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Smart working e nuovi obblighi di sicurezza: cosa cambia per le aziende con la Legge PMI n. 34/2026

La Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (n. 34/2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, introduce un importante aggiornamento sul piano della compliance in materia di lavoro agile. L'intervento non ridisegna le modalità organizzative dello smart working né incide sugli accordi individuali tra azienda e lavoratore. Agisce invece su un aspetto fino ad oggi rimasto in secondo piano: il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza per chi lavora fuori dai locali aziendali, rafforzandone l'efficacia attraverso un regime sanzionatorio specifico.

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la portata della novità è necessario partire dalla Legge n. 81/2017, il cui Capo II è dedicato alle disposizioni che favoriscono l'articolazione flessibile del lavoro subordinato nei tempi e nei luoghi. Quella legge aveva già definito con precisione gli obblighi del datore di lavoro. L'art. 22 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'art. 23 estende poi la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali, incluso il tragitto di andata e ritorno verso il luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività, quando tale scelta risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa.

Si trattava quindi di obblighi già esistenti, che tuttavia nella pratica sono stati spesso sottovalutati o gestiti in modo non strutturato.

La novità introdotta dalla Legge n. 34/2026

L'art. 11 della nuova legge interviene proprio su questo punto, introducendo modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e inserendo la mancata consegna dell'informativa tra le fattispecie sanzionate dall'art. 55 dello stesso decreto. La violazione comporta l'arresto da due a quattro mesi oppure un'ammenda compresa tra 1.708,61 e 7.403,96 euro. La sanzione si applica in caso di mancata consegna sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è sufficiente che manchi la consegna a uno solo dei due soggetti perché l'inadempimento risulti sanzionabile.

Il ruolo dell'informativa e della formazione

L'informativa scritta non è un documento fine a sé stesso. È lo strumento attraverso cui il datore di lavoro trasferisce al lavoratore le conoscenze necessarie per gestire i rischi propri del lavoro da remoto, tra cui l'utilizzo dei videoterminali, l'affaticamento visivo, le problematiche posturali, lo stress lavoro-correlato e le condizioni ergonomiche dell'ambiente di lavoro scelto. Quando il dipendente utilizza dispositivi propri, il datore di lavoro è tenuto a verificare che tali strumenti rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni consegna deve essere documentata in forma tracciabile, poiché in caso di ispezione o contenzioso l'onere della prova ricade sull'azienda.

La sola consegna dell'informativa, tuttavia, non esaurisce gli obblighi di prevenzione. In assenza di un controllo diretto sugli ambienti in cui si svolge la prestazione, è il lavoratore stesso a dover riconoscere i rischi e adottare comportamenti adeguati. Questo rende la formazione specifica sul lavoro agile un elemento integrante della compliance aziendale, non una misura accessoria.

Cosa fare per essere in regola

Le aziende che non hanno ancora predisposto o aggiornato l'informativa, che non ne hanno documentato la consegna o che non hanno avviato percorsi formativi dedicati ai lavoratori in smart working si trovano oggi in una condizione di non conformità rispetto a obblighi pienamente esigibili. Adeguarsi richiede un approccio metodico: ricognizione degli accordi di smart working in essere, verifica della documentazione già consegnata, aggiornamento dei contenuti dell'informativa e pianificazione del rinnovo annuale come attività strutturata nei processi HR e di sicurezza aziendale.

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LEGGE PMI 2026 E SICUREZZA SUL LAVORO: LE MODIFICHE TECNICHE AL D.LGS. 81/2008

La Legge annuale sulle piccole e medie imprese non introduce una riforma organica del sistema prevenzionistico, ma interviene in modo puntuale su alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008, con effetti concreti soprattutto per microimprese, PMI, datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile e aziende che impiegano attrezzature soggette a verifica periodica. Il punto centrale, dal punto di vista tecnico, è che il legislatore non alleggerisce gli obblighi sostanziali di tutela, ma prova a renderne più gestibile l’applicazione nelle realtà organizzative minori.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI

L’intervento più rilevante è contenuto nell’articolo 10, che modifica l’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 inserendo il nuovo comma 5-ter. La disposizione affida all’INAIL il compito di elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni comparativamente più rappresentative di imprese e lavoratori. La norma precisa che tali modelli dovranno contenere anche parametri concreti per la declinazione aziendale, e che lo stesso INAIL dovrà supportare le imprese nella loro adozione sia sul piano gestionale sia su quello applicativo.

Dal punto di vista tecnico, il passaggio è importante perché interviene nell’area dei modelli organizzativi ex art. 30, cioè quegli assetti che, se correttamente adottati ed efficacemente attuati, rilevano anche ai fini dell’efficacia esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001. La novità non crea un nuovo obbligo generalizzato di adozione, ma prova a colmare una criticità nota: per molte PMI i modelli di organizzazione e gestione risultano troppo complessi rispetto alla struttura aziendale. La legge, quindi, non abbassa l’asticella della prevenzione, ma cerca di rendere più accessibile uno strumento finora utilizzato soprattutto nelle organizzazioni più strutturate.

Formazione durante la CIG e addestramento con simulazioni

Lo stesso articolo 10 modifica poi l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 sotto due profili distinti. Il primo riguarda il comma 4, dove viene aggiunta la lettera b-bis: formazione e, ove previsto, addestramento specifico devono avvenire anche in occasione dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro. È una previsione tecnica molto precisa, perché inserisce i periodi di CIG tra i momenti tipici in cui l’azienda può e deve programmare attività formative in materia di sicurezza. Non si tratta soltanto di una facoltà organizzativa: il legislatore la qualifica come occasione rilevante ai fini dell’adempimento formativo.

Il secondo intervento riguarda il comma 5 dello stesso articolo 37, completamente riscritto. La norma conferma che l’addestramento deve essere svolto da persona esperta e sul luogo di lavoro, ma precisa meglio il contenuto minimo dell’attività: prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, oltre a esercitazioni applicate sulle procedure di lavoro sicuro. La vera novità è che gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, purché siano tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

Sul piano operativo, questa modifica è tutt’altro che secondaria. Il legislatore non equipara la simulazione a qualsiasi forma di e-learning, ma la colloca dentro il perimetro dell’addestramento pratico, mantenendo due presidi: la competenza del formatore e la tracciabilità dell’attività. Per le imprese questo significa che l’impiego di realtà virtuale, simulatori o ambienti immersivi diventa normativamente compatibile, ma non può essere improvvisato: dovrà essere inserito in un processo documentato, coerente con i rischi e con le mansioni.

