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Le nuove FAQ sulla Patente a Crediti pubblicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Chiarimenti importanti su obblighi e requisiti per le imprese e i lavoratori nei cantieri, a seguito dell'aggiornamento delle FAQ sulla Patente a Crediti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente aggiornato le FAQ relative alla "Patente a Punti", strumento introdotto dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dall'art. 27 del D.lgs. 81/08. La Patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere incrementati fino a un massimo di 100 crediti o ridotti a seguito di sanzioni o provvedimenti definitivi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, nonché dei lavoratori autonomi.

Cosa sono le FAQ sulla Patente a Crediti?

Il 17 gennaio 2025, l'INL ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ (Frequently Asked Questions) relative alla Patente a Crediti, con l'obiettivo di rispondere alle domande più frequenti sollevate da imprese e lavoratori. Già ad ottobre dello stesso anno, l'Ispettorato aveva fornito risposte a 16 quesiti inviati.

Qui di seguito sono riportate le nuove risposte ai quesiti, dal n. 17 al n. 27.

FAQ 17 – Differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”

In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”.

Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L'“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.

FAQ 18 – Possesso Patente a Crediti da parte del General Contractor

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria - pur avendo i requisiti di impresa edile - agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell'esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente "non tecnico" per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato all'obbligo di richiedere la patente a crediti?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

 

FAQ 19 – Idraulici, Vetrai, o fornitori di infissi

La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?

Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.

FAQ 20 – Attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione

Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell'art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?

Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

FAQ 21 – Perdita del possesso della Certificazione SOA in III classifica

Qualora l'impresa perda la certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all'impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l'accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?

L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” e successivamente al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, …”. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.

 

FAQ 22 – Responsabilità dell’impresa appaltatrice relativa al controllo sui soggetti subappaltatori

Come si esplica la responsabilità dell'impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? È sufficiente la verifica in fase di affidamento?

L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori

FAQ 23 – Obbligo di informazione richiesta patente al RSL o al RSLT

Per quanto concerne l'obbligo di informazione dell'avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalità deve essere dimostrato l'assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)?

La norma non stabilisce le modalità di trasmissione dell’informazione al RLS o al RLST; pertanto, è possibile dimostrare l’avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.

FAQ 24 – Impresa familiare con collaboratori familiari

Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).

FAQ 25 – Lavoratore autonomo e assunzione dipendente

Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?

I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.

FAQ 26 -Servizio di Pronto Soccorso interno a un cantiere

Un servizio di pronto soccorso all'interno di un cantiere costituisce una attività di mera fornitura o è soggetta alla patente a crediti?

Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

 

FAQ 27 – Istallazione di impianti di vinificazione e DURF

Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il "possesso del DURF'; per il quale è necessario che risultino versamenti nel "conto fiscale" a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell'ultimo triennio, al 10% dei "ricavi" dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l'IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?

Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

L'ESPERTO RISPONDE

A cura del Dott. Francesco Ricupero Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro

Requisiti per la richiesta patente a crediti: differenza tra "esenzione giustificata" e "non obbligatorio" e possibili variazioni

In occasione della compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti, il portale consente di indicare la "non obbligatorietà" o "l’esenzione giustificata" rispetto a determinati requisiti, in base alla specificità dei casi. La "non obbligatorietà" si applica quando il richiedente non è soggetto a un certo requisito, ad esempio, un lavoratore autonomo che non ha l’obbligo di redigere il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) o nominare un R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’"esenzione giustificata" invece, si usa quando il requisito esiste in teoria ma, per motivi giustificati, non è posseduto al momento della dichiarazione, come nel caso di un DURC in attesa di rilascio a seguito di una rateizzazione contributiva. Inoltre, si applica quando un contenzioso legale è in corso riguardo all’obbligatorietà del requisito.

Si ricorda che i requisiti per la presentazione della domanda sono sei: tre autocertificazioni (iscrizione alla CCIAA, DURC regolare, DURF regolare) e tre dichiarazioni sostitutive riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro (redazione DVR, nomina RSPP, obblighi formativi).

