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MORTE SUL LAVORO: DATORE RESPONSABILE SE TACE SUI RISCHI?

 

A ribadirlo è la recente ordinanza n. 8988 emessa dalla Corte di Cassazione il 15 maggio 2020.

In(formare) sui rischi sul luogo di lavoro per il datore di lavoro risulta fondamentale al fine di non incorrere in gravi sanzioni.

«Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art 1227, comma 1, c.c., quando:

  • risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza;
  • oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio;
  • o, ancora, abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, ricorrendo, in tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante».

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8988/20; depositata il 15 maggio)

Si ricordi che comunque il datore di lavoro ha già l’obbligo di formazione come disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ma qualora ci siano delle specificità che siano al di fuori dalle indicazioni elencate all’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 l il datore di lavoro come dovrà comportarsi?

Inoltre in relazione agli infortuni sul lavoro e al rischio di responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 in azienda e a seguito delle prescrizioni contenute nei Protocolli e delle Linee guida con l’obiettivo di ridurre e contenere il rischio di contagio è importante che il Datore di lavoro rispetti tutte le procedure e indicazioni atte a limitare tali rischi.

Se sei un imprenditore e vuoi ricevere maggiori informazioni sugli adempimenti obbligatori e sulle procedure Covid-19 da seguire ti consigliamo di chiamare il team di professionisti PROMOTERGROUP S.p.A. allo 0932/862613 o scriverci su WhatsApp al numero 348 5645643 per concordare un appuntamento.

Venerdì, 12 Giugno 2020 15:28

COVID19: IL DECRETO LIQUIDITA' DIVENTA LEGGE

COVID19: IL DECRETO LIQUIDITA' DIVENTA LEGGE

 

Obblighi di legge e responsabilità per i datori di lavoro.

 

Il Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) è stato convertito nella Legge n.40 del 5 giugno 2020, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020.

All’interno del Decreto Liquidità sono state introdotte alcune importanti novità come l’art. 29 bis, contenente chiarimenti riguardo alla responsabilità dei datori di lavoro per il rischio contagio dei dipendenti. Si tratta di un intervento richiesto da più parti, in seguito alle preoccupazioni indotte dai contenuti dell’articolo 42 del “Cura Italia”, che equipara il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro.

Adempimenti

L’articolo 29-bis afferma che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 del codice civile), mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni contenute nel“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Responsabilità del datore di lavoro

Riconfermata l’importanza del Datore di lavoro di rispettare tutte le procedure e indicazioni atte a limitare tutti i rischi di contagio da Covid-19. Infatti il datore di lavoro in relazione alla responsabilità civile e penale, è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nei Protocolli e nelle Linee guida. Inoltre, si ricordi che il datore di lavoro, in primis, ha l’obbligo di informazione e formazione verso i propri lavoratori circa le normative e le disposizioni delle Autorità, nonché ottemperare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Lasciati guidare dal Team Promotergroup

Se sei un imprenditore e vuoi ricevere maggiori informazioni sul Decreto Liquidità, sugli adempimenti obbligatori (ad es. Dvr, corso RSPP, RLS, Antincendio etc) e sulle procedure Covid-19 da seguire, ti consigliamo di chiamare il team di professionisti PROMOTERGROUP S.p.A. allo 0932/862613 o scriverci su WhatsApp al numero 348 5645643 per concordare un appuntamento.

Giovedì, 25 Giugno 2020 15:23

CORSO "MISURE ANTI-CONTAGIO COVID" - ONLINE

CORSO "MISURE ANTI-CONTAGIO COVID" - ONLINE

 

Il corso “Misure anti-contagio covid” prevede 3 ore di formazione in modalità e-learning per le aziende che vogliono informare i dipendenti sul rischio biologico e su tutte le misure di sicurezza e tutela della salute al fine di contrastare la diffusione del virus.

L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro con aggiornamenti relativi all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

Al fine di non incorrere in sanzioni amministrative o penali ed ottenere un attestato che dimostri l’avvenuta formazione ed informazione del personale, PROMOTERGROUP consiglia il corso “MISURE ANTI-CONTAGIO COVID-19”.