Formazione in materia di sicurezza e decadenza dal trattamento durante la sospensione

Sempre l’articolo 10 interviene anche sull’articolo 4, comma 40, della legge n. 92/2012, chiarendo che tra i corsi di formazione o riqualificazione la cui frequenza è rilevante ai fini del mantenimento del trattamento rientrano espressamente anche quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In termini tecnici, la norma rafforza il legame tra politiche passive del lavoro e formazione prevenzionistica: il lavoratore sospeso che rifiuti senza giustificato motivo un percorso formativo, compreso quello sulla sicurezza, può decadere dal trattamento.

Per le imprese e per chi gestisce HR e compliance, questa previsione è rilevante perché rende la formazione sulla sicurezza ancora più integrata nei processi di gestione del personale nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività, superando l’idea che tali periodi siano “neutri” sotto il profilo prevenzionistico.

Lavoro agile: l’obbligo informativo entra nel Testo Unico

L’articolo 11 della legge interviene in modo diretto sul tema del lavoro agile, inserendo nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-bis. La disposizione stabilisce che, per l’attività svolta in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, in particolare quelli relativi all’uso dei videoterminali, è assicurato mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di una informativa scritta, con cadenza almeno annuale, sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

La norma è molto tecnica perché chiarisce un punto spesso discusso nella prassi: quando il datore non ha disponibilità del luogo in cui il lavoro viene svolto, gli obblighi prevenzionistici non scompaiono, ma vengono adempiuti nei limiti di compatibilità attraverso un presidio informativo strutturato e periodico. L’informativa non può quindi essere generica o meramente formale. Deve individuare i rischi propri della prestazione agile, e questo comporta, in concreto, una maggiore attenzione a temi come ergonomia della postazione, corretto utilizzo dei videoterminali, organizzazione dei tempi di lavoro, affaticamento visivo e condizioni ambientali minime.

Smart working e regime sanzionatorio

La stessa legge modifica anche l’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, includendo espressamente tra le violazioni sanzionate anche la mancata osservanza dell’obbligo informativo previsto dal nuovo art. 3, comma 7-bis. Questo passaggio è decisivo perché trasforma la disciplina del lavoro agile da semplice presidio organizzativo a obbligo prevenzionistico assistito da sanzione penale contravvenzionale. Nel testo coordinato richiamato nelle note della legge, per tale violazione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Sotto il profilo applicativo, questo significa che le aziende che hanno personale in smart working non possono più limitarsi a richiamare formule standard o policy interne non aggiornate. Occorre verificare se l’informativa annuale esista, sia coerente con le mansioni effettive e venga consegnata anche all’RLS. È una novità che rafforza notevolmente la tracciabilità degli adempimenti in materia di lavoro agile.

Verifiche periodiche: nuova cadenza per piattaforme mobili elevabili e piattaforme per frutteto

L’articolo 12 modifica l’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo tra le attrezzature soggette a verifica periodica le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, con verifica triennale. Dal punto di vista tecnico, la disposizione estende e specifica il sistema dei controlli periodici su attrezzature che espongono a rischi elevati, in particolare per lavori in quota e attività agricole specialistiche.

L’impatto operativo è immediato per le imprese che utilizzano queste attrezzature, perché comporta l’adeguamento del piano delle verifiche, della documentazione tecnica e del monitoraggio delle scadenze. Per il settore agricolo, in particolare, la norma segnala una crescente attenzione verso attrezzature impiegate in contesti operativi spesso esclusi dalle letture più “industriali” del Testo Unico, ma caratterizzati da un indice di rischio elevato.

Le semplificazioni agricole non incidono direttamente sugli obblighi prevenzionistici

Nello stesso articolo 10, la legge prevede anche una semplificazione amministrativa per l’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli, che può essere presentata direttamente all’INPS. Si tratta però di una misura che riguarda gli adempimenti amministrativi previdenziali e non modifica direttamente il quadro degli obblighi prevenzionistici. Dal punto di vista redazionale, quindi, va distinta dalle vere novità in materia di sicurezza, che restano quelle relative a modelli organizzativi, formazione, smart working e verifiche di attrezzature.

Un intervento puntuale, ma con effetti pratici immediati

Letta in chiave tecnica, la Legge PMI 2026 non cambia i principi della prevenzione aziendale, ma introduce quattro effetti molto concreti: prova a rendere più accessibili i modelli organizzativi nelle PMI, amplia le occasioni e gli strumenti di formazione, tipizza meglio l’adempimento datoriale nel lavoro agile e aggiorna il perimetro delle verifiche periodiche sulle attrezzature. Sono interventi settoriali, ma destinati a incidere subito su procedure interne, registri formativi, informative per lo smart working e scadenzari delle verifiche.

 

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Lavoratori Stranieri: sicurezza sul lavoro e malattie professionali in Italia

Nel panorama lavorativo italiano, i lavoratori stranieri rivestono un ruolo cruciale, contribuendo in modo significativo a settori come l'agricoltura, l'edilizia e la ristorazione. L'aumento della loro presenza ha aiutato a compensare la carenza di manodopera in diverse aree dell'economia. Tuttavia, insieme ai benefici apportati, si evidenziano anche delle criticità in termini di sicurezza sul lavoro. I dati raccolti dallo studio INAIL "Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli immigrati" rivelano una maggiore esposizione ai rischi di infortuni e malattie professionali per i lavoratori stranieri, con tassi più elevati rispetto a quelli italiani.

Dati sugli infortuni e malattie professionali

Secondo i dati aggiornati al 30 aprile 2024, nel 2023 gli infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL sono stati 590.215, di cui il 20,2% ha coinvolto lavoratori stranieri, pari a 119.159 casi. Di questi, circa l'82% proviene da Paesi extra UE, corrispondenti a 97.429 infortuni, mentre il restante 18% proviene da Paesi comunitari, con 21.730 denunce. Nonostante una leggera diminuzione nel numero di infortuni per i lavoratori stranieri, la percentuale è comunque superiore a quella degli italiani, con i quali si è registrato un calo delle denunce del 19%.

