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GREENWASHING, COSA CAMBIA DA SETTEMBRE 2026: NUOVE REGOLE, SANZIONI E RISCHI REPUTAZIONALI PER LE IMPRESE
Greenwashing, cosa cambia da settembre 2026: nuove regole, sanzioni e rischi reputazionali per le imprese
Per anni il greenwashing - "ecologismo di facciata" o "riverniciatura di verde" - è stato considerato, nel migliore dei casi, un peccato veniale di marketing. Oggi è diventato un vero e proprio illecito normativo, con conseguenze pesanti su reputazione, conti e responsabilità penale.
Il punto di svolta è il D.Lgs. 20 febbraio 2026 n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, che recepisce la Direttiva UE 2024/825 e diventa pienamente operativo dal 27 settembre 2026. Per un imprenditore o un manager di PMI, è il momento di fare ordine in tutto ciò che la propria azienda dice di sé sul fronte ambientale: dai claim sui prodotti al sito web, dalle etichette alla pubblicità.
Cos'è (davvero) il greenwashing
Il greenwashing è una strategia di comunicazione con cui un'azienda costruisce un'immagine ecosostenibile non corrispondente alla realtà, allo scopo di attirare consumatori e investitori sensibili ai temi green. Le tattiche tipiche sono ricorrenti e facili da riconoscere:
- vaghezza: termini come "eco-friendly", "naturale" o "sostenibile" usati senza prove o certificazioni;
- omissione o dati parziali: si valorizza un singolo aspetto (per esempio la confezione riciclabile) tacendo il resto del processo produttivo;
- certificazioni false: loghi e etichette che richiamano la sostenibilità ma non rilasciati da enti indipendenti riconosciuti;
- irrilevanza: presentare come scelta ecologica l'assenza di sostanze che sono già vietate per legge.
Il risultato è duplice: si inganna il consumatore e si crea un vantaggio competitivo sleale rispetto alle imprese che investono davvero nella transizione ecologica.
La svolta normativa: cosa cambia in concreto
Il D.Lgs. 30/2026 modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) introducendo, tra l'altro, un nuovo articolo 6-bis che vieta espressamente:
- le asserzioni ambientali generiche ("eco", "verde", "a impatto zero", "rispettoso dell'ambiente") quando non supportate da prestazioni eccellenti dimostrate;
- definire un prodotto "neutrale", "a impatto ridotto" o "compensato" in termini di CO₂ se il risultato è ottenuto solo tramite compensazione di carbonio anziché con una reale riduzione delle emissioni lungo il ciclo di vita;
- l'uso di marchi di sostenibilità auto-dichiarati: sono ammessi soltanto quelli basati su sistemi di certificazione terzi, trasparenti e verificabili.
A queste novità si aggiunge l'obbligo di informare il consumatore sulle caratteristiche di durabilità e riparabilità dei prodotti, con un occhio esplicito al fenomeno dell'obsolescenza programmata. Anche le promesse future del tipo "net zero entro il 2030" non sono più libere: devono essere supportate da piani d'azione dettagliati, obiettivi misurabili e verifiche periodiche.
La normativa si applica a tutte le forme di comunicazione commerciale: marchi, simboli, immagini, slogan, pubblicità tradizionale e digitale.
L'AGCM e le sanzioni: i numeri da conoscere
La vigilanza è affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che opera in coordinamento con le autorità europee. I suoi poteri sono ampi: indagine, inibizione preventiva di campagne ritenute ingannevoli, controllo dei "green claims", applicazione della black list sui marchi di sostenibilità non verificati e verifica delle dichiarazioni di carbon offset.
Sul fronte sanzioni, le cifre sono pesanti:
- multe pecuniarie fino a 10 milioni di euro;
- nei casi più gravi, fino al 4% del fatturato annuo dell'azienda in Italia o negli Stati membri interessati;
- obbligo di rettifica pubblica a proprie spese e rimozione dei claim ingannevoli.
Al di là della multa amministrativa, esistono anche profili penali. Il greenwashing può configurare frode in commercio (art. 515 c.p.) - ad esempio quando si vende come "100% bio" un prodotto sintetico, con reclusione fino a 2 anni - oppure truffa, se l'inganno è finalizzato a un profitto ingiusto. E, non meno importante per le imprese, può rilevare ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), con sanzioni dirette a carico della società.
Cosa può fare una PMI per mettersi al riparo
Per chi guida una piccola o media impresa, la strada è meno complicata di quanto sembri, ma richiede metodo:
- Fare un audit dei claim esistenti: sito, packaging, brochure, social, pubblicità. Tutto ciò che oggi parla di sostenibilità va riletto con la lente del nuovo articolo 6-bis del Codice del Consumo.
- Eliminare i termini vaghi ("eco", "naturale", "green", "amico dell'ambiente") se non sono supportati da dati o certificazioni. Meglio una dichiarazione precisa ("70% di plastica riciclata") che una generica e indifendibile.
- Affidarsi a certificazioni di terza parte: ISO 14001 o EMAS per i sistemi di gestione ambientale, Ecolabel UE o EPD per i prodotti, B Corp per una valutazione d'impatto a 360 gradi.
- Curare la tracciabilità della filiera: senza dati reali su fornitori e processi, qualsiasi affermazione ambientale resta vulnerabile.
- Ripensare i claim di neutralità climatica: dire "carbon neutral" basandosi solo su compensazioni non è più ammesso. Se non si riducono davvero le emissioni, meglio non dichiararlo.
