Giovedì, 16 Luglio 2026 14:24

Rischio caldo nei luoghi di lavoro: l'INL indica le misure che gli Ispettori dovranno verificare

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 5484 del 6 luglio 2026 con le indicazioni operative rivolte al personale ispettivo in materia di rischio da stress termico ambientale. Il documento si inserisce nel solco delle precedenti note in materia e recepisce le disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025, relativo al Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il punto centrale della nota è il superamento di un approccio esclusivamente emergenziale nella gestione del caldo. L'aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi impone infatti una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Il rischio da stress termico ambientale deve quindi essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

I settori più esposti

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati durante il periodo estivo, la nota invita il personale ispettivo a riservare particolare attenzione ai settori nei quali il rischio da calore risulta più rilevante:

  • edilizia
  • agricoltura
  • logistica
  • lavori stradali
  • attività dei rider

In questi ambiti l'accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e da insolazione dovrà essere considerato prioritario.

Per le imprese operanti in questi settori il messaggio operativo è chiaro. Non è sufficiente prendere atto delle alte temperature. Occorre dimostrare di aver valutato il rischio, organizzato il lavoro in modo coerente con le condizioni climatiche e predisposto misure effettive a tutela dei lavoratori più esposti.

Le verifiche previste durante l'attività di vigilanza

La nota individua gli aspetti che dovranno essere oggetto di specifico accertamento nel corso della vigilanza.

Valutazione del rischio e DVR. L'attività ispettiva dovrà verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi sia stato integrato con la specifica valutazione del rischio da calore, prevedendo adeguate misure di mitigazione.

Organizzazione del lavoro. Tra gli elementi da controllare rientra l'eventuale rimodulazione degli orari di lavoro, ad esempio con l'anticipazione del turno all'alba o la sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata, indicate dalla nota nella fascia 12:00-16:00.

Pause e rotazione. Gli ispettori dovranno verificare l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.

Idratazione e DPI. Dovranno essere accertate la disponibilità di acqua fresca nei cantieri o nei campi e l'utilizzo di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.

Formazione e informazione. L'attività di vigilanza dovrà infine verificare che lavoratori e preposti siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.

Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili

Un ulteriore punto operativo riguarda la sorveglianza sanitaria mirata. Gli ispettori dovranno accertare il coinvolgimento del medico competente nell'individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati fragili o comunque maggiormente esposti agli effetti del caldo.

La nota richiama inoltre il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS o RLST, verificando che siano stati consultati nell'ambito della valutazione dei rischi. Si tratta di un passaggio rilevante, poiché il rischio da calore non riguarda soltanto la disponibilità di dispositivi o di acqua, ma l'organizzazione complessiva del lavoro, delle pause, dei turni e delle attività più gravose.

La sospensione delle attività in presenza di rischio non accettabile

La nota richiama espressamente quanto già chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023. Nell'ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresa la sospensione temporanea delle attività lavorative quando le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Un analogo obbligo di intervento grava sul preposto, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, qualora durante l'attività lavorativa emergano condizioni di pericolo. La ripresa delle lavorazioni dovrà quindi essere subordinata all'adozione delle misure necessarie a evitare o ridurre il rischio.

L'Ispettorato invita infine gli Uffici territoriali a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l'utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.

 

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Ultima modifica il Giovedì, 16 Luglio 2026 14:29