DURATA: 3 ORE

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO?

Il corso è rivolto a Responsabili e Addetti al servizio di prevenzione e protezione, datori di lavoro, RLS, preposti e dirigenti e/o per tutti coloro che vogliono acquisire maggiori informazioni e competenze in merito alle misure anti-contagio Covid-19.

INCLUSO: ATTESTATO VALIDO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08. 
 
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SICUREZZA SUL LAVORO

Il primo riferimento in Italia per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro è il D. Lgs. 81/08 per tutti gli addetti ai lavori, spesso semplicemente indicato come “Testo unico sulla sicurezza”.

All’interno di esso, il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori quanto è essenziale, oltre che obbligatorio, fare in riferimento alla prevenzione, alla tutela della salute fisica e mentale, in ogni ambiente di lavoro: dalla valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria, dal primo soccorso alle misure prevenzione incendi.

SICUREZZA DATI

Il GDPR – General Data Protection Regulation consiste nella disciplina europea, contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, volta a innovare il sistema di trattamento e di circolazione dei dati personali delle persone che operano e risiedono nell’Unione Europea, nonché la loro protezione.

È entrato in vigore il 25 maggio 2018 e i cambiamenti che interessano le imprese sono molteplici.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 2, lettera m del D. Lgs.81/08).

AGROALIMENTARE

Il settore agroalimentare comprende la normativa cogente (es. H.A.C.C.P., SCIA Sanitaria ecc…), normativa volontaria, servizi GDO.

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RE-START PER CONGRESSI, GRANDI FIERE, SALE GIOCHI E DISCOTECHE

 

Covid19: aggiornate le linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative.

Partire con la Fase 3. La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le linee guida con indirizzi operativi, in relazione all’emergenza COVID-19. Focus sulle novità e indicazioni per congressi, grandi fiere e attività di commercio in aree pubbliche.

L’aggiornamento riguarda l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

“Un passo in più verso la gestione di questa nuova fase, durante la quale dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e dinamismo, senza mai abbassare la guardia rispetto all’osservanza delle regole indispensabili per la prevenzione” – afferma Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni.

Integrazioni

All’interno delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative sono state inserite tre nuove schede, in particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio (norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing):

  • congressi e grandi fiere;
  • sale slot, sale giochi e sale bingo (a partire dal 1° Luglio);
  • discoteche.

Per quanto riguarda invece le sezioni già presenti, come “Ristorazione”, “Attività ricettive” e “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”, queste sono state sottoposte ad un nuovo aggiornamento:

  • In Ristorazione è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”,
  • In “Attività ricettive” sono state inserite regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi;
  • Nei “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” è stato aggiunto un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”.

Se sei un imprenditore e vuoi ricevere maggiori informazioni sulle integrazioni delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, sugli adempimenti obbligatori (ad es. Dvr, corso RSPP, RLS, Antincendio etc) e sulle procedure Covid-19 da seguire, ti consigliamo di chiamare il team di professionisti PROMOTERGROUP S.p.A. allo 0932/862613 o scriverci su WhatsApp al numero 348 5645643 per concordare un appuntamento.

GDPR – PRIVACY: CONTINUANO LE ISPEZIONI E SANZIONI ALLE IMPRESE

 

Pubblicata la relazione annuale dal Garante Privacy sulle attività ispettive del 2019.

 

Il GDPR – General Data Protection Regulation consiste nella disciplina europea, contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, volta a innovare il sistema di trattamento e di circolazione dei dati personali delle persone che operano e risiedono nell’Unione Europea, nonché la loro protezione.

Il GDPR è una normativa obbligatoria che comporta sanzioni non indifferenti per le imprese che violano le norme e per quelle che non hanno provveduto ad effettuare l’adeguamento normativo.

Il 23 giugno 2020 è stata pubblicata la relazione annuale dal Garante Privacy sulle ispezioni svolte nel corso del 2019 che hanno portato a sanzioni di rilevante entità.