Il fatto che, in occasione della presentazione dell’istanza di richiesta telematica della patente a crediti, un determinato requisito, prima non obbligatorio, lo diventi successivamente (un esempio può essere, per l’appunto, il caso di un lavoratore autonomo che, successivamente alla richiesta della patente a crediti, assuma uno o più dipendenti, configurandosi, pertanto, l’obbligatorietà circa la redazione del D.V.R., della nomina del R.S.P.P. e della formazione cogente in materia di salute e sicurezza per i lavoratori), non comporta la necessità di procedere con una ulteriore richiesta sul portale, in quanto si tiene conto esclusivamente dei requisiti necessari e sufficienti alla data di presentazione dell’istanza.

Resta inteso il fatto che, dal momento che i suddetti requisiti costituiscono, in ogni caso, adempimenti cogenti in materia di salute sicurezza, il Datore di Lavoro dovrà ottemperare nei modi e nei tempi previsti al fine di adempiere, per l’appunto, alle disposizioni della normativa vigente.

 

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DDL Piccole e Medie Imprese: novità per il lavoro agile e modelli semplificativi di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tra gli obiettivi la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso a finanziamenti agevolati e al credito bancario, nonché il potenziamento della competitività

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 18 delle “Norme per la tutela della libertà d’impresa – Statuto delle imprese” (legge 11 novembre 2011, n. 180). Il provvedimento, che rappresenta il primo intervento strutturato in materia, introduce una serie di misure a favore delle PMI, mirate a rispondere alle principali sfide operative che le riguardano. Tra gli obiettivi principali vi sono la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso a finanziamenti agevolati e al credito bancario, nonché il potenziamento della competitività.

Di seguito le principali novità in materia di Salute Sicurezza sul lavoro:

Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori

Una delle misure previste dal DDL PMI, prevede l’estensione dell’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma.

Modelli semplificati per la gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Si prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Questi modelli, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI, hanno l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza e di non gravare eccessivamente sulle risorse disponibili.

Lavoro agile

Un’altra importante novità riguarda il lavoro agile Il Ddl Pmi modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Le misure previste dal DDL PMI mirano a semplificare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le piccole e medie imprese, attraverso l’introduzione di esoneri, modelli semplificati e nuove modalità di gestione del lavoro agile. Questi interventi non solo alleggeriscono gli oneri burocratici per le PMI, ma contribuiscono anche a rafforzare la sicurezza sul posto di lavoro, adattandosi alle esigenze specifiche di ciascun contesto.

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Mercoledì, 04 Dicembre 2024 10:10

SICUREZZA SUL LAVORO E DVR: UNA SENTENZA CHE FA SCUOLA

Sicurezza sul lavoro e DVR: una sentenza che fa scuola

La sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per le carenze nella gestione della sicurezza.

Un grave infortunio sul lavoro, avvenuto nel 2016 presso un’azienda di logistica, ha riportato all’attenzione il ruolo cruciale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nella prevenzione degli incidenti. La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, 26 febbraio 2024, n. 8282), che ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per le carenze nella gestione della sicurezza, sottolinea l’importanza di questo strumento per la tutela dei lavoratori e delle imprese.

Il DVR: obblighi e responsabilità

Il DVR è previsto dal D.Lgs. 81/2008 come documento obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione o dal settore. Deve contenere un’analisi dettagliata di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e definire le misure preventive da adottare per minimizzarli o eliminarli. La normativa è chiara: il DVR non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento operativo essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

La Cassazione ha ribadito che la responsabilità di redigere, aggiornare e monitorare il DVR ricade personalmente sul datore di lavoro. Tale obbligo non è delegabile, nemmeno in caso di subentro in una posizione di garanzia. Il nuovo responsabile ha dunque il dovere di verificare l’adeguatezza del documento esistente e, se necessario, apportare modifiche per colmare eventuali obblighi e carenze.

Un caso emblematico

Nel caso analizzato dalla Cassazione, un lavoratore è stato coinvolto in un grave incidente sul lavoro a causa dell’assenza di misure preventive adeguate, come zone protette e segnaletica per separare pedoni e mezzi semoventi. La documentazione sulla sicurezza, pur presente, era "gravemente carente" e non contemplava i rischi specifici relativi all’area in cui si è verificato l’incidente.

Nonostante il datore di lavoro fosse subentrato nella posizione di responsabilità da pochi mesi, la Corte ha stabilito che ciò non lo esimeva dall’obbligo di verificare e aggiornare il DVR. La mancata valutazione dei rischi specifici è stata considerata una causa determinante dell’evento, e la responsabilità non poteva essere trasferita a chi aveva redatto il documento in precedenza.

