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RENTRI: la Legge di Bilancio 2026 restringe gli obblighi di iscrizione
La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) ha modificato il perimetro dei soggetti obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Una semplificazione attesa, ma che solleva alcune questioni operative per chi lavora quotidianamente nella filiera dei rifiuti.
Cosa cambia con la nuova legge
Il comma 789 della Legge di Bilancio ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introducendo nuove esclusioni dall'obbligo di iscrizione al RENTRI.
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
Chi rientra nelle esclusioni: il dettaglio
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 5, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione)
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 6, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa
La questione dei rifiuti pericolosi: un punto critico
Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che emergono le principali perplessità. Alcuni dei soggetti ora esclusi dall'iscrizione al RENTRI producono rifiuti pericolosi, eppure non saranno più tracciati digitalmente nel sistema.
Come viene garantita la tracciabilità lungo tutta la filiera? I trasportatori, che rimangono obbligati all'iscrizione, dovranno gestire formulari cartacei per questi produttori, con possibili complicazioni operative: documentazione non digitalizzata, difficoltà nella compilazione e verifica dei dati, asimmetrie informative che potrebbero emergere in fase di controllo.
Cosa devono fare gli operatori già iscritti
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il 13 febbraio 2026.
In assenza di cancellazione, verranno considerati operatori iscritti in modalità volontaria, con tutti gli obblighi e i costi che ne conseguono.
Gli adempimenti per chi non è iscritto
I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI restano comunque tenuti a:
- Registrarsi all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" sul portale RENTRI
- Produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) in formato cartaceo conforme al nuovo modello
La scadenza è ormai vicina: chi rientra nelle categorie escluse deve muoversi tempestivamente per evitare di rimanere iscritto involontariamente al RENTRI con tutti gli oneri conseguenti.


