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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO STRESS TERMICO

 

Lo stress termico si verifica quando il sistema di termoregolazione dell'organismo fallisce. La temperatura dell'aria, il ritmo di lavoro intenso, la ventilazione, l'umidità, gli indumenti da lavoro, sono tutti fattori che possono concorrere allo stress termico.

Cos’è il rischio da stress termico

Lo stress termico è legato alle problematiche relative al microclima dei cosiddetti ambienti “severi” (caldi e freddi). Lavori pesanti in ambienti severi caldi sottopongono il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, che possono causare il cosiddetto colpo di calore.  Per gli ambienti severi freddi il rischio è rappresentato dal possibile insorgere di uno stato di ipotermia, che può determinare anche conseguenze letali. Quando tali meccanismi non sono sufficienti per garantire lo stato di omeotermia, si possono avere disturbi patologici più o meno gravi determinati da disordini dovuti alla instabilità del sistema cardio-circolatorio e squilibri elettrolitici, con conseguenze, talvolta, persino fatali. Il rischio maggiore è rappresentato dal colpo di calore. Quest’ultimo è dovuto a diversi fattori, quali l’elevata temperatura ambientale, l’acclimatazione inadeguata, nonché a fattori legati strettamente alle caratteristiche individuali. Il colpo di calore si manifesta improvvisamente con cefalea, vertigini, astenia, disturbi addominali e può portare al delirio. Quando tale temperatura sale sopra i 42°C circa, numerosi organi possono essere danneggiati e si può arrivare alla morte nel 15-25% dei casi.

Un'esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, o di maggiore gravità, come congestione, colpo di calore, disidratazione. Invece negli ambienti severi freddi è richiesto un notevole intervento del sistema di termoregolazione dell’organismo attraverso meccanismi di vasocostrizione e brivido, per limitare la diminuzione della temperatura delle varie parti del corpo e del nucleo corporeo, dato che sono caratterizzati da bassi valori di temperatura operativa To (temperatura di un ambiente virtuale uniforme e con pareti nere nel quale un generico soggetto scambi, mediante convezione e irraggiamento, la stessa potenza termica scambiata nell’ambiente disuniforme reale attraverso gli stessi meccanismi). Negli ambienti moderatamente freddi la To è compresa tra 0°C e + 10°C, nei severi freddi To è inferiore a 0°C. Il meccanismo del brivido si attiva quando la quantità di energia termica ceduta dal corpo è maggiore di quella prodotta, e la sua insorgenza rappresenta il limite oltre il quale il sistema di termoregolazione non è più in grado di garantire l’omeotermia; ne consegue il raffreddamento delle zone interne del corpo e degli organi vitali (ipotermia, con temperatura del nucleo corporeo inferiore a 35°C) con possibili conseguenze letali, come perdita di coscienza fino alla morte per arresto cardiaco (assideramento).

Valutazione rischio da stress termico

Il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare una serie di misure per la riduzione dei rischi sul luogo di lavoro. Negli ambienti freddi, al contrario degli ambienti caldi, è possibile contrastare lo scambio termico uomo-ambiente con il vestiario e con i dispositivi di protezione individuale (DPI); è necessario pertanto fornire ai lavoratori indumenti isolanti asciutti, idonei a mantenere la temperatura interna del corpo al di sopra di 36 °C, prestando particolare attenzione alla difesa di mani, piedi e testa, più sensibili al freddo. Il principale metodo di controllo dell’esposizione al microclima freddo è infatti l’abbigliamento e la norma tecnica UNI EN ISO 11079:2008, basata sul metodo IREQ, tratta della procedura di valutazione dello stress da freddo proprio considerando l’effetto legato all’utilizzo di abbigliamento con varie caratteristiche di isolamento termico per il calcolo della durata massima dell’esposizione. Oltre alla resistenza termica dell’abbigliamento, il metodo IREQ richiede che venga indicata anche la permeabilità all’aria del vestiario. Invece lo standard internazionale ISO 7933 descrive un metodo per la valutazione analitica e l'interpretazione dello stress termico di un individuo che si trova in un ambiente caldo (Predicted Heat Strain - PHS). Importante è identificare i lavoratori che presentano sintomi da stress termico e migliorare la protezione individuale.

