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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO MICROCLIMA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Per microclima si intendono rischi di tipo fisico che possono verificarsi nell’ambiente di lavoro; infatti il microclima è l’insieme dei fattori fisici ambientali che insieme ad alcuni parametri, quali attività metabolica correlata al compito lavorativo, la resistenza termica del vestiario determinata dalle caratteristiche dell’abbigliamento indossato, condizionano gli scambi termici tra ambiente e lavoratori.

 Cos’è il Rischio Microclima

Il Rischio Microclima è un rischio di tipo fisico associato alle condizioni microclimatiche spesso sottovalutate se non addirittura ignorate (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi d’aria). Un forte stress termico così come esposizioni prolungate a temperature non adeguate o a correnti d’aria dirette, possono provocare malesseri fisici a carico dell’apparato respiratorio, muscolo scheletrico, gastrointestinale, fino ad arrivare in casi estremi a colpi di calore o di freddo, nonché sull’economia aziendale.

In base alle condizioni microclimatiche gli ambienti di lavoro si distinguono in:

  • ambienti moderati in cui si possono raggiungere condizioni di comfort (anche attraverso il contributo di impianti di condizionamento)
  • ambienti severi caldi/freddi in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore.

In tali ambienti, così come negli ambienti moderati in condizioni esterne agli intervalli di applicabilità degli  indici PMV/PPD, sarà necessario tenere conto dei rischi legati all’esposizione di soggetti sensibili,  caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica, come avviene ad esempio nelle donne durante la gravidanza, o indotta da patologie preesistenti che possono alterare la percezione termica, quali ad esempio patologie dell’apparato cardiocircolatorio o del sistema endocrino, che richiedano trattamento con farmaci che influiscono sul sistema di termoregolazione.

Valutazione Rischio Microclima

La vasta eterogeneità degli ambienti lavorativi e delle molteplici attività che in questi si possono eseguire, non consente di indicare delle linee guida precise e standardizzate, applicabili in forma generale a tutti i luoghi di lavoro. Si pensi per esempio, ad addetti dell’industria alimentare che eseguono attività in cui vengono utilizzate celle frigorifere per la conservazione dei prodotti o attività industriali all’interno della quale il livello di temperature è elevato a causa dei macchinari che producono calore. In queste situazioni il datore di lavoro dovrà eseguire un’attenta valutazione dei rischi correlati a esposizione a temperature disagevoli, o a improvvisi sbalzi termici, sfruttando tutti le misure tecniche, organizzative e procedurali volte a garantire prevenzione (ove possibile) e protezione dal rischio. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una corretta valutazione dei rischi che tenga conto dei singoli ambienti ed esigenze lavorative. Una componente importante da considerare in fase di valutazione dei rischi da inadeguato microclima, è quella poi dell’affollamento del luogo di lavoro in cui è necessario effettuare adeguati ricambi d’aria al fine di evitare rischi diretti di natura microclimatica sia rischi indiretti come stress da affollamento, sensazione di mancanza d’aria, rischio biologico da trasmissione interpersonale, rischio da rumore.

 Formazione Rischio Microclima nei luoghi di lavoro

L’attività di formazione e informazione rappresenta un’efficace strumento di prevenzione negli ambienti di lavoro. È noto come la consapevolezza e conoscenza sulla presenza e natura dei fattori di rischio, contribuisce concretamente al contenimento e riduzione dell’esposizione dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce infatti fondamentale importanza alla formazione di tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nel processo di gestione aziendale della sicurezza, disciplinando tale attività in maniera precisa e articolata.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

 

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO CADUTA DALL’ALTO E FATTORI DI RISCHIO

 

L'esistenza di postazioni di lavoro che possono esporre al rischio di caduta dall’alto impone l’adozione preventiva di misure preventive di protezione sino a quando le lavorazioni non siano cessate.

Cos’è il Rischio caduta dall’alto

Ci si è sempre chiesti cosa si deve intendere per caduta dall’alto, come definire l’”alto” ed a partire da quale altezza è necessario proteggersi dalla caduta dall’alto. Il rischio di caduta dall’alto rappresenta una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro. Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti. I cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota devono essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere. Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza. Il rischio di caduta dall’alto non riguarda solamente la caduta di persone ma anche di cose.