Conseguenze della mancata redazione o aggiornamento del DVR

La normativa in vigore prevede sanzioni severe per le imprese che non redigono o aggiornano il DVR, tra cui:

  • Sanzioni penali: Arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 15.000 euro.
  • Sequestri e blocco delle attività: Le autorità possono disporre la chiusura dell’azienda in caso di gravi inadempienze.
  • Danni reputazionali: L’assenza di un DVR o la sua inadeguatezza compromette la credibilità aziendale e può avere ripercussioni sui rapporti con clienti e partner.

La Cassazione ha sottolineato che il DVR è un documento soggetto a revisione in caso di modifiche nei processi produttivi, adozione di nuove tecnologie o incidenti significativi. L’aggiornamento tempestivo è fondamentale per garantire che tutti i rischi siano correttamente analizzati e gestiti.

Un monito per le imprese

La sentenza rappresenta un chiaro monito per tutte le aziende: la sicurezza sul lavoro non può essere trattata come una formalità. Il DVR è il fulcro delle politiche di prevenzione e deve essere gestito con la massima attenzione, sia nella fase di redazione che in quella di aggiornamento (ove si subentra nella gestione di un’attività).

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare un ambiente sicuro, e il DVR rappresenta il primo passo per raggiungere questo obiettivo. Le carenze nel documento non solo mettono a rischio la salute dei lavoratori, ma espongono l’azienda a gravi conseguenze legali, economiche e reputazionali.

Vuoi affidarti ad un nostro consulente per la redazione del DVR? Contattaci: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

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Contributi a fondo perduto per la Sicurezza nei luoghi di lavoro – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia

Con la delibera n. 60 del 08 ottobre denominata “Approvazione Bando Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Regime de minimis Anno 2024” - la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, intende finanziare tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), l’acquisizione di servizi di formazione, per favorire il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le risorse complessivamente stanziate dal bando, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 700.000,00. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, con importo unitario di massimo euro 10.000,00 non comprensivi di eventuali premialità. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo e che abbia sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Sono ammesse le spese relative alla realizzazione di progetti di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro (escluse spese di trasporto, vitto e alloggio, servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria).

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.

Le richieste di voucher potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 11.00 del 15 ottobre 2024 alle ore 21.00 del 31 dicembre 2024.

L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche. Il nostro Team ti assisterà nella presentazione dell’istanza per usufruire del contributo.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Per consultare il Bando:

https://ctrgsr.camcom.gov.it/sites/default/files/amm_trasparente/bandi_e_contratti/delibera%20commissario%2060-2024%20(giunta)%20All.%20Bando%20Sicurezza%20sui%20Luoghi%20di%20Lavoro.pdf

Delibera:

https://ctrgsr.camcom.gov.it/sites/default/files/amm_trasparente/bandi_e_contratti/delibera%20commissario%2060-2024%20(giunta).pdf

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Ammende e sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state rivalutate del 15,9%. Lo chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

L’aumento delle sanzioni previste per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, scatta solo a partire dal 6 ottobre 2023. Questa la data di pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro. Il chiarimento arriva nella nota n. 724 del 30 ottobre dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’applicazione del decreto 111/2023, adottato dal Ministero del Lavoro lo scorso 20 settembre, ha stabilito un aumento delle sanzioni non di poco, pari al 15,9% generando, tuttavia, alcune incertezze applicative.

La prima attiene all’esatta quantificazione delle sanzioni in ragione della rivalutazione. Va, infatti, ricordato che, successivamente alla rivalutazione del 2018 con decreto 6 giugno 2018, la L. 145/2018, ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni contenute nel DLgs. 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Altra incertezza riguarda la decorrenza applicativa di tali aumenti.

Sulla decorrenza dell’incremento dell’importo delle sanzioni (violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023) il richiamo della nota dell’Ispettorato all’articolo 25, comma 2, della Costituzione, all’articolo 2 del Codice penale (per le ammende) e all’articolo 1 della legge 689/1981 (per le sanzioni amministrative) porta alla conclusione che ai fini della problematica in esame appare irrilevante la data della verbalizzazione dell’accertamento, in quanto ciò che rileva è la data di commissione del fatto o illecito e della corrispondente pena o sanzione all’epoca vigente.

Pertanto, per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023 si dovrà fare riferimento alle sanzioni in vigore prima della rivalutazione.