Formazione rischio da stress termico

Fra gli interventi possibili è certamente prioritaria un’azione di informazione e formazione per rendere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi al microclima severo freddo o caldo. Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

 

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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 PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CLIMA IN EDILIZIA

 

Spesso non si pone adeguata e sufficiente attenzione sui rischi lavorativi connessi al clima, alle temperature elevate, come nel caso dei lavori outdoor in edilizia, in agricoltura e nella cantieristica stradale. Le ondate di calore possono provocare gravi danni alla salute dei dipendenti e per questo il datore di lavoro deve mettere in atto misure di sicurezza e prevenzione al fine di ridurre i rischi sul lavoro outdoor.

Cos’è il rischio clima in edilizia

Abitualmente per definire il rischio clima viene considerata solo la temperatura, ma in realtà questo parametro deve essere valutato anche in relazione all'umidità, ed eventualmente alla ventilazione e all'irraggiamento per poter avere una indicazione più precisa del rischio. Nei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e più importante cosa da fare ogni giorno è verificare le previsioni meteorologiche, soprattutto nelle attività outdoor dell’edilizia, settore in cui i dipendenti sono maggiormente a rischio di stress termico e colpo di calore.

Valutazione Rischio clima in edilizia

Il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare delle azioni per la prevenzione e protezione dal rischio da temperature elevate nelle attività outdoor. Importante è mettere a disposizione del cantiere il termometro e igrometro che possono consentire alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell’ambito delle previsioni del sistema di allarme HHWWS, che fa stime su ambiti territoriali regionali, o si trova in condizioni più favorevoli o sfavorevoli. I livelli di rischio vanno dallo 0 al livello 3, in cui lo 0 indica che le condizioni metereologiche non comportano un rischio per la salute; questo livello non richiede azioni immediate. Il livello 3 invece indica una condizione di emergenza dunque un’ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli affetti da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Il datore di lavoro deve valutare il rischio da ondata di calore, con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi o nel caso in cui non sia possibile, lavorare per ridurlo. Nel POS deve prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC. Infine deve informare e formare i lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore, sintomi del colpo di calore, misure di prevenzione previste dal DVR, PSC, POS. La sorveglianza sanitaria è fondamentale perché il medico competente deve valutare lo stato di salute dei lavoratori, fornendo così indicazioni necessarie per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore. 

Inoltre, la presenza di alcune malattie come le cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità possono ridurre notevolmente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore. Infine, il medico competente dell’azienda con il giudizio di idoneità al lavoro dà indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilità di poter sostenere l’esposizione a calore; di conseguenza i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneità dovranno essere impiegati in attività più leggere e con maggiori pause. Il datore di lavoro ha l’obbligo di programmare i lavori più faticosi in orari con temperature più favorevoli e programmare sospensione dei lavori nelle ore più calde (a partire dalle condizioni di temperature superiori a 34°). L'idratazione è un fattore è molto importante e dunque il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro ad uso potabile, con aggiunta di integratori minerali e per il rinfrescamento dei lavoratori nei periodi di pausa.

I lavoratori devono anche avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali ed indumenti protettivi come occhiali per protezione dai raggi solari, abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro e scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo. È sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore.

Formazione rischio clima in edilizia

Le temperature elevate in edilizia comportano idonee azioni di informazione, formazione e addestramento. I lavoratori devono essere informati sui possibili problemi di salute causati dal calore e sui sintomi che potrebbero manifestarsi in modo da poter intervenire tempestivamente. Accorgersi del pericolo di colpo da calore e subito attuare la terapia appropriata possono salvare la vita.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI LAVORO DA UFFICIO E DISTURBI MUSCOLARI

 

Nell’ultimo decennio sono state condotte varie ricerche per valutare i rischi che il corpo può subire quando si sta seduti davanti alla scrivania per ore prolungate. Il lavoro da ufficio non viene considerato affatto pericoloso come potrebbero essere le giornate esposte al caldo soffocante, eppure anche questa tipologia di lavoro può essere pericolosa per la salute. Lavorare seduti alla scrivania influisce negativamente sul corpo provocando disallineamenti al bacino, inarcamento delle spalle con conseguenti dolori alla schiena e al collo. Tutto questo provoca un aumento dello stress muscolare che influisce negativamente sul lavoro. La sedentarietà è terribile per il corpo, poiché nel tempo ha devastanti effetti sull'organismo che si possono tradurre in disturbi muscolo-scheletrici, obesità, diabete, cancro e malattie cardiache;

