Venerdì, 07 Novembre 2025 11:58

Tutte le novità del Decreto Sicurezza 159/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 ed entrato in vigore lo stesso giorno, introduce una serie di modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08). Il provvedimento, composto da 21 articoli e un allegato, interviene su tracciabilità nei cantieri, sistema della patente a crediti, formazione, accertamenti sanitari, sistemi anticaduta, tutela degli studenti nei percorsi scuola-lavoro, consultazione delle norme tecniche UNI e monitoraggio dei near miss.

Badge digitale e decurtazione punti patente a crediti

L’articolo 3 del decreto introduce l’obbligo per tutte le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. Il badge deve essere interoperabile con sistemi nazionali, tra cui il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). La tessera assolve contemporaneamente funzioni identificative e di tracciabilità delle presenze in cantiere.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro individuerà ulteriori settori ad alto rischio a cui estendere l’obbligo.

Sul fronte della patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. 81/08), il decreto interviene in due punti:

  1. aumenta la sanzione minima per l’impresa che opera senza patente o documento equivalente: da 6.000 euro a 12.000 euro;
  2. Introduce il comma 7-bis, stabilendo che la decurtazione dei crediti avviene immediatamente, al momento della notifica del verbale, per le violazioni previste al punto 21 dell’Allegato I-bis.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà inoltre utilizzare i dati del Portale nazionale del sommerso per i controlli.

Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Il provvedimento modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 81/08 introducendo il nuovo comma 4-bis, secondo cui dal 2026 l’INAIL trasferirà almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione. Le risorse finanzieranno attività di diffusione della cultura della sicurezza, anche tramite l’uso di supporti digitali quali realtà simulata e aumentata per l’apprendimento esperienziale, oltre a iniziative rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali, territoriali e di sito).

Vengono aggiunti i commi 5-ter e 5-quater, che attribuiscono all’INAIL il compito di finanziare interventi di prevenzione e sostegno rivolti soprattutto a micro, piccole e medie imprese dei settori con alta incidenza infortunistica (edilizia, logistica, trasporti), inclusa la possibilità di supportare l’acquisto di DPI tecnologicamente innovativi e sistemi intelligenti di sicurezza.

All’articolo 37 del Testo Unico sono introdotte ulteriori modifiche:
– il comma 11 chiarisce che per le imprese con meno di 15 lavoratori la contrattazione collettiva definisce le modalità di aggiornamento formativo per gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), tenendo conto delle dimensioni aziendali e del livello di rischio;
– il comma 14 viene sostituito e stabilisce che tutte le competenze acquisite nella formazione devono essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, integrato nel SIISL, e utilizzate sia dal datore di lavoro per programmare la formazione sia dagli organi di vigilanza per verificare l’assolvimento degli obblighi.

Prevenzione delle molestie lavorative

L’art. 5, comma 1, lettera c), modifica l’articolo 15 del Testo Unico introducendo la lettera z-bis, che obbliga le aziende a programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro individuati dall’art. 62. La previsione diventa una misura generale di tutela ai sensi dell’art. 15, e pertanto rileva nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure preventive.

Sorveglianza sanitaria e accertamenti di alcol e tossicodipendenza

Il decreto interviene sull’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 con due disposizioni.

La prima sostituisce il comma 4-bis: entro il 31 dicembre 2026, tramite accordo in Conferenza Stato-Regioni e previa consultazione delle parti sociali, verranno riviste le condizioni e modalità per gli accertamenti di alcol dipendenza e tossicodipendenza. Se l’accordo non dovesse essere raggiunto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, il Ministro della Salute, insieme al Ministro del Lavoro, potrà intervenire con proprio decreto.

La seconda introduce la nuova lettera e-quater al comma 2, che consente al medico competente di effettuare una visita medica prima o durante il turno di lavoro, quando esiste ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore svolga attività ad elevato rischio sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope. Le attività a rischio sono quelle individuate dalla legge 125/2001 e dal DPR 309/1990.

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Il decreto modifica l’articolo 113 e sostituisce integralmente l’articolo 115 del Testo Unico.

Per quanto riguarda le scale fisse, le scale verticali permanenti alte più di 2 metri e con inclinazione superiore a 75° devono essere dotate, alternativamente e sulla base della valutazione del rischio, di sistemi di protezione individuale anticaduta conformi all'articolo 115 o di gabbia di sicurezza. Il decreto stabilisce distanze minime e massime: i pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete; la parete opposta della gabbia non deve distare più di 60 cm dai pioli.

La riscrittura dell’articolo 115 stabilisce la gerarchia delle misure:

  • priorità ai sistemi di protezione collettiva (parapetti e reti di sicurezza);
  • utilizzo di sistemi di protezione individuale solo quando quelli collettivi non sono attuabili.

L’articolo definisce anche le tipologie ammesse di DPI (sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi e sistemi di arresto caduta) e chiarisce che questi devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri.

Sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro

L’articolo 7 estende la copertura assicurativa INAIL agli infortuni in itinere degli studenti nei percorsi scuola-lavoro e introduce l’obbligo per le aziende ospitanti di escludere l’impiego degli studenti in lavorazioni ad alto rischio, secondo quanto previsto nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

L’articolo 8 prevede che l’INAIL possa erogare borse di studio annuali agli studenti superstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Disposizioni in materia di norme UNI

L’articolo 10 inserisce il nuovo comma 5-ter all’articolo 30 del Testo Unico. Il Ministero del Lavoro promuove la stipula di convenzioni tra INAIL e UNI che consentano la consultazione gratuita delle norme tecniche richiamate dal D.Lgs. 81/08 e delle norme rilevanti in materia di salute e sicurezza. L’UNI dovrà inoltre redigere un bollettino ufficiale delle norme tecniche, da pubblicare sui siti istituzionali del Ministero, dell’INAIL e di UNI.

Linee guida per l’identificazione dei near miss

L’articolo 15 introduce per le imprese con più di 15 dipendenti l’obbligo di identificare, tracciare e analizzare i near miss (mancati infortuni). Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL e previa consultazione delle parti sociali, deve adottare linee guida nazionali per definire criteri e modalità di registrazione dei near miss, nonché le modalità di trasmissione dei dati e di predisposizione del rapporto annuale di monitoraggio.

Incentivi alle imprese virtuose e provvedimenti per l’agricoltura

L’articolo 1 autorizza l’INAIL, a partire dal 1° gennaio 2026, alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus legata all’andamento infortunistico e alla riduzione dei contributi nel settore agricolo.

L’articolo 2 stabilisce che per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese dovranno attestare l’assenza di contravvenzioni e sanzioni amministrative in materia di sicurezza, anche se non definitive.

Ultima modifica il Venerdì, 07 Novembre 2025 13:15