Il documento consente di capire di cosa le imprese dovranno maggiormente preoccuparsi nell’ambito della gestione dei dati, facendo il punto sui settori maggiormente sottoposti ad ispezione e sui nuovi scenari che si aprono per la protezione dei dati personali.

PROMOTERGROUP S.P.A. ha l’obiettivo di informare e supportare le imprese al fine di non incorrere in sanzioni.

Dalla relazione è emerso che l’interesse dell’Autorità Garante è rimasto invariato rispetto a:

  • istituti bancari, questa volta con riferimento ai servizi on-line;
  • società che svolgono attività di trattamento in ambito di marketing;
  • enti pubblici;
  • fatturazione elettronica;
  • whistleblowing;
  • Food Delivery;

Mentre maggiore attenzione è stata posta in relazione a:

  • Data breach, che rappresenta un new entry rispetto alle ispezioni passate;
  • Settore farmaceutico e sanitario.

 

GDPR Sanzioni e Attività Ispettive 

Sono emerse durate le attività ispettive gravi sanzioni soprattutto nel settore del telemarketing (una di 27,8 milioni di euro e un’altra di 11,5 milioni di euro). Le sanzioni sono state rivolte ad operatori che hanno utilizzato i dati degli abbonati senza il loro consenso. A fronte di ciò sono state varate nuove regole a tutela dei consumatori censiti nei sistemi di informazione creditizia, per rispondere alle sfide della digital economy e imporre trasparenza sul funzionamento degli algoritmi.

Nel mondo del lavoro il Garante ha fissato le regole per l’uso delle nuove tecnologie, con particolare riguardo al controllo dei lavoratori e alla gestione della posta elettronica.

Per evitare sanzioni è fondamentale, indipendentemente dall’appartenenza alle categorie descritte, riuscire a comprendere l’obbligo dell’adeguamento alla normativa.

Sei sicuro, in materia di sicurezza dati, di avere tutti i requisiti a norma di legge?

Per maggiori informazioni ti consigliamo di chiamare il team di professionisti PROMOTERGROUP S.p.A. allo 0932/862613 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

LE PILLOLE DI PROMOTERGROUP: COS'E' IL DVR E COSA DEVE CONTENERE

 

Il DVR è il documento obbligatorio che contiene l’analisi dei rischi di lavorazione, attrezzature, agenti chimici, utilizzati in un determinato processo di lavoro.

L’obiettivo del DVR è quello di predisporre le misure di prevenzione e protezione in base all’entità dei rischi.

Il primo riferimento in Italia per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro è il D. Lgs. 81/08 per tutti gli addetti ai lavori, spesso semplicemente indicato come “Testo unico sulla sicurezza”.

La Valutazione dei rischi è definita dal “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, presenti nei luoghi di lavoro, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il DVR con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Processo di Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi ha l’obiettivo di ridurre al minino i rischi all’interno degli ambienti di lavoro ed arrivare al raggiungimento di un livello di salute e sicurezza quanto il più alto possibile.

Il processo di valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe per mezzo delle quali si esaminano in modo sistematico i pericoli per la salute e per la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro o connessi con le attività lavorative svolte, al fine di anticipare il verificarsi di un evento pericoloso.

Alla fine del processo viene espresso un giudizio sulla sicurezza di tutti i soggetti che potrebbero incorrere in situazioni di pericoli all’interno dell’ambiente di lavoro.

Come prima cosa va effettuata una raccolta preliminare di informazioni in riferimento alle attrezzature, macchine e impianti, alle mansioni, al luogo di lavoro e al numero di dipendenti.

All’interno del DVR deve essere inserito l’elenco di tutte le figure della sicurezza (ad esempio RSPP, Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione, Dirigenti e Preposti, Addetti al primo soccorso, Addetti antincendio, Medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ecc…).

 

PROMOTERGROUP a fianco delle aziende

Il DVR è un documento tecnico molto importante.

Un efficace sistema di valutazione preventiva è propedeutico allo sviluppo dell’intero impianto della sicurezza aziendale. In tale contesto, la prevenzione è intesa come un insieme di misure da attuare al fine di evitare potenziali rischi per la salute, per la sicurezza oltre che “trasversali”.

