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Greenwashing, cosa cambia da settembre 2026: nuove regole, sanzioni e rischi reputazionali per le imprese

Per anni il greenwashing - "ecologismo di facciata" o "riverniciatura di verde" - è stato considerato, nel migliore dei casi, un peccato veniale di marketing. Oggi è diventato un vero e proprio illecito normativo, con conseguenze pesanti su reputazione, conti e responsabilità penale.

Il punto di svolta è il D.Lgs. 20 febbraio 2026 n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, che recepisce la Direttiva UE 2024/825 e diventa pienamente operativo dal 27 settembre 2026. Per un imprenditore o un manager di PMI, è il momento di fare ordine in tutto ciò che la propria azienda dice di sé sul fronte ambientale: dai claim sui prodotti al sito web, dalle etichette alla pubblicità.

Cos'è (davvero) il greenwashing

Il greenwashing è una strategia di comunicazione con cui un'azienda costruisce un'immagine ecosostenibile non corrispondente alla realtà, allo scopo di attirare consumatori e investitori sensibili ai temi green. Le tattiche tipiche sono ricorrenti e facili da riconoscere:

  • vaghezza: termini come "eco-friendly", "naturale" o "sostenibile" usati senza prove o certificazioni;
  • omissione o dati parziali: si valorizza un singolo aspetto (per esempio la confezione riciclabile) tacendo il resto del processo produttivo;
  • certificazioni false: loghi e etichette che richiamano la sostenibilità ma non rilasciati da enti indipendenti riconosciuti;
  • irrilevanza: presentare come scelta ecologica l'assenza di sostanze che sono già vietate per legge.

Il risultato è duplice: si inganna il consumatore e si crea un vantaggio competitivo sleale rispetto alle imprese che investono davvero nella transizione ecologica.

La svolta normativa: cosa cambia in concreto

Il D.Lgs. 30/2026 modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) introducendo, tra l'altro, un nuovo articolo 6-bis che vieta espressamente:

  • le asserzioni ambientali generiche ("eco", "verde", "a impatto zero", "rispettoso dell'ambiente") quando non supportate da prestazioni eccellenti dimostrate;
  • definire un prodotto "neutrale", "a impatto ridotto" o "compensato" in termini di CO₂ se il risultato è ottenuto solo tramite compensazione di carbonio anziché con una reale riduzione delle emissioni lungo il ciclo di vita;
  • l'uso di marchi di sostenibilità auto-dichiarati: sono ammessi soltanto quelli basati su sistemi di certificazione terzi, trasparenti e verificabili.

A queste novità si aggiunge l'obbligo di informare il consumatore sulle caratteristiche di durabilità e riparabilità dei prodotti, con un occhio esplicito al fenomeno dell'obsolescenza programmata. Anche le promesse future del tipo "net zero entro il 2030" non sono più libere: devono essere supportate da piani d'azione dettagliati, obiettivi misurabili e verifiche periodiche.

La normativa si applica a tutte le forme di comunicazione commerciale: marchi, simboli, immagini, slogan, pubblicità tradizionale e digitale.

L'AGCM e le sanzioni: i numeri da conoscere

La vigilanza è affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che opera in coordinamento con le autorità europee. I suoi poteri sono ampi: indagine, inibizione preventiva di campagne ritenute ingannevoli, controllo dei "green claims", applicazione della black list sui marchi di sostenibilità non verificati e verifica delle dichiarazioni di carbon offset.

Sul fronte sanzioni, le cifre sono pesanti:

  • multe pecuniarie fino a 10 milioni di euro;
  • nei casi più gravi, fino al 4% del fatturato annuo dell'azienda in Italia o negli Stati membri interessati;
  • obbligo di rettifica pubblica a proprie spese e rimozione dei claim ingannevoli.

Al di là della multa amministrativa, esistono anche profili penali. Il greenwashing può configurare frode in commercio (art. 515 c.p.) - ad esempio quando si vende come "100% bio" un prodotto sintetico, con reclusione fino a 2 anni - oppure truffa, se l'inganno è finalizzato a un profitto ingiusto. E, non meno importante per le imprese, può rilevare ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), con sanzioni dirette a carico della società.

Cosa può fare una PMI per mettersi al riparo

Per chi guida una piccola o media impresa, la strada è meno complicata di quanto sembri, ma richiede metodo:

  1. Fare un audit dei claim esistenti: sito, packaging, brochure, social, pubblicità. Tutto ciò che oggi parla di sostenibilità va riletto con la lente del nuovo articolo 6-bis del Codice del Consumo.
  2. Eliminare i termini vaghi ("eco", "naturale", "green", "amico dell'ambiente") se non sono supportati da dati o certificazioni. Meglio una dichiarazione precisa ("70% di plastica riciclata") che una generica e indifendibile.
  3. Affidarsi a certificazioni di terza parte: ISO 14001 o EMAS per i sistemi di gestione ambientale, Ecolabel UE o EPD per i prodotti, B Corp per una valutazione d'impatto a 360 gradi.
  4. Curare la tracciabilità della filiera: senza dati reali su fornitori e processi, qualsiasi affermazione ambientale resta vulnerabile.
  5. Ripensare i claim di neutralità climatica: dire "carbon neutral" basandosi solo su compensazioni non è più ammesso. Se non si riducono davvero le emissioni, meglio non dichiararlo.
  6. Allineare comunicazione e governance: incoerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa è la prima causa di crisi reputazionale.

La logica di fondo è semplice. La sostenibilità non è più un argomento di marketing: è un'area di compliance al pari della privacy o della sicurezza sul lavoro. Per le PMI italiane, la finestra utile per mettere in ordine la comunicazione si chiude il 27 settembre 2026. Aspettare la prima contestazione AGCM, oggi, significa rischiare somme che possono arrivare a milioni e una credibilità che, una volta persa, costa molto più della multa.

 

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UNI/PdR 192:2026, conciliazione vita-lavoro: nuovi sgravi contributivi per le imprese certificate

La conciliazione vita-lavoro diventa una leva concreta di welfare, organizzazione e competitività

Con il Decreto Lavoro 2026, il Governo ha introdotto una nuova misura di sostegno per le imprese che investono in politiche strutturate di conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Il provvedimento prevede uno sgravio contributivo fino all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende che ottengono la certificazione UNI/PdR 192:2026, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

La misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi finalizzati a rafforzare l’occupazione stabile, promuovere la natalità e sostenere modelli organizzativi più inclusivi e sostenibili, affiancandosi agli incentivi già previsti per giovani, donne e aree svantaggiate.

