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NUOVO REGOLAMENTO UE 2024/2895: AGGIORNAMENTI SUI CRITERI DI SICUREZZA PER LISTERIA MONOCYTOGENES NEGLI ALIMENTI PRONTI AL CONSUMO
Nuovo Regolamento UE 2024/2895: aggiornamenti sui criteri di sicurezza per Listeria monocytogenes negli alimenti pronti al consumo
Il Regolamento UE 2024/2895, pubblicato il 20 novembre 2024 ed entrato in vigore il 10 dicembre 2024, introduce modifiche significative al Regolamento (CE) 2073/2005 in materia di criteri microbiologici per Listeria monocytogenes. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2026, offrendo agli operatori del settore alimentare il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti.
Listeria monocytogenes: Un rischio da non sottovalutare
La Listeria Monocytogenes è un batterio patogeno del genere Listeria spp – che comprende sei specie - responsabile della listeriosi nell’uomo, una malattia alimentare particolarmente grave che presenta un alto tasso di letalità. Secondo l'ultima relazione dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), nel 2022 i casi di listeriosi nell'Unione Europea sono aumentati del 15,9% rispetto al 2021, con un numero di decessi tra i più elevati degli ultimi dieci anni.
La peculiarità di questo batterio risiede nella sua capacità di proliferare anche a basse temperature, quelle tipiche della refrigerazione domestica, rendendolo particolarmente insidioso per i prodotti alimentari pronti al consumo. Le categorie più vulnerabili includono bambini, anziani, donne in gravidanza e persone immunocompromesse, che non possono essere esposti a questo patogeno a nessuna concentrazione. Per gli altri consumatori, la comunità scientifica riconosce che solo concentrazioni superiori a 100 ufc/g sono potenzialmente dannose per la salute.
Le Modifiche Introdotte dal Regolamento
Il nuovo regolamento si concentra sugli alimenti pronti al consumo che favoriscono la crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali. L'aspetto innovativo riguarda l'applicazione dei criteri di sicurezza durante l'intero periodo di conservabilità del prodotto, garantendo così una protezione uniforme dalla produzione alla distribuzione. Prima di questa modifica, mancava infatti un criterio applicabile ai prodotti già immessi sul mercato quando l'operatore non poteva garantire il rispetto del limite di 100 ufc/g durante la shelf-life.
Nuovi Criteri di Sicurezza Alimentare
Il Regolamento UE 2024/2895 stabilisce due criteri alternativi applicabili ai prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.
Criterio 1: Limite di 100 ufc/g su 5 unità campionarie
Questo criterio si applica quando l'operatore del settore alimentare è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che il livello di Listeria monocytogenes non supererà i 100 ufc/g durante l'intero periodo di conservabilità del prodotto. L'operatore può implementare limiti intermedi di controllo durante il processo produttivo, sufficientemente bassi da garantire il rispetto del limite finale. Il metodo di analisi di riferimento è la norma EN/ISO 11290-2, con 1 ml di inoculo posto su una piastra di Petri di 140 mm di diametro o su tre piastre di Petri di 90 mm di diametro.
Criterio 2: Non rilevabile in 25 g su 5 unità campionarie
Quando l'operatore non è in grado di fornire tale dimostrazione all'autorità competente, si applica il criterio più restrittivo: Listeria monocytogenes non deve essere rilevabile in 25 g di prodotto per tutte e 5 le unità campionarie analizzate, secondo il metodo EN/ISO 11290-1. I risultati vengono classificati come soddisfacenti quando il batterio non è rilevabile in nessuna delle unità campionarie, mentre sono considerati insoddisfacenti quando si rileva la presenza del batterio anche in una sola unità campionaria.
Cosa fare entro il 1° Luglio 2026
Gli operatori del settore alimentare hanno tempo fino al 1° luglio 2026 per conformarsi ai nuovi requisiti. Durante questo periodo di transizione, è fondamentale rivedere e aggiornare i piani di autocontrollo HACCP per integrare i nuovi criteri microbiologici, implementando strategie efficaci di controllo della Listeria monocytogenes lungo tutta la filiera produttiva.