Valutazione dei rischi caduta dall’alto e Fattori di rischio

È fondamentale analizzare le criticità incidenti sulla sicurezza di un processo edilizio, già a partire dalle prime fasi progettuali al fine di prevenire l’accadimento di potenziali eventi dannosi attraverso la progettazione. Le problematiche inerenti la progettazione e realizzazione di sistemi di prevenzione/protezione contro la caduta dall’altro “in un cantiere temporaneo e mobile o nel corso della vita utile di un edificio nascono dalla sottovalutazione di una serie di criticità”. Ad esempio “una errata valutazione del rischio in fase di progettazione e la mancanza di percezione del medesimo in fase di realizzazione da parte degli operatori. Ed è dunque necessario per la tutela della sicurezza di chi opera in copertura “che i diversi e molteplici attori che fanno parte del processo decisionale seguano, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto iter procedurale”.

Per analizzare i fattori di rischio emersi dall’analisi delle dinamiche infortunistiche, sono stati esaminati in dettaglio oltre 160 casi di caduta dall’alto dell’archivio Infor.MO per gli anni 2009 - 2010. Da tale analisi, risultano sei principali sottocategorie di caduta dall’alto:

■ caduta per sfondamento di copertura (23,2%);

■ caduta da scala portatile (17,3%);

■ caduta da parte fissa di edificio (12,5%);

■ caduta da ponteggi, impalcature fisse (10,1%);

■ caduta all’interno di varco (10,1%);

■ caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota.

 

La somma degli incidenti rientranti nelle citate categorie rappresenta circa l’81% della totalità delle cadute dall’alto dell’infortunato. Al fine di prevenire e ridurre le cadute dall’alto il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire i dispositivi di protezioni individuale (DPI) anticaduta, che possono essere costituiti da:

■ imbracatura del corpo;

■ connettore;

■ cordino;

■ assorbitore di energia;

■ dispositivi retrattili;

■ guide o linee vita flessibili;

■ guide o linee vita rigide;

■ dispositivo di ancoraggio.

Formazione rischi caduta dall’alto

La formazione assume un aspetto fondamentale in riferimento ai rischi di caduta dall’alto, in particolare per gli elementi che costituiscono il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali, che devono essere obbligatoriamente utilizzati qualora non sia stato possibile per motivi tecnici adottare idonee misure di protezione collettiva.

Il corso “Lavori in Quota” ha una durata di 6 ore e viene svolto in aula. Si rivolge agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi soggetti agli obblighi di tipo formativo. Il corso in oggetto rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche (ad esempio PLE, Trabattelli, Ponteggi) per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale di III categoria (quali Imbracature, Sistemi di ritenuta, ecc.), per i quali è parimenti prevista una formazione ed addestramento specifici in relazione al loro utilizzo. Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi). Chi non adempie agli obblighi previsti per legge rischia l'arresto da 2 a 4 mesi e con l'ammenda da 1000 a 4800 euro.

 

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI ATMOSFERA ESPLOSIVA

 

Per "Atmosfera esplosiva" si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta. Sono state create apposite norme inerenti i rischi di atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro. Tutto questo rientra nella disciplina della protezione da atmosfere esplosive ed è stato inserito nel D.Lgs. 81/2008.

Cos’è il Rischio Esplosione

Il Rischio Esplosione è normalmente associato ad un potenziale danno di elevata magnitudo: le esplosioni determinano tipicamente gravi danni alle strutture e infortuni gravi e anche mortali per i lavoratori.

Alcuni esempi di attività potenzialmente soggette al rischio esplosione sono:

- Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero

- Industria tessile: filatura

- Falegnamerie, lavorazione del legno

- Industria chimica e petrolifera

- Industria farmaceutica

- Industria metallurgica

- Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL

- Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili

- Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti

- Carrozzerie

- Distillerie, produzione di alcolici

- Produzione di profumi

 

Valutazione dei rischi da atmosfera esplosiva

In base all’obbligo di compiere la valutazione dei rischi, sul datore di lavoro ricade la responsabilità di redigere un documento contenente la dotazione di misure tecniche ed organizzative idonee a prevenire l’eventuale formazione di atmosfere esplosive. Ha l’obbligo di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività svolta. La sicurezza contro un’esplosione “può essere definibile in maniera semplicistica come la probabilità che l’esplosione non avvenga”. Tuttavia tale probabilità “non è mai pari a 0 in quanto, se presenti sostanze infiammabili e/o polveri combustibili, si può sempre verificare un’atmosfera esplosiva e si può sempre avere una sorgente d’innesco”. Dunque, partendo da queste premesse, è un luogo è “sicuro” nei confronti delle esplosioni quando la probabilità che avvenga un’esplosione in quel dato luogo è ritenuta trascurabile.

