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CIRCOLARE INL N. 1/2026: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUL DECRETO SICUREZZA 159/2025

Badge di cantiere, patente a crediti, sorveglianza sanitaria e formazione: tutte le tematiche trattate dalla nuova circolare

Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento delle attività di vigilanza e prevenzione, incidendo sia sugli obblighi dei datori di lavoro sia sui poteri dell'autorità ispettiva. La circolare esamina le principali novità con particolare attenzione ai profili applicativi e alle implicazioni operative per imprese, professionisti e organi di controllo.

Irregolarità e strumenti di controllo

Il decreto interviene su molteplici fronti, delineando un quadro normativo caratterizzato da un evidente inasprimento degli obblighi datoriali e da un potenziamento degli strumenti di controllo. In particolare, emerge con chiarezza la volontà del legislatore di concentrare l'attenzione ispettiva sui contesti maggiormente esposti a rischio di irregolarità, quali appalti e subappalti, attraverso un utilizzo mirato delle informazioni disponibili e delle banche dati settoriali.

Notifica preliminare: nuovi obblighi informativi

Una delle novità immediatamente operative riguarda la notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. Per effetto della modifica apportata all'Allegato XII del medesimo decreto, la notifica dovrà ora contenere anche il codice fiscale o la partita IVA di tutte le imprese che operano in regime di subappalto nel cantiere. La modifica è operativa per tutte le notifiche trasmesse successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ossia dal 31 ottobre 2025.

Patente a crediti

Uno degli interventi più significativi riguarda il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Sul fronte delle decurtazioni, le violazioni relative al lavoro irregolare vengono semplificate e inasprite: è prevista una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato "in nero", indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, con una ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore nei casi aggravati. Le nuove regole si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.

Sul fronte sanzionatorio, la soglia minima della sanzione amministrativa per chi opera senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti viene innalzata a 12.000 euro, con una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a tale soglia. La misura non è soggetta a diffida e comporta l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. L'innalzamento della soglia minima e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici confermano l'impostazione fortemente dissuasiva del nuovo impianto, operativa per tutte le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025.

Viene inoltre rafforzata la procedura di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravi o mortali, con l'obbligo per le procure della Repubblica di trasmettere tempestivamente all'INL le informazioni necessarie all'adozione del provvedimento, che può arrivare fino a dodici mesi.

Badge di cantiere

Parallelamente, il legislatore introduce il cosiddetto "badge di cantiere", rafforzando il sistema di identificazione dei lavoratori impiegati in appalto e subappalto. La circolare chiarisce che il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla L. n. 136/2010, ma vi aggiunge un codice univoco anticontraffazione. La tessera potrà essere resa disponibile al lavoratore anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). La previsione di tale codice e l'integrazione con strumenti digitali delineano una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, con potenziali ricadute significative in termini di tracciabilità e contrasto al lavoro sommerso.

È importante sottolineare che la piena operatività del badge è subordinata all'adozione di un apposito decreto ministeriale, ancora da emanare, che definirà le modalità tecniche attuative. Una volta adottato, l'obbligo si estenderà a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, indipendentemente dalla qualificazione come imprese edili, nonché alle imprese operanti negli ulteriori ambiti ad alto rischio che saranno individuati dal medesimo decreto. Nelle more dell'adozione di tale decreto, rimane in vigore l'obbligo della tessera di riconoscimento già prevista dalla normativa vigente, con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore sprovvisto, applicabile anche ai settori aggiuntivi che saranno individuati.

Sorveglianza sanitaria

Il decreto interviene con alcune novità in materia di sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente chiariti dalla Circolare.

La prima riguarda il computo dei controlli sanitari nell'orario di lavoro. Il principio, già consolidato a livello giurisprudenziale, trova ora una esplicita base normativa: le visite mediche obbligatorie devono essere effettuate durante l'orario di lavoro, con la sola eccezione di quelle preassuntive. Il decreto rafforza un concetto già noto, rendendolo oggetto di specifica verifica in sede ispettiva.

La seconda novità attribuisce al medico competente il compito di promuovere l'adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologici previsti dai LEA, informandoli sulla loro finalità e utilità. Si tratta di un obbligo che si inserisce nell'attività di informazione e formazione che il medico competente è già tenuto a svolgere in occasione di ogni visita medica, ampliandone i contenuti in chiave preventiva.

La terza novità introduce la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, limitatamente alle attività ad elevato rischio infortuni individuate dalla L. n. 125/2001 e dal DPR n. 309/1990. La circolare precisa tuttavia che, per la corretta applicazione della disposizione, sarà necessario attendere la conclusione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulle condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: novità sostanziali

Il decreto introduce modifiche di particolare rilievo in materia di formazione obbligatoria, che meritano specifica attenzione.

La prima riguarda l'accreditamento dei soggetti erogatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 6 del decreto rinvia a un futuro Accordo Stato-Regioni per la definizione dei requisiti e dei criteri di accreditamento dei soggetti che erogano tale formazione, introducendo per la prima volta un quadro regolatorio organico su chi è abilitato a erogare corsi in materia di SSL.

