Visualizza articoli per tag: prodotti fitosanitari

Prodotti fitosanitari, l’etichetta cambia volto: cosa prevede il nuovo Regolamento UE 2026/1123

Ogni prodotto fitosanitario dovrà essere accompagnato non solo dalla tradizionale etichetta fisica, ma anche da una versione digitale

Il settore agricolo si prepara a un cambiamento importante nel modo in cui verranno comunicate le informazioni sui prodotti fitosanitari. Con il Regolamento UE 2026/1123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 maggio 2026, la Commissione Europea ha aggiornato le regole sull’etichettatura dei prodotti utilizzati per la protezione delle piante, superando il precedente impianto normativo del 2011.

L’etichetta dei prodotti fitosanitari è da sempre uno strumento fondamentale per l’utilizzo corretto e sicuro dei prodotti in campo. Indica le condizioni d’uso, le colture autorizzate, le dosi, le precauzioni, le restrizioni, le misure per proteggere operatori, ambiente e organismi non bersaglio. Con il nuovo regolamento, questo strumento diventa più moderno, più accessibile e più coerente con un’agricoltura che sta andando sempre più verso la digitalizzazione.

La novità principale è l’introduzione dell’etichetta digitale. Ogni prodotto fitosanitario dovrà essere accompagnato non solo dalla tradizionale etichetta fisica, ma anche da una versione digitale, raggiungibile attraverso un supporto dati stampato sull’etichetta, come ad esempio un QR code. L’accesso dovrà essere gratuito e non potrà richiedere la creazione di un account. In sostanza, l’utilizzatore dovrà poter consultare le informazioni in modo semplice, immediato e senza barriere.

È importante chiarire un punto: l’etichetta cartacea non sparisce. La versione digitale la affianca, non la sostituisce. Il regolamento prevede che etichetta fisica ed etichetta digitale contengano gli stessi elementi e siano coerenti con l’autorizzazione del prodotto. Questo significa che il QR code non sarà un elemento decorativo o promozionale, ma un vero strumento di consultazione, utile per accedere più facilmente alle informazioni autorizzate.

Questa scelta risponde a un’esigenza concreta. Le etichette dei prodotti fitosanitari contengono molte informazioni e non sempre sono facili da leggere, soprattutto quando lo spazio sulla confezione è limitato. La versione digitale potrà favorire una consultazione più agevole, anche attraverso funzioni come ricerca, caratteri più leggibili, traduzioni o strumenti di assistenza alla lettura. Ma soprattutto potrà accompagnare l’evoluzione dell’agricoltura di precisione, rendendo più semplice il collegamento tra le indicazioni d’uso del prodotto e le tecnologie impiegate in campo.

Il regolamento, infatti, riconosce il ruolo delle attrezzature che permettono applicazioni più precise rispetto ai metodi convenzionali. Nei casi previsti, l’etichetta potrà indicare che, usando strumenti capaci di aumentare accuratezza e precisione, è possibile ridurre la quantità di prodotto applicata per ettaro, purché venga mantenuta la dose autorizzata sulla superficie effettivamente trattata. È un passaggio significativo, perché lega l’uso dei fitosanitari non solo alla conformità normativa, ma anche a una gestione più mirata e sostenibile.

Un altro elemento centrale è il richiamo alla difesa integrata. Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali dovrà comparire una frase che ricorda l’obbligo di utilizzare il prodotto conformemente ai principi generali della difesa integrata. È una formula semplice, ma introduce un messaggio chiaro: il prodotto fitosanitario non va visto come una risposta automatica, bensì come parte di una strategia più ampia, fatta di prevenzione, monitoraggio, valutazione del rischio e scelta consapevole degli interventi.

Il nuovo regolamento interviene anche sulla comunicazione dei pericoli e delle misure di mitigazione. Le etichette dovranno riportare frasi tipo dedicate allo smaltimento sicuro dei prodotti e dei contenitori, alla protezione degli operatori, dei lavoratori, degli astanti, dei residenti e dell’ambiente. L’obiettivo è rendere le informazioni più uniformi e facilmente riconoscibili, evitando formulazioni poco chiare o disomogenee tra prodotti diversi.

