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Dal 1° settembre 2022 nuove regole per ricorrere al lavoro agile. Ecco le principali novità.

 

Al via le nuove regole per lo smart working. Con il 31 agosto è terminata la fase dello smart working emergenziale, ovvero la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza l’accordo individuale previsto dall’art. 19 e 21 della l. n. 81/2017 e con la sola comunicazione semplificata da effettuare al Ministero del Lavoro. Dal 1° settembre per poter prestare le attività lavorative in modalità smart working è obbligatorio sia un accodo individuale tra l’azienda ed il lavoratore, sia la comunicazione telematica effettuata al Ministero del Lavoro. Se entro 5 giorni dall’inizio non si procede alla comunicazione, scattano le sanzioni per il datore di lavoro relative a ciascun lavoratore interessato.

Sono le nuove regole per i datori di lavoro, ma non gli unici obblighi da prendere in considerazione. Occorre soprattutto valutare quali sono gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono attività lavorativa all’esterno della sede aziendale. In particolare, occorrerà procedere ad un aggiornamento del DVR in relazione alla prestazione svolta fuori sede, monitorare la valutazione stress lavoro correlato, predisporre una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore, nonché provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile. In caso di mancato adempimento degli obblighi di sicurezza sono previste penali.

Il cambiamento parziale della sede lavorativa (in quanto con lo smart working, parte dell’attività viene comunque svolta all’interno della sede aziendale) non comporta modifiche in relazione alle regole sulla sorveglianza sanitaria e, quindi, se viene svolta attività a videoterminale per almeno venti ore settimanali, le visite mediche per il rilascio delle idoneità lavorative proseguono. È importante ricordare che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Fondamentale misura di prevenzione è la predisposizione di una puntuale informativa sui rischi generali e specifici dell’attività rivolta al lavoratore con il quale l’azienda ha concluso l’accordo individuale. Come previsto dalla normativa, tale informativa deve essere redatta con cadenza annuale e sottoposta anche al RLS. Il datore di lavoro deve provvedere ad una adeguata formazione in relazione allo svolgimento delle attività in modalità agile. Si può qualificare tale nuova formazione come l’aggiornamento previsto entro il quinquennio successivo alla prima formazione (o all’ultimo aggiornamento). Può avere una durata variabile e non necessariamente di 4 ore, come la durata del corso intero specifico per le attività a rischio basso (normalmente effettuato da coloro che svolgano attività con uso di strumentazione informatica). Contrariamente allo svolgimento in solitario delle attività lavorative presso la sede aziendale o presso terzi, in smart working non è obbligatorio provvedere alla nomina e formazione del lavoratore in qualità di addetto antincendio o di primo soccorso.

 

 

 

 

 

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Mercoledì, 09 Giugno 2021 10:42

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA

 

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA 

  

I rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche rischi interferenti o interferenziali) sono condizioni che si verificano quando due aziende che svolgono attività diverse si trovano ad eseguire una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento.   La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”.  Se già la realizzazione di una lavorazione comporta l’insorgere di rischi a essa connessi, la coesistenza di più attività in cantiere o nel luogo di lavoro, nello stesso momento e nello stesso locale, comporta l’insorgere di un rischio maggiore. 

Tale rischio non è dato dalla somma dei rischi creati da ogni singola impresa addetta ai lavori, ma è dato dalla loro moltiplicazione. È per questo che i rischi da interferenza rappresentano un problema rilevante all’interno di un cantiere o di un luogo di lavoro e necessitano di un’analisi approfondita delle cause e delle conseguenze da essa derivanti e della realizzazione di una precisa procedura che possa contenere le probabilità di verificazione di danni derivanti dalla interazione dei diversi rischi presenti. 

Cosa sono i rischi da interferenza 

La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a dare una definizione del concetto di interferenza definendolo come la “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.  Un esempio di rischi da interferenza può essere quello legato ad un guasto di un impianto all’interno di una fabbrica e una ditta appaltante viene incaricata per effettuare le riparazioni.   In questo caso i rischi presenti nell’area di lavoro, come il rumore causato dai macchinari o le sostanze chimiche utilizzate, sono dei rischi presenti nell’area di lavoro, per i lavoratori dell'azienda "committente", ma possono essere rischi da interferenza per i dipendenti della ditta che svolge le riparazioni e viceversa. 