Data la particolarità dei tempi recenti relativi alla loro applicazione, l’Ispettorato si è riservato di fornire ulteriori indicazioni specifiche in merito all’applicazione delle rivalutazioni delle sanzioni relative ad altre disposizioni di legge rientranti comunque nel campo della materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle sanzioni di cui al Dlgs 101/2020 (riguardante la ritardata o omessa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro dei lavoratori autonomi occasionali finalizzata al contrasto di forme elusive), e di quelle di cui al Dlgs 81/2008 modificate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021.

 

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PROTEZIONE DAL RADON: LE NOVITÀ E GLI AGGIORNAMENTI

Gli aggiornamenti del nuovo D.Lgs. 203/2022 riguardo l’informazione e la formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

 

Il radon è la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per i lavoratori che per la popolazione e dunque è importante conoscere gli aggiornamenti della normativa di riferimento.

Anche perché recentemente il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è stato modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 entrato in vigore il 18 gennaio 2023.

Le principali correzioni al “testo unico della radioprotezione”, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sono: la modifica dei Titoli II e III (definizioni e autorità competenti), IV (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), VI (regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo), VII (regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi), X (sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), XI (esposizione dei lavoratori), XII (esposizione della popolazione), XIII (esposizioni mediche), XV (particolari situazioni di esposizione esistente), XVI (apparato sanzionatorio), XVII (disposizioni transitorie e finali) e allegati, nonché modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e al D.P.R. 59/2013 (disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).

Tra le novità di più ampio ambito applicativo troviamo quelle che riguardano gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla:

  • trasmissione della valutazione di dose all’Archivio nazionale degli esposti: i datori di lavoro devono trasmettere all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti
  • informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti: i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento non più ogni tre anni bensì almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione
  • informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: secondo il quale il datore di lavoro deve garantire la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico in materia di radioprotezione dei lavoratori con periodicità non più triennale, bensì almeno quinquennale.

Il datore di lavoro che opera in locali semisotterranei e situati al piano terra deve completare la misurazione del radon entro 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del piano regionale per la protezione del radon.

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DONNE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL DOSSIER 2023 DELL’INAIL

Pubblicato il Dossier che analizza l’andamento infortunistico al femminile attraverso i dati provvisori dell’ultimo biennio e quelli consolidati del quinquennio 2017-2021.

 

Nel nuovo Dossier donne l’Inail analizza l’andamento delle malattie e degli infortuni lavoro-correlati in ottica di genere e approfondisce il tema della conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Il 2022 è stato l’anno in cui gli infortuni sul lavoro che hanno coinvolto le donne hanno registrato, rispetto al 2021, una vertiginosa impennata (+42,9%). L’impennata è correlata al cosiddetto effetto covid, ossia il virus è circolato soprattutto nei settori ad alta presenza femminile, come quello sanitario, dell’assistenza sociale o delle pulizie, esponendo le donne a un maggiore rischio di contagio. La promozione dell’uguaglianza di genere e le iniziative volte a colmare il divario occupazionale tra uomini e donne devono prestare particolare attenzione anche alla sicurezza sul lavoro. La quota dei decessi in itinere delle donne è il doppio rispetto agli uomini. Se nel 2021 l’incremento percentuale tra i lavoratori si aggira intorno al 17,3%, quello tra le lavoratrici sfiora il 30%. L’80% degli oltre 205mila infortuni denunciati dalle lavoratrici nel 2021 è avvenuto in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Nel 2021 il numero delle infortunate durante il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro risulta di poco inferiore a quello degli uomini (40.909 casi contro 43.434), a differenza di quanto avvenuto nel triennio 2017-2019, quando lo aveva sempre superato. Nel corso del quinquennio la quota degli infortuni in itinere sul totale dello stesso sesso è stata sempre più elevata per le donne rispetto a quella degli uomini (mediamente 21% contro 11%) e anche per i casi mortali questo rapporto è risultato sempre più alto per la componente femminile rispetto a quella maschile (mediamente 40% contro 21%).