Cos’è la certificazione UNI/PdR 192:2026

La UNI/PdR 192:2026, pubblicata nell’aprile 2026, è una prassi di riferimento volontaria che definisce il “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti e raccomandazioni per il benessere delle famiglie”.

Promossa dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, la prassi è stata sviluppata in collaborazione con UNI e con la Provincia autonoma di Trento, capitalizzando l’esperienza del modello Family Audit.

La certificazione è rivolta a organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi dimensione e si fonda su un sistema verificabile di requisiti, indicatori KPI e processi sottoposti a valutazione di conformità da parte di organismi terzi accreditati.

Le sette aree della UNI/PdR 192

La prassi individua sette ambiti principali sui quali le organizzazioni devono strutturare le proprie politiche di conciliazione:

  • organizzazione del lavoro e flessibilità, sia oraria sia spaziale;
  • sostegno alla maternità;
  • sostegno alla genitorialità;
  • supporto ai carichi di cura;
  • salute e benessere;
  • welfare e sostegno economico alle famiglie;
  • sviluppo professionale e continuità di carriera.

L’obiettivo è superare una visione occasionale del welfare aziendale, costruendo invece un sistema organizzativo stabile, misurabile e monitorabile nel tempo.

 

Soglie di punteggio e indicatori quantitativi

Un elemento centrale della UNI/PdR 192:2026 riguarda il sistema di valutazione. La prassi prevede infatti soglie di punteggio differenziate in base alla dimensione dell’organizzazione.

Per le micro e piccole imprese è richiesta una soglia minima pari al 50%, mentre per le medie e grandi organizzazioni la soglia sale al 60%.

Inoltre, le aziende devono dimostrare il raggiungimento di almeno uno o più indicatori quantitativi, secondo criteri differenziati in funzione della dimensione aziendale. Questo aspetto rafforza il carattere concreto della certificazione: non basta dichiarare l’impegno verso la conciliazione vita-lavoro, ma occorre dimostrarlo attraverso dati, obiettivi e risultati verificabili.

Come funziona lo sgravio contributivo

L’articolo 6 del DL n. 62/2026 prevede che le imprese certificate possano beneficiare di un esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.

La misura prevede:

  • esonero massimo fino all’1% della contribuzione;
  • limite annuo di 50.000 euro per ciascuna impresa;
  • applicazione solo sulla quota datoriale;
  • nessun effetto negativo sui diritti pensionistici dei lavoratori.

L’incentivo sarà applicato su base mensile, secondo modalità che dovranno essere definite da un successivo decreto attuativo interministeriale, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto. Il decreto coinvolgerà i Ministeri competenti in materia di lavoro, famiglia ed economia.

Le risorse stanziate

Per finanziare la misura, il Governo ha previsto uno stanziamento progressivo:

  • 7 milioni di euro per il 2026;
  • 12 milioni di euro annui a partire dal 2027;
  • 14 milioni di euro aggiuntivi destinati all’accompagnamento delle imprese nel percorso di certificazione.

Lo sgravio legato alla UNI/PdR 192:2026 premia le imprese che adottano sistemi organizzativi strutturati, verificabili e orientati al miglioramento continuo.

La conciliazione vita-lavoro non viene più considerata soltanto come un insieme di iniziative facoltative, ma come una componente della governance aziendale. Flessibilità, supporto alla genitorialità, tutela dei carichi di cura, welfare e continuità professionale diventano elementi misurabili e parte integrante della strategia organizzativa.

In questo senso, la certificazione rappresenta un’opportunità concreta per le aziende che vogliono rafforzare il proprio posizionamento, migliorare il clima interno e valorizzare il capitale umano.

Perché agire adesso

Le imprese interessate alla certificazione UNI/PdR 192:2026 possono iniziare da una valutazione preliminare delle politiche già presenti in azienda: strumenti di flessibilità, misure a sostegno della maternità e della genitorialità, iniziative di welfare, modalità di gestione dei carichi di cura, percorsi di crescita professionale e sistemi di monitoraggio.

Questa fase consente di individuare i punti di forza e le aree da migliorare rispetto ai requisiti della prassi, costruendo un percorso graduale verso la certificazione.

 

 

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Reati ambientali, cosa cambia per le imprese: sanzioni più dure e responsabilità 231 in primo piano

La tutela penale dell'ambiente in Italia entra in una nuova fase. Con il recepimento della Direttiva UE 2024/1203 - approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri - il catalogo dei reati ambientali si allarga, le sanzioni si fanno più pesanti e la responsabilità delle imprese ai sensi del D.Lgs. 231/2001 viene rafforzata.

Per chi guida una PMI, soprattutto nei settori manifatturiero, logistico, edile, nel commercio di apparecchiature e nelle filiere che trattano rifiuti, gas fluorurati o prodotti potenzialmente inquinanti, si tratta di una questione operativa che tocca processi, fornitori, deleghe e documentazione.

Vediamo, in modo ordinato, cosa cambia e perché conviene muoversi per tempo.

Un perimetro più ampio: i nuovi reati ambientali

Il decreto attua la Direttiva UE 2024/1203, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE sulla tutela penale dell'ambiente. L'intervento aggiorna il Codice penale, amplia le condotte punibili e introduce una lettura più estesa dei beni tutelati, che ora include espressamente habitat, ecosistemi, biodiversità, flora e fauna.

La novità di maggior impatto per il mondo produttivo è il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti. Colpisce l'immissione sul mercato o la circolazione di beni il cui uso possa provocare un deterioramento misurabile di acqua, aria, suolo, ecosistemi o biodiversità. Riguarda da vicino chi produce, importa, distribuisce o commercializza prodotti con potenziale effetto ambientale, anche al di fuori delle attività produttive in senso stretto.

Cambia anche il reato di inquinamento ambientale, che ora include il danno agli habitat. Le aggravanti scattano quando l'inquinamento riguarda aree vincolate, specie protette, ecosistemi di grandi dimensioni, oppure quando produce effetti durevoli o pericoli per la salute umana.

Viene infine ampliata la nozione di condotta abusiva: rientrano nell'area penalmente rilevante anche le violazioni del diritto dell'Unione europea in materia ambientale, le violazioni di norme nazionali attuative delle regole UE e le attività svolte sulla base di autorizzazioni ottenute con frode, violenza, minaccia o reati contro la pubblica amministrazione.