Prima di elaborarlo è necessario avere una conoscenza approfondita in materia di sicurezza sul lavoro e sulle normative.

Per evitare di elaborare in maniera errata il DVR vi consigliamo di affidarvi ad esperti del settore che possano affiancarvi nella sua corretta elaborazione.

PROMOTERGROUP da oltre 15 anni è a fianco delle aziende che vogliono migliorare le condizioni di sicurezza attraverso una corretta stesura del DVR con lo scopo di ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro, promuovendo la “cultura della sicurezza” e sensibilizzando le aziende sull’importanza della prevenzione.

Per maggiori informazioni sul DVR potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

REGIME DE MINIMIS: AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE

 

Operativo il nuovo limite di 25 mila euro per le aziende agricole.

 

Il 22 Giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto che ha portato a 25 mila euro l’importo totale massimo degli aiuti ottenuti da una impresa agricola.

Il regime “de minimis” è una regola definita dall’Unione Europea che riguarda gli aiuti di piccola e media entità che possono essere concessi alle imprese, che ne fanno richiesta, senza violare le norme sulla concorrenza.

Il riferimento normativo è il Regolamento UE 1407/2013.

Nel Febbraio 2019 l’Unione Europea ha portato da 15 mila euro a 20 mila il massimale dell’aiuto erogabile ad un’azienda, nell’arco di un triennio. Per consentire l’adozione dell’importo massimo di 25mila euro, come previsto dal Regolamento Ue, occorreva dare operatività concreta al “Registro degli aiuti.”

Ora con l’entrata in vigore del decreto si arriva, dunque, al limite massimo di 25mila euro in tre anni.

Il regolamento stabilisce l’obbligo, nel caso in cui si opti per il massimale più elevato, di creare registri centrali a livello nazionale idonei a tracciare gli aiuti concessi al fine di semplificare e di migliorare l’erogazione ed il monitoraggio di tali aiuti.

«Sebbene si tratti di un importante passo in avanti – dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate – parliamo comunque di un importo modesto se paragonato a quello delle imprese non agricole che possono contare su un de minimis a 200mila euro, in situazione standard no-Covid19.”

Il regime de minimis si può applicare anche ai finanziamenti pubblici dedicati alla formazione continua nelle imprese. Rimane pertanto l’unico canale per finanziare la formazione obbligatoria, come i vari corsi previsti per la sicurezza sul luogo di lavoro, quelli relativi all’ottenimento dei vari patentini definiti dalle norme compreso quello per l’utilizzo dei fitofarmaci, ecc.

Lo Staff di PROMOTERGROUP S.P.A. è a disposizione per tutti gli approfondimenti necessari. Potete contattarci allo 0932/862613 per concordare un appuntamento.

L'AGRICOLTURA TORNA PROTAGONISTA: NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELLE FILIERE

 

600 milioni di euro previsti per agricoltura e filiere.

 

Entra a far parte del decreto Rilancio un pacchetto di nuove misure per l’agricoltura, che vanno dalla decontribuzione per le filiere in crisi al sostegno all’occupazione.

In questo modo – spiega la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova – “sosteniamo il rilancio produttivo e occupazionale. Già nelle prime settimane dell’emergenza avevamo preso l’impegno che non avremmo lasciato solo nessuno. Lo stiamo mantenendo”.

In particolare per le filiere in crisi le misure prevedono 426 milioni destinati all’esonero per i primi sei mesi del 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Questo intervento assicurerà a migliaia di imprese del settore di beneficiare di un supporto economico immediatamente fruibile.

L’azione prevede anche:

  • 90 milioni mirati all’istituzione di un Fondo emergenziale espressamente istituito a supporto del settore zootecnico, destinato per l’erogazione di aiuti diretti e per la definizione di misure di sostegno al settore, con particolare riferimento al privato.
  • Il rafforzamento dello strumento della cambiale agraria, per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell’agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di Ismea attraverso prestiti fino a 30 mila euro, a tasso zero e con limitate procedure burocratiche.
  • il rifinanziamento di 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale per sostenere le imprese agricole danneggiate, oltre che dagli effetti del Covid-19, dagli attacchi della cimice asiatica.

