rumore sull’uomo dipendono dai seguenti fattori:

 1) intensità del rumore;

 2) frequenza del rumore;

 3) durata nel tempo dell’esposizione al rumore;

4) fattori ambientali (esposizione contestuale a vibrazioni WBA o HAV)

5) esposizione contestuale a rumori impulsivi

6) esposizione occupazionale a sostanze ototossiche (presenti in solventi, metalli, nei gas asfissianti)

7) fattori legati al lavoratore (assunzione di farmaci relativamente alla formulazione dei quali può riscontrarsi la presenza di principi attivi classificati come ototossici, ad es. in alcuni antibiotici o nei cosiddetti FANS).

Per la valutazione rischio rumore, il Datore di lavoro deve rivolgersi a un tecnico, che effettui delle misurazioni strumentali (indagine fonometrica) e caratterizzi la reale esposizione, ponderata sulla durata del turno lavorativo (Lex8h) sul luogo di lavoro.

Il D.Lgs.81/08 fissa tre soglie di esposizione: il valore inferiore d’azione pari a 80 dB(A), il valore superiore d’azione pari a 85 dB(A) e il valore limite pari a 87 dB(A). Allo stesso modo, sono speculari i valori inferiore e superiore d’azione ed il valore limite di esposizione per i rumori di picco (rispettivamente 135 dB(A), 137 dB(A), 140 dB(A). Esistono dispositivi in grado di proteggere efficacemente da rumori elevati ma quel che risulta importante è che la scelta dei dispositivi da adottare sia effettuata con attenzione ed in relazione al reale livello di decibel da abbattere, in modo da non essere né ipo-protettivi né iper-protettivi, e per poter rientrare nei limiti previsti. Un esempio di dpi per il rumore sono i protettori auricolari. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione gli otoprotettori (inserti auricolari o cuffie antirumore) se l’indagine fonometrica evidenzia l’esposizione, per i lavoratori, a valori compresi fra il livello inferiore e superiore d’azione, mentre vige l’obbligo di indossare gli stessi quando si è esposti a livelli di rumore pari o superiori a Leq 85 dB(A). Questa regola è più restrittiva rispetto al valore limite di esposizione al rumore Leq 87 dB(A), ma presenta il vantaggio di essere molto semplice e dunque facile da applicare.

In particolare quando si sceglie un protettore auricolare è necessario tener conto di alcuni fattori al fine di garantire un sufficiente grado di protezione per le persone esposte:

-  confort d’uso;

- tipologia lavorativa;

- attenuazione sonora necessaria in base alla tipologia di rumore.

L’esposizione a rumore, configurandosi come rischio per la salute per i lavoratori, impone al Datore di Lavoro l’obbligo di procedere alla relativa sorveglianza sanitaria; in particolare, per esposizioni comprese fra il livello inferiore e superiore d’azione (80dB<Leq<85dB) la visita medica deve essere svolta su richiesta del lavoratore o su indicazione del Medico Competente, mentre risulta obbligatoria per esposizione professionale a valori maggiori del livello superiore d’azione.

Formazione Rischio rumore

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. Nelle aziende con esposizione al rischio rumore è importante informare e istruire i dipendenti sui pericoli del rumore.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Mercoledì, 24 Marzo 2021 11:36

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CHIMICO

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CHIMICO

 

 

Il rischio chimico è sicuramente uno dei rischi più diffusi nel mondo del lavoro e nei nostri ambienti di vita e studio. Infatti il rischio chimico sul posto di lavoro non riguarda esclusivamente le industrie chimiche, le raffinerie o i laboratori di ricerca, ma uno specchio più ampio di ambiti lavorativi.

Cos’è il rischio chimico

Per agente chimico si intendono gli elementi o composti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato (definizione agente chimico art. 222 del D. Lgs 81/08).

Il rischio chimico è detto irrilevante per la salute quando può essere associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.

A motivo di questa diffusione si è reso da tempo necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici, che prevede una prima macro-distinzione in due classi:

  • gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
  • gli agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.

Valutazione rischio chimico in ambito lavorativo

Nella valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto a determinare in via preliminare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.

Un primo strumento per l'immediata valutazione della pericolosità eventuale di un prodotto chimico è costituito dall'etichettatura, così come ridefinita dal regolamento europeo (REACH e CLP) di recente definitiva introduzione, in vigore dal 01 giugno 2015, che definisce nove diversi pittogrammi di rischio, ognuno dei quali illustra una tipologia di pericolo associata alle proprietà intrinseche della sostanza. Sono riconoscibili per la loro forma romboidale in campo bianco con cornice rossa.

Il processo di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici si articola su tre fasi fondamentali:

  1. Valutazione del pericolo: avviene attraverso un’attenta e scrupolosa analisi della Scheda di Sicurezza del prodotto, dove sono elencate e descritte tutte le proprietà di pericolo della sostanza in fase di analisi.
  2. Valutazione dell’esposizione: tiene conto delle modalità attraverso le quali i lavoratori possono entrare in contatto con la sostanza chimica a cui sono esposti, della frequenza di utilizzo e della quantità massima consentita;
  3. Caratterizzazione del rischio: valutazione rischio chimico D. Lgs 81/08

Formazione Rischio chimico

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio chimico.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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