Sostanze ozono-lesive e gas fluorurati: numeri precisi

Il decreto introduce nuove fattispecie su sostanze critiche per il clima e per l'atmosfera, con sanzioni che vale la pena conoscere:

  • Sostanze ozono-lesive: le condotte abusive di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso o rilascio sono punite con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 80.000 euro.
  • Gas fluorurati a effetto serra: produzione, importazione o esportazione abusiva comportano arresto da sei mesi a un anno oppure ammenda da 10.000 a 150.000 euro. L'immissione sul mercato, l'uso o il rilascio abusivo delle stesse sostanze o di apparecchiature che le contengono comportano arresto da due a sei mesi oppure ammenda da 1.000 a 50.000 euro.

Sono numeri che, per attività che maneggiano impianti di refrigerazione, climatizzazione o apparecchiature contenenti questi gas, non possono essere ignorati.

La responsabilità 231: il fronte più delicato per le PMI

Il punto più sensibile per imprenditori e manager è l'intervento sull'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, dedicato proprio ai reati ambientali. La riforma amplia il catalogo dei reati presupposto e aumenta le sanzioni pecuniarie applicabili agli enti.

Cosa significa in pratica? Che quando uno dei reati ambientali viene commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'azienda" - anche da un dipendente, non solo da un amministratore - la responsabilità si estende all'impresa stessa, in parallelo a quella della persona fisica. L'azienda esposta a rischi ambientali dovrà quindi verificare la tenuta del proprio Modello 231, dei protocolli di controllo, delle deleghe interne, delle procedure sui fornitori e della tracciabilità documentale.

L'unico vero scudo, per chi finisce sotto indagine, resta un Modello Organizzativo effettivamente adottato, aggiornato e applicato. Non basta averlo "in un cassetto".

Rifiuti: sanzioni graduate sulla pericolosità

Sul fronte rifiuti, il Governo segnala una distinzione sanzionatoria più netta per la condotta di trattamento non autorizzato, basata sulla pericolosità dei materiali. Le sanzioni vanno dall'ammenda di 2.000 euro fino alla reclusione di tre anni.

Questo si collega alla disciplina già prevista per le violazioni ambientali sanabili, in cui l'impresa può estinguere il reato adempiendo alle prescrizioni tecniche e versando una sanzione ridotta. La nuova stretta alza però il livello di attenzione sulle condotte che superano la soglia della semplice regolarizzazione amministrativa: oltre quel confine, non si tratta più di una pratica da sistemare, ma di un procedimento penale.

Cosa controllare in azienda

Le imprese esposte a rischi ambientali dovrebbero aggiornare la mappatura dei processi sensibili, con particolare attenzione a produzione, logistica, rifiuti, manutenzioni, fornitori, importazioni, apparecchiature contenenti gas fluorurati e prodotti immessi sul mercato. La revisione dovrebbe riguardare soprattutto:

  • la verifica del Modello 231 rispetto ai nuovi reati ambientali e alle aggravanti introdotte;
  • l'aggiornamento delle deleghe e delle responsabilità interne su ambiente, sicurezza, qualità e acquisti;
  • il controllo dei contratti con fornitori, trasportatori, smaltitori, distributori e partner della filiera;
  • la raccolta ordinata di autorizzazioni, certificazioni, formulari, registri e prove di tracciabilità;
  • la formazione dei ruoli aziendali coinvolti nei processi ambientali e nella circolazione dei prodotti.

Coordinamento nazionale e strategia triennale

Il decreto non si limita a inasprire le sanzioni. Istituisce presso la Procura generale della Corte di cassazione un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, con il coinvolgimento delle autorità giudiziarie competenti e la possibilità per il Procuratore generale di avvalersi anche della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri.

Entro il 21 maggio 2027 dovrà inoltre essere elaborata la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, con obiettivi, priorità, ruoli delle autorità coinvolte, sostegno ai professionisti impegnati nei controlli e aggiornamento triennale basato sull'analisi dei rischi. Un segnale chiaro che, oltre alla repressione, si sta costruendo un'infrastruttura strutturale di prevenzione e indagine.

Tempi e priorità

Dopo l'approvazione definitiva, il decreto attende il completamento dell'iter formale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento le imprese dovranno misurarsi con un sistema più severo, nel quale la compliance ambientale diventa parte integrante della prevenzione dei reati aziendali.

 

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CIRCOLARE INL N. 1/2026: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUL DECRETO SICUREZZA 159/2025

Badge di cantiere, patente a crediti, sorveglianza sanitaria e formazione: tutte le tematiche trattate dalla nuova circolare

Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile". Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento delle attività di vigilanza e prevenzione, incidendo sia sugli obblighi dei datori di lavoro sia sui poteri dell'autorità ispettiva. La circolare esamina le principali novità con particolare attenzione ai profili applicativi e alle implicazioni operative per imprese, professionisti e organi di controllo.

Irregolarità e strumenti di controllo

Il decreto interviene su molteplici fronti, delineando un quadro normativo caratterizzato da un evidente inasprimento degli obblighi datoriali e da un potenziamento degli strumenti di controllo. In particolare, emerge con chiarezza la volontà del legislatore di concentrare l'attenzione ispettiva sui contesti maggiormente esposti a rischio di irregolarità, quali appalti e subappalti, attraverso un utilizzo mirato delle informazioni disponibili e delle banche dati settoriali.

Notifica preliminare: nuovi obblighi informativi

Una delle novità immediatamente operative riguarda la notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. Per effetto della modifica apportata all'Allegato XII del medesimo decreto, la notifica dovrà ora contenere anche il codice fiscale o la partita IVA di tutte le imprese che operano in regime di subappalto nel cantiere. La modifica è operativa per tutte le notifiche trasmesse successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ossia dal 31 ottobre 2025.

Patente a crediti

Uno degli interventi più significativi riguarda il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Sul fronte delle decurtazioni, le violazioni relative al lavoro irregolare vengono semplificate e inasprite: è prevista una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato "in nero", indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, con una ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore nei casi aggravati. Le nuove regole si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.

Sul fronte sanzionatorio, la soglia minima della sanzione amministrativa per chi opera senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti viene innalzata a 12.000 euro, con una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a tale soglia. La misura non è soggetta a diffida e comporta l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. L'innalzamento della soglia minima e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici confermano l'impostazione fortemente dissuasiva del nuovo impianto, operativa per tutte le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025.

Viene inoltre rafforzata la procedura di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravi o mortali, con l'obbligo per le procure della Repubblica di trasmettere tempestivamente all'INL le informazioni necessarie all'adozione del provvedimento, che può arrivare fino a dodici mesi.