LE PILLOLE DI PROMOTERGROUP: SORVEGLIANZA SANITARIA, CASI IN CUI E' OBBLIGATORIA

 

La sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 2, lettera m del D. Lgs.81/08).

L’obiettivo della sorveglianza sanitaria è quello di avere un monitoraggio costante dell’idoneità psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per alcune tipologie di lavoro, che necessitano di particolari attenzioni a seconda della gravità di rischio e di possibili danni alla salute.

In particolare l’obbligo riguarda:

✅ i casi espressamente previsti dalla normativa vigente;

✅ i casi in cui pur non essendo obbligatoria, viene richiesta dal lavoratore e il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali.

 

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il Medico Competente, esperto in medicina del lavoro, il cui compito è quello di valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di visite mediche, esami clinici o biologici o indagini diagnostiche, volti ad accertare il suo effettivo stato di salute.

Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, con la nomina di un Medico Competente, tutti i soggetti aziendali che il D. Lgs. 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della propria organizzazione.

Sono soggetti all’obbligo:

  • i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
  • i soci lavoratori;
  • gli associati in partecipazione;
  • i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (stage aziendali).

 

👉PROMOTERGROUP S.P.A. affianca le aziende nella valutazione dei rischi effettuata con metodologie specifiche tali da individuare l’indice di rischio cui sono esposti i lavoratori e, quindi, l’eventuale necessità di sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

BONUS VACANZE 2020: LA META’ DEGLI HOTEL NON LO ACCETTA

 

Secondo un’indagine di Federconsumatori solo il 46% delle strutture è disposta ad accettare il bonus vacanze.

 

Problemi con l’attuazione del bonus vacanze. Secondo un’indagine di Federconsumatori meno della metà delle strutture (46%) riconosce ai propri clienti l’agevolazione.

Alla base dell’esitazione da parte degli esercenti vengono riscontrati i tempi di rimborso incerti e la necessità di formare il personale.

Lo studio rivela infatti che solo il 46% del campione esaminato accetta il bonus vacanze, il 19% sta ancora valutando il da farsi, mentre il restante 35% ha scelto di non permettere alle famiglie di avvalersene. Il sondaggio è stato condotto su 370 strutture in tutta Italia, tra località di mare, di montagna e città d’arte su una maggioranza di alberghi (210), ma coinvolgendo anche bed and breakfast (110) e agriturismi (50).

Cos’è il Bonus Vacanze

Il Bonus Vacanze 2020 consiste in uno sconto da utilizzare per soggiorni in hotel, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast italiani. Si tratta di un’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio e destinato alle famiglie (con ISEE non superiore a 40.000 euro) che effettuano un soggiorno presso strutture italiane dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Si può godere del bonus per l’80% sotto forma di sconto immediato sul pagamento dovuto alla struttura turistica, la quale lo recupererà in un secondo momento sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione; per il restante 20% come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi del 2021.

Nello specifico gli importi Bonus Vacanze previsti sono i seguenti:

  • Bonus 500 euro per famiglie di 3 o più persone,
  • Bonus 300 euro per coppie e nuclei familiari di 2 persone
  • Bonus 150 euro per i single.

L’opinione di Federalberghi

Secondo il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, è solo una questione di tempo: il personale degli hotel non è ancora preparato a gestire la procedura.

“Nella prima settimana circa 400.000 famiglie hanno richiesto il bonus. Dopo un primo momento di esitazione, le adesioni degli hotel crescono a vista d’occhio, senza contare che molti sono ancora chiusi (a giugno si è registrato un calo delle presenze dell’80,6% rispetto a giugno 2019). Con il tempo lo accetteranno tutti” chiarisce a Repubblica.it.

E’ comunque bene specificare che nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate (con la circolare 18) ha chiarito che se l’albergo non accetta il bonus, al cliente andrà comunque il credito d’imposta del 20% del totale, che potrà essere scaricato come detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo a cui viene fatturato il soggiorno, purché la ricevuta o lo scontrino siano a lui intestati.