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GEOLOCALIZZAZIONE E STATUTO DEI LAVORATORI: I CHIARIMENTI DELL'INL SUL SISTEMA RENTRI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente fornito chiarimenti in merito all’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione nei veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi, con particolare attenzione alla loro applicazione all’interno del sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
La questione sollevata riguarda la compatibilità di tale geolocalizzazione con le garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che tutela la privacy dei lavoratori.
Il sistema RENTRI e la tracciabilità dei rifiuti: le normative di riferimento
Il sistema RENTRI, introdotto dall'articolo 188-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, ha lo scopo di garantire la tracciabilità dei rifiuti, con un'attenzione particolare ai rifiuti pericolosi. Il Decreto Ministeriale (D.M.) n. 59/2023 ha regolamentato l’uso della geolocalizzazione, stabilendo che i veicoli destinati al trasporto dei rifiuti pericolosi debbano essere dotati di sistemi in grado di tracciare i percorsi, al fine di garantire una gestione trasparente e sicura dei rifiuti.
In tale contesto, l'INL è stato interpellato su come l’installazione di sistemi di geolocalizzazione possa interferire con le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, che prevede che l'installazione di dispositivi di controllo, inclusi quelli per la geolocalizzazione, debba rispettare il diritto alla privacy del lavoratore e venga effettuata solo dopo aver ottenuto il suo consenso.
L’approccio dell’INL: quando la geolocalizzazione non è soggetta alle tutele dello Statuto dei Lavoratori
L’INL ha chiarito che, nel caso specifico della geolocalizzazione prevista per il sistema RENTRI, le aziende non sono obbligate a seguire le procedure previste dall’articolo 4 della Legge 300/1970, che regola la protezione della privacy sul posto di lavoro. L’Ispettorato ha sottolineato che:
"Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970."
In pratica, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligatorio per legge, è considerato un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività aziendale e non è legato alla prestazione lavorativa del dipendente, come definito dalla legge. L'INL ha specificato che:
"Il sistema GPS può essere utilizzato anche in assenza di tale sistema, pertanto non è da considerarsi uno strumento necessario alla prestazione lavorativa."
Geolocalizzazione per altri scopi: quando scattano le tutele dello Statuto dei Lavoratori
Nonostante l’esonero dalle procedure dello Statuto per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, l’INL ha ricordato che qualsiasi utilizzo della geolocalizzazione per finalità diverse da quelle ambientali deve essere soggetto alle normative previste dall'articolo 4 della Legge 300/1970. In particolare, se l’azienda intende utilizzare i sistemi di geolocalizzazione per scopi legati alla gestione aziendale, alla sicurezza o al controllo delle performance lavorative, sarà necessario rispettare le procedure di informazione e consenso previste dalla legge.
L’INL ha chiarito che:
"Nel caso in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970."
L’INL ha dunque chiarito che le aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti pericolosi non devono seguire le procedure di consenso previste dallo Statuto dei Lavoratori per quanto riguarda l’uso della geolocalizzazione, a condizione che il sistema venga utilizzato esclusivamente per gli scopi di tracciabilità previsti dalla normativa ambientale.