Badge di cantiere

Parallelamente, il legislatore introduce il cosiddetto "badge di cantiere", rafforzando il sistema di identificazione dei lavoratori impiegati in appalto e subappalto. La circolare chiarisce che il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla L. n. 136/2010, ma vi aggiunge un codice univoco anticontraffazione. La tessera potrà essere resa disponibile al lavoratore anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). La previsione di tale codice e l'integrazione con strumenti digitali delineano una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, con potenziali ricadute significative in termini di tracciabilità e contrasto al lavoro sommerso.

È importante sottolineare che la piena operatività del badge è subordinata all'adozione di un apposito decreto ministeriale, ancora da emanare, che definirà le modalità tecniche attuative. Una volta adottato, l'obbligo si estenderà a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, indipendentemente dalla qualificazione come imprese edili, nonché alle imprese operanti negli ulteriori ambiti ad alto rischio che saranno individuati dal medesimo decreto. Nelle more dell'adozione di tale decreto, rimane in vigore l'obbligo della tessera di riconoscimento già prevista dalla normativa vigente, con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore sprovvisto, applicabile anche ai settori aggiuntivi che saranno individuati.

Sorveglianza sanitaria

Il decreto interviene con alcune novità in materia di sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente chiariti dalla Circolare.

La prima riguarda il computo dei controlli sanitari nell'orario di lavoro. Il principio, già consolidato a livello giurisprudenziale, trova ora una esplicita base normativa: le visite mediche obbligatorie devono essere effettuate durante l'orario di lavoro, con la sola eccezione di quelle preassuntive. Il decreto rafforza un concetto già noto, rendendolo oggetto di specifica verifica in sede ispettiva.

La seconda novità attribuisce al medico competente il compito di promuovere l'adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologici previsti dai LEA, informandoli sulla loro finalità e utilità. Si tratta di un obbligo che si inserisce nell'attività di informazione e formazione che il medico competente è già tenuto a svolgere in occasione di ogni visita medica, ampliandone i contenuti in chiave preventiva.

La terza novità introduce la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, limitatamente alle attività ad elevato rischio infortuni individuate dalla L. n. 125/2001 e dal DPR n. 309/1990. La circolare precisa tuttavia che, per la corretta applicazione della disposizione, sarà necessario attendere la conclusione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulle condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro: novità sostanziali

Il decreto introduce modifiche di particolare rilievo in materia di formazione obbligatoria, che meritano specifica attenzione.

La prima riguarda l'accreditamento dei soggetti erogatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 6 del decreto rinvia a un futuro Accordo Stato-Regioni per la definizione dei requisiti e dei criteri di accreditamento dei soggetti che erogano tale formazione, introducendo per la prima volta un quadro regolatorio organico su chi è abilitato a erogare corsi in materia di SSL.

La seconda riguarda la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Viene eliminata la possibilità, precedentemente prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Con le nuove disposizioni, la formazione obbligatoria deve essere erogata prima dell'assunzione, o comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa. È prevista un'unica deroga esplicita: per i lavoratori impiegati nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Per tutti gli altri settori, il rispetto del termine preassuntivo diventa un obbligo perentorio e immediatamente verificabile in sede ispettiva.

La terza novità riguarda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle piccole imprese. L'obbligo di aggiornamento periodico del RLS viene ora esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, colmando una lacuna normativa di lungo corso. Le modalità dell'aggiornamento saranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni aziendali e del livello di rischio. Restano invariate le ore minime di aggiornamento già previste per le imprese con più di 15 dipendenti: 4 ore annue per quelle con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50, 8 ore annue per quelle con oltre 50 dipendenti.

Il decreto prevede infine che tutte le competenze acquisite nelle attività formative in materia di sicurezza vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, integrato nel SIISL, in sostituzione del precedente riferimento al libretto formativo del cittadino.

Protezione contro le cadute dall'alto: riscrittura dell'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008

Il decreto ridisegna l'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo una disciplina più strutturata e gerarchica dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Viene ribadita la priorità dei sistemi di protezione collettiva (in primo luogo parapetti e reti di sicurezza) rispetto a quelli individuali, ai quali si ricorre solo in via subordinata.

Per quanto riguarda i sistemi di protezione individuale, la norma abbandona il precedente elenco di componenti e individua quattro tipologie distinte: sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, sistemi di arresto caduta. I primi tre hanno priorità rispetto all'ultimo. Tutti i sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, e vanno scelti in base all'idoneità per l'uso specifico.

Vengono inoltre aggiornati i requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti con altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, che devono essere dotate, in alternativa e sulla base della valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale anticaduta oppure di una gabbia di sicurezza. Per le scale già installate prima del 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.

Ulteriori interventi

Il decreto incide inoltre su altri ambiti rilevanti. In materia di dispositivi di protezione individuale, l'obbligo di manutenzione e sostituzione viene esteso agli indumenti di lavoro che assumono caratteristiche di DPI, purché identificati come tali attraverso la valutazione dei rischi: durante le ispezioni sarà verificato che tale identificazione sia presente nel DVR. Tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene introdotto l'obbligo di programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, con dirette implicazioni sulla valutazione dei rischi. Sul fronte dei modelli di organizzazione e gestione (MOG), il riferimento al superato standard OHSAS 18001:2007 viene sostituito dalla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Rete del lavoro agricolo di qualità

Particolare attenzione merita anche la revisione dei requisiti di accesso e permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità. Vengono introdotte nuove cause ostative legate a condanne penali o sanzioni amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza, anche non definitive, maturate negli ultimi tre anni. L'impedimento non opera qualora l'azienda abbia provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento agevolato delle sanzioni entro i termini previsti. A ciò si aggiunge il rafforzamento degli obblighi informativi nelle notifiche preliminari relative ai cantieri, con l'indicazione delle imprese operanti in regime di subappalto, già operativo dal 31 ottobre 2025.

Fonte: Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, Ispettorato Nazionale del Lavoro - D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025.

 

 

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Sostenibilità che premia: le PMI italiane conquistano credito e competitività

Il 2024 rappresenta un anno spartiacque per le piccole e medie imprese italiane. Per la prima volta, la sostenibilità smette di essere un tema di nicchia o un esercizio di comunicazione per diventare un fattore concreto di competitività e accesso al credito. I numeri dell'ultimo ESG Outlook di CRIF lo certificano senza margini di dubbio: la percentuale di PMI italiane considerate ad alto o molto alto rischio di transizione ecologica scende di 6,6 punti percentuali, mentre cresce di 9,1 punti la quota di imprese che si colloca nelle fasce a basso o moderato impatto.

Non si tratta solo di un miglioramento tecnico. Dietro questi dati c'è un cambiamento culturale profondo, che coinvolge strategie aziendali, scelte di investimento e rapporti con il sistema finanziario.

