Tel: +39 0932 862613
Visualizza articoli per tag: dvr
SICUREZZA SUL LAVORO E DVR: UNA SENTENZA CHE FA SCUOLA
Sicurezza sul lavoro e DVR: una sentenza che fa scuola
La sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per le carenze nella gestione della sicurezza.
Un grave infortunio sul lavoro, avvenuto nel 2016 presso un’azienda di logistica, ha riportato all’attenzione il ruolo cruciale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nella prevenzione degli incidenti. La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, 26 febbraio 2024, n. 8282), che ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per le carenze nella gestione della sicurezza, sottolinea l’importanza di questo strumento per la tutela dei lavoratori e delle imprese.
Il DVR: obblighi e responsabilità
Il DVR è previsto dal D.Lgs. 81/2008 come documento obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione o dal settore. Deve contenere un’analisi dettagliata di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e definire le misure preventive da adottare per minimizzarli o eliminarli. La normativa è chiara: il DVR non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento operativo essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
La Cassazione ha ribadito che la responsabilità di redigere, aggiornare e monitorare il DVR ricade personalmente sul datore di lavoro. Tale obbligo non è delegabile, nemmeno in caso di subentro in una posizione di garanzia. Il nuovo responsabile ha dunque il dovere di verificare l’adeguatezza del documento esistente e, se necessario, apportare modifiche per colmare eventuali obblighi e carenze.
Un caso emblematico
Nel caso analizzato dalla Cassazione, un lavoratore è stato coinvolto in un grave incidente sul lavoro a causa dell’assenza di misure preventive adeguate, come zone protette e segnaletica per separare pedoni e mezzi semoventi. La documentazione sulla sicurezza, pur presente, era "gravemente carente" e non contemplava i rischi specifici relativi all’area in cui si è verificato l’incidente.
Nonostante il datore di lavoro fosse subentrato nella posizione di responsabilità da pochi mesi, la Corte ha stabilito che ciò non lo esimeva dall’obbligo di verificare e aggiornare il DVR. La mancata valutazione dei rischi specifici è stata considerata una causa determinante dell’evento, e la responsabilità non poteva essere trasferita a chi aveva redatto il documento in precedenza.
Conseguenze della mancata redazione o aggiornamento del DVR
La normativa in vigore prevede sanzioni severe per le imprese che non redigono o aggiornano il DVR, tra cui:
- Sanzioni penali: Arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 15.000 euro.
- Sequestri e blocco delle attività: Le autorità possono disporre la chiusura dell’azienda in caso di gravi inadempienze.
- Danni reputazionali: L’assenza di un DVR o la sua inadeguatezza compromette la credibilità aziendale e può avere ripercussioni sui rapporti con clienti e partner.
La Cassazione ha sottolineato che il DVR è un documento soggetto a revisione in caso di modifiche nei processi produttivi, adozione di nuove tecnologie o incidenti significativi. L’aggiornamento tempestivo è fondamentale per garantire che tutti i rischi siano correttamente analizzati e gestiti.
Un monito per le imprese
La sentenza rappresenta un chiaro monito per tutte le aziende: la sicurezza sul lavoro non può essere trattata come una formalità. Il DVR è il fulcro delle politiche di prevenzione e deve essere gestito con la massima attenzione, sia nella fase di redazione che in quella di aggiornamento (ove si subentra nella gestione di un’attività).
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare un ambiente sicuro, e il DVR rappresenta il primo passo per raggiungere questo obiettivo. Le carenze nel documento non solo mettono a rischio la salute dei lavoratori, ma espongono l’azienda a gravi conseguenze legali, economiche e reputazionali.
Vuoi affidarti ad un nostro consulente per la redazione del DVR? Contattaci: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
SIGILLI ALL’AZIENDA SENZA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR
SIGILLI ALL’AZIENDA SENZA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR
La mancata redazione del Dvr provoca lo stop all'attività d'impresa.
L’ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 4/2021, detta le istruzioni alla sospensione dell'attività d'impresa dopo il giro di vite del dl n. 146/2021 (cd decreto Fiscale), in conversione in legge, che ha individuato nuove ipotesi di «gravi violazioni» sulla sicurezza del lavoro. Dopo le novità del decreto Fiscale, il provvedimento di sospensione va adottato in due ipotesi e produce effetti diversi:
- sospensione dell'attività interessata dalle violazioni;
- sospensione limitata all'attività dei lavoratori interessati alle violazioni: mancata formazione e addestramento; mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) contro le cadute dall'alto.
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando sia constatata la mancata redazione del Dvr. Invece, nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il Dvr è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito (il Dvr, infatti, a norma dell'art. 29, comma 4, del dlgs n. 81/2008 va custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi), il provvedimento di stop può essere adottato con decorrenza dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, che rappresenterà pure il termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. In tal caso, solo se il Dvr reca una data «certa» antecedente al provvedimento di sospensione, l'ispettore potrà procedere al suo annullamento. La mancata elaborazione del Dvr, inoltre, sarà oggetto di prescrizione obbligatoria. Per ottenere la revoca è necessario esibire il Documento di valutazione dei rischi.