Cosa sono i rischi lavoro da ufficio

Molte persone soffrono di mal di schiena, dolori al collo, dolori alle braccia. La gran parte di questi disturbi, definiti genericamente “muscoloscheletrici”, derivano dall’invecchiamento ma spesso essi sono causati da erronei movimenti e/o posture nel corso del lavoro da ufficio. Stare sempre seduti in ufficio provoca non solo dolori articolari e muscolari, ma anche rischio aumentato di disturbi muscoloscheletrici, obesità, diabete, cancro e malattie cardiache, nonostante si faccia sport.

I disturbi più comuni sono senso di peso, senso di fastidio, intorpidimento, formicolio, rigidità, dolore a:

  • rachide (collo e schiena)
  • arti superiori (spalle, braccia e mani)
  • arti inferiori (gambe e piedi).

Il lavoratore ha diritto ad una interruzione dell’attività con pause o cambiamento di attività. Il D.Lgs. 81/08 impone una durata minima di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al Videoterminale.

Valutazione dei rischi da interferenza

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato ed allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e tutti i possibili movimenti operativi dei dipendenti. Il datore di lavoro ha l’obbligo di segnalare subito malfunzionamenti e situazioni di pericolo. Deve prendere in considerazione una serie di aspetti come ad esempio lo spazio sotto il piano di lavoro (la profondità deve consentire l’alloggiamento delle gambe semidistese; la larghezza e l’altezza di tale spazio devono consentire al sedile di infilarsi affinché siano garantite all’operatore la posizione frontale rispetto allo schermo e il comodo alloggiamento delle gambe). Sedersi troppo vicino o lontano dallo schermo del computer può causare affaticamento degli occhi, per non parlare del dolore al collo che può insorgere. È importante assicurarsi che il monitor sia posizionato di fronte e allineato alla tastiera; posizionarlo ad una distanza comoda per la visualizzazione, per molte persone è a circa un braccio di distanza. Se si usano monitor doppi dovrebbero avere le stesse dimensioni e altezza, posizionati frontalmente, con un leggera angolazione Per quanto riguarda l’altezza del sedile deve essere regolata dall’operatore affinché possa assumere la posizione corretta: gambe piegate a 90°, con i piedi ben appoggiati sul pavimento, braccia piegate a 90° e avambracci poggiati sulla scrivania per alleviare il carico sulla schiena. Il lavoratore deve essere sottoposto a visita di controllo per i rischi per vista e occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.

Formazione rischi lavoro da ufficio

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Promotergroup S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO UTILIZZO CARRI RACCOGLIFRUTTA

 

La macchina agricola raccoglifrutta si definisce come una piattaforma di lavoro semovente destinata ad operare su terreno naturale non coltivato o sconnesso, per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative alla manutenzione degli alberi da frutta dalla piattaforma di lavoro.

Rischi nell’utilizzo delle macchine agricole raccoglifrutta

Non sono pochi i rischi per gli operatori connessi all’impiego delle macchine agricole raccoglifrutta, chiamate anche carri raccoglifrutta, piattaforme di lavoro sempre più diffuse nel lavoro agricolo. Questa tipologia di macchinari hanno la necessità di avere requisiti di sicurezza chiari, uniformi e specifici in relazione soprattutto alle operazioni per le quali sono state progettate e all’ambiente in cui operano. In particolare si precisa che sono da considerarsi impianti speciali rientranti nel campo di applicazione del d.m. 4 marzo 1982 “le macchine agricole raccogli frutta ad azionamento motorizzato e a mano caratterizzati da:

  • piattaforme con portata utile superiore a 350 kg;
  • piattaforme a più piani di lavoro;
  • piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m”.

I pericoli più rilevanti nell’uso di queste macchine agricole sono:

  • Perdita di stabilità;
  • Cedimenti strutturali;
  • Caduta dell’alto;
  • Scivolamenti, urti e cadute durante la salita e la discesa dalle piattaforme di lavoro;
  • Schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi in movimento.