Per poter applicare il criterio di 100 ufc/g, gli operatori devono condurre studi di conservabilità che dimostrino, con evidenze scientifiche solide, che il limite non verrà superato durante l'intero periodo di vita del prodotto. È consigliabile stabilire limiti di controllo durante il processo produttivo sufficientemente bassi da garantire ampi margini di sicurezza rispetto al limite finale. Devono inoltre essere implementati test microbiologici mirati e regolari per verificare l'efficacia delle misure di controllo adottate.
Il supporto di laboratori accreditati è essenziale per eseguire analisi conformi ai metodi di riferimento e per validare gli studi di shelf-life necessari a dimostrare all'autorità competente la conformità ai requisiti del regolamento.
LA DIRETTIVA BREAKFAST: NOVITÀ E OBBLIGHI PER IL SETTORE ALIMENTARE A PARTIRE DAL 14 GIUGNO 2026
La Direttiva Breakfast: novità e obblighi per il settore alimentare a partire dal 14 giugno 2026
Il 24 maggio 2024, è stata pubblicata ufficialmente nella Gazzetta dell'Unione Europea la Direttiva 2024/1438, che modifica e aggiorna la disciplina relativa a vari prodotti alimentari, tra cui miele, succhi di frutta, confetture, marmellate e alcune tipologie di latte conservato.
Conosciuta come la "Direttiva Breakfast", questa normativa ha l'obiettivo di migliorare l'informazione al consumatore, promuovere una maggiore trasparenza e facilitare pratiche commerciali più leali all'interno dell'Unione Europea.
Le principali novità della Direttiva (UE) 2024/1438
La Direttiva introduce una serie di modifiche rilevanti per il settore alimentare europeo, alcune delle quali riguardano direttamente la composizione, la denominazione e l'etichettatura dei prodotti. Tra le novità più significative, un cambiamento importante riguarda il settore del miele, i succhi di frutta e le confetture.
Miele: Paesi d'origine e percentuali delle miscele
Una delle novità più rilevanti per il miele riguarda l'obbligo di dichiarare l'origine del prodotto, con l'introduzione di nuove regole per l'etichettatura. A partire dal 14 giugno 2026, sarà obbligatorio per tutti i produttori di miele in Unione Europea indicare in etichetta il Paese d'origine del miele, con percentuali indicate per le miscele provenienti da più Paesi. Queste informazioni dovranno essere riportate nel campo visivo principale dell'etichetta, con una tolleranza del 5% per ciascuna quota calcolata sulla base della documentazione di tracciabilità dell'operatore.
In caso di miscela di mieli da più di quattro Paesi, la Direttiva prevede che gli Stati membri possano indicare con percentuale solo le quattro quote principali, a condizione che esse superino complessivamente il 50% del totale. Gli altri Paesi di origine dovranno comunque essere elencati in ordine decrescente, ma senza l'obbligo di indicare la percentuale. Per le confezioni di peso pari o inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi possono essere sostituiti dal codice internazionale ISO 3166-1 alpha-2.
L'obiettivo di questa modifica è garantire ai consumatori un migliore accesso alle informazioni e un'etichettatura più trasparente, riducendo il rischio di frodi e di inganno.
Succhi di Frutta: nuove categorie per prodotti a "tasso ridotto di zuccheri"
Anche il settore dei succhi di frutta è interessato da modifiche importanti. La Direttiva introduce nuove categorie per i succhi di frutta con un contenuto ridotto di zuccheri, che devono essere ottenuti mantenendo tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali del frutto. In particolare, i nuovi succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri potranno essere etichettati come "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri", "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" o "succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri". La riduzione del tenore di zucchero deve essere almeno del 30% rispetto a un succo di tipo medio, e non è consentito l'uso di edulcoranti.
Questa modifica risponde alla crescente domanda dei consumatori di prodotti più salutari con una riduzione degli zuccheri. Per aiutare i consumatori a distinguere chiaramente tra succhi e nettari, la Direttiva introduce anche la possibilità di utilizzare volontariamente la dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti" sull'etichetta.