Particolare attenzione viene riservata alle api e agli insetti impollinatori. Nei casi previsti, l’etichetta dovrà riportare la frase “Pericoloso per le api” insieme a un pittogramma specifico. È una scelta che conferma la crescente attenzione europea verso la tutela degli impollinatori, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi e per molte produzioni agricole. Anche in questo caso, il messaggio non è solo tecnico: chi utilizza un prodotto deve essere messo nelle condizioni di riconoscere subito le cautele necessarie.

Interessante è anche ciò che nel testo finale non compare. Nelle bozze circolate negli anni precedenti si era discusso di uno schema cromatico per classificare visivamente i prodotti in base al profilo di rischio, con una logica simile a quella delle etichette energetiche. Questa impostazione è stata poi eliminata. La scelta finale sembra privilegiare un approccio più prudente, evitando che colori o classificazioni troppo immediate possano generare interpretazioni fuorvianti. Al loro posto restano frasi standardizzate, pittogrammi specifici e indicazioni coerenti con l’autorizzazione del prodotto.

Il tema delle informazioni fuorvianti viene affrontato in modo esplicito. Le etichette non potranno contenere dichiarazioni che lascino intendere che un prodotto non sia pericoloso o affermazioni non coerenti con la classificazione e con l’autorizzazione. È un punto importante anche dal punto di vista comunicativo: l’etichetta deve informare, non rassicurare in modo improprio. Deve aiutare l’utilizzatore a comprendere il corretto impiego del prodotto, senza minimizzare i rischi.

Una transizione graduale: cosa cambia per aziende e operatori

Dal punto di vista pratico, il cambiamento non sarà immediato. Il regolamento si applicherà dal 1° gennaio 2028, mentre entro il 1° gennaio 2030 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari dovranno contenere l’etichetta digitale. Questo periodo di transizione servirà a permettere alle aziende, ai rivenditori, ai tecnici e agli utilizzatori professionali di adeguarsi progressivamente.

Per le imprese agricole, la novità principale sarà abituarsi a consultare l’etichetta in modo ancora più attento, non solo nella sua versione fisica ma anche in quella digitale. Prima dell’utilizzo sarà importante verificare condizioni d’uso, limitazioni, misure di protezione, indicazioni per lo smaltimento e prescrizioni ambientali. Per consulenti e rivenditori, invece, diventerà ancora più importante accompagnare gli operatori nella lettura corretta delle informazioni, evitando che il QR code venga percepito come un semplice dettaglio grafico e valorizzandolo come uno strumento utile nella gestione quotidiana del prodotto.

Anche i titolari delle autorizzazioni e chi immette i prodotti sul mercato saranno chiamati a fare la loro parte. Dovranno garantire coerenza tra etichetta fisica e digitale, aggiornare le informazioni quando necessario e assicurare che i contenuti siano accessibili, chiari e conformi all’autorizzazione. La digitalizzazione, quindi, non riguarda solo chi utilizza il prodotto in campo, ma tutta la filiera che ruota attorno alla distribuzione e all’impiego dei mezzi tecnici.

Più informazione, meno improvvisazione

Il nuovo regolamento conferma una direzione ormai evidente: l’impiego dei prodotti fitosanitari dovrà essere sempre più consapevole, documentato e coerente con le indicazioni autorizzate. L’etichetta digitale non sostituisce la competenza tecnica, ma può renderla più accessibile, soprattutto se integrata con strumenti digitali e tecnologie di precisione.

La possibilità di consultare informazioni aggiornate, leggibili e più facilmente ricercabili può aiutare a ridurre errori, migliorare la sicurezza degli operatori e rafforzare l’attenzione verso ambiente, api, acque e organismi non bersaglio. In questo senso, il Regolamento UE 2026/1123 non introduce soltanto un nuovo formato di etichetta, ma spinge il settore verso un approccio più moderno, in cui la corretta informazione diventa parte integrante della gestione del rischio e della sostenibilità agricola.