Il credito premia la sostenibilità

Il dato più significativo arriva dal mondo bancario. Nel corso dell'ultimo anno, la quota di finanziamenti destinata alle imprese con migliori performance ESG è salita al 38,1%, contro il 30% scarso del 2023. Un balzo di otto punti percentuali che racconta una trasformazione in atto: gli istituti di credito non si limitano più a monitorare i rischi ambientali, ma orientano attivamente l'allocazione delle risorse, premiando con tassi più vantaggiosi e condizioni più flessibili chi dimostra impegno concreto verso la transizione.

Per molte PMI questo significa poter accelerare investimenti in efficienza energetica, fonti rinnovabili e innovazione di processo. Un circolo virtuoso che lega sostenibilità e crescita in modo sempre più indissolubile.

La geografia della transizione: chi corre e chi arranca

L'analisi settoriale dell'Osservatorio rivela una transizione a geometria variabile. Alcuni comparti hanno imboccato con decisione la strada del cambiamento. Il settore immobiliare, ad esempio, ha quasi dimezzato il proprio livello di rischio rispetto al 2023, spinto dall'adozione di standard energetici più severi e dall'impulso delle direttive europee sugli edifici. Segnali positivi arrivano anche dalla meccanica, dal tessile, dal turismo e dal commercio automotive, dove l'adozione di tecnologie pulite e modelli di business circolari comincia a produrre risultati misurabili.

Il quadro si complica quando si guarda ai settori tradizionalmente più esposti. Trasporti, logistica e comparto marittimo faticano a tenere il passo, frenati da flotte obsolete e da un'infrastruttura non ancora pronta per la decarbonizzazione. Situazione analoga per chimica, farmaceutica e oil & gas, dove i costi di riconversione restano elevati e la pressione normativa particolarmente intensa.

Eppure, anche nei settori ad alta intensità emissiva si intravede una direzione di marcia. Il ricorso progressivo alle fonti rinnovabili e la riduzione, seppur graduale, della dipendenza dai combustibili fossili dimostrano che il cambiamento è possibile, anche se richiede tempi più lunghi e investimenti più consistenti.

Emissioni: la fotografia dell'efficienza

La GHG intensity, l'indicatore che mette in relazione le emissioni di gas serra con il fatturato aziendale, offre una fotografia precisa dell'efficienza ambientale delle imprese. Nel 2024 questo parametro mostra un lieve miglioramento complessivo, segno che le aziende italiane stanno imparando a produrre valore emettendo meno CO₂.

La distribuzione, però, resta profondamente disomogenea. I settori dei servizi e quelli legati al capitale umano, caratterizzati da emissioni naturalmente contenute, registrano le performance migliori. Ben diversa la situazione nei comparti industriali più pesanti: nei trasporti e nell'agricoltura l'adozione di pratiche a ridotto impatto procede a rilento, ostacolata da barriere economiche e tecnologiche ancora difficili da superare.

Le note positive arrivano dall'energia e dalle utilities, dove gli investimenti in rinnovabili e in tecnologie ad alta efficienza iniziano a tradursi in risultati tangibili sui bilanci di sostenibilità.

Dalla conformità alla competitività

I dati dell'Osservatorio disegnano un'Italia imprenditoriale in movimento. Molte PMI stanno riducendo il proprio profilo di rischio ESG, ma permangono divari significativi tra settori, dimensioni aziendali e aree geografiche. La vera sfida, ora, è trasformare questi progressi da obbligo normativo a vantaggio competitivo.

La transizione ecologica non è più soltanto una risposta alle direttive europee o alle richieste del sistema bancario. È una leva strategica per accedere a nuovi mercati, attrarre investitori istituzionali, rafforzare la reputazione e conquistare la fiducia di clienti sempre più attenti alla sostenibilità delle proprie scelte.

In questo scenario, la misurazione puntuale delle performance ESG e la certificazione degli impegni assunti diventano strumenti indispensabili. Non basta dichiarare, bisogna dimostrare. E chi lo fa con rigore e trasparenza si posiziona un passo avanti rispetto ai concorrenti

Promotergroup Spa affianca le imprese nel percorso verso l'ottenimento delle certificazioni ESG, ambientali e sociali, supportandole nello sviluppo di strategie innovative per affrontare con successo le sfide della transizione ecologica.

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Intelligenza artificiale e trasparenza: entra in vigore l’obbligo di informativa per imprese e professionisti

Dal 10 ottobre è ufficialmente in vigore l’obbligo di informare lavoratori e clienti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e professionali.

La novità è introdotta dalla Legge 23 settembre 2025 n. 132, che impone ai datori di lavoro che impiegano sistemi avanzati di IA l’obbligo di informare per iscritto l’interessato e le rappresentanze sindacali (RSA o RSU o, in mancanza, alla sede territoriale del sindacato). Tale obbligo trova il suo fondamento giuridico nell’ art. 11, comma 2, della Legge 132/2025, il quale stabilisce che “Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.”.

Questo rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso un uso più consapevole e trasparente delle tecnologie di IA, in linea con i principi dell’AI Act europeo. L’obiettivo è chiaro: garantire che chi subisce gli effetti di un algoritmo sappia quando e come l’intelligenza artificiale viene utilizzata nelle decisioni che lo riguardano.

Un nuovo dovere di trasparenza

Da oggi, i datori di lavoro che impiegano sistemi di IA nei processi di selezione, assegnazione delle mansioni, monitoraggio o valutazione del personale devono fornire un’informativa chiara e completa ai propri dipendenti e, se presenti, alle rappresentanze sindacali.

L’obbligo non si limita a dichiarare l’uso di strumenti automatizzati, ma richiede una comunicazione dettagliata sui dati utilizzati, sulla logica di funzionamento dei sistemi, sulle finalità, sui livelli di accuratezza e sulle misure di controllo umano previste. Inoltre, i lavoratori hanno diritto a chiedere ulteriori chiarimenti scritti, a cui il datore deve rispondere entro trenta giorni.

Ogni modifica significativa nell’uso dei sistemi di IA dovrà essere comunicata in anticipo, così da consentire ai lavoratori di conoscere e comprendere l’impatto delle tecnologie sui propri diritti e sulle proprie condizioni di lavoro.

L’obbligo si estende anche ai professionisti

La nuova disciplina impone una riflessione più ampia sul modo in cui le organizzazioni utilizzano l’intelligenza artificiale. Non si tratta solo di rispettare un obbligo formale, ma di costruire un rapporto di fiducia con lavoratori e clienti, fondato sulla trasparenza.