Inoltre, per i nettari di frutta, sono previsti limiti ridotti sulla quantità di zuccheri e miele aggiunti, al fine di incentivare la produzione di prodotti con meno zuccheri liberi. Tra le altre novità, le proteine di semi di girasole sono state aggiunte all'elenco delle sostanze autorizzate per la chiarificazione dei succhi, e l'acqua di cocco è riconosciuta come denominazione specifica per il succo di cocco.
Confetture e Marmellate: più frutta e meno zuccheri
Per le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, la Direttiva prevede l'aumento della quantità minima di frutta utilizzata nella produzione. Questo cambiamento è stato pensato per incentivare la produzione di confetture con un maggiore contenuto di frutta e una riduzione degli zuccheri liberi. Il parametro di riferimento utilizzato sarà il contenuto in sostanza secca solubile, con l'obiettivo di garantire un prodotto finale di migliore qualità nutrizionale. È stata inoltre introdotta la possibilità di utilizzare le denominazioni riservate anche per prodotti con contenuto di sostanza secca solubile inferiore al 60%, purché soddisfino i requisiti per l'indicazione "a tasso ridotto di zuccheri".
Inoltre, è stato previsto un adeguamento delle denominazioni: la Direttiva riconosce che in molti Paesi dell'UE i consumatori utilizzano comunemente in modo intercambiabile i termini "marmellata" e "confettura" per riferirsi alle confetture di frutta diversa dagli agrumi. Per questo motivo, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio l'utilizzo del termine "marmellata" per la denominazione "confettura", eccetto per i prodotti di agrumi. Per gli agrumi, la denominazione diventa "marmellata di agrumi", dove il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome specifico dell'agrume utilizzato.
Latte conservato: nuove disposizioni sul lattosio
La Direttiva Breakfast interviene anche sul settore del latte conservato, introducendo una norma che consente la riduzione del lattosio in alcuni tipi di latte mediante conversione in glucosio e galattosio. In particolare, le modifiche alla composizione del latte, come la riduzione del lattosio, dovranno essere chiaramente indicate sull'etichetta del prodotto in modo visibile e leggibile, per garantire trasparenza e informazione al consumatore. Gli Stati membri avranno la possibilità di limitare o vietare tali modifiche in base alle proprie normative nazionali.
Tempistiche e recepimento delle nuove norme
La Direttiva 2024/1438 è entrata ufficialmente in vigore il 13 giugno 2024, ma gli Stati membri dell'Unione Europea hanno avuto a disposizione 18 mesi per recepire le nuove disposizioni. Le nuove regole si applicheranno dal 14 giugno 2026, ma i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima di tale data potranno essere venduti fino a esaurimento scorte.
La Direttiva 2024/1438, o "Direttiva Breakfast", rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza nell'etichettatura e una migliore informazione al consumatore. Le nuove norme sui prodotti alimentari mirano a garantire pratiche commerciali leali e a promuovere scelte alimentari più sane e consapevoli.
Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sarà fondamentale per le aziende del settore alimentare adeguarsi rapidamente alle nuove normative, garantendo prodotti conformi e rispondenti alle aspettative dei consumatori.
NUOVE INDICAZIONI SUGLI ALIMENTI SFUSI E PREINCARTATI
Nuove indicazioni sugli alimenti sfusi e preincartati
Il Ministero della Salute (MSAL) ha diramato lo scorso 23 dicembre 2024 una circolare indirizzata a tutti gli assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome, richiamando l'attenzione sull’obbligo di fornire informazioni dettagliate sugli ingredienti dei prodotti alimentari sfusi e preincartati. Le nuove indicazioni ministeriali hanno l’obiettivo di tutelare i consumatori, in particolare quelli affetti da allergie e intolleranze alimentari (come la celiachia), e ribadiscono l'importanza di rispettare gli obblighi di informazione sui prodotti alimentari sfusi e preincartati, spesso carenti nei negozi e nei pubblici esercizi.
