Visualizza articoli per tag: inl

Il nuovo modello OT23 2027 alza l'asticella sulla sicurezza stradale e sul benessere dei lavoratori

L'Inail ha pubblicato il modello OT23 aggiornato per il 2027, lo strumento che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa attraverso interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiuntivi rispetto alla normativa vigente. Il modulo individua gli interventi da realizzare nel 2026; la domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2027 tramite il servizio online dedicato. La riduzione varia dal 28% per le aziende fino a 10 lavoratori-anno al 5% per quelle oltre i 200, con una misura fissa dell'8% nei primi due anni di attività. Per accedervi basta aver realizzato un intervento di tipo A oppure due di tipo B.

Struttura confermata

Il modello mantiene le sei sezioni consuete, per 65 voci totali: infortuni mortali non stradali, rischio stradale, malattie professionali, formazione, gestione organizzativa della sicurezza, emergenze e dispositivi di protezione. Tra le novità, due nuovi interventi: F-10, sull'installazione di serramenti e sistemi di evacuazione fumi efficaci anche con i fumi freddi, e D-5, sulla formazione di tutti i lavoratori come addetti a emergenze, antincendio, primo soccorso o rianimazione cardiopolmonare. Eliminata invece la voce sulla sostituzione dei trattori agricoli, coerentemente con l'esclusione delle aziende agricole dal beneficio.

Il rischio stradale tra le priorità

Con l'aumento degli infortuni in itinere, l'Inail rafforza il peso della sezione B, valorizzando corsi di guida sicura e dispositivi non obbligatori come il blocco dell'accensione in caso di ebbrezza, gli avvisatori di stanchezza e la frenata di emergenza, insieme ai servizi di trasporto casa-lavoro.

Salute globale e novità normative

Rafforzate anche le voci sulla gestione integrata dei fattori di rischio professionali e individuali: la C-5.1 si estende ora ai disturbi respiratori del sonno e al deterioramento cognitivo, per sostenere la longevità della vita lavorativa. Il modello recepisce inoltre l'Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione e il decreto 159/2025, che ha introdotto per il medico competente l'obbligo di promuovere la prevenzione oncologica e ha inserito la prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela, portando alla riformulazione dell'intervento D-2.

Un beneficio già diffuso

Nel 2025 hanno beneficiato della riduzione 30.841 aziende, per un risparmio complessivo di oltre 211 milioni di euro; la sezione E assorbe circa l'80% delle domande.

Il nuovo modello OT23 conferma quanto la sicurezza sul lavoro richieda oggi una visione integrata, capace di tenere insieme prevenzione tecnica, sicurezza stradale e tutela della salute nel tempo. Promotergroup affianca le organizzazioni nello sviluppo di soluzioni su questi fronti, dalla formazione dei lavoratori e delle figure con incarichi specifici alla valutazione dei rischi, dalla progettazione di interventi organizzativi e infrastrutturali alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria.

Pubblicato in NEWS
Etichettato sotto

Rischio caldo nei luoghi di lavoro: l'INL indica le misure che gli Ispettori dovranno verificare

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 5484 del 6 luglio 2026 con le indicazioni operative rivolte al personale ispettivo in materia di rischio da stress termico ambientale. Il documento si inserisce nel solco delle precedenti note in materia e recepisce le disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025, relativo al Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il punto centrale della nota è il superamento di un approccio esclusivamente emergenziale nella gestione del caldo. L'aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi impone infatti una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Il rischio da stress termico ambientale deve quindi essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

I settori più esposti

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati durante il periodo estivo, la nota invita il personale ispettivo a riservare particolare attenzione ai settori nei quali il rischio da calore risulta più rilevante:

  • edilizia
  • agricoltura
  • logistica
  • lavori stradali
  • attività dei rider

In questi ambiti l'accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e da insolazione dovrà essere considerato prioritario.

Per le imprese operanti in questi settori il messaggio operativo è chiaro. Non è sufficiente prendere atto delle alte temperature. Occorre dimostrare di aver valutato il rischio, organizzato il lavoro in modo coerente con le condizioni climatiche e predisposto misure effettive a tutela dei lavoratori più esposti.

Le verifiche previste durante l'attività di vigilanza

La nota individua gli aspetti che dovranno essere oggetto di specifico accertamento nel corso della vigilanza.

Valutazione del rischio e DVR. L'attività ispettiva dovrà verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi sia stato integrato con la specifica valutazione del rischio da calore, prevedendo adeguate misure di mitigazione.

Organizzazione del lavoro. Tra gli elementi da controllare rientra l'eventuale rimodulazione degli orari di lavoro, ad esempio con l'anticipazione del turno all'alba o la sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata, indicate dalla nota nella fascia 12:00-16:00.

Pause e rotazione. Gli ispettori dovranno verificare l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.

Idratazione e DPI. Dovranno essere accertate la disponibilità di acqua fresca nei cantieri o nei campi e l'utilizzo di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.