Valutazione dei rischi da interferenza 

Gli aspetti normativi sono definiti dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, il quale stabilisce gli obblighi connessi a contratti, d'appalto, d'opera o di somministrazione.  In particolare il datore di lavoro committente, ha l'obbligo di promuovere ed incentivare le attività di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti non altrimenti eliminabili, tale documento è appunto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). 

Il Duvri quando non è obbligatorio? L’elaborazione del DUVRI non è obbligatoria se il servizio prestato è di natura intellettuale o è una semplice fornitura di materiali o attrezzature ed in ogni caso per tutti i lavori la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori; sempre che essi non comportino rischi derivanti da attività svolte in ambienti confinati (dpr 177/2011), dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008). 

Formazione rischi da interferenza 

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da interferenza sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo. 

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Mercoledì, 26 Maggio 2021 13:15

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI

Gli agenti di rischio di natura fisica (come definiti dall’art. 180 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i), ed in particolare il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche (trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero), il microclima degli ambienti termici severi, le radiazioni ottiche artificiali (incoerenti e coerenti) e naturali (UV), i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le radiazioni ionizzanti, le atmosfere iperbariche e ipobariche, sono tra i principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro.

Cos’è il rischio degli agenti fisici sul lavoro

Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, le radiazioni e le atmosfere iperbariche vengono catalogate come agenti fisici, i quali costituiscono una seria minaccia per la salute dei lavoratori che ad essi si trovano esposti.

Gli ambienti di lavoro talvolta possono nascondere pericoli invisibili per la salute e sicurezza dei lavoratori provocando danni che potrebbero essere ridotti o evitati effettuando una corretta valutazione dei rischi.

 

Valutazione rischio esposizione agenti fisici

l datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure preventive per eliminare all’origine o per ridurre a livelli tollerabili i rischi conseguenti l’esposizione ad agenti fisici. Per questo motivo, il datore di lavoro risulta essere gravato da una grossa responsabilità quando tali livelli vengono oltrepassati. Infatti egli è tenuto a prendere tutte le precauzioni per evitare il verificarsi di danni all’incolumità dei dipendenti, in modo tale da ritornare ad una situazione di normalità, dopo aver agito sulle cause che hanno determinato il fatto e dopo aver applicato tutti gli strumenti per evitare il ritorno ad una situazione di pericolo.

Nell’ambito della valutazione dei rischi come prevista dal D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Naturalmente i lavoratori destinati ad esercitare attività lavorative nei luoghi in cui sono presenti simili rischi, devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari da parte del medico competente, il quale è tenuto a redigere delle cartelle sanitarie apposite in cui indicare l’eventuale correlazione tra la presenza di patologie e l’esposizione ad agenti fisici. In questi casi è fatto obbligo al medico competente di informare il datore di lavoro affinché possa variare la valutazione dei rischi e le misure poste a tutela della salute dei lavoratori.

Formazione Rischio agenti fisici sul lavoro

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

In base alla mansione svolta o ai luoghi di lavoro, i lavoratori di un’azienda possono essere esposti a campi elettromagnetici.

Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è un rischio che appartiene alle Radiazioni non Ionizzanti (all'interno delle quali vi sono anche le radiazioni ottiche, quali i raggi ultravioletti, le radiazioni che ricadono nella banda del visibile, i raggi infrarossi): esso è stato inglobato dal D.Lgs.81/2008 tra gli "Agenti Fisici" al Titolo VIII e in particolare dal Capo IV.

Cos’è il rischio esposizione campi elettromagnetici

In quasi tutti i luoghi di lavoro, il personale può essere esposto ai campi elettromagnetici che vengono generati ogniqualvolta si utilizza energia elettrica. Qualunque dispositivo, macchinario, impianto alimentato ad energia elettrica emette infatti campi elettrici, campi magnetici e campi elettromagnetici. Le sorgenti più comunemente conosciute sono, senza ombra di dubbio, gli elettrodotti e, in generale, gli apparati per la radiocomunicazione.

