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Lunedì, 22 Gennaio 2024 14:38

NOVITÀ PER LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO

L'aggiornamento del preposto passa da quinquennale a biennale. Sanzioni per il mancato adempimento.

 

Il D.L. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 (Legge di conversione 215/2021), entrato in vigore il giorno successivo, ha precedentemente introdotto importanti novità per quanto riguarda (tra le altre) la formazione e il ruolo del Preposto: nella fattispecie, tale norma ha fattivamente modificato l’articolo 37 D.Lgs. 81/2008, introducendo, al comma 7-ter del suddetto articolo, l’obbligo biennale di aggiornamento (precedentemente quinquennale) e rimandando contenuti e durata a un Accordo Stato-Regioni che avrebbe dovuto essere adottato dalla Conferenza entro il 30/06/2022, ma la cui pubblicazione ad oggi non è ancora avvenuta.

In assenza dell’Accordo, è stata pubblicata a febbraio 2022 la circolare n° 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale prima della pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

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In virtù di quanto sopra, ed a maggior ragione in considerazione del fatto che il sopracitato art.37 comma 7-ter non fa esplicito riferimento al nuovo Accordo Stato-Regioni, il mancato aggiornamento con cadenza biennale è divenuto sanzionabile a partire dal 21/12/2023 (ovvero ai due anni dall’entrata in vigore del D.L. 146/2021).

Pertanto:

  • Coloro i quali hanno effettuato il corso di formazione/aggiornamento preposti a partire dal 21/12/2021 dovranno procedere all’aggiornamento con cadenza biennale come previsto dalla Legge di Conversione n. 215/2021.
  • Quelli che, invece, hanno effettuato il corso di formazione/aggiornamento preposti prima del 21/12/2021 e che avrebbero dovuto frequentare il percorso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di svolgimento e comunque entro il 21/12/2023 (data corrispondente ai 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione 215/2021), dovranno immediatamente adoperarsi per adempiere agli obblighi di aggiornamento. Resta inteso il fatto che, successivamente al 21/12/2023, l’aggiornamento dovrà essere rimodulato con cadenza sempre biennale.

Per il datore di lavoro e il dirigente la violazione di questa regola provoca sanzioni come l'arresto che può durare da 2 a 4 mesi o l'ammenda che può variare da 1.708,61 a 7.403,96 euro (Violazione art.37 comma 7 sanzionato all’art.55 comma 5 lett c).

Per informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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L’ANTINCENDIO CAMBIA DI PASSO: NUOVI CRITERI PER LA MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Il Decreto Controlli entrerà in vigore ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi dal 25/09/2022.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto. Per manutenzione si intende l’operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, in base al nuovo decreto, vanno eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I al decreto. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione. Inoltre deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

Il nuovo Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” presenta le novità sul percorso formativo degli addetti al servizio antincendio. Si ribadisce che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, “devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti”, i cui contenuti minimi sono contenuti nell’allegato. L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, “può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi”. Si indica poi che ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

 La formazione deve essere erogata da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di determinati requisiti. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica. Per tutte le tipologie di corsi, al fine del regolare svolgimento delle attività teorico-pratiche, devono essere disponibili aule ed ambienti per lo svolgimento delle lezioni teoriche ed aree idonee allo svolgimento delle lezioni pratiche con le relative attrezzature.

Visiona gli allegati:

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

 

 

 

 

 

 

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