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RENTRI: la Legge di Bilancio 2026 restringe gli obblighi di iscrizione

La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) ha modificato il perimetro dei soggetti obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Una semplificazione attesa, ma che solleva alcune questioni operative per chi lavora quotidianamente nella filiera dei rifiuti.

Cosa cambia con la nuova legge

Il comma 789 della Legge di Bilancio ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introducendo nuove esclusioni dall'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

  1. a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
  2. b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

Chi rientra nelle esclusioni: il dettaglio

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione)

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 6, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

La questione dei rifiuti pericolosi: un punto critico

Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che emergono le principali perplessità. Alcuni dei soggetti ora esclusi dall'iscrizione al RENTRI producono rifiuti pericolosi, eppure non saranno più tracciati digitalmente nel sistema.

Come viene garantita la tracciabilità lungo tutta la filiera? I trasportatori, che rimangono obbligati all'iscrizione, dovranno gestire formulari cartacei per questi produttori, con possibili complicazioni operative: documentazione non digitalizzata, difficoltà nella compilazione e verifica dei dati, asimmetrie informative che potrebbero emergere in fase di controllo.

Cosa devono fare gli operatori già iscritti

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il 13 febbraio 2026.

In assenza di cancellazione, verranno considerati operatori iscritti in modalità volontaria, con tutti gli obblighi e i costi che ne conseguono.

Gli adempimenti per chi non è iscritto

I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI restano comunque tenuti a:

  • Registrarsi all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" sul portale RENTRI
  • Produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) in formato cartaceo conforme al nuovo modello

La scadenza è ormai vicina: chi rientra nelle categorie escluse deve muoversi tempestivamente per evitare di rimanere iscritto involontariamente al RENTRI con tutti gli oneri conseguenti.

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L'INPS ha recentemente pubblicato il messaggio n. 3804 del 2025, fornendo le istruzioni operative per accedere all'esonero contributivo destinato alle aziende che hanno ottenuto la Certificazione della parità di genere. Un'opportunità concreta per le imprese che hanno investito nell'uguaglianza di genere e che ora possono beneficiare di un importante risparmio contributivo.

Cos'è l'Esonero Contributivo per la Parità di Genere

Si tratta di un beneficio economico riconosciuto ai datori di lavoro privati che possiedono la Certificazione della parità di genere, introdotto dall'articolo 5 della legge n. 162/2021. L'agevolazione consiste in una riduzione dell'1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario.

Questo strumento rappresenta un riconoscimento concreto per le aziende che si impegnano attivamente a ridurre il divario di genere e a promuovere la parità salariale e di opportunità.

Chi Può Accedere al Beneficio

L'esonero è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere. Rientrano tra i soggetti beneficiari:

  • Aziende private di qualsiasi dimensione
  • Enti pubblici economici
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici
  • Società derivanti da processi di privatizzazione
  • Ex IPAB trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato
  • Aziende speciali e consorzi
  • Consorzi di bonifica e industriali
  • Enti morali ed ecclesiastici

Requisiti Fondamentali

Per accedere all'agevolazione, oltre al possesso della certificazione, è necessario:

  • Essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC in corso di validità)
  • Non aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
  • Rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali

 

Importante: la semplice presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale, anche su base volontaria, non è sufficiente per accedere al beneficio.

Come Ottenere la Certificazione

La Certificazione della parità di genere viene rilasciata da Organismi di valutazione della conformità accreditati, in conformità ai parametri della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. La certificazione ha una validità di 36 mesi dalla data di emissione.

Scadenze da Rispettare

Le tempistiche per il 2025 sono chiare e devono essere rispettate scrupolosamente:

  • 31 dicembre 2025: termine ultimo per conseguire la Certificazione della parità di genere
  • 30 aprile 2026: scadenza per la presentazione delle domande di esonero
  • Dopo il 30 aprile 2026: elaborazione massiva delle istanze da parte dell'INPS

È fondamentale ricordare che fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può essere successiva al 31 dicembre 2025.

Come Presentare la Domanda

La richiesta deve essere inoltrata telematicamente attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), utilizzando il modulo online denominato "SGRAVIO PAR_GEN". Per accedere è necessario selezionare l'anno di riferimento 2025.

Elaborazione e Comunicazione degli Esiti

Dopo la presentazione, le domande resteranno nello stato "trasmessa" fino all'elaborazione massiva, che avverrà solo dopo il 30 aprile 2026.

L'esito sarà comunicato direttamente nel Portale delle Agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare dello sgravio fruibile. Le istanze approvate saranno contrassegnate dallo stato "Accolta" e riceveranno il codice di autorizzazione "4R".

Nel caso in cui siano state presentate più domande per diverse posizioni aziendali associate allo stesso codice fiscale, l'esonero sarà riconosciuto nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Informazioni Importanti da Ricordare

Non Serve Ripresentare Domanda

I datori di lavoro che hanno già ottenuto l'approvazione nelle precedenti campagne e sono ancora in possesso di una certificazione valida non devono ripresentare domanda. L'esonero contributivo viene automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Cumulabilità con Altri Benefici

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che non sia espressamente previsto un divieto di cumulo.

