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Lunedì, 10 Gennaio 2022 17:19

SUPER GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50

 

SUPER GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50

Ecco le scadenze di entrata in vigore delle nuove misure approvate con i decreti di dicembre e gennaio.

 

Nuovi obblighi vaccinali, con Super Green Pass per tutti gli over 50 ed estensione della Certificazione Verde per nuovi ambiti, anche per entrare nei negozi: è quanto prevede il nuovo decreto di Governo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio. Dal 15 febbraio 2022 tutti i cittadini over 50 dovranno essere vaccinati. Eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore. Ecco le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo vaccinale:

  • 100€ (applicabile una sola volta) ai cittadini che a partire da tale data non saranno vaccinati
  • 600-1500 € ai dipendenti che si presenteranno al lavoro senza vaccino. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.
  • 1500 € al datore di lavoro che permette l’accesso al non vaccinato
  • a partire da tale data i dipendenti over 50 (50 compreso) privi di vaccino saranno sospesi senza stipendio. Al datore di lavoro in tale lasso di tempo è consentita la sostituzione temporanea del dipendente non vaccinato. 

La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Di seguito il riepilogo delle scadenze dell’emergenza Covid:

10 gennaio 2022: obbligo super green pass per salire su un qualsiasi mezzo di trasporto: aerei, treni, navi, pullman, trasporti locali, bus, tram, metropolitane; accedere in palestra, piscina, musei mostre, fiere, centri benessere sale giochi e parchi divertimento; per accedere negli alberghi, e partecipare a matrimoni e feste e/o per cerimonie civili e religiose. Serve il super green pass anche per la ristorazione all’aperto. Scatta dal 10 gennaio anche l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque) e parte la somministrazione della terza dose di vaccino ai ragazzi dai 12 ai 15 anni.

20 gennaio 2022: obbligo green pass base per accedere ai servizi alla persona (Barbieri- parrucchieri- centri estetici- green pass ottenibile anche tramite tampone negativo effettuato 28-/72 ore prima).

1 Febbraio 2022: obbligo green pass base per accedere agli uffici pubblici (Banche – uffici postali – uffici comunali).

1 Febbraio 2022: obbligo green pass base esteso a tutta la popolazione per accedere a tutti gli esercizi commerciali sinora aperti a tutti. Entro tale data sarà stila la lista definitiva degli esercizi commerciali ritenuti di prima necessità che rimarranno esenti dal green pass.

15 Febbraio 2022: tutti i cittadini over 50 dovranno essere vaccinati. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

31 marzo 2022: fine dello stato di emergenza.

15 giugno 2022: fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati

 

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NUOVO DECRETO COVID: LE NUOVE REGOLE DAL 31 DICEMBRE

Green Pass rafforzato e nuove norme per la quarantena. Ecco cosa bisogna fare se si è entrati in contatto con un positivo.

 

 

Approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, il nuovo Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre. Ecco i cambiamenti più importanti.

Quarantena

Il nuovo Decreto ha introdotto l’autosorveglianza. Una misura che consente ad alcune tipologie di persone di dover rispettare un protocollo diverso rispetto al periodo di quarantena se entrano in contatto con un positivo. Il decreto prevede che una persona che ha ricevuto la dose booster e dopo un contatto stretto con un positivo è asintomatica, non deve osservare la quarantena: per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, però, ha l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2. La stessa cosa vale per chi, sempre asintomatico dopo il contatto stretto, ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti (quindi da meno di 4 mesi) o per chi è guarito dal Covid sempre nei 120 giorni precedenti.

In sintesi: tampone obbligatorio solo per sintomatici, asintomatici fuori dall'autosorveglianza dopo cinque giorni senza bisogno di test, con obbligo di indossare una Ffp2 fino al giorno 10 dal contatto.

I sintomatici, invece, dovranno sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno dalla data del contatto con il positivo. Il periodo di autosorveglianza dura cinque giorni. Per le persone non vaccinate o vaccinate con 2 dosi da più di 4 mesi i giorni di quarantena, in caso di contatto con un contagiato, continuano invece a essere dieci per i primi e 5 per i secondi e alla fine di questo periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico (per uscire dall’isolamento, il risultato dovrà essere negativo).

E se si è positivi?

 

  • asintomatici: 10 giorni di quarantena dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. Se negativo, termina la quarantena
  • sintomatici: 10 giorni di quarantena dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Anche in questo caso vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati
  • per chi ha già ricevuto la terza dose booster o ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da meno di 120 giorni, la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

Capienze e Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio il Green pass rafforzato sarà esteso ai trasporti pubblici, ad alberghi e ristoranti all’aperto. L’obbligo di certificato sarà necessario anche per partecipare a feste, cerimonie civili, sagre e fiere oltre che per palestre e piscine, centri culturali e ricreativi. Il decreto prevede inoltre che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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