Qualora l’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

  1. a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
  2. b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione.

Formazione rischi da atmosfera esplosiva

Il datore di lavoro ha anche il compito di predisporre innanzitutto opportune attività formative e addestrative per i dipendenti, e poi deve fornire ad essi delle dotazioni e degli indumenti con proprietà antistatiche. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da atmosfera esplosiva sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: AGGIORNAMENTO RISCHIO ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI

Per agente chimico si intendono gli elementi o composti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato (definizione agente chimico art. 222 del D. Lgs 81/08).

Il rischio chimico è detto irrilevante per la salute quando può essere associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.

È stato adottato il 18 maggio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 e definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Gli altri elenchi pubblicati (le direttive sono state tutte recepite) sono:

1° Elenco - Direttiva 2000/39/CE

2° Elenco - Direttiva 2006/15/CE

3° Elenco - Direttiva 2009/161/UE (decreto 6 agosto 2012)

4° Elenco - Direttiva (UE) 2017/164 (decreto 2 maggio 2020)

5° Elenco - Direttiva (UE) 2019/1831 (il nuovo recepimento)

Il provvedimento sostituisce l'Allegato XXXVIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1831/UE.

I nuovi agenti chimici e i criteri dei valori di esposizione

Nella motivazione dell’atto normativo, si indica che i valori limite indicativi di esposizione professionale “sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE”.

Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d’esposizione professionale) “i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (TLV-TWA), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere non oltre 15 minuti (TLV-STEL), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata”. Per determinate sostanze “è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione”.

Di seguito la nuova lista di agenti chimici per cui si riportano i valori limite:

  • Acetato di isobutile
  • Acetato di nbutile
  • Acetato di sec-butile
  • Alcool isoamilico
  • Anilina
  • Clorometano
  • Trimetilammina
  • 2- fenilpropano (cumene)
  • 4-amminotoluene
  • Tricloruro di fosforile

Tra gli agenti chimici figuranti di cui all’allegato della direttiva, lo SCOEL “ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene”.

La valutazione del rischio è obbligatoria per il datore di lavoro nella cui attività vengono utilizzati agenti chimici pericolosi a qualunque scopo.

Formazione Rischio chimico

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio chimico. Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori. Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Mercoledì, 09 Giugno 2021 10:42

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA

 

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHI DA INTERFERENZA 

  

I rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche rischi interferenti o interferenziali) sono condizioni che si verificano quando due aziende che svolgono attività diverse si trovano ad eseguire una serie di lavorazioni diverse anche nello stesso momento.   La coesistenza all’interno di uno stesso contesto lavorativo e nello stesso momento di diverse tipologie di rischio viene denominata “rischio da interferenze”.  Se già la realizzazione di una lavorazione comporta l’insorgere di rischi a essa connessi, la coesistenza di più attività in cantiere o nel luogo di lavoro, nello stesso momento e nello stesso locale, comporta l’insorgere di un rischio maggiore. 

Tale rischio non è dato dalla somma dei rischi creati da ogni singola impresa addetta ai lavori, ma è dato dalla loro moltiplicazione. È per questo che i rischi da interferenza rappresentano un problema rilevante all’interno di un cantiere o di un luogo di lavoro e necessitano di un’analisi approfondita delle cause e delle conseguenze da essa derivanti e della realizzazione di una precisa procedura che possa contenere le probabilità di verificazione di danni derivanti dalla interazione dei diversi rischi presenti. 

Cosa sono i rischi da interferenza 

La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a dare una definizione del concetto di interferenza definendolo come la “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.  Un esempio di rischi da interferenza può essere quello legato ad un guasto di un impianto all’interno di una fabbrica e una ditta appaltante viene incaricata per effettuare le riparazioni.   In questo caso i rischi presenti nell’area di lavoro, come il rumore causato dai macchinari o le sostanze chimiche utilizzate, sono dei rischi presenti nell’area di lavoro, per i lavoratori dell'azienda "committente", ma possono essere rischi da interferenza per i dipendenti della ditta che svolge le riparazioni e viceversa. 

Valutazione dei rischi da interferenza 

Gli aspetti normativi sono definiti dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, il quale stabilisce gli obblighi connessi a contratti, d'appalto, d'opera o di somministrazione.  In particolare il datore di lavoro committente, ha l'obbligo di promuovere ed incentivare le attività di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti non altrimenti eliminabili, tale documento è appunto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). 