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un obbligo del Datore di lavoro che deve prevedere e dunque ridurre i pericoli che possono presentarsi. Nel parere tecnico del Coordinamento tecnico delle Regioni del 05/10/2017 viene ribadita l’importanza del rischio di ribaltamento connesso all’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili e ciò “costituisce un fattore decisivo nell’inclusione di tali macchine fra il novero di quelle per le quali è necessaria una specifica abilitazione”.  Esistono dei requisiti tecnici specifici e misure di sicurezza per le piattaforme di lavoro semoventi fuoristrada destinate a operare nei frutteti, aventi le seguenti caratteristiche o prerogative:

  • altezza massima della macchina pari a 3 m
  • proiezione verticale del centro dell’area della piattaforma in tutte le sue configurazioni e alla massima inclinazione del telaio come specificato dal costruttore sempre all’interno delle linee di ribaltamento, destinate ad essere usate in agricoltura;
  • progettate per lavorare su terreni naturali non preparati e/o sconnessi;
  • progettate per spostare almeno due persone alle posizioni di lavoro in un frutteto per eseguire dalla piattaforma operazioni di raccolta della frutta, di diradamento, di potatura, o altre operazioni necessarie per il frutteto.

Formazione rischi lavoratori

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi legati all’utilizzo di macchine agricole e attrezzature. L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica formazione degli operatori e i carri raccogli frutta rientrano nella categoria della P.L.E. (piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori). La formazione rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale. Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).

Il Corso P.L.E. - Piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori ha una durata di 8 ore e prevede il rilascio del patentino P.L.E. per piattaforme elevabili valido in tutta Italia.

 

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MICROCLIMA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Per microclima si intendono rischi di tipo fisico che possono verificarsi nell’ambiente di lavoro; infatti il microclima è l’insieme dei fattori fisici ambientali che insieme ad alcuni parametri, quali attività metabolica correlata al compito lavorativo, la resistenza termica del vestiario determinata dalle caratteristiche dell’abbigliamento indossato, condizionano gli scambi termici tra ambiente e lavoratori.

 Cos’è il Rischio Microclima

Il Rischio Microclima è un rischio di tipo fisico associato alle condizioni microclimatiche spesso sottovalutate se non addirittura ignorate (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi d’aria). Un forte stress termico così come esposizioni prolungate a temperature non adeguate o a correnti d’aria dirette, possono provocare malesseri fisici a carico dell’apparato respiratorio, muscolo scheletrico, gastrointestinale, fino ad arrivare in casi estremi a colpi di calore o di freddo, nonché sull’economia aziendale.

In base alle condizioni microclimatiche gli ambienti di lavoro si distinguono in:

  • ambienti moderati in cui si possono raggiungere condizioni di comfort (anche attraverso il contributo di impianti di condizionamento)
  • ambienti severi caldi/freddi in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore.

In tali ambienti, così come negli ambienti moderati in condizioni esterne agli intervalli di applicabilità degli  indici PMV/PPD, sarà necessario tenere conto dei rischi legati all’esposizione di soggetti sensibili,  caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica, come avviene ad esempio nelle donne durante la gravidanza, o indotta da patologie preesistenti che possono alterare la percezione termica, quali ad esempio patologie dell’apparato cardiocircolatorio o del sistema endocrino, che richiedano trattamento con farmaci che influiscono sul sistema di termoregolazione.

Valutazione Rischio Microclima

La vasta eterogeneità degli ambienti lavorativi e delle molteplici attività che in questi si possono eseguire, non consente di indicare delle linee guida precise e standardizzate, applicabili in forma generale a tutti i luoghi di lavoro. Si pensi per esempio, ad addetti dell’industria alimentare che eseguono attività in cui vengono utilizzate celle frigorifere per la conservazione dei prodotti o attività industriali all’interno della quale il livello di temperature è elevato a causa dei macchinari che producono calore. In queste situazioni il datore di lavoro dovrà eseguire un’attenta valutazione dei rischi correlati a esposizione a temperature disagevoli, o a improvvisi sbalzi termici, sfruttando tutti le misure tecniche, organizzative e procedurali volte a garantire prevenzione (ove possibile) e protezione dal rischio. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una corretta valutazione dei rischi che tenga conto dei singoli ambienti ed esigenze lavorative. Una componente importante da considerare in fase di valutazione dei rischi da inadeguato microclima, è quella poi dell’affollamento del luogo di lavoro in cui è necessario effettuare adeguati ricambi d’aria al fine di evitare rischi diretti di natura microclimatica sia rischi indiretti come stress da affollamento, sensazione di mancanza d’aria, rischio biologico da trasmissione interpersonale, rischio da rumore.

