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PROTEZIONE DAL RADON: LE NOVITÀ E GLI AGGIORNAMENTI

Gli aggiornamenti del nuovo D.Lgs. 203/2022 riguardo l’informazione e la formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

 

Il radon è la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per i lavoratori che per la popolazione e dunque è importante conoscere gli aggiornamenti della normativa di riferimento.

Anche perché recentemente il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è stato modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 entrato in vigore il 18 gennaio 2023.

Le principali correzioni al “testo unico della radioprotezione”, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono: la modifica dei Titoli II e III (definizioni e autorità competenti), IV (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), VI (regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo), VII (regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi), X (sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), XI (esposizione dei lavoratori), XII (esposizione della popolazione), XIII (esposizioni mediche), XV (particolari situazioni di esposizione esistente), XVI (apparato sanzionatorio), XVII (disposizioni transitorie e finali) e allegati, nonché modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e al D.P.R. 59/2013 (disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).

Tra le novità di più ampio ambito applicativo troviamo quelle che riguardano gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla:

  • trasmissione della valutazione di dose all’Archivio nazionale degli esposti: i datori di lavoro devono trasmettere all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti
  • informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti: i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento non più ogni tre anni bensì almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione
  • informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: secondo il quale il datore di lavoro deve garantire la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico in materia di radioprotezione dei lavoratori con periodicità non più triennale, bensì almeno quinquennale.

Il datore di lavoro che opera in locali semisotterranei e situati al piano terra deve completare la misurazione del radon entro 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del piano regionale per la protezione del radon.

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