Formazione e informazione. L'attività di vigilanza dovrà infine verificare che lavoratori e preposti siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.

Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili

Un ulteriore punto operativo riguarda la sorveglianza sanitaria mirata. Gli ispettori dovranno accertare il coinvolgimento del medico competente nell'individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati fragili o comunque maggiormente esposti agli effetti del caldo.

La nota richiama inoltre il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS o RLST, verificando che siano stati consultati nell'ambito della valutazione dei rischi. Si tratta di un passaggio rilevante, poiché il rischio da calore non riguarda soltanto la disponibilità di dispositivi o di acqua, ma l'organizzazione complessiva del lavoro, delle pause, dei turni e delle attività più gravose.

La sospensione delle attività in presenza di rischio non accettabile

La nota richiama espressamente quanto già chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023. Nell'ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresa la sospensione temporanea delle attività lavorative quando le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Un analogo obbligo di intervento grava sul preposto, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, qualora durante l'attività lavorativa emergano condizioni di pericolo. La ripresa delle lavorazioni dovrà quindi essere subordinata all'adozione delle misure necessarie a evitare o ridurre il rischio.

L'Ispettorato invita infine gli Uffici territoriali a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l'utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta resi disponibili dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.

 

Visiona Nota INL

 

 

Pubblicato in NEWS
Etichettato sotto

CIRCOLARE INL N. 1/2026: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUL DECRETO SICUREZZA 159/2025

Badge di cantiere, patente a crediti, sorveglianza sanitaria e formazione: tutte le tematiche trattate dalla nuova circolare

Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento delle attività di vigilanza e prevenzione, incidendo sia sugli obblighi dei datori di lavoro sia sui poteri dell'autorità ispettiva. La circolare esamina le principali novità con particolare attenzione ai profili applicativi e alle implicazioni operative per imprese, professionisti e organi di controllo.

Irregolarità e strumenti di controllo

Il decreto interviene su molteplici fronti, delineando un quadro normativo caratterizzato da un evidente inasprimento degli obblighi datoriali e da un potenziamento degli strumenti di controllo. In particolare, emerge con chiarezza la volontà del legislatore di concentrare l'attenzione ispettiva sui contesti maggiormente esposti a rischio di irregolarità, quali appalti e subappalti, attraverso un utilizzo mirato delle informazioni disponibili e delle banche dati settoriali.

Notifica preliminare: nuovi obblighi informativi

Una delle novità immediatamente operative riguarda la notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. Per effetto della modifica apportata all'Allegato XII del medesimo decreto, la notifica dovrà ora contenere anche il codice fiscale o la partita IVA di tutte le imprese che operano in regime di subappalto nel cantiere. La modifica è operativa per tutte le notifiche trasmesse successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ossia dal 31 ottobre 2025.

Patente a crediti

Uno degli interventi più significativi riguarda il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Sul fronte delle decurtazioni, le violazioni relative al lavoro irregolare vengono semplificate e inasprite: è prevista una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato "in nero", indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, con una ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore nei casi aggravati. Le nuove regole si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.

Sul fronte sanzionatorio, la soglia minima della sanzione amministrativa per chi opera senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti viene innalzata a 12.000 euro, con una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a tale soglia. La misura non è soggetta a diffida e comporta l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. L'innalzamento della soglia minima e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici confermano l'impostazione fortemente dissuasiva del nuovo impianto, operativa per tutte le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025.

Viene inoltre rafforzata la procedura di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravi o mortali, con l'obbligo per le procure della Repubblica di trasmettere tempestivamente all'INL le informazioni necessarie all'adozione del provvedimento, che può arrivare fino a dodici mesi.

Badge di cantiere

Parallelamente, il legislatore introduce il cosiddetto "badge di cantiere", rafforzando il sistema di identificazione dei lavoratori impiegati in appalto e subappalto. La circolare chiarisce che il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla L. n. 136/2010, ma vi aggiunge un codice univoco anticontraffazione. La tessera potrà essere resa disponibile al lavoratore anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). La previsione di tale codice e l'integrazione con strumenti digitali delineano una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, con potenziali ricadute significative in termini di tracciabilità e contrasto al lavoro sommerso.

È importante sottolineare che la piena operatività del badge è subordinata all'adozione di un apposito decreto ministeriale, ancora da emanare, che definirà le modalità tecniche attuative. Una volta adottato, l'obbligo si estenderà a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, indipendentemente dalla qualificazione come imprese edili, nonché alle imprese operanti negli ulteriori ambiti ad alto rischio che saranno individuati dal medesimo decreto. Nelle more dell'adozione di tale decreto, rimane in vigore l'obbligo della tessera di riconoscimento già prevista dalla normativa vigente, con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore sprovvisto, applicabile anche ai settori aggiuntivi che saranno individuati.