Il Duvri quando non è obbligatorio? L’elaborazione del DUVRI non è obbligatoria se il servizio prestato è di natura intellettuale o è una semplice fornitura di materiali o attrezzature ed in ogni caso per tutti i lavori la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori; sempre che essi non comportino rischi derivanti da attività svolte in ambienti confinati (dpr 177/2011), dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008). 

Formazione rischi da interferenza 

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da interferenza sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo. 

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Mercoledì, 26 Maggio 2021 13:15

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO AGENTI FISICI

Gli agenti di rischio di natura fisica (come definiti dall’art. 180 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i), ed in particolare il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche (trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero), il microclima degli ambienti termici severi, le radiazioni ottiche artificiali (incoerenti e coerenti) e naturali (UV), i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le radiazioni ionizzanti, le atmosfere iperbariche e ipobariche, sono tra i principali rischi per la salute nei luoghi di lavoro.

Cos’è il rischio degli agenti fisici sul lavoro

Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, le radiazioni e le atmosfere iperbariche vengono catalogate come agenti fisici, i quali costituiscono una seria minaccia per la salute dei lavoratori che ad essi si trovano esposti.

Gli ambienti di lavoro talvolta possono nascondere pericoli invisibili per la salute e sicurezza dei lavoratori provocando danni che potrebbero essere ridotti o evitati effettuando una corretta valutazione dei rischi.

 

Valutazione rischio esposizione agenti fisici

l datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure preventive per eliminare all’origine o per ridurre a livelli tollerabili i rischi conseguenti l’esposizione ad agenti fisici. Per questo motivo, il datore di lavoro risulta essere gravato da una grossa responsabilità quando tali livelli vengono oltrepassati. Infatti egli è tenuto a prendere tutte le precauzioni per evitare il verificarsi di danni all’incolumità dei dipendenti, in modo tale da ritornare ad una situazione di normalità, dopo aver agito sulle cause che hanno determinato il fatto e dopo aver applicato tutti gli strumenti per evitare il ritorno ad una situazione di pericolo.

Nell’ambito della valutazione dei rischi come prevista dal D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Naturalmente i lavoratori destinati ad esercitare attività lavorative nei luoghi in cui sono presenti simili rischi, devono essere sottoposti a specifici controlli sanitari da parte del medico competente, il quale è tenuto a redigere delle cartelle sanitarie apposite in cui indicare l’eventuale correlazione tra la presenza di patologie e l’esposizione ad agenti fisici. In questi casi è fatto obbligo al medico competente di informare il datore di lavoro affinché possa variare la valutazione dei rischi e le misure poste a tutela della salute dei lavoratori.

Formazione Rischio agenti fisici sul lavoro

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

In base alla mansione svolta o ai luoghi di lavoro, i lavoratori di un’azienda possono essere esposti a campi elettromagnetici.

Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è un rischio che appartiene alle Radiazioni non Ionizzanti (all'interno delle quali vi sono anche le radiazioni ottiche, quali i raggi ultravioletti, le radiazioni che ricadono nella banda del visibile, i raggi infrarossi): esso è stato inglobato dal D.Lgs.81/2008 tra gli "Agenti Fisici" al Titolo VIII e in particolare dal Capo IV.

Cos’è il rischio esposizione campi elettromagnetici

In quasi tutti i luoghi di lavoro, il personale può essere esposto ai campi elettromagnetici che vengono generati ogniqualvolta si utilizza energia elettrica. Qualunque dispositivo, macchinario, impianto alimentato ad energia elettrica emette infatti campi elettrici, campi magnetici e campi elettromagnetici. Le sorgenti più comunemente conosciute sono, senza ombra di dubbio, gli elettrodotti e, in generale, gli apparati per la radiocomunicazione.

Se vengono superati certi valori limite, i campi elettromagnetici possono costituire dei rischi per la salute dei lavoratori e per questo motivo il D.Lgs. 81/2008 prevede una serie di norme per tutelare tutte quelle persone che lavorano in ambienti potenzialmente pericolosi.

Valutazione rischio esposizione campi elettromagnetici

L’identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi è regolata dall'articolo 209. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (da 0 Hz a 300 GHz).