Sapere quando un algoritmo partecipa a un processo decisionale è oggi un diritto: significa poter comprendere i criteri con cui si valutano le persone, si analizzano i dati o si formulano proposte. Per le imprese, questo passaggio rappresenta anche un’opportunità per consolidare la propria reputazione digitale e dimostrare responsabilità nell’adozione delle nuove tecnologie.

La norma coinvolge anche gli studi professionali: avvocati, commercialisti, consulenti e altri professionisti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nel proprio lavoro devono informare i clienti in modo esplicito e comprensibile.

L’informativa deve chiarire in quali attività viene impiegata l’IA, con quali limiti e per quali finalità. È espressamente previsto che le tecnologie di supporto non possano sostituire il giudizio professionale umano: la responsabilità del risultato rimane sempre in capo al professionista.

Non sono ancora previste sanzioni specifiche per la mancata informativa, ma si prevede che l’obbligo verrà recepito nei codici deontologici delle diverse categorie.

Oltre la legge, verso un nuovo modello di innovazione

L’introduzione dell’obbligo di informativa segna l’inizio di una nuova fase: la tecnologia entra ufficialmente nel perimetro della compliance e della responsabilità organizzativa.

Le imprese e i professionisti che sapranno coniugare innovazione e chiarezza saranno anche quelli più preparati a costruire un modello di sviluppo sostenibile, fondato sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla responsabilità umana.

L’intelligenza artificiale può rappresentare una straordinaria leva di crescita, ma solo se chi la utilizza è disposto a raccontarla, spiegarla e governarla con consapevolezza.

 

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Polizze Catastrofali: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo obbligo per le imprese

Dal 31 marzo 2025 scatterà in Italia un obbligo assicurativo senza precedenti: tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese saranno tenute a sottoscrivere una polizza contro i rischi catastrofali derivanti da eventi naturali.

L’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e regolato nel dettaglio dal Decreto ministeriale 18/2025 del MEF, nasce dalla crescente esposizione del territorio italiano a fenomeni sismici e alluvionali, ma anche dalla necessità di ridurre la pressione economica sul sistema pubblico di protezione civile.

L’Italia, infatti, presenta il più basso tasso di copertura assicurativa contro i disastri naturali tra i paesi europei più esposti. Secondo dati ANIA, solo il 2,4% delle abitazioni è coperto da una polizza contro i rischi catastrofali. Le microimprese non fanno molto meglio: solo il 3,4% risulta coperto contro le alluvioni e l’8,4% contro i terremoti, mentre la percentuale sale rispettivamente al 28,2% e 32,2% per le piccole imprese, fino ad arrivare a circa due terzi per le medie imprese. Le grandi aziende risultano quasi totalmente assicurate.

Una copertura obbligatoria per tutte le imprese (con poche eccezioni)

Il nuovo obbligo si applica a tutte le imprese, italiane o estere con stabile organizzazione in Italia, che siano iscritte nel Registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità. Rientrano dunque nell’obbligo anche le società tra professionisti (Stp) e le società tra avvocati (Sta), nonostante l’attività esercitata non sia propriamente industriale o commerciale. Ne sono escluse unicamente le imprese agricole disciplinate dall’articolo 2135 del Codice civile, come approfondito più avanti.

Le polizze dovranno coprire, obbligatoriamente, i beni strumentali all’attività d’impresa: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e le merci. L’obbligo sussiste anche se i beni non sono di proprietà dell’impresa ma sono impiegati a qualunque titolo, per esempio in leasing, locazione, usufrutto o affitto d’azienda. Il principio guida è che siano funzionali all’attività produttiva e non necessariamente iscritti a bilancio.

Eventi coperti, limiti e incertezze

Il perimetro della garanzia obbligatoria è circoscritto a cinque eventi naturali: terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni. Esclusi invece eventi come bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, maremoti e, più in generale, i cosiddetti eventi “di contorno” o danni indiretti. Non sono coperti, ad esempio, i danni da interruzione dell’attività produttiva (business interruption), né quelli causati da comportamenti umani negligenti o da abuso edilizio.

Rimangono alcuni nodi interpretativi, ad esempio in merito all’intensità minima dell’evento per attivare l’indennizzo, soprattutto in caso di calamità localizzate che colpiscano un singolo immobile. In caso di stato di emergenza dichiarato, il dubbio non si pone, ma in sua assenza l’operatività resta incerta salvo specifiche clausole contrattuali.

L’obbligo a contrarre e i limiti per le compagnie

Le compagnie assicurative abilitate all’esercizio del ramo 8 danni saranno tenute a offrire copertura, ma solo nei limiti della loro capacità assuntiva. Il decreto consente infatti alle imprese di fissare dei limiti di tolleranza al rischio, oltre i quali potranno rifiutare nuove proposte, previa comunicazione all’IVASS e pubblicazione sul proprio sito. Inoltre, l’obbligo a contrarre non è modulare: l’impresa assicuratrice deve offrire copertura per tutti e cinque gli eventi previsti e non potrà, ad esempio, accettare solo la copertura contro il terremoto escludendo l’alluvione.

Il premio assicurativo potrà tuttavia essere differenziato in base al rischio effettivo dell’area geografica e anche in relazione alle misure preventive adottate dall’impresa, in una logica di premialità.

Tempistiche e regole transitorie

Il termine per la stipula della copertura è il 31 marzo 2025. Entro quella data, tutte le imprese obbligate dovranno essere dotate di una polizza conforme alle disposizioni di legge. Le polizze già in essere potranno essere mantenute solo se adeguate entro il primo rinnovo utile o quietanzamento successivo. È escluso che polizze generiche contro eventi atmosferici (come grandine o gelo) possano essere considerate valide: la copertura deve includere almeno uno degli eventi catastrofali previsti dalla legge.

Per i contratti collettivi con adesione individuale, la scadenza si applica al singolo contratto del partecipante. In caso di inadempienza, la sanzione amministrativa prevista va da 200.000 euro a 1 milione di euro. Oltre alla multa, le imprese rischiano l’esclusione da qualsiasi contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, anche non legata a eventi calamitosi.

La compartecipazione pubblica

Un elemento innovativo del sistema è la compartecipazione pubblica al rischio, attraverso l’intervento di SACE, che riassicurerà fino al 50% degli indennizzi versati dalle compagnie, con un tetto annuale di 5 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di garantire la sostenibilità del sistema, specie per i rischi ad alto impatto.