Il 2023 ha visto un numero di infortuni mortali pari a 1.147, di cui il 19,2% (circa 220) ha coinvolto lavoratori stranieri, con una predominanza degli infortuni mortali tra quelli provenienti da Paesi non comunitari. Rispetto all'anno precedente, si segnala una riduzione dei decessi tra i lavoratori stranieri di 28 unità (-15 per i non comunitari e -13 per i comunitari), ma l'incidenza degli infortuni mortali tra i lavoratori stranieri è risultata più alta rispetto alla media storica, pari al 19,2% nel 2023, contro una media del 17,5% per i lavoratori italiani.

Settori a Rischio: Dove i Lavoratori Stranieri Sono Più Esposti

L’agricoltura emerge come uno dei settori con la più alta incidenza di infortuni tra i lavoratori stranieri. Più della metà dei lavoratori stranieri è impiegata come bracciante agricolo, e sono proprio questi lavoratori a subire il maggior numero di infortuni. Il lavoro agricolo comporta l’esposizione a rischi fisici significativi, come sollevamento di carichi pesanti, esposizione agli agenti atmosferici e l'uso di macchinari pericolosi. La natura manuale e fisicamente intensa del lavoro rende i lavoratori stranieri particolarmente vulnerabili agli incidenti.

Anche nei settori dell’edilizia e dei trasporti i lavoratori stranieri sono particolarmente esposti. Questi settori, caratterizzati da lavori fisici e l'uso di attrezzature pesanti, sono tra quelli con il tasso più alto di incidenti sul lavoro. Le difficoltà linguistiche e la scarsa consapevolezza dei diritti spesso mettono i lavoratori stranieri in una condizione di maggiore vulnerabilità, poiché non sempre hanno accesso alle informazioni necessarie sulla sicurezza sul lavoro o sulle tutele legali.

Cause e condizioni di lavoro

Le condizioni di lavoro precarie e la prevalenza di mansioni fisiche a cui sono assegnati i lavoratori stranieri sono tra le principali cause degli infortuni e delle malattie professionali. La scarsità di formazione specifica sulla sicurezza, l'accesso limitato a risorse per la protezione sul lavoro, e la difficoltà di comunicazione a causa delle barriere linguistiche, sono tutti fattori che aumentano la vulnerabilità dei lavoratori stranieri. Inoltre, la mancanza di un adeguato supporto legale e sindacale spesso rende difficile per questi lavoratori denunciare situazioni di rischio e ottenere assistenza.

Nel settore agricolo, in particolare, il lavoro espone continuamente i lavoratori a rischi legati all'ambiente, come condizioni climatiche estreme e l'esposizione a sostanze chimiche pericolose. I settori dell'edilizia e dei trasporti, dove l'attività fisica e l'uso di macchinari pesanti sono all'ordine del giorno, presentano un'incidenza elevata di infortuni tra i lavoratori stranieri.

Per garantire una maggiore sicurezza sul lavoro per i lavoratori stranieri, è fondamentale implementare politiche di sicurezza che siano mirate e inclusive. Investire in formazione sulla sicurezza sul lavoro, con un focus specifico sui settori a maggior rischio come l'agricoltura, l'edilizia e i trasporti, è essenziale. La formazione dovrebbe coprire non solo la prevenzione degli infortuni, ma anche l'uso sicuro delle attrezzature e la gestione dei rischi.

 

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UNI EN 17975:20205: ARRIVA IN ITALIA LA NORMA EUROPEA SULLA SICUREZZA IN MANUTENZIONE

Dal 24 luglio 2025 le aziende italiane hanno a disposizione un nuovo riferimento per la gestione dei rischi durante le attività di manutenzione. L'Ente Italiano di Normazione ha recepito la UNI EN 17975:2025, prima norma europea che disciplina in modo organico la procedura LOTO (Lockout/Tagout) per l'isolamento delle fonti energetiche e dei fluidi pericolosi.

Un problema concreto: il 20% degli infortuni mortali avviene durante le operazioni di manutenzione

Secondo dati INAIL, circa un infortunio mortale su cinque in Italia si verifica durante operazioni di manutenzione, ordinaria o straordinaria che sia. Le cause sono ricorrenti: mancato isolamento delle fonti energetiche, rilascio improvviso di fluidi in pressione, fughe di gas, scariche elettriche, contatto con sostanze chimiche.

La manutenzione è una fase di particolare vulnerabilità. Si interviene su macchinari complessi, spesso ancora parzialmente in esercizio, dove i rischi non sono sempre immediatamente percepibili. Fino ad oggi, in Europa mancava uno standard armonizzato che definisse procedure uniformi per queste situazioni critiche.

Cosa prevede la norma                                                                                

La UNI EN 17975:2025, dal titolo completo "Maintenance – Risk control processes of energies and fluids risks in maintenance activities – Guidance", fornisce agli utenti una guida per identificare, valutare e controllare i rischi durante la manutenzione sugli elementi in uso.

Il documento definisce principi, procedure e responsabilità precise. Ogni azienda deve identificare e classificare tutte le fonti di energia e fluidi presenti nei propri impianti: elettricità, gas, vapore, oli, aria compressa, sostanze chimiche. Per ciascuna fonte va definita la modalità di isolamento più appropriata.

La norma introduce ufficialmente in Europa la metodologia Lockout/Tagout, in italiano isolamento, blocco ed etichettatura. Si tratta di un sistema già consolidato negli Stati Uniti con lo standard OSHA, ma finora assente nella normativa europea. Il principio è semplice: prima di intervenire su un impianto, tutte le fonti pericolose vanno fisicamente bloccate e segnalate in modo visibile.

La norma prevede quattro processi di controllo del rischio, da scegliere in base all'analisi della situazione specifica. L'isolamento rinforzato prevede il lockout/tagout completo di energie e fluidi. L'isolamento standard utilizza il lockout di energie e fluidi con procedure meno stringenti. La neutralizzazione gestisce energie e fluidi mediante i sistemi di controllo esistenti. Le disposizioni specifiche si applicano ad attività particolari che comportano energie e fluidi.

La scelta tra queste modalità non è arbitraria. Ogni attività di manutenzione deve essere preceduta da un'analisi del rischio che identifica tutte le fonti presenti e stabilisce le misure per ridurre i rischi al livello più basso possibile.