La valutazione disposta dal datore di lavoro dovrà essere compiuta almeno ogni quattro anni da personale che ha ricevuto un’idonea formazione tecnica e un addestramento qualificato nell’ambito della prevenzione e protezione. Se la valutazione dei rischi rivela che i valori limite di esposizione non sono stati superati e che non c’è il pericolo che si determinino rischi per la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro pianifica un programma di azione attraverso il quale predisporre le misure tecniche e organizzative necessarie ad impedire che si verifichino esposizioni superiori ai valori limite.

Il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione alla valutazione di tutti gli effetti per salute e la sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo, e alle donne in gravidanza, avvalendosi della collaborazione del medico competente.

Tutti i lavoratori esposti ad agenti fisici devono essere sottoposti ogni anno a sorveglianza sanitaria, e per quelli che rivelano una particolare sensibilità al rischio, il medico competente deve elaborare una cartella sanitaria e di rischio personale.

Formazione Rischio esposizione campi elettromagnetici

L’art 210 bis riporta gli obblighi del DdL riguardo a  informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa gli effetti indiretti dell'esposizione,  la possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale e periferico, e in merito alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

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PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO ESPOSIZIONE AMIANTO

L’amianto ( o asbesto) è una sostanza chimica fibrosa utilizzata fino agli inizi degli anni novanta per realizzare diverse strutture in quanto considerato un materiale versatile e a basso costo. Le caratteristiche di pericolosità dell’amianto non erano note fino a poco tempo fa e sono legate proprio alla struttura della sostanza in fibre che tende a sfaldarsi provocando danni alla salute.

Cos’è il rischio esposizione amianto

La sola presenza di amianto non rappresenta in sé una fonte di pericolo: la potenziale pericolosità è legata allo sfaldamento dei materiali che lo contengono. L'amianto infatti tende a sfaldarsi facilmente e, nel momento in cui questo avviene, rilascia nell'aria le proprie fibre e le polveri che, se inalate, possono provocare alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare.

Una volta riconosciute le sue caratteristiche di pericolosità si è provveduto, con la legge 257 del 27 Marzo 1992, a vietarne l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione.

Ai sensi dell'articolo 8, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Quando il valore limite fissato viene superato, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza; l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.

I lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all'albo delle imprese che effettuano la bonifica dei materiali contenenti amianto ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. n.152/2006.

La rimozione sconsiderata dell’asbesto, seguita all’entrata in vigore del D.Lgs 257/92, svolta da personale inesperto, non adeguatamente protetto e non al corrente del rischio da esposizione, ha in molti casi in passato generato problemi ben più significativi di quelli che sarebbero forse derivati evitando di movimentarlo.

Valutazione rischio esposizione amianto

La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, è definita nell’art 249 del D.Lgs 81/08 in cui viene esplicitamente ricordato l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi .

A tal fine il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di far effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori.

Nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

In collaborazione con il Medico Competente, il datore di lavoro elabora un opportuno piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti.

Altro aspetto importante riguarda la sorveglianza sanitaria. Essa è necessaria:

  • prima che il lavoratore sia adibito a svolgere le attività di manutenzione, rimozione, smaltimento di amianto (o di materiali che lo contengono) e trattamento dei relativi rifiuti;
  • ogni tre anni o con periodicità stabilita dal medico competente.

Formazione Rischio esposizione amianto

Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio derivato all’esposizione dell’amianto.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Devi effettuare la valutazione del rischio amianto o garantire la formazione dei tuoi dipendenti?

Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/contattaci

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Mercoledì, 05 Maggio 2021 10:39

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: IL RISCHIO BIOLOGICO

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: IL RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico è legato alla possibilità che ha l'agente biologico di penetrare nell'organismo e di provocare danni più o meno gravi sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione in generale. L’esposizione ad agenti biologici (microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani) può provocare patologie di natura infettiva, allergica, tossica e cancerogena.

Agenti biologici definizione

Secondo la definizione del Decreto legislativo 81/2008 (articolo 267), per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La classificazione di pericolosità degli agenti biologici si sviluppa su quattro gruppi di rischio, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di infettività, patogenicità (potenzialità di causare malattie una volta in contatto con l’organismo ospite), virulenza, trasmissibilità e neutralizzabilità.

Il virus SARS-CoV-2 è stato inserito nel gruppo 3. Il Datore di Lavoro deve predisporre una attenta valutazione dei rischi che tenga in considerazione sia l’impiego deliberato che l’esposizione accidentale, analizzando i rischi per gli operatori e la possibilità di una contaminazione e propagazione nell’ambiente.