Un quarto degli incidenti femminili è concentrato nelle prime tre ore del lunedì. Nel 2021 l’età media all’infortunio per le lavoratrici è di 42 anni (40 per i lavoratori) e la classe di età che racchiude il maggior numero di casi è quella compresa tra i 50 e i 59 anni (59.257), seguita dalla fascia dai 40 ai 49 (46.714) e da quella dai 30 ai 39 (31.897). Nel corso del quinquennio 2017-2021 l’incidenza degli infortuni delle over 59enni è passata dal 7,6% al 9,5% ed è proprio questa fascia ad aver registrato nel 2021 un terzo dei casi mortali delle donne (49 su 148), 24 dei quali hanno riguardato le lavoratrici di età compresa tra i 60 e i 64 anni. Seguono la classe 50-54 anni, con 31 decessi, e quella 55-59 anni, con 23 (erano 54 nel 2020). L’età media al decesso per le donne è pari a 53 anni, due in più rispetto a quella degli uomini (51). I 148 casi mortali femminili segnalati all’Inail nel 2021 sono 44 in meno rispetto ai 192 registrati l’anno precedente e 34 in più rispetto al 2017, con un incremento di circa il 30% che è quasi il doppio rispetto al +17,3% rilevato per gli uomini.

Patologie professionali

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo si confermano prevalenti e, insieme a quelle del sistema nervoso, raggiungono l’82% del totale. Se le malattie citate rappresentano il 78% delle denunce dei lavoratori, la stessa percentuale sale al 92% tra le lavoratrici. Inoltre, stando ai numeri, risulta che i disturbi psichici hanno un’incidenza più elevata nella componente femminile di lavoratori. A prevalere sono i disturbi nevrotici, legati a stress da lavoro correlato (dal mobbing per l’82% delle donne e 76% per gli uomini) seguiti dai disturbi dell’umore.

Settori

Il 77,5% delle patologie denunciate dalle lavoratrici nel 2021 è concentrato nella gestione Industria e servizi (contro l’84,4% di quelle dei lavoratori), il 20,6% in Agricoltura e il restante 1,9% nel Conto Stato. Caratteristica, anche per effetto delle distribuzioni occupazionali “di genere”, è la diversa partizione delle denunce tra i due sessi nell’ambito delle attività dell’Industria e servizi. Escludendo i casi non determinati, la quasi totalità delle denunce (70%) degli uomini si concentra nelle attività industriali, come quelle manifatturiere e delle costruzioni. Per le donne accade il contrario, con il 64% dei casi nei settori dei servizi (sanità e commercio i principali) e il restante 36% nelle attività industriali.

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MORTI SUL LAVORO: IN 8 MESI SONO 677 LE VITTIME, QUASI 3 AL GIORNO

I dati Anmil in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

 

“Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Ecco perché la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro è occasione preziosa per richiamare l'attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica”. Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di ieri, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Secondo i dati dell’Inail diffusi dall’Anmil, gli incidenti mortali sul lavoro in Italia, nei primi 8 mesi dell’anno, sono stati 677, con una media di quasi tre vittime al giorno. Rispetto al medesimo periodo del 2021, quando le vittime furono 772, si registra un sensibile calo del 12,3%. In totale, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-agosto sono 484.561 (cioè 2.019 al giorno), con un aumento del 38,7% rispetto ai 349.449 dei primi otto mesi del 2021. Le malattie professionali sono state 39.367 (+7,9%).

Si è pronunciato ieri anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando: "Quotidianamente siamo costretti ad aggiornare il triste contatore delle vittime sul lavoro, e anche se il dato statistico risulta in calo, non possiamo rassegnarci ad una logica quasi di assuefazione alle continue notizie di incidenti. Nella mia esperienza posso dirvi che ogni vittima lascia il segno. Tutte le vittime lasciano una ferita indelebile perché sono vite strappate ai loro affetti, alle loro famiglie, alla nostra società". 

La prevenzione è la forma più importante per ridurre gli infortuni sul lavoro.

Promotergroup S.p.A. ha da sempre l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Agli imprenditori ricordiamo l’importanza della prevenzione, della formazione e dell’adeguamento alle vigenti norme in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

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EDILIZIA 87% DELLE IMPRESE INADEMPIENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Oltre 13.000 violazioni accertate nell'intero anno 2021 e il 43% riguarda la sorveglianza sanitaria.

 

Uno dei settori che presenta maggiori criticità nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro è il settore edile. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale l’87% delle imprese edili non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dati che lasciano senza parole. Nelle settimane passate si è svolto un confronto tra il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano e le parti sociali del settore edile, durante il quale sono stati presentati alcuni dati emersi dall'attività dell'INL. Nei primi tre mesi di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 (Decreto fiscale) sono state sospese 414 attività (cantieri) per gravi carenze nell'applicazione della sicurezza e salute sul lavoro e irregolarità fiscali, su oltre 13.000 violazioni accertate nell'intero anno 2021:

  • il 43% riguarda la sorveglianza sanitaria;
  • il 22% la formazione e informazione;
  • il 20% i rischi elettrici;
  • il 6% la mancata valutazione dei rischi.