Possibilità di Rinuncia

Se avete presentato domanda in una precedente campagna con dati errati e avete ottenuto un importo ridotto, potete:

  1. Rinunciare alla domanda accolta parzialmente tramite il tasto "Rinuncia allo sgravio"
  2. Presentare una nuova richiesta nella campagna in corso

Comunicazioni Obbligatorie

In caso di rinuncia o revoca della Certificazione della parità di genere, il datore di lavoro deve darne tempestiva comunicazione all'INPS tramite:

  • La funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale
  • Invio PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile consultare il messaggio INPS n. 3804/2025 o rivolgersi direttamente agli uffici competenti dell'Istituto.

Promotergroup S.p.A. accompagna le aziende nel percorso di ottenimento della Certificazione Parità di Genere, grazie a un team certificazioni dedicato con esperienza consolidata nel settore.

 

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RENTRI: al via la terza e ultima fase di iscrizione obbligatoria

Si apre in questi giorni l'ultima finestra temporale per l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Dal 15 dicembre 2025 e fino al 13 febbraio 2026, anche le piccole imprese e i professionisti che producono rifiuti pericolosi dovranno completare la loro registrazione al sistema RENTRI, completando così il quadro normativo previsto dal Decreto Ministeriale 59/2023.

Questa terza fase coinvolge principalmente due categorie di operatori: da un lato le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi con un organico fino a dieci dipendenti, dall'altro i liberi professionisti come dentisti, medici e veterinari che, nell'ambito della loro attività, generano questa tipologia di rifiuti. Per questi ultimi l'obbligo sussiste indipendentemente dal numero di collaboratori presenti nello studio.

Il sistema RENTRI rappresenta un cambiamento significativo nella gestione documentale dei rifiuti. Una volta completata l'iscrizione attraverso il portale ufficiale, accessibile tramite identità digitale, gli operatori dovranno abbandonare definitivamente il registro cartaceo per adottare esclusivamente quello digitale. La transizione avverrà in modo fluido, senza necessità di riportare i movimenti già registrati sul vecchio registro, che continuerà la sua numerazione progressiva nella nuova modalità elettronica.

Dal punto di vista economico, l'adesione al sistema comporta il versamento di un diritto di segreteria pari a dieci euro per ciascuna unità locale, dovuto sia al momento dell'iscrizione che per eventuali successive variazioni. A questo si aggiunge un contributo annuale di quindici euro per il primo anno, che scende a dieci euro per gli anni successivi. Si tratta di costi contenuti che garantiscono l'accesso a un sistema moderno e integrato di tracciabilità.

Con il completamento di questa terza ondata, il sistema RENTRI potrà dirsi finalmente a pieno regime, coinvolgendo l'intera filiera dei produttori di rifiuti. Le prime due fasi hanno già interessato i grandi produttori, gli impianti di trattamento, i trasportatori e gli intermediari, mentre ora si completa il quadro con le realtà di dimensioni più contenute ma ugualmente rilevanti per una tracciabilità completa ed efficace.

L'aspetto più delicato della transizione riguarda la gestione dei Formulari di Identificazione Rifiuti, i cosiddetti FIR. Dal febbraio del prossimo anno, la vidimazione dovrà avvenire esclusivamente in formato digitale attraverso i servizi messi a disposizione dal RENTRI. Gli operatori potranno scegliere se utilizzare il proprio sistema gestionale, opportunamente integrato con la piattaforma nazionale, oppure avvalersi direttamente degli strumenti offerti dal portale nell'area riservata. La vidimazione digitale, elemento fondamentale per la validità dei documenti, non comporterà alcun costo aggiuntivo oltre ai contributi già previsti per l'iscrizione.

La normativa prevede sanzioni significative per chi non dovesse rispettare i termini stabiliti. La mancata iscrizione entro le scadenze previste comporta sanzioni che vanno da mille a tremila euro per i rifiuti pericolosi, con la possibilità di una riduzione a un terzo dell'importo qualora si provveda alla registrazione entro i sessanta giorni successivi alla scadenza. Analoghe sanzioni sono previste per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al sistema, sottolineando l'importanza non solo dell'adesione formale ma anche dell'effettivo utilizzo della piattaforma.

Per le imprese e i professionisti interessati, il periodo che va da dicembre a febbraio rappresenta quindi un appuntamento da non mancare. Il portale RENTRI mette a disposizione numerose guide operative e schede informative per accompagnare gli operatori in questa fase di transizione, dalla sottoscrizione del FIR digitale alla gestione delle movimentazioni, dalle tempistiche di trasmissione dei dati alle modalità operative per i diversi soggetti della filiera.

La digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti non è solo un adempimento normativo ma rappresenta un'opportunità per modernizzare processi che per troppo tempo sono rimasti ancorati a logiche cartacee. Il sistema consente una maggiore trasparenza, riduce gli errori, semplifica i controlli e offre a tutti gli attori della filiera uno strumento condiviso ed efficiente. L'importante è non farsi trovare impreparati e utilizzare questi due mesi per completare tutti gli adempimenti necessari, garantendo così continuità operativa alla propria attività.

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