Di seguito, vengono sintetizzati i principali doveri in materia di informazione sugli alimenti sfusi e preincartati.
1) Una corretta informazione
Gli alimenti venduti senza preimballaggio devono obbligatoriamente riportare la denominazione del prodotto e l’elenco degli ingredienti. Le sostanze o i prodotti che possono causare allergie o intolleranze alimentari devono essere chiaramente visibili rispetto agli altri ingredienti, con una distinta grafica. Le informazioni devono essere chiaramente leggibili, scritte in lingua italiana e posizionate direttamente sul prodotto o nelle vicinanze (ad esempio, sul contenitore, su un apposito cartello o registro, o su un altro sistema equivalente, anche digitale, in prossimità dei banchi di esposizione).
Le indicazioni sui prodotti non devono mai indurre in errore il consumatore riguardo la natura e la composizione del prodotto. Come già precisato dalla Commissione europea, è assolutamente vietato:
- fornirsi di un unico elenco di ingredienti, in quanto il consumatore deve poter distinguere i singoli alimenti;
- indicare gli allergeni solo attraverso il nome delle categorie di prodotti, poiché è necessario specificare l’identità di ogni singolo prodotto;
- utilizzare la formula “può contenere”, che rimanda a cartelli generici e non specifica l’identità di ogni alimento coinvolto nella preparazione.
2) Igiene e cultura degli allergeni
Il regolamento europeo 852/04 sulla sicurezza alimentare, integrato dal regolamento (EU) 2021/382, che ha introdotto nuovi requisiti per tutti gli operatori della filiera agroalimentare in materia di allergeni, prevede che tali operatori adottino una "cultura degli allergeni". In pratica, gli operatori devono:
- applicare buone prassi igieniche per prevenire contaminazioni accidentali da allergeni;
- condurre un’analisi dei rischi di contaminazione incrociata (cross-contamination) e definire le informazioni necessarie per i consumatori;
- formare adeguatamente tutto il personale coinvolto nella gestione degli allergeni e nella preparazione degli alimenti.
3) Controlli pubblici ufficiali per pubblici esercizi e collettività
La circolare del MSAL, emanata dalla Direzione Generale per l’igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Prevenzione, è stata motivata dalle numerose segnalazioni ricevute, che riguardavano la commercializzazione di prodotti alimentari senza preimballaggio, o imballati su richiesta, senza indicazioni sull’elenco degli ingredienti. In risposta a tali problematiche, il Ministero ha sottolineato la necessità di vigilare rigorosamente sul rispetto delle normative in vigore, con particolare attenzione alla sicurezza del consumatore.
Le disposizioni contenute nella circolare si applicano anche ai pubblici esercizi e alle collettività (ad esempio, bar, trattorie, pizzerie, fast-food, ristoranti, mense e attività di catering), che somministrano alimenti, anche gratuitamente. Inoltre, le attività di vendita e/o somministrazione a distanza (come la spesa online o il food delivery) devono anch'esse indicare in modo chiaro l’elenco degli ingredienti e la presenza di allergeni per ciascun prodotto.
Richiami alimentari in Italia ed Europa: allergeni e contaminazioni al primo posto
Nel 2023, i richiami alimentari in Europa hanno riguardato principalmente allergeni non dichiarati (35%), contaminazioni microbiologiche (28%) e contaminazioni chimiche (17%), così come riportato dal sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) che ha registrato circa 4.634 notifiche a livello continentale, di cui oltre 800 in Italia.
Nel nostro paese, il Ministero della Salute segnala annualmente tra 500 e 600 richiami alimentari, con una predominanza di prodotti da forno, formaggi e salumi. Gli allergeni non dichiarati rappresentano la causa più comune (35%), seguiti dalle contaminazioni microbiologiche (28%) e chimiche (17%).