La seconda riguarda la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Viene eliminata la possibilità, precedentemente prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Con le nuove disposizioni, la formazione obbligatoria deve essere erogata prima dell'assunzione, o comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa. È prevista un'unica deroga esplicita: per i lavoratori impiegati nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Per tutti gli altri settori, il rispetto del termine preassuntivo diventa un obbligo perentorio e immediatamente verificabile in sede ispettiva.

La terza novità riguarda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle piccole imprese. L'obbligo di aggiornamento periodico del RLS viene ora esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, colmando una lacuna normativa di lungo corso. Le modalità dell'aggiornamento saranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni aziendali e del livello di rischio. Restano invariate le ore minime di aggiornamento già previste per le imprese con più di 15 dipendenti: 4 ore annue per quelle con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50, 8 ore annue per quelle con oltre 50 dipendenti.

Il decreto prevede infine che tutte le competenze acquisite nelle attività formative in materia di sicurezza vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, integrato nel SIISL, in sostituzione del precedente riferimento al libretto formativo del cittadino.

Protezione contro le cadute dall'alto: riscrittura dell'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008

Il decreto ridisegna l'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo una disciplina più strutturata e gerarchica dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Viene ribadita la priorità dei sistemi di protezione collettiva (in primo luogo parapetti e reti di sicurezza) rispetto a quelli individuali, ai quali si ricorre solo in via subordinata.

Per quanto riguarda i sistemi di protezione individuale, la norma abbandona il precedente elenco di componenti e individua quattro tipologie distinte: sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, sistemi di arresto caduta. I primi tre hanno priorità rispetto all'ultimo. Tutti i sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, e vanno scelti in base all'idoneità per l'uso specifico.

Vengono inoltre aggiornati i requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti con altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, che devono essere dotate, in alternativa e sulla base della valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale anticaduta oppure di una gabbia di sicurezza. Per le scale già installate prima del 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.

Ulteriori interventi

Il decreto incide inoltre su altri ambiti rilevanti. In materia di dispositivi di protezione individuale, l'obbligo di manutenzione e sostituzione viene esteso agli indumenti di lavoro che assumono caratteristiche di DPI, purché identificati come tali attraverso la valutazione dei rischi: durante le ispezioni sarà verificato che tale identificazione sia presente nel DVR. Tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene introdotto l'obbligo di programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, con dirette implicazioni sulla valutazione dei rischi. Sul fronte dei modelli di organizzazione e gestione (MOG), il riferimento al superato standard OHSAS 18001:2007 viene sostituito dalla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Rete del lavoro agricolo di qualità

Particolare attenzione merita anche la revisione dei requisiti di accesso e permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità. Vengono introdotte nuove cause ostative legate a condanne penali o sanzioni amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza, anche non definitive, maturate negli ultimi tre anni. L'impedimento non opera qualora l'azienda abbia provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento agevolato delle sanzioni entro i termini previsti. A ciò si aggiunge il rafforzamento degli obblighi informativi nelle notifiche preliminari relative ai cantieri, con l'indicazione delle imprese operanti in regime di subappalto, già operativo dal 31 ottobre 2025.

Fonte: Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, Ispettorato Nazionale del Lavoro - D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025.

 

 

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Tutte le novità del Decreto Sicurezza 159/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 ed entrato in vigore lo stesso giorno, introduce una serie di modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08). Il provvedimento, composto da 21 articoli e un allegato, interviene su tracciabilità nei cantieri, sistema della patente a crediti, formazione, accertamenti sanitari, sistemi anticaduta, tutela degli studenti nei percorsi scuola-lavoro, consultazione delle norme tecniche UNI e monitoraggio dei near miss.

Badge digitale e decurtazione punti patente a crediti

L’articolo 3 del decreto introduce l’obbligo per tutte le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale. Il badge deve essere interoperabile con sistemi nazionali, tra cui il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). La tessera assolve contemporaneamente funzioni identificative e di tracciabilità delle presenze in cantiere.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro individuerà ulteriori settori ad alto rischio a cui estendere l’obbligo.

Sul fronte della patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. 81/08), il decreto interviene in due punti:

  1. aumenta la sanzione minima per l’impresa che opera senza patente o documento equivalente: da 6.000 euro a 12.000 euro;
  2. Introduce il comma 7-bis, stabilendo che la decurtazione dei crediti avviene immediatamente, al momento della notifica del verbale, per le violazioni previste al punto 21 dell’Allegato I-bis.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà inoltre utilizzare i dati del Portale nazionale del sommerso per i controlli.

Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Il provvedimento modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 81/08 introducendo il nuovo comma 4-bis, secondo cui dal 2026 l’INAIL trasferirà almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione. Le risorse finanzieranno attività di diffusione della cultura della sicurezza, anche tramite l’uso di supporti digitali quali realtà simulata e aumentata per l’apprendimento esperienziale, oltre a iniziative rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali, territoriali e di sito).