Sorveglianza sanitaria

Il decreto interviene con alcune novità in materia di sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente chiariti dalla Circolare.

La prima riguarda il computo dei controlli sanitari nell'orario di lavoro. Il principio, già consolidato a livello giurisprudenziale, trova ora una esplicita base normativa: le visite mediche obbligatorie devono essere effettuate durante l'orario di lavoro, con la sola eccezione di quelle preassuntive. Il decreto rafforza un concetto già noto, rendendolo oggetto di specifica verifica in sede ispettiva.

La seconda novità attribuisce al medico competente il compito di promuovere l'adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologici previsti dai LEA, informandoli sulla loro finalità e utilità. Si tratta di un obbligo che si inserisce nell'attività di informazione e formazione che il medico competente è già tenuto a svolgere in occasione di ogni visita medica, ampliandone i contenuti in chiave preventiva.

La terza novità introduce la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, limitatamente alle attività ad elevato rischio infortuni individuate dalla L. n. 125/2001 e dal DPR n. 309/1990. La circolare precisa tuttavia che, per la corretta applicazione della disposizione, sarà necessario attendere la conclusione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulle condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: novità sostanziali

Il decreto introduce modifiche di particolare rilievo in materia di formazione obbligatoria, che meritano specifica attenzione.

La prima riguarda l'accreditamento dei soggetti erogatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 6 del decreto rinvia a un futuro Accordo Stato-Regioni per la definizione dei requisiti e dei criteri di accreditamento dei soggetti che erogano tale formazione, introducendo per la prima volta un quadro regolatorio organico su chi è abilitato a erogare corsi in materia di SSL.

La seconda riguarda la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Viene eliminata la possibilità, precedentemente prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Con le nuove disposizioni, la formazione obbligatoria deve essere erogata prima dell'assunzione, o comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa. È prevista un'unica deroga esplicita: per i lavoratori impiegati nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Per tutti gli altri settori, il rispetto del termine preassuntivo diventa un obbligo perentorio e immediatamente verificabile in sede ispettiva.

La terza novità riguarda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle piccole imprese. L'obbligo di aggiornamento periodico del RLS viene ora esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, colmando una lacuna normativa di lungo corso. Le modalità dell'aggiornamento saranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni aziendali e del livello di rischio. Restano invariate le ore minime di aggiornamento già previste per le imprese con più di 15 dipendenti: 4 ore annue per quelle con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50, 8 ore annue per quelle con oltre 50 dipendenti.

Il decreto prevede infine che tutte le competenze acquisite nelle attività formative in materia di sicurezza vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, integrato nel SIISL, in sostituzione del precedente riferimento al libretto formativo del cittadino.

Protezione contro le cadute dall'alto: riscrittura dell'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008

Il decreto ridisegna l'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo una disciplina più strutturata e gerarchica dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Viene ribadita la priorità dei sistemi di protezione collettiva (in primo luogo parapetti e reti di sicurezza) rispetto a quelli individuali, ai quali si ricorre solo in via subordinata.

Per quanto riguarda i sistemi di protezione individuale, la norma abbandona il precedente elenco di componenti e individua quattro tipologie distinte: sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, sistemi di arresto caduta. I primi tre hanno priorità rispetto all'ultimo. Tutti i sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, e vanno scelti in base all'idoneità per l'uso specifico.

Vengono inoltre aggiornati i requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti con altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, che devono essere dotate, in alternativa e sulla base della valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale anticaduta oppure di una gabbia di sicurezza. Per le scale già installate prima del 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.

Ulteriori interventi

Il decreto incide inoltre su altri ambiti rilevanti. In materia di dispositivi di protezione individuale, l'obbligo di manutenzione e sostituzione viene esteso agli indumenti di lavoro che assumono caratteristiche di DPI, purché identificati come tali attraverso la valutazione dei rischi: durante le ispezioni sarà verificato che tale identificazione sia presente nel DVR. Tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene introdotto l'obbligo di programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, con dirette implicazioni sulla valutazione dei rischi. Sul fronte dei modelli di organizzazione e gestione (MOG), il riferimento al superato standard OHSAS 18001:2007 viene sostituito dalla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Rete del lavoro agricolo di qualità

Particolare attenzione merita anche la revisione dei requisiti di accesso e permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità. Vengono introdotte nuove cause ostative legate a condanne penali o sanzioni amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza, anche non definitive, maturate negli ultimi tre anni. L'impedimento non opera qualora l'azienda abbia provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento agevolato delle sanzioni entro i termini previsti. A ciò si aggiunge il rafforzamento degli obblighi informativi nelle notifiche preliminari relative ai cantieri, con l'indicazione delle imprese operanti in regime di subappalto, già operativo dal 31 ottobre 2025.

Fonte: Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, Ispettorato Nazionale del Lavoro - D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025.

 

 

Pubblicato in NEWS
Etichettato sotto