La distribuzione geografica dei richiami evidenzia un'incidenza maggiore nelle regioni del Centro-Sud. I dati mostrano come la sicurezza alimentare resti una priorità, con un costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.
|
Tipologie di richiami alimentari |
% di richiami |
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Allergeni non dichiarati |
35% |
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Contaminazioni microbiologiche |
28% |
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Contaminazioni chimiche |
17% |
|
Problemi di etichettatura |
10% |
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Altro |
10% |
Ridurre i rischi di sicurezza alimentare legati alla contaminazione
I rischi di contaminazione accidentale degli alimenti con allergeni sono di estrema gravità e, in alcuni casi, potenzialmente letali. La protezione dei consumatori vulnerabili, però, risulta ancora insufficiente in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea. Tale situazione non potrà migliorare fino a quando la Commissione europea non definirà regole uniformi per la valutazione del rischio e la fornitura di informazioni dettagliate sui prodotti, garantendo così una tutela più adeguata per i consumatori.
Per richiedere maggiori informazioni, contatta i nostri consulenti: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
ANTONINO DI PAOLA È IL NUOVO PRESIDENTE DEL DOSES
ANTONINO DI PAOLA È IL NUOVO PRESIDENTE DEL DOSES
Antonino Di Paola assume la presidenza del DOSES e traccia le priorità per il prossimo futuro.
Si è tenuto nei giorni scorsi il Consiglio di amministrazione del Doses, Distretto Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia, che ha provveduto alla nomina del nuovo presidente, Antonino Di Paola, imprenditore e già membro del CdA.
Antonino Di Paola, Dottore commercialista e revisore legale, esperto in finanza agevolata, si distingue per la sua esperienza in quanto impegnato da diversi anni nel comparto ortofrutticolo, in qualità di Amministratore delegato di diverse società del settore. Durante il passaggio di consegna, il CdA ha espresso la propria gratitudine all'ex Presidente Antonio Cassarino, per il suo impegno dimostrato nel corso degli anni e per i traguardi raggiunti insieme. Inoltre, è stato augurato un proficuo lavoro al nuovo presidente del DOSES, con la convinzione che saprà interpretare le esigenze dei soci e del territorio e promuovere lo sviluppo del Distretto Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia, seguendo la consolidata linea del “fare squadra”.
L'importanza di unire le forze e lavorare sinergicamente è stata sottolineata come elemento fondamentale per affrontare le sfide future e per ottenere risultati significativi nell'ambito della valorizzazione della produzione ortofrutticola del territorio.
Il neo-presidente, Antonino Di Paola, dopo aver espresso la propria gratitudine ha così commentato: “Desidero ringraziare i Consiglieri per la fiducia riposta in me e per aver individuato la mia figura come idonea a ricoprire questo importante ruolo. È per me un onore e una grande responsabilità intraprendere questa nuova sfida, e con il massimo coinvolgimento del CdA mi impegnerò per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi nel prossimo futuro."
Il Direttore Gianni Polizzi ha dato il benvenuto al nuovo presidente Antonino Di Paola, sottolineando la fiducia nelle capacità di quest'ultimo e esprimendo ottimismo riguardo al futuro del DOSES: "Siamo certi che l'esperienza e la determinazione del presidente Di Paola porteranno il Distretto a raggiungere nuovi livelli di eccellenza e crescita.”
Inoltre, è stato ribadito l'impegno nel portare avanti i progetti finanziati che porteranno grandi benefici per il Distretto, e a cercare sempre nuove opportunità volte a potenziare ulteriormente il settore ortofrutticolo e il ruolo del Distretto sul territorio.
Parlano del DOSES:
AGROALIMENTARE: IN BENEFICENZA 1,5 TONNELLATE DI ORTAGGI SEQUESTRATI DAL NORAS AL MAAS DI CATANIA
AGROALIMENTARE: IN BENEFICENZA 1,5 TONNELLATE DI ORTAGGI SEQUESTRATI DAL NORAS AL MAAS DI CATANIA
Trovate più di 700 cassette di vari formati prive di tracciabilità ma idonee al consumo.