Le zone grigie organizzative

Un aspetto interessante introdotto dalla norma riguarda le cosiddette zone grigie. Sono quelle attività ricorrenti e apparentemente semplici che si collocano a metà tra manutenzione vera e propria e operazioni ordinarie. Spesso vengono affidate agli operatori di produzione anziché ai manutentori specializzati, generando ambiguità sulle responsabilità.

La norma stabilisce che anche queste situazioni devono essere sottoposte ad analisi dei rischi e regolate da procedure operative standard. L'obiettivo è eliminare vuoti di responsabilità e interpretazioni soggettive che, nei fatti, costituiscono un rischio aggiuntivo.

Chi deve applicarla

La trasversalità della norma è evidente. Si applica all'industria manifatturiera per la manutenzione di linee di produzione, presse e robot. Nel settore energia riguarda centrali elettriche, reti di distribuzione e impianti di cogenerazione. Il comparto chimico e petrolchimico è coinvolto per raffinerie e stabilimenti con fluidi ad alta pericolosità.

Ma la norma interessa anche settori meno scontati. L'edilizia per gli impianti HVAC e idraulici. L'alimentare per i sistemi a vapore e refrigerazione industriale. Trasporti e logistica per gli interventi su treni e metropolitane. Acquedotti e depuratori per le stazioni di pompaggio e gli impianti di trattamento.

La norma si applica anche a strutture medio-piccole come ospedali, hotel e panifici industriali, spesso dotati di impianti complessi che richiedono manutenzione regolare su sistemi ad alto rischio energetico.

La formazione diventa centrale

La UNI EN 17975:2025 dedica ampio spazio ai requisiti formativi. La formazione sulla procedura LOTO deve includere una parte teorica e una pratica, quest'ultima svolta su impianti reali o tramite simulazione. Al termine è richiesta una valutazione delle conoscenze acquisite, con rilascio di un rapporto sulla capacità di svolgere correttamente i processi di isolamento. L'aggiornamento è raccomandato ogni tre anni.

L'obiettivo è chiaro: i lavoratori non devono più affidarsi soltanto all'esperienza o all'intuito, ma seguire procedure standardizzate, scritte e condivise. Un cambio di approccio culturale prima ancora che tecnico.

Figure professionali e responsabilità

La norma introduce figure specifiche con ruoli ben definiti. Il lockout/tagout officer coordina le operazioni. L'operation manager autorizza gli interventi. Il lockout officer esegue materialmente le procedure. Il lockout/tagout manager supervisiona l'intero sistema.

La responsabilità principale resta del datore di lavoro, che deve garantire la coerenza delle procedure aziendali con le prescrizioni della norma, predisporre piani di prevenzione adeguati e assicurare la formazione continua degli operatori.

Volontaria ma necessaria

La norma tecnica è volontaria, come stabilito dal Regolamento UE 1025 del 2012 sulla normazione europea. Tuttavia rappresenta lo stato dell'arte della sicurezza nella manutenzione. In caso di incidente, la mancata conformità potrebbe far emergere carenze nell'organizzazione della sicurezza aziendale durante valutazioni ispettive o procedimenti giudiziari.

Come osserva l'Associazione nazionale dei responsabili della sicurezza industriale, un impianto sicuro non è solo un obbligo normativo ma anche un vantaggio operativo: meno incidenti significano meno fermi macchina, continuità produttiva e maggiore efficienza.

Cosa devono fare le aziende

Le imprese sono chiamate ad aggiornare i propri sistemi di gestione della sicurezza. Servono schede di identificazione delle fonti di energia, permessi di lavoro, certificati di lockout e procedure operative standard. La rimozione dei dispositivi lockout deve essere consentita solo al personale autorizzato con procedure formalizzate.

L'implementazione richiede un investimento iniziale in termini di tempo e risorse, ma garantisce una riduzione misurabile degli infortuni e dei fermi macchina non programmati. Un'adeguata gestione dei rischi non solo tutela l'azienda da responsabilità legali, ma migliora la continuità operativa.

Prospettive

La norma non affronta gli aspetti ambientali legati alle energie e ai fluidi, né i rischi derivanti dalla mancanza di elementi vitali come l'aria respirabile. Questi casi particolari rientrano nell'ambito di applicazione ma non sono dettagliati nel documento. Si tratta di un punto di partenza che lascia prevedere possibili integrazioni future, in linea con il percorso europeo di innalzamento progressivo degli standard di tutela.

Per le aziende italiane che svolgono manutenzione su macchine, impianti e infrastrutture, l'adeguamento alla UNI EN 17975:2025 costituisce un investimento in sicurezza, continuità operativa e tutela dei lavoratori. Un passaggio necessario per allinearsi alle migliori pratiche europee e rafforzare la credibilità nei confronti di lavoratori, clienti e autorità di controllo.

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Emergenze Climatiche e Sicurezza sul Lavoro: il Nuovo Protocollo Caldo

L'estate del 2025 ha portato con sé temperature record che hanno messo a dura prova soprattutto chi è costretto a lavorare sotto il sole cocente o in ambienti non adeguatamente climatizzati. È in questo contesto che nasce il Decreto Ministeriale 95 del 9 luglio 2025, una risposta concreta e tempestiva alle sfide poste dal cambiamento climatico nel mondo del lavoro.

Il decreto recepisce infatti l'accordo sottoscritto appena una settimana prima, il 2 luglio, presso il Ministero del Lavoro, dove si sono riunite le principali parti sociali del Paese per definire un "Protocollo quadro per le misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche".

L'obiettivo principale del protocollo è ambizioso ma necessario: contenere i rischi lavorativi derivanti dalle emergenze climatiche senza compromettere la continuità delle attività produttive, garantendo al contempo la tutela della salute psicofisica dei lavoratori. Si tratta di un equilibrio delicato che richiede misure specifiche sia per i lavoratori outdoor, esposti direttamente alle condizioni climatiche estreme, sia per quelli indoor che operano in ambienti chiusi dove potrebbero non essere rispettati i criteri minimi di microclima.