Per le aziende agricole, questo significa adottare alcune semplici attenzioni: verificare sempre l’etichetta aggiornata, conservare correttamente le informazioni relative ai prodotti utilizzati, formare il personale che effettua i trattamenti e confrontarsi con tecnici qualificati in caso di dubbi. Non si tratta di appesantire il lavoro quotidiano, ma di renderlo più sicuro e più ordinato.

 

 

Pubblicato in NEWS
Etichettato sotto

 

NOVITÀ PRODOTTI FITOSANITARI DESTINATI A USO NON PROFESSIONALE

Pubblicati il 30 dicembre i provvedimenti adottati a conclusione della prima fase del riesame ai sensi degli artt. 7 e 8, del decreto 22 gennaio 2018.

 

Il 30 dicembre sono stati emessi dalla Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione due decreti relativi alla prima fase di riesame dei prodotti autorizzati per gli utilizzatori non professionali. Nel corso del 2023 seguirà una seconda fase, volta a valutare i rischi per la salute e per l’ambiente. L’utilizzatore non professionale è colui che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione.

I due Decreti sono:

  • Decreto di autorizzazione prodotti a uso non professionale: il decreto dirigenziale concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego non professionale dei prodotti fitosanitari risultati ammissibili a seguito della prima fase del suddetto riesame. In allegato al decreto la lista dei prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso non professionale.
  • Decreto di revoca prodotti ad uso non professionale: decreto di revoca dell’autorizzazione dei prodotti che in esito al suddetto riesame sono risultati non ammissibili o che non stati sostenuti dalle imprese titolari ai fini di detto riesame. In allegato al decreto è presente la lista di tutti i prodotti revocati. La commercializzazione, la vendita e l’utilizzo dei suddetti prodotti fitosanitari non sono consentiti oltre il 31 dicembre c.a., ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. 21 novembre 2021.

I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, (indicati come PFnP) riportano in etichetta questa dicitura e sono distinti in:

  • PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;
  • PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le giacenze di prodotto con etichetta PFNPE non oggetto di istanza di riesame ai sensi dell’art. 8 comma 8, del D.M. 22 gennaio 2018, n. 33, o che al termine del riesame, siano risultati non conformi ai requisiti previsti, potranno essere commercializzati e venduti esclusivamente per uso professionale, previa rietichettatura mediante apposizione dell’etichetta professionale in corso di validità e/o consegna all’acquirente del fac-simile di detta etichetta. La gestione delle scorte PFNPE rietichettate o munite di fac simile di etichetta professionale dovrà soddisfare tutti gli adempimenti previsti per i prodotti per uso professionale. Tenuto conto delle difficoltà segnalate dalle Imprese nell’etichettatura delle confezioni ridotte mediante apposizione dell’etichetta completa, difficoltà determinate dalle maggiori dimensioni dell’etichetta stessa a causa della numerosità delle informazioni di sicurezza e di dettagliate istruzioni d’uso, è consentita l’etichetta in formato ridotto per le confezioni di dimensioni inferiori a 250 g/ml.

Tale etichetta ridotta dovrà soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n 1272/2008 e contenere tutte le informazioni presenti nel riquadro in prima pagina del fac-simile di etichetta/foglio illustrativo pubblicato nella banca dati del Ministero della salute. Le etichette in formato ridotto sono saldamente apposte sull’imballaggio primario e accompagnate dal foglio illustrativo pienamente conforme al suddetto fac-simile di etichetta/foglio illustrativo. Al fine di consentire all’acquirente utilizzatore non professionale di acquisire, preliminarmente all’acquisto, informazioni esaustive sul prodotto relativamente agli impieghi autorizzati, ai dosaggi e alle taglie disponibili, le Imprese assicurano l’accessibilità dell’acquirente all’etichetta/foglio informativo autorizzato, in formato cartaceo o elettronico,  ovvero la disponibilità di detta etichetta/foglio illustrativo al rivenditore tenuto a fornire all’acquirente utilizzatore non professionale informazioni ed istruzioni per la gestione e l’uso corretti del prodotto ai sensi dell’art. 10 del Dlgs n 150/2012.

Pubblicato in NEWS