Vengono aggiunti i commi 5-ter e 5-quater, che attribuiscono all’INAIL il compito di finanziare interventi di prevenzione e sostegno rivolti soprattutto a micro, piccole e medie imprese dei settori con alta incidenza infortunistica (edilizia, logistica, trasporti), inclusa la possibilità di supportare l’acquisto di DPI tecnologicamente innovativi e sistemi intelligenti di sicurezza.

All’articolo 37 del Testo Unico sono introdotte ulteriori modifiche:
– il comma 11 chiarisce che per le imprese con meno di 15 lavoratori la contrattazione collettiva definisce le modalità di aggiornamento formativo per gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), tenendo conto delle dimensioni aziendali e del livello di rischio;
– il comma 14 viene sostituito e stabilisce che tutte le competenze acquisite nella formazione devono essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, integrato nel SIISL, e utilizzate sia dal datore di lavoro per programmare la formazione sia dagli organi di vigilanza per verificare l’assolvimento degli obblighi.

Prevenzione delle molestie lavorative

L’art. 5, comma 1, lettera c), modifica l’articolo 15 del Testo Unico introducendo la lettera z-bis, che obbliga le aziende a programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro individuati dall’art. 62. La previsione diventa una misura generale di tutela ai sensi dell’art. 15, e pertanto rileva nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure preventive.

Sorveglianza sanitaria e accertamenti di alcol e tossicodipendenza

Il decreto interviene sull’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 con due disposizioni.

La prima sostituisce il comma 4-bis: entro il 31 dicembre 2026, tramite accordo in Conferenza Stato-Regioni e previa consultazione delle parti sociali, verranno riviste le condizioni e modalità per gli accertamenti di alcol dipendenza e tossicodipendenza. Se l’accordo non dovesse essere raggiunto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, il Ministro della Salute, insieme al Ministro del Lavoro, potrà intervenire con proprio decreto.

La seconda introduce la nuova lettera e-quater al comma 2, che consente al medico competente di effettuare una visita medica prima o durante il turno di lavoro, quando esiste ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore svolga attività ad elevato rischio sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope. Le attività a rischio sono quelle individuate dalla legge 125/2001 e dal DPR 309/1990.

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Il decreto modifica l’articolo 113 e sostituisce integralmente l’articolo 115 del Testo Unico.

Per quanto riguarda le scale fisse, le scale verticali permanenti alte più di 2 metri e con inclinazione superiore a 75° devono essere dotate, alternativamente e sulla base della valutazione del rischio, di sistemi di protezione individuale anticaduta conformi all'articolo 115 o di gabbia di sicurezza. Il decreto stabilisce distanze minime e massime: i pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete; la parete opposta della gabbia non deve distare più di 60 cm dai pioli.

La riscrittura dell’articolo 115 stabilisce la gerarchia delle misure:

  • priorità ai sistemi di protezione collettiva (parapetti e reti di sicurezza);
  • utilizzo di sistemi di protezione individuale solo quando quelli collettivi non sono attuabili.

L’articolo definisce anche le tipologie ammesse di DPI (sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi e sistemi di arresto caduta) e chiarisce che questi devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri.

Sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro

L’articolo 7 estende la copertura assicurativa INAIL agli infortuni in itinere degli studenti nei percorsi scuola-lavoro e introduce l’obbligo per le aziende ospitanti di escludere l’impiego degli studenti in lavorazioni ad alto rischio, secondo quanto previsto nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

L’articolo 8 prevede che l’INAIL possa erogare borse di studio annuali agli studenti superstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Disposizioni in materia di norme UNI

L’articolo 10 inserisce il nuovo comma 5-ter all’articolo 30 del Testo Unico. Il Ministero del Lavoro promuove la stipula di convenzioni tra INAIL e UNI che consentano la consultazione gratuita delle norme tecniche richiamate dal D.Lgs. 81/08 e delle norme rilevanti in materia di salute e sicurezza. L’UNI dovrà inoltre redigere un bollettino ufficiale delle norme tecniche, da pubblicare sui siti istituzionali del Ministero, dell’INAIL e di UNI.

Linee guida per l’identificazione dei near miss

L’articolo 15 introduce per le imprese con più di 15 dipendenti l’obbligo di identificare, tracciare e analizzare i near miss (mancati infortuni). Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL e previa consultazione delle parti sociali, deve adottare linee guida nazionali per definire criteri e modalità di registrazione dei near miss, nonché le modalità di trasmissione dei dati e di predisposizione del rapporto annuale di monitoraggio.

Incentivi alle imprese virtuose e provvedimenti per l’agricoltura

L’articolo 1 autorizza l’INAIL, a partire dal 1° gennaio 2026, alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus legata all’andamento infortunistico e alla riduzione dei contributi nel settore agricolo.

L’articolo 2 stabilisce che per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese dovranno attestare l’assenza di contravvenzioni e sanzioni amministrative in materia di sicurezza, anche se non definitive.

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