- Allineare comunicazione e governance: incoerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa è la prima causa di crisi reputazionale.
La logica di fondo è semplice. La sostenibilità non è più un argomento di marketing: è un'area di compliance al pari della privacy o della sicurezza sul lavoro. Per le PMI italiane, la finestra utile per mettere in ordine la comunicazione si chiude il 27 settembre 2026. Aspettare la prima contestazione AGCM, oggi, significa rischiare somme che possono arrivare a milioni e una credibilità che, una volta persa, costa molto più della multa.
UNI/PDR 192:2026, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: NUOVI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE CERTIFICATE
UNI/PdR 192:2026, conciliazione vita-lavoro: nuovi sgravi contributivi per le imprese certificate
La conciliazione vita-lavoro diventa una leva concreta di welfare, organizzazione e competitività
Con il Decreto Lavoro 2026, il Governo ha introdotto una nuova misura di sostegno per le imprese che investono in politiche strutturate di conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Il provvedimento prevede uno sgravio contributivo fino all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende che ottengono la certificazione UNI/PdR 192:2026, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.
La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi finalizzati a rafforzare l’occupazione stabile, promuovere la natalità e sostenere modelli organizzativi più inclusivi e sostenibili, affiancandosi agli incentivi già previsti per giovani, donne e aree svantaggiate.
Cos’è la certificazione UNI/PdR 192:2026
La UNI/PdR 192:2026, pubblicata nell’aprile 2026, è una prassi di riferimento volontaria che definisce il “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti e raccomandazioni per il benessere delle famiglie”.
Promossa dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, la prassi è stata sviluppata in collaborazione con UNI e con la Provincia autonoma di Trento, capitalizzando l’esperienza del modello Family Audit.
La certificazione è rivolta a organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi dimensione e si fonda su un sistema verificabile di requisiti, indicatori KPI e processi sottoposti a valutazione di conformità da parte di organismi terzi accreditati.
Le sette aree della UNI/PdR 192
La prassi individua sette ambiti principali sui quali le organizzazioni devono strutturare le proprie politiche di conciliazione:
- organizzazione del lavoro e flessibilità, sia oraria sia spaziale;
- sostegno alla maternità;
- sostegno alla genitorialità;
- supporto ai carichi di cura;
- salute e benessere;
- welfare e sostegno economico alle famiglie;
- sviluppo professionale e continuità di carriera.
L’obiettivo è superare una visione occasionale del welfare aziendale, costruendo invece un sistema organizzativo stabile, misurabile e monitorabile nel tempo.
Soglie di punteggio e indicatori quantitativi
Un elemento centrale della UNI/PdR 192:2026 riguarda il sistema di valutazione. La prassi prevede infatti soglie di punteggio differenziate in base alla dimensione dell’organizzazione.
Per le micro e piccole imprese è richiesta una soglia minima pari al 50%, mentre per le medie e grandi organizzazioni la soglia sale al 60%.
Inoltre, le aziende devono dimostrare il raggiungimento di almeno uno o più indicatori quantitativi, secondo criteri differenziati in funzione della dimensione aziendale. Questo aspetto rafforza il carattere concreto della certificazione: non basta dichiarare l’impegno verso la conciliazione vita-lavoro, ma occorre dimostrarlo attraverso dati, obiettivi e risultati verificabili.
Come funziona lo sgravio contributivo
L’articolo 6 del DL n. 62/2026 prevede che le imprese certificate possano beneficiare di un esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.
La misura prevede:
- esonero massimo fino all’1% della contribuzione;
- limite annuo di 50.000 euro per ciascuna impresa;
- applicazione solo sulla quota datoriale;
- nessun effetto negativo sui diritti pensionistici dei lavoratori.
L’incentivo sarà applicato su base mensile, secondo modalità che dovranno essere definite da un successivo decreto attuativo interministeriale, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto. Il decreto coinvolgerà i Ministeri competenti in materia di lavoro, famiglia ed economia.
Le risorse stanziate
Per finanziare la misura, il Governo ha previsto uno stanziamento progressivo:
- 7 milioni di euro per il 2026;
- 12 milioni di euro annui a partire dal 2027;
- 14 milioni di euro aggiuntivi destinati all’accompagnamento delle imprese nel percorso di certificazione.
Lo sgravio legato alla UNI/PdR 192:2026 premia le imprese che adottano sistemi organizzativi strutturati, verificabili e orientati al miglioramento continuo.
La conciliazione vita-lavoro non viene più considerata soltanto come un insieme di iniziative facoltative, ma come una componente della governance aziendale. Flessibilità, supporto alla genitorialità, tutela dei carichi di cura, welfare e continuità professionale diventano elementi misurabili e parte integrante della strategia organizzativa.
In questo senso, la certificazione rappresenta un’opportunità concreta per le aziende che vogliono rafforzare il proprio posizionamento, migliorare il clima interno e valorizzare il capitale umano.
Perché agire adesso
Le imprese interessate alla certificazione UNI/PdR 192:2026 possono iniziare da una valutazione preliminare delle politiche già presenti in azienda: strumenti di flessibilità, misure a sostegno della maternità e della genitorialità, iniziative di welfare, modalità di gestione dei carichi di cura, percorsi di crescita professionale e sistemi di monitoraggio.
Questa fase consente di individuare i punti di forza e le aree da migliorare rispetto ai requisiti della prassi, costruendo un percorso graduale verso la certificazione.