Una delle novità più significative riguarda l'obbligo per i datori di lavoro di integrare nei loro Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) una nuova categoria di pericoli legati al clima e al microclima. Questo significa che d'ora in poi le aziende dovranno monitorare quotidianamente i bollettini meteorologici e adottare misure preventive automatiche ogni volta che viene diramata un'allerta. Non si tratta più di una valutazione statica, ma di un processo dinamico che si adatta alle condizioni ambientali in continua evoluzione.

Il protocollo prevede anche l'attivazione di tavoli contrattuali a vari livelli - nazionale, territoriale e aziendale - per permettere l'integrazione di queste misure nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa flessibilità è fondamentale perché consente di adattare le protezioni alle specifiche necessità dei diversi settori: quello che funziona in un cantiere edile potrebbe non essere adeguato per un'azienda agricola o per un'officina meccanica.

Le misure operative previste dal decreto sono concrete e immediate. La formazione dei lavoratori dovrà ora includere moduli specifici sui rischi legati al cambiamento climatico, mentre la sorveglianza sanitaria si concentrerà maggiormente sulla prevenzione dei colpi di calore e dei disturbi legati al microclima. I dispositivi di protezione individuale dovranno essere aggiornati con equipaggiamenti stagionali adeguati, e soprattutto sarà possibile riorganizzare turni e orari di lavoro modificando gli orari di inizio e fine delle attività in base alle condizioni climatiche previste.

Particolare attenzione è dedicata ai cantieri temporanei, dove spesso i lavoratori sono esposti per ore alle intemperie senza adeguate protezioni. I coordinatori per la sicurezza dovranno ora includere obbligatoriamente il rischio microclima nei Piani di Sicurezza e Coordinamento, prevedendo aree d'ombra strutturate, pause frequenti e programmate, distribuzione continua di bevande e DPI specifici per affrontare le diverse condizioni climatiche.

Un aspetto innovativo del decreto riguarda l'integrazione con il sistema degli ammortizzatori sociali. I datori di lavoro potranno trasmettere alla sede INPS gli accordi sottoscritti a livello territoriale per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni quando si verificano situazioni climatiche eccezionali che rendono impossibile o pericoloso continuare l'attività lavorativa. Inoltre, l'INAIL potrà riconoscere premialità alle imprese che adottano virtuosamente gli accordi previsti dal protocollo, creando un sistema di incentivi che premia chi investe nella sicurezza dei propri dipendenti.

Il monitoraggio dell'efficacia di queste misure è garantito da un meccanismo strutturato: le parti firmatarie si incontreranno ogni sei mesi per valutare l'attuazione del protocollo e apportare eventuali correzioni, mentre potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e di altri enti competenti. È previsto anche che le ordinanze locali emanate per fronteggiare eventi climatici estremi possano essere qualificate come giustificazioni valide per eventuali ritardi nei lavori, eliminando così il rischio di sanzioni contrattuali per circostanze oggettivamente imprevedibili.

L'implementazione di queste misure richiederà certamente un periodo di adattamento e investimenti da parte delle aziende, ma rappresenta anche un'opportunità per modernizzare i processi produttivi e migliorare le condizioni di lavoro. Le imprese che sapranno cogliere per prime questa sfida potranno contare su lavoratori più motivati, minori assenze per malattia, riduzione degli infortuni e, non ultimo, accesso a incentivi e riconoscimenti che potrebbero tradursi in vantaggi competitivi significativi nel medio e lungo termine.

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Dal 1° ottobre 2024, per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili è diventato obbligatorio possedere la cosiddetta patente a crediti. Si tratta di uno strumento introdotto per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e premiare le aziende più virtuose. La novità più recente riguarda la possibilità, attiva dal 10 luglio tramite piattaforma dedicata, di ottenere crediti aggiuntivi fino a raggiungere il massimo punteggio previsto: 100 punti.

Questa nuova funzione è accessibile attraverso il portale telematico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che consente alle imprese di visualizzare il proprio punteggio aggiornato, caricare documentazione utile e, se necessario, delegare un consulente per gestire le operazioni. Il sistema di accreditamento digitale consente di valorizzare l’impegno concreto dell’impresa in materia di sicurezza e legalità.

I requisiti richiesti per l’ottenimento di punti extra

La nota n. 288 del 15 luglio 2025 chiarisce in dettaglio i criteri con cui vengono attribuiti i crediti aggiuntivi. Per quanto riguarda l’anzianità aziendale, il sistema prevede un incremento graduale basato sulla data di iscrizione alla Camera di Commercio. Questo dato viene rilevato automaticamente per le imprese italiane, mentre deve essere autodichiarato per quelle estere. I crediti assegnati aumentano col tempo: ad esempio, un’impresa iscritta da dieci anni riceve tre crediti, che l’anno successivo diventeranno cinque, fino a un massimo di dieci.

Un altro requisito riconosciuto è il possesso della certificazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001. La documentazione deve essere caricata dal legale rappresentante o da un suo delegato, indicando le date di validità del certificato. Allo stesso modo, è possibile caricare un nuovo certificato a partire da un mese prima della scadenza del precedente, mantenendo così la continuità dei crediti.

Anche il Modello Organizzativo e di Gestione conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, se asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale, consente di ottenere crediti. L’asseverazione deve essere allegata con le relative date di validità, e può essere aggiornata in prossimità della scadenza. La veridicità delle asseverazioni sarà verificata incrociando i dati con gli organismi paritetici.

Sono riconosciuti crediti anche a chi possiede certificazioni SOA di classifica I o II. In questo caso, indipendentemente dalla categoria, è necessario caricare il certificato con date di validità aggiornate. In caso di rinnovo, la sostituzione del documento può avvenire digitalmente con la stessa modalità prevista per gli altri requisiti.

Un altro elemento che dà diritto a crediti è la consulenza e il monitoraggio svolto da organismi paritetici con esito positivo. La relativa attestazione deve essere caricata dal legale rappresentante con le date di validità, e può anch’essa essere aggiornata automaticamente attraverso il portale.

Nel caso in cui uno di questi requisiti perda temporaneamente validità (ad esempio, se la certificazione viene sospesa), l’impresa ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato, allegando il provvedimento di sospensione, affinché vengano sottratti i relativi crediti. Qualora invece vengano caricati per errore documenti errati o non validi, è possibile effettuare la rettifica manualmente entro la notte successiva. Se il punteggio è già stato aggiornato, sarà necessario rivolgersi all’Ufficio territoriale, che provvederà a rimuovere il requisito errato per consentire un nuovo caricamento corretto.

