Mercoledì, 01 Settembre 2021 10:16

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO LAVORO IN SOLITUDINE 

 

 

Per lavoro “in solitudine” si intende ogni mansione che debba essere svolta da un addetto in totale autonomia, non soggetta alla supervisione di un preposto, isolata da altri lavoratori e molto spesso all'esterno del sito dell'azienda cui appartiene. Una persona dunque che non può essere vista o sentita da altri.

Cos’è il rischio lavoro in solitudine

Il lavoro in solitudine presuppone che il lavoratore non abbia contatti diretti con colleghi. Un esempio di ruoli lavorativi che prevedono il lavoro in solitudine sono: Autotrasportatori, Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne, Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio lavoro sul territorio nazionale (energia elettrica, gas, acqua, ecc.), Addetti alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono “abitati”, Addetti ai servizi di vigilanza (che spesso presidiano ampie aree attraverso monitor e telecamere …), Addetti al Telelavoro, Agricoltori. Il rischio maggiore che comporta il lavoro in solitudine è la mancata possibilità di venire soccorsi (sia in caso di infortunio sul lavoro, sia in caso di malore o evento accidentale). Le conseguenze meno dirette, ma comunque da non trascurare, sono invece legate agli aspetti psicologici e sociali che possono avere delle ripercussioni sullo stato di benessere del lavoratore. Questa condizione di isolamento può essere causa di stress psichico (sensazione di isolamento, paura).

Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro (oltre al pacchetto di medicazione) un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda il problema della mancata possibilità di venire soccorsi, il mondo della tecnica e della ricerca ha prodotto apparecchiature e/o sistemi di teletrasmissione (GPS, applicazioni per cellulari – APP - … ) in grado di monitorare situazioni di potenziale pericolo correlate a lavori in solitudine. È possibile, infatti, rilevare i movimenti del corpo attraverso apparecchi di controllo che la persona porta su di sé o attraverso apparecchi fissi di sorveglianza presenti nel locale. L’assenza di movimenti del corpo, conseguenti, ad esempio, ad una perdita di conoscenza, fa scattare automaticamente l’allarme dopo un tempo prestabilito. Da segnalare inoltre che oggi gli smartphone sono dotati di GPS e di altri sensori di movimento (es. accelerometro) in grado di determinare la posizione e gli spostamenti di una persona e che sono disponibili specifiche App che sostituiscono in modo più economico i dispositivi di rilevazione “uomo a terra”.

Valutazione rischio da lavoro in solitudine

In virtù dell’art. 17 del DLgs 81/08 la valutazione dei rischi è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare a nessuno: riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori delle attività e luoghi in cui essa si svolge e l’organizzazione del lavoro specifica, senza alcuna differenza di genere e di età. Nel documento di valutazione è importante quindi che il datore di lavoro individui i lavoratori che operano in solitario e che crei una specifica valutazione dei rischi legati a questo specifico caso. Inoltre deve essere posta particolare attenzione al “Piano di evacuazione”. All’interno di detto piano è importante venga inserito uno specifico paragrafo in cui siano individuate le procedure di evacuazione in caso di emergenza e di necessità di primo soccorso per chi opera in solitario. L’analisi di un problema che sia di sicurezza o di attenzione alle condizioni di benessere, deve obbligatoriamente partire dall’esame della realtà operativa in cui il lavoro viene svolto. Detta realtà è rappresentata da più elementi che si interfacciano tra loro: i compiti, le responsabilità, l’ambiente, le attrezzature e gli impianti, e non ultimo, il sistema di relazione che ciascun addetto “percepisce e pratica” nel proprio ambiente lavorativo. È ovviamente fondamentale la collaborazione del Medico Competente in quanto occorre attivare una sorveglianza sanitaria mirata: i “lavoratori solitari” devono essere in possesso di uno specifico giudizio di idoneità.

Formazione rischio da lavoro in solitudine

L’Accordo Stato-Regioni che implementa l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 sulla formazione dei lavoratori indica i titoli dei contenuti della formazione specifica per i lavoratori; tra questi non viene esplicitamente menzionato il lavoro in solitudine, in quanto non rappresenta di per sé un rischio, bensì una condizione di lavoro per la quale però il lavoratore deve essere idoneamente formato. Le persone che operano in solitudine devono conoscere bene il luogo di lavoro in cui operano, le macchine, gli utensili e le attrezzature di lavoro. È quindi importante che il lavoratore abbia ricevuto, oltre alla formazione già prevista per legge, una specifica formazione riguardante le misure di protezione da attuare in caso di emergenza, le misure di prevenzione atte ad evitare il disagio di una condizione di lavoro che lo pone per tutto l’orario o larga parte di esso in assenza di contatti con altri esseri umani. Nelle attività quindi in cui è previsto che vi siano uno o più lavoratori che operano da soli, la formazione sui rischi specifici è fondamentale. In questo caso vi è l’obbligo di seguire il corso “Formazione dei lavoratori”. Promotergroup S.p.A. oltre ad occuparsi di formazione obbligatoria mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

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Ultima modifica il Mercoledì, 06 Ottobre 2021 13:58