Se vengono superati certi valori limite, i campi elettromagnetici possono costituire dei rischi per la salute dei lavoratori e per questo motivo il D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di norme per tutelare tutte quelle persone che lavorano in ambienti potenzialmente pericolosi.

Valutazione rischio esposizione campi elettromagnetici

L’identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi è regolata dall'articolo 209. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (da 0 Hz a 300 GHz).

La valutazione disposta dal datore di lavoro dovrà essere compiuta almeno ogni quattro anni da personale che ha ricevuto un’idonea formazione tecnica e un addestramento qualificato nell’ambito della prevenzione e protezione. Se la valutazione dei rischi rivela che i valori limite di esposizione non sono stati superati e che non c’è il pericolo che si determinino rischi per la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro pianifica un programma di azione attraverso il quale predisporre le misure tecniche e organizzative necessarie ad impedire che si verifichino esposizioni superiori ai valori limite.

Il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione alla valutazione di tutti gli effetti per salute e la sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo, e alle donne in gravidanza, avvalendosi della collaborazione del medico competente.

Tutti i lavoratori esposti ad agenti fisici devono essere sottoposti ogni anno a sorveglianza sanitaria, e per quelli che rivelano una particolare sensibilità al rischio, il medico competente deve elaborare una cartella sanitaria e di rischio personale.

Formazione Rischio esposizione campi elettromagnetici

L’art 210 bis riporta gli obblighi del DdL riguardo a  informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa gli effetti indiretti dell'esposizione,  la possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale e periferico, e in merito alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ESPOSIZIONE AMIANTO

L’amianto ( o asbesto) è una sostanza chimica fibrosa utilizzata fino agli inizi degli anni novanta per realizzare diverse strutture in quanto considerato un materiale versatile e a basso costo. Le caratteristiche di pericolosità dell’amianto non erano note fino a poco tempo fa e sono legate proprio alla struttura della sostanza in fibre che tende a sfaldarsi provocando danni alla salute.

Cos’è il rischio esposizione amianto

La sola presenza di amianto non rappresenta in sé una fonte di pericolo: la potenziale pericolosità è legata allo sfaldamento dei materiali che lo contengono. L'amianto infatti tende a sfaldarsi facilmente e, nel momento in cui questo avviene, rilascia nell'aria le proprie fibre e le polveri che, se inalate, possono provocare alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare.

Una volta riconosciute le sue caratteristiche di pericolosità si è provveduto, con la legge 257 del 27 Marzo 1992, a vietarne l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione.

Ai sensi dell'articolo 8, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Quando il valore limite fissato viene superato, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza; l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.

I lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all'albo delle imprese che effettuano la bonifica dei materiali contenenti amianto ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. n.152/2006.

La rimozione sconsiderata dell’asbesto, seguita all’entrata in vigore del D.Lgs 257/92, svolta da personale inesperto, non adeguatamente protetto e non al corrente del rischio da esposizione, ha in molti casi in passato generato problemi ben più significativi di quelli che sarebbero forse derivati evitando di movimentarlo.

Valutazione rischio esposizione amianto

La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, è definita nell’art 249 del D.Lgs 81/08 in cui viene esplicitamente ricordato l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi .

A tal fine il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di far effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori.

Nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

In collaborazione con il Medico Competente, il datore di lavoro elabora un opportuno piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti.

Altro aspetto importante riguarda la sorveglianza sanitaria. Essa è necessaria:

  • prima che il lavoratore sia adibito a svolgere le attività di manutenzione, rimozione, smaltimento di amianto (o di materiali che lo contengono) e trattamento dei relativi rifiuti;
  • ogni tre anni o con periodicità stabilita dal medico competente.

Formazione Rischio esposizione amianto

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio derivato all’esposizione dell’amianto.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

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