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COME ADEGUARSI AL REGOLAMENTO (UE) 2025/351 SUI MATERIALI PLASTICI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)

Il Regolamento (UE) 2025/351, approvato il 21 febbraio 2025, introduce modifiche significative per i materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). Questo regolamento modifica tre normative precedenti: il Regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici, il Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali plastici riciclati e il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione.

L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza dei consumatori, garantendo che i materiali plastici (vergini e riciclati) non migrino sostanze pericolose nei prodotti alimentari, rispondendo così alle esigenze di sostenibilità ambientale e salute pubblica.

Modifiche introdotte: nuovi requisiti e sfide per le aziende

Il regolamento introduce numerose modifiche e chiarimenti cruciali. Innanzitutto, ridefinisce cosa si intende per “materia plastica” e stabilisce nuovi criteri per le sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione dei materiali plastici, distinguendo meglio tra additivi e sostanze di partenza. Le aziende dovranno ora garantire che i materiali plastici contengano solo minime quantità di sostanze aggiunte non intenzionalmente, come impurità o residui di produzione. Inoltre, vengono introdotti concetti come l'“elevato grado di purezza” dei materiali, che implica che le sostanze presenti siano conosciute e ben definite, con contaminazioni ridotte al minimo.

Un altro cambiamento significativo riguarda le sostanze UVCB (Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products, or Biological Materials), sostanze la cui composizione chimica è variabile o sconosciuta. L’uso di queste sostanze, comunemente derivanti da materiali biologici o reazioni complesse, è stato chiarito e reso più sicuro, poiché la loro composizione non completamente definita può influenzare la sicurezza dei materiali a contatto con il cibo. Pertanto, le aziende dovranno essere molto più precise nella gestione e nel monitoraggio delle sostanze utilizzate.

Un’altra novità riguarda l’uso della plastica riciclata. Le aziende che utilizzano plastica riciclata devono seguire norme molto più stringenti per garantire che le sostanze derivate dai rifiuti plastici siano trattate per evitare qualsiasi rischio per la salute alimentare. Il regolamento UE 2022/1616 per la plastica riciclata è integrato in questo contesto, aumentando i requisiti di purezza per i materiali riciclati che entrano in contatto con il cibo.

A chi si rivolge e come le aziende dovranno adeguarsi

Questo regolamento si applica a tutti gli attori della filiera dei materiali plastici destinati al contatto alimentare (MOCA), inclusi i produttori di plastica vergine e riciclata, gli operatori del riciclo, le industrie alimentari che utilizzano imballaggi in plastica e le autorità di controllo incaricate della verifica della conformità.

Le aziende dovranno aggiornare le proprie pratiche, non solo per rispettare i nuovi limiti di migrazione delle sostanze nei cibi, ma anche per adeguarsi agli obblighi di etichettatura e dichiarazione di conformità. I materiali plastici destinati a più utilizzi dovranno ora riportare indicazioni specifiche per prevenire il deterioramento, come la perdita di trasparenza o la formazione di crepe, e fornire istruzioni più dettagliate per l’uso sicuro.

Inoltre, le aziende dovranno affrontare nuove ispezioni e aumentare la trasparenza nella filiera, fornendo alle autorità competenti documentazione dettagliata su tutte le sostanze utilizzate, sui processi produttivi, sui controlli di purezza e sulla gestione dei sottoprodotti plastici. Per garantire la conformità, sarà obbligatorio fornire campioni per le ispezioni nei siti di produzione e fornire prove chiare sulla gestione dei materiali riciclati.

L’introduzione di queste norme rappresenta una sfida per le imprese, ma anche un’opportunità per migliorare la qualità e la sostenibilità dei loro processi produttivi.

Entro il 16 settembre 2026, che segna il termine del periodo di transizione, le aziende dovranno mettersi in regola con tutte le nuove disposizioni. Dopo tale data, i materiali non conformi non potranno più essere commercializzati, e le aziende dovranno garantire che tutti i prodotti immettano sul mercato siano conformi ai nuovi requisiti di sicurezza e purezza.