 Formazione Rischio Microclima nei luoghi di lavoro

L’attività di formazione e informazione rappresenta un’efficace strumento di prevenzione negli ambienti di lavoro. È noto come la consapevolezza e conoscenza sulla presenza e natura dei fattori di rischio, contribuisce concretamente al contenimento e riduzione dell’esposizione dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce infatti fondamentale importanza alla formazione di tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nel processo di gestione aziendale della sicurezza, disciplinando tale attività in maniera precisa e articolata.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

 

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CADUTA DALL’ALTO E FATTORI DI RISCHIO

 

L'esistenza di postazioni di lavoro che possono esporre al rischio di caduta dall’alto impone l’adozione preventiva di misure preventive di protezione sino a quando le lavorazioni non siano cessate.

Cos’è il Rischio caduta dall’alto

Ci si è sempre chiesti cosa si deve intendere per caduta dall’alto, come definire l’”alto” ed a partire da quale altezza è necessario proteggersi dalla caduta dall’alto. Il rischio di caduta dall’alto rappresenta una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro. Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti. I cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota devono essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza. Il rischio di caduta dall’alto non riguarda solamente la caduta di persone ma anche di cose.

Valutazione dei rischi caduta dall’alto e Fattori di rischio

È fondamentale analizzare le criticità incidenti sulla sicurezza di un processo edilizio, già a partire dalle prime fasi progettuali al fine di prevenire l’accadimento di potenziali eventi dannosi attraverso la progettazione. Le problematiche inerenti la progettazione e realizzazione di sistemi di prevenzione/protezione contro la caduta dall’altro “in un cantiere temporaneo e mobile o nel corso della vita utile di un edificio nascono dalla sottovalutazione di una serie di criticità”. Ad esempio “una errata valutazione del rischio in fase di progettazione e la mancanza di percezione del medesimo in fase di realizzazione da parte degli operatori. Ed è dunque necessario per la tutela della sicurezza di chi opera in copertura “che i diversi e molteplici attori che fanno parte del processo decisionale seguano, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto iter procedurale”.

Per analizzare i fattori di rischio emersi dall’analisi delle dinamiche infortunistiche, sono stati esaminati in dettaglio oltre 160 casi di caduta dall’alto dell’archivio Infor.MO per gli anni 2009 - 2010. Da tale analisi, risultano sei principali sottocategorie di caduta dall’alto:

■ caduta per sfondamento di copertura (23,2%);

■ caduta da scala portatile (17,3%);

■ caduta da parte fissa di edificio (12,5%);

■ caduta da ponteggi, impalcature fisse (10,1%);

■ caduta all’interno di varco (10,1%);

■ caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota.

 

La somma degli incidenti rientranti nelle citate categorie rappresenta circa l’81% della totalità delle cadute dall’alto dell’infortunato. Al fine di prevenire e ridurre le cadute dall’alto il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire i dispositivi di protezioni individuale (DPI) anticaduta, che possono essere costituiti da:

■ imbracatura del corpo;

■ connettore;

■ cordino;

■ assorbitore di energia;

■ dispositivi retrattili;

■ guide o linee vita flessibili;

■ guide o linee vita rigide;

■ dispositivo di ancoraggio.

Formazione rischi caduta dall’alto

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi di caduta dall’alto, in particolare per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Il corso “Lavori in Quota” ha una durata di 6 ore e viene svolto in aula. Si rivolge agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi soggetti agli obblighi di tipo formativo. Il corso in oggetto rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche (ad esempio PLE, Trabattelli, Ponteggi) per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale di III categoria (quali Imbracature, Sistemi di ritenuta, ecc.), per i quali è parimenti prevista una formazione ed addestramento specifici in relazione al loro utilizzo. Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi). Chi non adempie agli obblighi previsti per legge rischia l'arresto da 2 a 4 mesi e con l'ammenda da 1000 a 4800 euro.

