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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COMMERCIO AL DETTAGLIO: DOMANDA MISE DAL 3 MAGGIO

Dal 3 al 24 maggio 2022, le imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio possono presentare le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni ter.

 

Al via le domande di accesso alle agevolazioni per le attività di commercio al dettaglio. Dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, sarà possibile inviare la domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Obiettivo

Il fondo è stato istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2) per:

  • contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid
  • prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.

Chi sono i beneficiari

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, i cui codici ATECO 2007 rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6. Per accedere le attività di commercio devono presentare un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Inoltre devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Agevolazione

Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

 

Scadenze: le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it

Una volta che la procedura di compilazione sarà ultimata, il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato “pdf” che andrà firmato digitalmente e successivamente caricato sul sistema per procedere all’invio della domanda. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. Le richieste presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

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