A seguito dell'attività di vigilanza speciale in edilizia disposta dall'INL, inoltre, nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 31 dicembre 2021, l'87% delle oltre 5.000 imprese controllate è risultato irregolare in materia di sicurezza del lavoro. Il ministro Andrea Orlando ha espresso la necessità di procedere con un intervento normativo urgente a tutela non solo delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche delle imprese che rispettano le regole. La proposta è quella di subordinare l'ottenimento dei benefici connessi ai bonus edilizi, il Superbonus 110%, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Promotergroup S.p.A. aiuta le imprese ad adeguarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Contattaci per fornirti le soluzioni per la tua azienda: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

 

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Sicurezza-lavoro-Orlando-presenta-a-parti-sociali-settore-edile-norma-su-superbonus-110.aspx

 

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SICUREZZA SUL LAVORO: UE AGGIORNA STRATEGIA E NORME NELL'ERA POST COVID

La Commissione adotta la strategia che definisce le azioni necessarie a gestire i cambiamenti determinati dalla diffusione delle nuove tecnologie.

 

Presentata la strategia 2021-2027 dall’UE che definisce le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni. La pandemia di Covid-19 ha dimostrato quanto la salute e la sicurezza sul lavoro siano fondamentali per proteggere la salute dei lavoratori, per il funzionamento della nostra società e per la continuità di attività economiche e sociali critiche. E anche messo in risalto il ruolo strategico del digitale e delle nuove tecnologie come abilitatori di un nuovo modo di lavorare. Le nuove azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori si concentreranno sulla gestione dei cambiamenti innescati dalla transizione ecologica, digitale e demografica e sulle mutazioni dell'ambiente di lavoro tradizionale, sulla prevenzione delle malattie e degli incidenti sul lavoro, e sul potenziamento della resilienza per affrontare eventuali crisi in futuro. Negli ultimi decenni sono stati compiuti progressi nel campo della sicurezza sul lavoro: gli incidenti mortali sul lavoro sono diminuiti di circa il 70% dal 1994 al 2018, ma nonostante questi progressi, nel 2018 si sono verificati più di 3.300 incidenti mortali e 3,1 milioni di incidenti non mortali nella Ue a 27. Più di 200.000 lavoratori muoiono ogni anno per malattie legate al lavoro. L’Ue punta alla luce di ciò mira a prevedere e gestire i cambiamenti nel nuovo mondo del lavoro. Per garantire luoghi di lavoro sicuri e sani durante la transizione digitale riesaminerà la direttiva sui luoghi di lavoro e la direttiva sugli apparecchi per schermi di visualizzazione entro il 2023, anche in ottica smart working.

Secondo il Rapporto sul mercato del lavoro 2020 di Istat, Ministero Lavoro, Inps, Inail e Anpal "il ricorso allo smart working ha interessato subito dopo l'esplosione della pandemia il 21,3% delle imprese con almeno 3 addetti; la percentuale è calata all'11,3% nel periodo giugno-novembre. La quota di lavoratori in smart working nelle imprese che lo hanno attivato sale dal 5% del periodo precedente il Covid-19, al 47% dei mesi di lockdown di marzo-aprile, per assestarsi intorno al 30% da maggio in avanti".

Lo smart working Insieme ad altre tendenze del lavoro a distanza, come la connettività permanente, la mancanza di interazione sociale e un maggiore utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ciò comporta rischi psicosociali ed ergonomici.

Per quanto riguarda gli effetti della transizione verde e demografica la Commissione Ue proporrà limiti prudenziali per l’amianto e il piombo. L'anno prossimo Bruxelles proporrà valori limite di protezione sull'amianto nella direttiva sull'amianto sul lavoro così come quelli sul piombo e sui dissocianati nella direttiva sugli agenti chimici (nel 2022) e sul cobalto nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (primo trimestre 2024). Inoltre, considerando che già prima della pandemia i problemi di salute mentale colpivano circa 84 milioni di persone, preparerà un’iniziativa relativa alla salute mentale sul luogo di lavoro che valuti le questioni emergenti relative alla salute mentale dei lavoratori e presenti orientamenti per l'azione entro la fine del 2022.

 

 

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