 

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI ATMOSFERA ESPLOSIVA

 

Per "Atmosfera esplosiva" si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta. Sono state create apposite norme inerenti i rischi di atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro. Tutto questo rientra nella disciplina della protezione da atmosfere esplosive ed è stato inserito nel D.Lgs. 81/2008.

Cos’è il Rischio Esplosione

Il Rischio Esplosione è normalmente associato ad un potenziale danno di elevata magnitudo: le esplosioni determinano tipicamente gravi danni alle strutture e infortuni gravi e anche mortali per i lavoratori.

Alcuni esempi di attività potenzialmente soggette al rischio esplosione sono:

- Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero

- Industria tessile: filatura

- Falegnamerie, lavorazione del legno

- Industria chimica e petrolifera

- Industria farmaceutica

- Industria metallurgica

- Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL

- Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili

- Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti

- Carrozzerie

- Distillerie, produzione di alcolici

- Produzione di profumi

 

Valutazione dei rischi da atmosfera esplosiva

In base all’obbligo di compiere la valutazione dei rischi, sul datore di lavoro ricade la responsabilità di redigere un documento contenente la dotazione di misure tecniche ed organizzative idonee a prevenire l’eventuale formazione di atmosfere esplosive. Ha l’obbligo di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività svolta. La sicurezza contro un’esplosione “può essere definibile in maniera semplicistica come la probabilità che l’esplosione non avvenga”. Tuttavia tale probabilità “non è mai pari a 0 in quanto, se presenti sostanze infiammabili e/o polveri combustibili, si può sempre verificare un’atmosfera esplosiva e si può sempre avere una sorgente d’innesco”. Dunque, partendo da queste premesse, è un luogo è “sicuro” nei confronti delle esplosioni quando la probabilità che avvenga un’esplosione in quel dato luogo è ritenuta trascurabile.

Qualora l’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

  1. a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
  2. b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione.

Formazione rischi da atmosfera esplosiva

Il datore di lavoro ha anche il compito di predisporre innanzitutto opportune attività formative e addestrative per i dipendenti, e poi deve fornire ad essi delle dotazioni e degli indumenti con proprietà antistatiche. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da atmosfera esplosiva sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: AGGIORNAMENTO RISCHIO ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI

Per agente chimico si intendono gli elementi o composti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato (definizione agente chimico art. 222 del D. Lgs 81/08).

Il rischio chimico è detto irrilevante per la salute quando può essere associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.

È stato adottato il 18 maggio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 e definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Gli altri elenchi pubblicati (le direttive sono state tutte recepite) sono:

1° Elenco - Direttiva 2000/39/CE

2° Elenco - Direttiva 2006/15/CE

3° Elenco - Direttiva 2009/161/UE (decreto 6 agosto 2012)

4° Elenco - Direttiva (UE) 2017/164 (decreto 2 maggio 2020)

5° Elenco - Direttiva (UE) 2019/1831 (il nuovo recepimento)

Il provvedimento sostituisce l'Allegato XXXVIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1831/UE.

I nuovi agenti chimici e i criteri dei valori di esposizione

Nella motivazione dell’atto normativo, si indica che i valori limite indicativi di esposizione professionale “sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE”.

Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d’esposizione professionale) “i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (TLV-TWA), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere non oltre 15 minuti (TLV-STEL), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata”. Per determinate sostanze “è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione”.

Di seguito la nuova lista di agenti chimici per cui si riportano i valori limite:

  • Acetato di isobutile
  • Acetato di nbutile
  • Acetato di sec-butile
  • Alcool isoamilico
  • Anilina
  • Clorometano
  • Trimetilammina
  • 2- fenilpropano (cumene)
  • 4-amminotoluene
  • Tricloruro di fosforile

Tra gli agenti chimici figuranti di cui all’allegato della direttiva, lo SCOEL “ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene”.

La valutazione del rischio è obbligatoria per il datore di lavoro nella cui attività vengono utilizzati agenti chimici pericolosi a qualunque scopo.

Formazione Rischio chimico

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio chimico. Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Mercoledì, 09 Giugno 2021 10:42

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA

 

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA 

  

I rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche rischi interferenti o interferenziali) sono condizioni che si verificano quando due aziende che svolgono attività diverse si trovano ad eseguire una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento.   La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”.  Se già la realizzazione di una lavorazione comporta l’insorgere di rischi a essa connessi, la coesistenza di più attività in cantiere o nel luogo di lavoro, nello stesso momento e nello stesso locale, comporta l’insorgere di un rischio maggiore. 