Durante le ispezioni, se viene accertato che un’impresa ha dichiarato il possesso di requisiti non effettivamente in suo possesso, il personale ispettivo può proporre l’invalidazione dei relativi crediti. Tale proposta deve essere approvata dal dirigente competente, che notificherà al rappresentante legale la decurtazione dei punti.

Il portale consente inoltre la consultazione in tempo reale del punteggio, aggiornata ogni 24 ore. È possibile delegare soggetti terzi, come consulenti, organismi paritetici o committenti, alla gestione della patente. Questa funzione rafforza la trasparenza nei confronti di clienti e pubbliche amministrazioni e favorisce una gestione più efficiente della documentazione.

La possibilità di accumulare fino a 100 punti non è solo una questione formale, ma rappresenta una leva strategica per distinguersi nel mercato e dimostrare il proprio impegno concreto nella sicurezza e nella gestione aziendale. Una buona gestione della patente può influenzare positivamente la partecipazione a bandi, la reputazione verso i committenti e la relazione con le autorità.

 

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Garantire la sicurezza dei lavoratori, soprattutto durante l'estate, è fondamentale per prevenire infortuni e malattie professionali legate alle alte temperature. L'INAIL dedica particolare attenzione a questo tema, riconoscendo che lo stress termico rappresenta un rischio significativo per la salute dei lavoratori. Il microclima degli ambienti di lavoro, influenzato da fattori come temperatura, umidità, velocità dell'aria e temperatura radiante, può compromettere il benessere termico e la performance lavorativa.

In ambienti severi, come cantieri o attività agricole all'aperto, l'esposizione prolungata al caldo può sovraccaricare il sistema cardiovascolare, aumentando il rischio di colpi di calore e altre patologie correlate. Per affrontare questa problematica, l'INAIL ha sviluppato il progetto Worklimate, un sistema di previsione dello stress da calore che utilizza modelli meteorologici avanzati per valutare il rischio termico in tempo reale. Questo strumento consente a datori di lavoro e lavoratori di adottare misure preventive tempestive, come la sospensione delle attività all'aperto durante le ore più calde, la rotazione dei turni e l'uso di abbigliamento protettivo.

Con l'estate 2025 che ha già fatto registrare temperature record in molte regioni d'Italia, superando i 40 gradi in diverse regioni, le amministrazioni regionali hanno deciso di adottare misure straordinarie per proteggere la salute dei lavoratori più esposti. Tra le azioni principali, vi è il divieto di svolgere attività lavorative all'aperto durante le ore più calde della giornata, una misura che riguarda in particolare i settori dell'edilizia, dell'agricoltura e del florovivaismo.

Le ordinanze Regionali

La Regione Sicilia è stata una delle prime a intervenire con l'adozione di un'ordinanza che sospende temporaneamente tutte le attività lavorative all'aperto dal 26 giugno e fino al 31 agosto 2025, nei giorni in cui il rischio di stress termico per i lavoratori è elevato. La decisione è stata presa a causa delle temperature record registrate in alcune aree, che hanno spinto le autorità regionali a proteggere i lavoratori dalla possibilità di incorrere in colpi di calore o altri problemi legati all'esposizione prolungata al sole. Questa ordinanza riguarda le aziende agricole, florovivaistiche, edili (e affini) e le cave. Lo stop scatterà dalle 12,30 alle 16 nelle aree e nei giorni in cui verrà segnalato, nella fascia oraria, un livello di rischio "alto" dalla mappa “Lavoratore al sole e attività fisica intensa” disponibile sul sito internet del progetto Worklimate 2.0 dell'Inail. 

Anche altre regioni, come l'Emilia-Romagna, hanno seguito questa strada, adottando misure simili per tutelare la sicurezza dei lavoratori. In questo caso, l'ordinanza è stata emessa con validità fino al 15 settembre 2025.

Anche in Lombardia, dal 2 luglio e fino al 15 settembre, è vietata l'attività lavorativa all'aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente nei giorni in cui è segnalato un livello di rischio "alto" sulla mappa giornaliera del sito Worklimate.

Il Presidente della Regione Basilicata, il 24 giugno scorso ha firmato un'ordinanza che vieta il lavoro agricolo nelle ore più calde, dalle ore 12.30 alle 16, nei giorni in cui la mappa Worklimate dell'Inail segnala un rischio alto per i lavoratori esposti al sole. L'ordinanza resterà in vigore fino al 31 agosto prossimo.

A fronte dell'ondata di calore che ha interessato anche il Veneto, il Presidente della Regione, ha emanato un decreto che mira a tutelare la salute dei lavoratori esposti a temperature elevate e a radiazioni solari, in particolare quanti operano all'aperto o in ambienti non climatizzati. Il provvedimento, che recepisce le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, raccomanda ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Viene, suggerito, inoltre, di prevedere rotazioni del personale per ridurre i tempi di esposizione al caldo, garantire adeguata idratazione e sorveglianza sanitaria, adottare abbigliamento e dispositivi di protezione idonei. 

I settori coinvolti

Le misure riguardano in particolare i settori più esposti al caldo, come quello dell'agricoltura, dell'edilizia, dei cantieri e della logistica all’aperto. Per esempio, i lavoratori nei campi, che devono raccogliere frutta e verdura o curare le coltivazioni, sono tra i più vulnerabili durante le ondate di calore. Per loro, l'interruzione delle attività nelle ore più calde è fondamentale per evitare rischi gravi per la salute. Le ordinanze impongono un divieto di lavoro tra le 12:30 e le 16:00, con l’obiettivo di proteggere i lavoratori durante le ore più calde del giorno. Tuttavia, alcuni governatori regionali hanno suggerito che le imprese adottino soluzioni alternative, come la rotazione dei turni, l’anticipo o il posticipo dei lavori, in modo da ridurre al minimo l’impatto delle alte temperature.