Valutazione rischio biologico in ambito lavorativo

La valutazione del rischio da esposizione ad agenti di tipo biologico è relativa al pericolo derivante dal contatto intenzionale o potenziale con microorganismi uni e pluricellulari, muffe, funghi e parassiti che in qualche modo possono rappresentare un rischio per la salute dell’uomo, dell’ambiente e degli operatori professionali che più o meno deliberatamente vi sono esposti durante le attività lavorative. Il Datore di Lavoro responsabile delle attività produttive o di ricerca ove sia stato mappato un rischio biologico, deve elaborare opportune misure di prevenzione e di contenimento. In linea generale vengono definite barriere di protezione tutte le misure adottate e adottabili dal Datore di Lavoro che siano rivolte a ridurre o evitare il rischio di esposizione per il lavoratore e di propagazione nell’ambiente. Le barriere di protezione si distinguono quindi in Barriere di Protezione Primaria, che comprendono tutte le misure necessarie a evitare l’esposizione del lavoratore, e Barriere di Protezione Secondaria, che comprendono invece le misure necessarie a evitare la dispersione in ambiente dell’agente biologico, sia in condizioni di normale operatività che in condizioni di emergenza.

Formazione rischio biologico

Per quanto concerne la prevenzione, un aspetto fondamentale è quello dell’attenzione alla formazione del personale potenzialmente esposto, che deve essere messo sempre a conoscenza sia delle potenziali sorgenti di infezioni (dirette o veicolate che siano) che dei possibili rischi da esposizione. Per le aziende a rischio biologico è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che comprenda l’effettuazione di monitoraggi biologici periodici, definiti dal Medico Competente e dal datore di Lavoro, sulla base degli scenari di esposizione specifici, i cui risultati devono essere comunicati al lavoratore esposto. Il D. Lgs 81/2008 impone l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale impiegato. È fondamentale formare e informare i lavoratori in relazione al rischio biologico.

Il corso “Formazione dei lavoratori” consente al datore di lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori, ed è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori.

Promotergroup S.p.A. mette a disposizione del datore di lavoro consulenti esperti che aiuteranno a creare il documento di valutazione del rischio. Il consulente guida il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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Mercoledì, 21 Aprile 2021 10:46

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO INCENDIO

 

PREVENZIONE SICUREZZA LAVORO: RISCHIO INCENDIO

Partiamo dalla distinzione tra pericolo d’incendio, rischio d’incendio e valutazione dei rischi d’incendio:

- il pericolo d’incendio si riferisce alla proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali od attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;

- il rischio d’incendio fa riferimento alle probabilità di raggiungimento dell’evento dannoso e alle conseguenze correlate, misurabili con una magnitudo determinata nei confronti di persone e/o cose;

- la valutazione dei rischi fa riferimento al procedimento di valutazione del livello di possibilità di accadimento di un incendio e alle potenziali conseguenze connesse all’evento.

 

Valutazione rischio incendio

Direttamente coinvolto nel processo di valutazione del rischio incendio e di gestione delle emergenze è come sempre il Datore di Lavoro, o l’eventuale dirigente che può ricevere delega ai sensi dell’art 16 del D.Lgs 81/08 per la gestione degli aspetti dell’antincendio.

La normativa di riferimento che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998, ancora ad oggi in vigore, all’interno del quale (nell’Allegato I) si possono individuare i criteri utilizzabili dalle aziende per effettuare la valutazione del Rischio Incendio e la relativa classificazione.

In base alla valutazione dei rischi è possibile poi classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie:

  • livello di rischio basso: “si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”.
  • livello di rischio medio: “si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”;
  • livello di rischio elevato: “si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”.

 

Formazione Rischio Incendio

Il datore di lavoro, designa uno o più lavoratori incaricati nell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I suddetti soggetti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, al fine di conoscere l’iter di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di emergenza.

I corsi di “Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” sono di tre tipologie: RISCHIO BASSO, RISCHIO MEDIO e RISCHIO ALTO. I lavoratori incaricati a tale attività devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico da effettuare ogni 3 anni.

Le ore di formazione previste variano in base al rischio e precisamente:

  • Antincendio Rischio basso nuovo: 4 ore - aggiornamento: 2 ore;
  • Antincendio Rischio medio nuovo: 8 ore - aggiornamento: 5 ore;
  • Antincendio Rischio alto nuovo: 16 ore - aggiornamento: 8 ore. Per il rischio alto è previsto un esame teorico pratico presso il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Nello specifico per il rischio medio e alto è prevista una parte di addestramento pratica (comprese nelle ore totali)

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