Gli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno consegnato al Banco alimentare di Catania 1.540 chilogrammi di ortaggi confiscati da destinare a enti caritativi. La merce è frutto di un sequestro amministrativo eseguito dal personale del Noras, il Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, nel mercato agroalimentare del capoluogo etneo (Maas). Durante un'ispezione mirata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla tracciabilità dei prodotti agro-alimentari, sono state individuate più di 700 cassette di vari formati e con diverse tipologie di ortaggi (cipolle, finocchi, spinaci, basilico) prive di documentazione che ne attestassero l'origine. Di fronte a questa situazione e considerata la deperibilità dei beni, il dipartimento regionale delle Attività produttive ha emesso un’ordinanza di convalida del sequestro e, constatata l’idoneità al consumo, ha autorizzato la cessione in beneficenza della merce attraverso il Banco alimentare di Catania.
La tracciabilità degli alimenti è la pietra miliare delle politiche sulla sicurezza alimentare e il suo scopo è quello di fornire ai consumatori informazioni accurate sui prodotti affinché possano effettuare scelte consapevoli ma, soprattutto, di garantire la circolazione di alimenti sani e sicuri grazie alla possibilità di ricostruire l’intero percorso dei prodotti, dalla materia prima al consumatore finale. Tale pratica diviene essenziale per ritirare tempestivamente dal mercato i prodotti a rischio, minimizzando l'esposizione del consumatore a potenziali pericoli. La mancanza di tracciabilità alimentare comporta delle sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto posto in essere costituisca reato.
Le sanzioni per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che violano gli obblighi previsti dall’art. 18 del regolamento 178/2008 in materia di rintracciabilità, ossia che non predispongono le procedure di tracciabilità, omettendo l’identificazione dei fornitori e dei clienti, variano da 750 euro a 4.500 euro. L'implementazione efficace dei sistemi di tracciabilità è cruciale per evitare tali sanzioni, consentendo alle aziende di gestire tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.
Nel momento stesso in cui gli alimenti entrano all’interno di un locale è necessario che venga realizzata la scheda di rintracciabilità. Si deve dunque innanzitutto verificare la completezza dei documenti di trasporto, a partire dai lotti dei prodotti. È poi necessario assicurarsi di poter identificare ogni singola merce anche dopo lo stoccaggio, avendo quindi cura, per esempio, di riportare le informazioni presenti sull’imballaggio esterno direttamente sul prodotto stoccato.
La consulenza di esperti nel settore agroalimentare risulta fondamentale per ottenere vantaggi significativi ed evitare potenziali sanzioni, sottolineando così l'importanza della conformità alle normative vigenti.
I vantaggi di affidarsi ad esperti sono:
- ottimizzare le risorse impiegate;
- essere costantemente adeguati alla legislazione vigente;
- salvaguardare la salute del consumatore;
- possibilità di richiamare agevolmente un prodotto in situazioni di emergenza, riuscendo ad identificare e isolare efficacemente l'anello della filiera responsabile;
- avere un supporto in ogni fase (sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e linee di produzione)
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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE DELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE
Il D.Lgs. 198/2021 ridefinisce le relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Obbligatoria dal 16 Giugno 2022.
Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. Il Decreto, che recepisce la Direttiva UE 2019/633, abroga la precedente normativa di cui all’art. 62 del Decreto-Legge n. 1/2012. Il decreto ha ad oggetto il contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni B2B tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. La nuova disciplina, applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato, e con esclusione delle cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori, introduce un regime di norme imperative che prevalgono su eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari.
La nuova disciplina prevede l’obbligo di redigere contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, conclusi mediante atto scritto stipulato prima della consegna ed indicante:
- la durata,
- la quantità e le caratteristiche del prodotto oggetto di cessione,
- il prezzo,
- le modalità di consegna,
- le modalità di pagamento.
Durata minima dei contratti è fissata in 12 mesi (non richiesta nel caso in cui l’acquirente esercita l’attività di somministrazione alimenti e bevande in un pubblico esercizio). La forma scritta può essere soddisfatta attraverso documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, a condizione che gli elementi sopra indicati siano stati precedentemente concordati con un accordo quadro.