Misure preventive consigliate

Le ordinanze non si limitano al divieto di lavoro nelle ore più calde, ma sollecitano anche l'adozione di misure preventive da parte delle imprese. Tra queste, la fornitura di acqua potabile fresca ai lavoratori, la creazione di aree ombreggiate dove poter riposare durante le pause, e l’utilizzo di abbigliamento adeguato che protegga dal sole. Inoltre, le autorità regionali hanno suggerito che i datori di lavoro attuino un controllo costante sulle condizioni di salute dei lavoratori, garantendo che ogni singolo dipendente non mostri segni di stress termico.

L’adozione di ordinanze regionali per vietare il lavoro all’aperto durante le ondate di calore estremo segna un passo importante nella protezione della salute dei lavoratori in un contesto climatico che sta diventando sempre più pericoloso. La sfida sarà quella di affrontare l'emergenza caldo in maniera sistematica e coordinata, cercando di garantire la sicurezza sul lavoro in tutto il territorio italiano, anche in vista di future estati sempre più calde.

 

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (sez. IV, n. 14443 del 14 aprile 2025) ha riportato l’attenzione su un tema centrale per chi si occupa di sicurezza sul lavoro: il ruolo e le responsabilità del preposto.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un infortunio mortale, occorso durante delle operazioni di scarico, che si sono svolte in un’area aziendale non adatta e non valutata per quel tipo di attività. Un lavoratore è stato travolto da un mezzo in manovra, perdendo la vita. Al centro del processo non vi era solo l’organizzazione generale del lavoro, ma soprattutto il comportamento di colui che, in quel contesto, ricopriva il ruolo di preposto (A).

La figura in questione (A), secondo quanto accertato in giudizio, era a conoscenza delle condizioni operative non conformi e dei rischi connessi a quell’attività. Tuttavia, nonostante questa consapevolezza, non aveva attivato alcuna procedura di segnalazione verso i propri superiori, né aveva adottato misure per impedire che il lavoro proseguisse in un contesto pericoloso. La Cassazione ha confermato la condanna a suo carico per omicidio colposo, riconoscendo in quella mancata comunicazione una grave violazione del dovere di garanzia che il preposto ha in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Questo caso assume particolare rilevanza alla luce delle modifiche normative introdotte dalla Legge 215 del 2021, che ha rafforzato i compiti attribuiti al preposto nell’ambito del D.Lgs. 81/2008. L’articolo 19 del Testo Unico, in particolare la lettera f-bis, aggiunta ex novo, richiede al preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo con riferimento alle «deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo», e dall’altro di adempiere all’obbligo aggiuntivo di «segnalare tempestivamente al datore di lavoro e dirigente le non conformità rilevate» ai fini di un loro intervento risolutivo.

Nella sentenza in esame, la Corte ha chiarito che la responsabilità del preposto non si esaurisce nel mero controllo o nella supervisione formale. Essa implica un coinvolgimento attivo, un’attività concreta di vigilanza e intervento, specialmente quando si riscontrano situazioni di rischio evidenti. Anche la difesa dell’imputato, che aveva sostenuto di non avere piena autonomia decisionale o una chiara investitura formale, è stata respinta. La Corte ha infatti ricordato che non serve una nomina ufficiale per far scattare le responsabilità previste dalla legge: se un lavoratore svolge di fatto compiti di coordinamento, vigilanza o controllo, egli assume automaticamente il ruolo – e le responsabilità – del preposto.

Dal punto di vista aziendale, questa vicenda costituisce un monito molto chiaro. Non è sufficiente designare formalmente i preposti o fornire loro una formazione di base. È necessario che le imprese creino un contesto organizzativo in cui i preposti si sentano pienamente legittimati e supportati nell’esercizio delle loro funzioni. Devono avere gli strumenti, il tempo e l’autorevolezza per sospendere un’attività pericolosa, per chiedere l’intervento del servizio di prevenzione e per segnalare eventuali carenze o anomalie senza temere ripercussioni.

Un altro aspetto da considerare è la capacità dell’azienda di tradurre queste segnalazioni in azioni concrete. Se un preposto individua un rischio e lo segnala, ma il sistema aziendale non reagisce, il meccanismo di prevenzione è comunque inefficace. L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, l’adeguamento delle procedure e l’intervento tempestivo nei luoghi di lavoro devono essere conseguenze automatiche e sistematiche delle comunicazioni che provengono dal campo.

In sintesi, questa sentenza conferma che la sicurezza sul lavoro non è una somma di adempimenti formali, ma una responsabilità condivisa, che vive nelle scelte quotidiane e nelle azioni concrete. Il preposto non è una figura “intermedia” o marginale, ma un attore fondamentale del sistema di prevenzione. Quando questo ruolo viene esercitato con superficialità, o peggio, ignorato nei suoi obblighi essenziali, le conseguenze possono essere tragiche. Ma quando viene invece valorizzato, formato e sostenuto, diventa una vera garanzia di tutela per tutti i lavoratori.

 

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Intelligenza artificiale, salute e sicurezza sul lavoro: una nuova sfida per imprese e lavoratori

Oggi, 28 aprile 2025, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), siamo chiamati a riflettere su un tema tanto attuale quanto complesso: come stanno cambiando i luoghi di lavoro sotto la spinta della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.

Il mondo produttivo sta vivendo una vera rivoluzione. Tecnologie come la robotica collaborativa, i sistemi di monitoraggio intelligente, la realtà virtuale per la formazione e la gestione algoritmica delle attività promettono di ridurre l’esposizione ai rischi, prevenire infortuni e migliorare la qualità della vita lavorativa. Non si tratta più solo di automazione dei compiti ripetitivi: oggi l'intelligenza artificiale aiuta a monitorare in tempo reale condizioni ambientali e parametri fisiologici dei lavoratori, ad anticipare guasti e anomalie, a simulare situazioni di emergenza migliorando la prontezza delle risposte.

Secondo il rapporto pubblicato dall’OIL per questa Giornata, l’adozione di tecnologie digitali, se guidata con intelligenza, può portare benefici tangibili: luoghi di lavoro più sicuri, lavoratori più protetti, imprese più resilienti. Tuttavia, questo stesso processo apre scenari nuovi, che non possono essere ignorati. L'iper-sorveglianza tramite sensori e dati biometrici, il sovraccarico cognitivo dovuto alla gestione di flussi informativi sempre più complessi, l’aumento dei ritmi produttivi, il rischio di nuove disuguaglianze legate al divario digitale sono sfide concrete che le imprese devono affrontare con responsabilità.