Obbligo di registrazione degli stabilimenti che producono MOCA

In Italia, la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA) è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 29/2017. La comunicazione deve essere inviata tramite PEC o SUAP al comune di pertinenza, solitamente via impresainungiorno.gov.it, prima dell'inizio dell'attività, per consentire i controlli sanitari.

Punti chiave sulla registrazione MOCA:

  • Chi deve registrarsi: Produttori, trasformatori, importatori e distributori all'ingrosso di materiali (plastica, metallo, carta, vetro, ceramica).
  • Esclusioni: Non sono obbligati alla registrazione gli operatori che effettuano esclusivamente la distribuzione al consumatore finale (es. negozi al dettaglio).
  • Procedura: La comunicazione di inizio attività deve essere inviata all'Autorità Sanitaria territorialmente competente (ASP).
  • Documentazione richiesta: Oltre alla notifica, è necessario disporre della Dichiarazione di Conformità MOCA, di un manuale di buone pratiche di fabbricazione (GMP) e dell'analisi dei rischi.
  • Sanzioni: La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie da €1.500 a €9.000.

 

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Il Regolamento (UE) 2026/250: chiarimenti sul bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con alimenti (MOCA)

Il Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione, approvato il 2 febbraio 2026, introduce correzioni tecniche essenziali al Regolamento (UE) 2024/3190, che disciplina l'uso del bisfenolo A (BPA) e altri bisfenoli nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).

Sebbene non apporti modifiche sostanziali ai divieti già previsti, il nuovo regolamento chiarisce alcuni aspetti interpretativi e applicativi fondamentali, contribuendo a garantire l'applicazione coerente delle nuove regole in tutta l'Unione Europea.

Chiarimenti principali e novità introdotte

Il Regolamento (UE) 2026/250 si concentra su tre ambiti chiave:

  • Coerenza terminologica: Una correzione importante riguarda la definizione di “bisfenolo” all’interno del regolamento. È stato eliminato il riferimento a "BPA e dei suoi sali" dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/3190, per garantire una maggiore coerenza con la definizione di bisfenolo che comprende il BPA sotto forma di sale. Questa modifica è stata apportata per evitare confusioni e per chiarire che la normativa si applica a tutte le forme chimiche del BPA.
  • Disposizioni transitorie: Il regolamento del 2026 ha eliminato ambiguità riguardanti il periodo transitorio per l'immissione sul mercato dei materiali contenenti BPA. In particolare, gli oggetti finali monouso fabbricati con BPA, conformi alle norme precedenti, potranno essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026. Tuttavia, per alcuni materiali specifici, come quelli destinati alla conservazione di frutta, ortofrutticoli e prodotti ittici, il periodo transitorio è stato esteso fino al 20 gennaio 2028, consentendo la vendita dei prodotti imballati fino ad esaurimento scorte. Queste scadenze più precise sono state introdotte per garantire una transizione fluida senza interrompere le filiere produttive.
  • Allineamento delle norme tecniche e dichiarazione di conformità: Le modifiche introdotte nel Regolamento (UE) 2026/250 hanno anche chiarito gli obblighi di documentazione per le aziende. La dichiarazione di conformità deve ora essere più specifica riguardo all’identificazione dei materiali intermedi e degli oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In precedenza, la richiesta di identificazione includeva anche informazioni che potevano creare problemi di riservatezza per le aziende. Con le nuove correzioni, le informazioni da includere nella dichiarazione sono state precisate, per garantire trasparenza e conformità alle nuove normative, evitando confusione tra i materiali intermedi e i prodotti finali.

Implicazioni per le aziende e il mercato

Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/250 non cambiano i divieti essenziali già stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/3190, ma forniscono una maggiore chiarezza su come applicarli correttamente. Le aziende del settore dei materiali a contatto con alimenti (MOCA) dovranno continuare a garantire che i loro prodotti non contengano BPA o altri bisfenoli pericolosi, tranne per alcune applicazioni specifiche autorizzate. Tuttavia, le nuove precisazioni sui termini e sulle disposizioni transitorie offrono alle imprese una guida più chiara per l'adeguamento alle normative e per la corretta documentazione della conformità.

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