Tra le pratiche commerciali vietate vi sono:
- il mancato rispetto dei termini di pagamento (rispettivamente 30 giorni per i beni deperibili e 60 per quelli non deperibili, successivi alla consegna o al termine stabilito per la consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva); in questi casi il creditore ha diritto inderogabilmente agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine;
- l’annullamento di ordini per prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;
- la modifica unilaterale delle condizioni di acquisto quanto a luogo, tempi e modalità della fornitura, quantitativi, termini di pagamento e prestazioni accessorie;
- l’addebito al fornitore della responsabilità per il deterioramento dei prodotti quando tale deterioramento non sia stato causato da colpa o negligenza del fornitore stesso;
- l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o di soggetti facenti parte della medesima centrale o gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore ai sensi del decreto legislativo n. 63/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;
- le minacce di ritorsioni e le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente per i costi sostenuti per l’esame dei reclami dei clienti.
Altre pratiche commerciali vietate, salvo che siano state concordate nel contratto di cessione o in accordo quadro in termini chiari ed univoci, riguardano le richieste al fornitore di restituzione di beni invenduti senza corresponsione di pagamento per gli stessi o per il loro smaltimento, di farsi carico dei costi di pubblicità, marketing, scontistica e del personale impiegato per organizzare gli spazi di vendita dei prodotti del fornitore.
Infine, sono vietate le pratiche relative a:
- acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, come quella di rivendere i prodotti al di sotto dei costi di produzione;
- mancata osservanza dell’obbligo di stipula del contratto per iscritto prima della consegna, nonché l’omissione del prezzo e dei criteri per la sua determinazione, della quantità e qualità dei prodotti, della durata del contratto, delle scadenze e procedure di pagamento, delle modalità di raccolta e consegna dei prodotti agricoli e delle norme applicabili in caso di forza maggiore;
- imposizione di prestazioni accessorie che non abbiano connessioni oggettive con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- esclusione dell’applicazione di interessi di mora e delle spese di recupero crediti a danno del creditore;
- inserimento di clausola contrattuale che imponga al fornitore l’emissione della fattura dopo un termine minimo rispetto alla consegna del prodotto;
- imposizione da parte del fornitore all’acquirente di prodotti con date di scadenza breve rispetto alla vita residua del prodotto, del mantenimento di un certo assortimento dei prodotti del fornitore con inserimento di quelli nuovi e di collocamento degli stessi in posizioni favorite negli scaffali.
È permessa la vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e deperibili soltanto nei casi in cui questi siano invenduti con rischio di deperibilità o di accordi tra le parti in forma scritta, senza la possibilità di imporre contrattualmente al fornitore, salvo sua negligenza, i costi relativi al deperimento o alla perdita di tali prodotti venduti sottocosto.
CONTROLLI ED AUTORITÀ DI CONTRASTO
Per l’accertamento della violazione delle disposizioni relative ai principi ed agli elementi essenziali dei contratti di cessione nonché delle pratiche commerciali sleali ed alla irrogazione delle relative sanzioni amministrative è deputato l’Istituto per il controllo della qualità e la repressione delle frodi – ICQRF – del MiPAAF che agisce d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato. Tra questi ultimi, oltre ai contraenti che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, risultano anche le organizzazioni di rappresentanza a cui appartengono gli stessi contraenti, dietro specifica loro richiesta. L’ICQRF dietro esplicita richiesta s’impegna sia a tutelare l’identità del denunciante o di chi si ritiene essere stato leso da una pratica commerciale vietata, sia le informazioni che se divulgate potrebbero ledere gli interessi del denunciante o del soggetto leso. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla denuncia anche nel caso in cui falliscano procedure di mediazione o di risoluzione delle controversie, attivate dalle parti contraenti del contratto di cessione. L’ICQRF pubblica sul sito del MIPAAF i provvedimenti sanzionatori inflitti nonché una relazione annuale sull’attività svolta illustrando per ogni indagine l’esito e la decisione presa, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui sopra. Sono mantenute all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCOM – le competenze e le funzioni per avviare, d’ufficio o dietro segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, l’accertamento e la repressione delle pratiche commerciali scorrette, di cui alla legge 206/2005 relativa al Codice di consumo.