Tale rischio non è dato dalla somma dei rischi creati da ogni singola impresa addetta ai lavori, ma è dato dalla loro moltiplicazione. È per questo che i rischi da interferenza rappresentano un problema rilevante all’interno di un cantiere o di un luogo di lavoro e necessitano di un’analisi approfondita delle cause e delle conseguenze da essa derivanti e della realizzazione di una precisa procedura che possa contenere le probabilità di verificazione di danni derivanti dalla interazione dei diversi rischi presenti. 

Cosa sono i rischi da interferenza 

La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a dare una definizione del concetto di interferenza definendolo come la “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.  Un esempio di rischi da interferenza può essere quello legato ad un guasto di un impianto all’interno di una fabbrica e una ditta appaltante viene incaricata per effettuare le riparazioni.   In questo caso i rischi presenti nell’area di lavoro, come il rumore causato dai macchinari o le sostanze chimiche utilizzate, sono dei rischi presenti nell’area di lavoro, per i lavoratori dell'azienda "committente", ma possono essere rischi da interferenza per i dipendenti della ditta che svolge le riparazioni e viceversa. 

Valutazione dei rischi da interferenza 

Gli aspetti normativi sono definiti dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, il quale stabilisce gli obblighi connessi a contratti, d'appalto, d'opera o di somministrazione.  In particolare il datore di lavoro committente, ha l'obbligo di promuovere ed incentivare le attività di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti non altrimenti eliminabili, tale documento è appunto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). 

Il Duvri quando non è obbligatorio? L’elaborazione del DUVRI non è obbligatoria se il servizio prestato è di natura intellettuale o è una semplice fornitura di materiali o attrezzature ed in ogni caso per tutti i lavori la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori; sempre che essi non comportino rischi derivanti da attività svolte in ambienti confinati (dpr 177/2011), dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008). 

Formazione rischi da interferenza 

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da interferenza sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo. 

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Mercoledì, 26 Maggio 2021 13:15

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI

Gli agenti di rischio di natura fisica (come definiti dall’art. 180 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i), ed in particolare il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche (trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero), il microclima degli ambienti termici severi, le radiazioni ottiche artificiali (incoerenti e coerenti) e naturali (UV), i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le radiazioni ionizzanti, le atmosfere iperbariche e ipobariche, sono tra i principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro.

Cos’è il rischio degli agenti fisici sul lavoro

Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, le radiazioni e le atmosfere iperbariche vengono catalogate come agenti fisici, i quali costituiscono una seria minaccia per la salute dei lavoratori che ad essi si trovano esposti.

Gli ambienti di lavoro talvolta possono nascondere pericoli invisibili per la salute e sicurezza dei lavoratori provocando danni che potrebbero essere ridotti o evitati effettuando una corretta valutazione dei rischi.

 

Valutazione rischio esposizione agenti fisici

l datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure preventive per eliminare all’origine o per ridurre a livelli tollerabili i rischi conseguenti l’esposizione ad agenti fisici. Per questo motivo, il datore di lavoro risulta essere gravato da una grossa responsabilità quando tali livelli vengono oltrepassati. Infatti egli è tenuto a prendere tutte le precauzioni per evitare il verificarsi di danni all’incolumità dei dipendenti, in modo tale da ritornare ad una situazione di normalità, dopo aver agito sulle cause che hanno determinato il fatto e dopo aver applicato tutti gli strumenti per evitare il ritorno ad una situazione di pericolo.

Nell’ambito della valutazione dei rischi come prevista dal D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Naturalmente i lavoratori destinati ad esercitare attività lavorative nei luoghi in cui sono presenti simili rischi, devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari da parte del medico competente, il quale è tenuto a redigere delle cartelle sanitarie apposite in cui indicare l’eventuale correlazione tra la presenza di patologie e l’esposizione ad agenti fisici. In questi casi è fatto obbligo al medico competente di informare il datore di lavoro affinché possa variare la valutazione dei rischi e le misure poste a tutela della salute dei lavoratori.

Formazione Rischio agenti fisici sul lavoro

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo.

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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