Non è sufficiente introdurre, dunque, solo nuove tecnologie. Occorre costruire una vera cultura della sicurezza digitale, capace di integrare innovazione e tutela della persona. L’OIL invita a un approccio proattivo, in cui l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, la valutazione continua dei nuovi rischi e il coinvolgimento attivo di chi opera ogni giorno nei luoghi di lavoro diventino elementi imprescindibili. La tecnologia, sottolinea il rapporto, deve essere uno strumento per valorizzare il lavoro umano, non per indebolirlo o disumanizzarlo.

Le imprese che vorranno essere protagoniste della trasformazione dovranno saper bilanciare efficienza e rispetto dei diritti, performance e benessere, crescita economica e sostenibilità sociale. Investire in sicurezza oggi significa, più che mai, investire in innovazione responsabile.

In questo 28 aprile, guardando al futuro, Promotergroup S.p.A., rinnova l’impegno a mettere la persona al centro anche nell’era delle macchine intelligenti. Perché nessun algoritmo potrà mai sostituire il valore della salute, della dignità e della sicurezza sul lavoro.

Per saperne di più, è possibile consultare il Rapporto OIL 2025 dedicato a "Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro" qui.

 

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Le nuove FAQ sulla Patente a Crediti pubblicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Chiarimenti importanti su obblighi e requisiti per le imprese e i lavoratori nei cantieri, a seguito dell'aggiornamento delle FAQ sulla Patente a Crediti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente aggiornato le FAQ relative alla "Patente a Punti", strumento introdotto dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dall'art. 27 del D.lgs. 81/08. La Patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere incrementati fino a un massimo di 100 crediti o ridotti a seguito di sanzioni o provvedimenti definitivi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, nonché dei lavoratori autonomi.

Cosa sono le FAQ sulla Patente a Crediti?

Il 17 gennaio 2025, l'INL ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ (Frequently Asked Questions) relative alla Patente a Crediti, con l'obiettivo di rispondere alle domande più frequenti sollevate da imprese e lavoratori. Già ad ottobre dello stesso anno, l'Ispettorato aveva fornito risposte a 16 quesiti inviati.

Qui di seguito sono riportate le nuove risposte ai quesiti, dal n. 17 al n. 27.

FAQ 17 – Differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”

In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”.

Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L'“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.

FAQ 18 – Possesso Patente a Crediti da parte del General Contractor

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria - pur avendo i requisiti di impresa edile - agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell'esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente "non tecnico" per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato all'obbligo di richiedere la patente a crediti?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

 

FAQ 19 – Idraulici, Vetrai, o fornitori di infissi

La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?

Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.

FAQ 20 – Attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione

Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell'art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?

Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

FAQ 21 – Perdita del possesso della Certificazione SOA in III classifica

Qualora l'impresa perda la certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all'impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l'accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?

L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” e successivamente al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, …”. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.

 

FAQ 22 – Responsabilità dell’impresa appaltatrice relativa al controllo sui soggetti subappaltatori

Come si esplica la responsabilità dell'impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? È sufficiente la verifica in fase di affidamento?

L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori

FAQ 23 – Obbligo di informazione richiesta patente al RSL o al RSLT

Per quanto concerne l'obbligo di informazione dell'avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalità deve essere dimostrato l'assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)?

La norma non stabilisce le modalità di trasmissione dell’informazione al RLS o al RLST; pertanto, è possibile dimostrare l’avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.

FAQ 24 – Impresa familiare con collaboratori familiari

Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).

FAQ 25 – Lavoratore autonomo e assunzione dipendente

Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?

I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.

FAQ 26 -Servizio di Pronto Soccorso interno a un cantiere

Un servizio di pronto soccorso all'interno di un cantiere costituisce una attività di mera fornitura o è soggetta alla patente a crediti?

Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

 

FAQ 27 – Istallazione di impianti di vinificazione e DURF

Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il "possesso del DURF'; per il quale è necessario che risultino versamenti nel "conto fiscale" a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell'ultimo triennio, al 10% dei "ricavi" dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l'IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?

Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

L'ESPERTO RISPONDE

A cura del Dott. Francesco Ricupero Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

Requisiti per la richiesta patente a crediti: differenza tra "esenzione giustificata" e "non obbligatorio" e possibili variazioni

In occasione della compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti, il portale consente di indicare la "non obbligatorietà" o "l’esenzione giustificata" rispetto a determinati requisiti, in base alla specificità dei casi. La "non obbligatorietà" si applica quando il richiedente non è soggetto a un certo requisito, ad esempio, un lavoratore autonomo che non ha l’obbligo di redigere il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) o nominare un R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’"esenzione giustificata" invece, si usa quando il requisito esiste in teoria ma, per motivi giustificati, non è posseduto al momento della dichiarazione, come nel caso di un DURC in attesa di rilascio a seguito di una rateizzazione contributiva. Inoltre, si applica quando un contenzioso legale è in corso riguardo all’obbligatorietà del requisito.

Si ricorda che i requisiti per la presentazione della domanda sono sei: tre autocertificazioni (iscrizione alla CCIAA, DURC regolare, DURF regolare) e tre dichiarazioni sostitutive riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro (redazione DVR, nomina RSPP, obblighi formativi).

Il fatto che, in occasione della presentazione dell’istanza di richiesta telematica della patente a crediti, un determinato requisito, prima non obbligatorio, lo diventi successivamente (un esempio può essere, per l’appunto, il caso di un lavoratore autonomo che, successivamente alla richiesta della patente a crediti, assuma uno o più dipendenti, configurandosi, pertanto, l’obbligatorietà circa la redazione del D.V.R., della nomina del R.S.P.P. e della formazione cogente in materia di salute e sicurezza per i lavoratori), non comporta la necessità di procedere con una ulteriore richiesta sul portale, in quanto si tiene conto esclusivamente dei requisiti necessari e sufficienti alla data di presentazione dell’istanza.

Resta inteso il fatto che, dal momento che i suddetti requisiti costituiscono, in ogni caso, adempimenti cogenti in materia di salute sicurezza, il Datore di Lavoro dovrà ottemperare nei modi e nei tempi previsti al fine di adempiere, per l’appunto, alle disposizioni della normativa vigente.

 

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