È anche prevista, grazie alla legge quadro sulle ricostruzioni post calamità, la possibilità per le imprese danneggiate di richiedere un anticipo pari al 30% dell’indennizzo, anche in assenza di previsione contrattuale, per favorire la ripresa dell’attività.

Focus: l’agricoltura e l’eccezione prevista

Le imprese agricole sono espressamente escluse dall’obbligo di assicurarsi contro i rischi catastrofali. La legge 213/2023, al comma 111 dell’articolo 1, richiama le imprese definite dall’articolo 2135 del Codice civile, che si occupano di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tuttavia, permangono ambiguità interpretative. Il fondo mutualistico nazionale previsto dalla legge 234/2021 copre infatti solo le produzioni agricole vegetali, escludendo quindi gran parte dei beni aziendali (come fabbricati, impianti e attrezzature), che nelle altre imprese sono invece obbligatoriamente assicurabili. Restano quindi scoperti gli immobili strumentali delle aziende agricole, comprese quelle che si occupano di trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti.

Per quanto riguarda il comparto ittico, la distinzione è sottile: gli acquacoltori (che allevano organismi acquatici e sviluppano cicli biologici) sono esonerati come gli agricoltori, mentre i pescatori professionali, titolari di licenza di pesca, non godono di esenzione e rientrano negli obblighi assicurativi.

 

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Confermato il licenziamento di una dipendente per violazione delle procedure di segnalazione.

 

Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 17715, la Cassazione torna ad occuparsi di whistleblowing tracciando il confine che separa l’uso o l’abuso di tale istituto che tutela i dipendenti che segnalano condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza durante l’attività lavorativa. Secondo la sentenza, un lavoratore che segnala illeciti senza rispettare le procedure previste dal regolamento di whistleblowing può essere legittimamente licenziato.

I fatti da cui muove la segnalazione di whistleblowing

Il caso, sottoposto all’attenzione della Corte, riguarda la segnalazione di una dipendente che aveva denunciato la presunta condotta illecita del Direttore di Roma 1, accusato di aver sottratto fondi pubblici dal MIUR destinati al progetto premiale per il periodo 2012-2018, spettanti alla stessa dipendente che denunciava anche il plagio, il danno intellettuale, finanziario, di carriera e a danno di terzi. Tuttavia, la dipendente aveva inoltrato a vari destinatari (anche estranei ai reparti di competenza dell’ente datore di lavoro) il modello per la segnalazione di condotte illecite senza garantire la segretezza e trasmettendo dati sensibili che hanno leso il rapporto fiduciario tra la stessa ricorrente che si trovava in una posizione particolare di responsabilità in quanto dirigente e il datore di lavoro. Per questa ragione, l’Ente si era espresso concludendo che la segnalazione della dipendente “non poteva essere considerata come rientrante nelle tutele di cui all’art. 54-bis del D. Lgs. N. 165/2001, in quanto non era stata trasmessa con le modalità previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione, 2018-2020, e che, in ogni caso, dalla relazione del responsabile anticorruzione non era emersa alcuna anomalia nella gestione delle vicende segnalate”.

A questi fatti, va aggiunta la vicenda che vedeva la medesima dipendente contattare un professore universitario (associato allo stesso Ente datore di lavoro) e registrare una conversazione che poi sarebbe stata pubblicata su Facebook lasciando che il soggetto venisse riconosciuto per strumentalizzare la conversazione privata. Il procedimento disciplinare, scaturito dalla segnalazione di whistleblowing, si è concluso con il licenziamento per giusta causa della dipendente che dopo i vari giudizi si è rivolta alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente confermando le valutazioni dei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha stabilito che la registrazione segreta di una conversazione con un professore, successivamente pubblicata sui social media, non può essere considerata una difesa legittima per proteggere la propria posizione lavorativa.

Anche se le registrazioni segrete tra colleghi non sono sempre illegittime, devono essere giustificate da una reale necessità difensiva così come previsto dall’art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001. Questa protezione, tuttavia, non si estende a chi raccoglie prove di illeciti violando la legge. Pertanto, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il licenziamento della dipendente, poiché non vi era alcun nesso causale tra la registrazione e la segnalazione di illeciti. La normativa sul whistleblowing protegge infatti i dipendenti dalle sanzioni per la segnalazione di illeciti altrui, ma non copre gli illeciti autonomi commessi dai segnalanti stessi.

Promotergroup S.p.A. è in grado di offrire assistenza e consulenza alle aziende per implementare una procedura Whistleblowing conforme al D.Lgs. 24/2023.

Se ancora non hai implementato un canale di segnalazione o hai dei dubbi contattaci: www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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DECRETO AGRICOLTURA 2024: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

Aiuti alle imprese, stretta al fotovoltaico, lotta al caporalato e credito d’imposta Zes Unica

Il 12 luglio 2024 è stato convertito in legge, con la legge n. 101/2024, il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”. Nel nuovo cd. Decreto Agricoltura non mancano aiuti per le crisi di mercato, sostegni contro le fitopatie, restrizioni sugli impianti fotovoltaici e misure per affrontare emergenze come quella derivante dal granchio blu. Il provvedimento contiene pure un pacchetto lavoro e informazioni riguardanti la Carta ‘Dedicata a te’.

Passiamo in rassegna alcune misure previste dal Decreto legge.

Moratoria sui mutui

Il Decreto prevede misure a sostegno delle filiere produttive maggiormente colpite dalle congiunture sfavorevoli derivanti dal contesto geopolitico attuale che intervengono con urgenza per il settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura. Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 %, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 %, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione pari almeno al 20%, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024.

Stretta agli impianti fotovoltaici su suolo agricolo

Vengono introdotte limitazioni per quanto riguarda l’istallazione di impianti fotovoltaici con modulo a terra nelle zone classificate agricole con alcune eccezioni che riguardano:

  • Interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già istallati;
  • Impianti fotovoltaici a terra realizzati in aree già coperte da strumenti urbanistici che ne consentono l’istallazione, a condizione che i lavori siano iniziati entro il 13 maggio 2024;
  • Impianti fotovoltaici a terra di potenza non superiore a 1 kilowatt realizzati su fabbricati rurali o annessi agricoli;
  • Impianti fotovoltaici flottanti su bacini idrici artificiali;

Gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il Parco Agrisolare e l’agrivoltaico sono stati comunque tutelati.

Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura

Si istituirà, presso il Ministero del Lavoro, un sistema informativo per il contrasto del caporalato in agricoltura. Questo strumento permetterà di condividere le informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni al fine di mettere a punto un sistema di monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di caporalato e lavoro sommerso in ambito agricolo. Nel testo è presente anche la realizzazione di una banca dati sui contratti di appalto in agricoltura dove dovranno registrarsi tutte le imprese non agricole, con i relativi dipendenti addetti alla raccolta di prodotti agricoli o alla pulitura e all’imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, e le imprese che si occupano di lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, con dipendenti addetti a tali attività che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola.

Misure per contrastare l’emergenza granchio blu e la Psa

Il Decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per mettere in campo un piano di intervento per contrastare l’emergenza rappresentata dalla diffusione della specie invasiva del granchio blu. Interventi aggiuntivi si annunciano invece per il contrasto alla peste suina africana (Psa) anche con l’utilizzo dell’Esercito Italiano con 177 unità a disposizione di un Commissario e con lo stanziamento di risorse economiche, circa 20 milioni, alle imprese per rafforzare le misure di biosicurezza negli allevamenti.

Credito d’imposta Zes Unica

Per il 2024, le imprese attive nei settori agricolo e della pesca possono beneficiare del credito d’imposta ZES Unica, un'opportunità per chi investe in beni strumentali nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e in alcune zone dell’Abruzzo. Gli investimenti ammessi, da effettuare tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, comprendono l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali. Tuttavia, il valore di terreni e immobili non deve superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il credito d’imposta rispetta le normative europee sugli aiuti di Stato per i settori agricolo e ittico, offrendo un sostegno significativo per lo sviluppo di queste attività nelle aree designate.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

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LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (D.LGS. 103/2024)

Si passa da una logica sanzionatoria a una preventiva e collaborativa che premia e incentiva i comportamenti virtuosi delle imprese.

 

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 - “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche” - riporta alcune misure, in attuazione della legge per la concorrenza 5 agosto 2022, n. 118, che riguardano la razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche e i controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Vediamo in seguito cosa cambia per il sistema impresa.

Il decreto introduce diverse misure per la razionalizzazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche con lo scopo di snellire la burocrazia e migliorare l’efficienza dei controlli:

  • Censimento degli obblighi: viene istituito un censimento di tutti gli obblighi e adempimenti oggetto di verifica. Gli organi di vigilanza (SPreSaL, INAIL, ARPA, Isp. del Lavoro, ecc.) pubblicheranno le linee guida e FAQ per informare le imprese sulle procedure di controllo, aumentando la trasparenza e la consapevolezza delle imprese riguardo ai requisiti normativi.
  • Programmazione pluriennale: le attività di controllo saranno programmate su base annuale o pluriennale, tenendo conto della probabilità del rischio di violazioni e pregiudizi all’interesse pubblico. Questo approccio permetterà di allocare le risorse di controllo in modo più efficiente, concentrandosi sui settori e sulle aziende con maggiori probabilità di violazioni. Le sanzioni irrogate saranno proporzionate alla dimensione del soggetto controllato, alla tipologia dell’attività svolta e alla gravità delle violazioni.
  • Automatizzazione dei controlli: Saranno implementati i controlli automatizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ciò consentirà di ridurre il carico burocratico, migliorare la qualità delle ispezioni intervenendo tempestivamente in quei casi di sospetta violazione.

Sicurezza sul lavoro e controlli alle imprese: cosa cambia col decreto 103/2024

La sicurezza sul lavoro compare nel decreto all’art. 3 assieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso dell’attività economica”.

Per certificare il livello di “rischio basso” si introduce un bollino certificativo che consente a un’impresa di essere sottoposta a controlli con frequenza non inferiore a un anno. Il livello di rischio basso per ogni ambito, compresa dunque la sicurezza sul lavoro, verrà definito dall’UNI (Ente Italiano di Normazione) che dovrà elaborare norme tecniche o linee guida approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il rischio basso d’impresa, come previso dal comma 3 art. 3, poggia su una serie di parametri quali: possedere una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008; l’ottenimento di certificazioni afferenti ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); il settore economico cui opera il soggetto controllato; l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; le caratteristiche dell’attività economica svolta dal soggetto controllato. Il decreto introduce anche un sistema premiale che permette alle aziende che superano con successo un controllo ispettivo di ottenere una “franchigia” corrispondente ad un periodo di dieci mesi successivi all’accertamento stesso, durante i quali l’azienda non potrà essere soggetta a controlli. Per ottimizzare i tempi e le risorse delle amministrazioni e alleggerire le incombenze dell’azienda controllata, i controlli non superiori ai dodici mesi potranno comunque essere effettuati congiuntamente da più organi di vigilanza.

  • Come ottenere il Report certificativo di basso rischio

Il Report certificativo del basso rischio di attività sarà rilasciato da organismi di certificazione, ispezione e validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento (MLA) e dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA) a quei soggetti che ne faranno domanda rivolgendosi ad uno degli organismi nominati al comma 4 art. 3. In seguito al rilascio del report certificativo di basso rischio, l’organismo di certificazione sottoporrà il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla normativa di riferimento. I controlli in ambito di sicurezza su lavoro verranno comunque svolti in caso di richiesta dell’autorità giudiziaria o in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti privati o pubblici così come nei casi previsi dall’UE o di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • La diffida amministrativa: tra errore scusabile e mancati adempimenti

L'Articolo 6 del Decreto Legislativo 103/2024 disciplina le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile. Se un'azienda commette per la prima volta una violazione con sanzione amministrativa non superiore a cinquemila euro nell'arco di cinque anni, l'organo di controllo può emettere una diffida amministrativa, concedendo venti giorni per ottemperare alle prescrizioni violate ed estinguere il reato. L'adempimento alla diffida estingue il procedimento sanzionatorio, ma la diffida non si applica alle violazioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute e l'incolumità pubblica. Se l'azienda non adempie, l'organo procede con la contestazione e la violazione viene notificata secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689. La mancata ottemperanza o le violazioni gravi comportano la revoca del Report certificativo di conformità. Le norme specifiche per le violazioni agroalimentari restano in vigore. Inoltre, un'azienda non è responsabile per violazioni commesse per errore non determinato da colpa, garantendo così un approccio bilanciato tra tolleranza per errori minori e rigore per la sicurezza.

Il Decreto Legislativo 103/2024 rappresenta un tentativo significativo di bilanciare la semplificazione dei controlli aziendali con la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro. Attraverso misure innovative e un approccio basato sul rischio, il decreto mira a promuovere la conformità e la responsabilità tra le imprese, migliorando al contempo l'efficienza e l'efficacia delle ispezioni. Queste modifiche si allineano agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cercando di creare un ambiente di lavoro più sicuro e competitivo.

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