SANZIONI
Il decreto contiene anche la disciplina sanzionatoria, particolarmente severa: basti pensare che la pena per alcune violazioni può arrivare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento con dei minimi d’importo che vanno dai 1.000 ai 30.000 euro; la misura della sanzione è diversamente determinata, in base alla violazione, con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al beneficio ricevuto da chi ha commesso la violazione o all’entità del danno provocato all’altro contraente. Nel caso in cui si accerta che nonostante l’inibizione da parte dell’ICQRF viene mantenuta una pratica commerciale vietata, è applicata la sanzione massima per il tipo di violazione con limite massimo del 10% del fatturato. Lo stesso limite è previsto per reiterata violazione con sanzione aumentata fino al doppio di quella prevista per la specifica disposizione e fino al triplo per ulteriori reiterazioni. All’art. 10 del Decreto sono elencate dettagliatamente l’entità delle diverse sanzioni amministrative pecuniarie previste per le specifiche violazioni delle varie disposizioni normative. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 si fa riferimento al capo I (Sanzioni amministrative) della legge 689/1981 sulle modifiche al sistema penale, ad eccezione del relativo art. 16 che prevede il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, disposizione quindi non applicabile nel caso in ispecie.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data del 15 dicembre 2021 di entrata in vigore del decreto, mentre i contratti stipulati anteriormente dovranno essere resi conformi entro il termine di sei mesi dalla suddetta data, ovvero il 16 giugno 2022.
Vuoi una consulenza? Contattaci: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
GLOBALG.A.P.: MODULO AGGIUNTIVO TRASPARENZA SUI PESTICIDI DI COOP ITALIA V1.0
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Add-on obbligatorio per i fornitori Coop Italia a partire dal 15 aprile 2021. È applicabile solo ai produttori di frutta e verdura.
L'utilizzo di alcuni prodotti chimici in agricoltura ed i loro effetti hanno attirato l'attenzione dei media sia a livello nazionale che internazionale, portando i consumatori a diventare sempre più sensibili verso questo argomento.
Coop Italia ha sviluppato il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi, al fine di monitorare in modo più efficiente l'assenza di utilizzo di principi attivi eliminati nel 2019 dalla filiera Coop Italia. Questo componente aggiuntivo verrà ora valutato insieme a GRASP e GLOBALG.A.P. IFA: la valutazione su questo modulo aggiuntivo è svolta insieme alle verifiche/audit per lo standard di Sicurezza Integrata in Agricoltura per frutta e ortaggi (o schema equivalente), al fine di sfruttare gli elementi che entrambi hanno in comune, come ad esempio il sistema di monitoraggio richiesto da IFA, e massimizzare l'efficienza utilizzando la stessa struttura e piattaforma di certificazione GLOBALG.A.P..
Il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi è applicabile per tutti i produttori e gruppi di produttori, italiani e internazionali, che forniscono frutta e verdura a marchio Coop. È obbligatoria per i fornitori Coop Italia a partire dal 15 aprile 2021.
Informazioni sulla valutazione del modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia
- Solo gli organismi di certificazione autorizzati per il modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia possono condurre le valutazioni.
- Le valutazioni devono essere condotte annualmente insieme alla verifica/audit IFA per frutta e ortaggi.
- I risultati ottenuti nell’ambito della valutazione verranno caricati nel database GLOBALG.A.P. dove potranno essere visionati solo dagli Osservatori del modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi di Coop Italia (Coop Italia e fornitori designati) oltre che da GLOBALG.A.P. e dall'organismo di certificazione (OdC) che ha condotto la valutazione. I diritti di accesso ai dati sono indicati nelle specifiche per le regole generali.
Per maggiori informazioni sul modulo aggiuntivo Trasparenza sui Pesticidi contattaci: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
Fonte: GLOBALG.A.P.


