Mercoledì, 25 Giugno 2025 14:28

Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (sez. IV, n. 14443 del 14 aprile 2025) ha riportato l’attenzione su un tema centrale per chi si occupa di sicurezza sul lavoro: il ruolo e le responsabilità del preposto.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un infortunio mortale, occorso durante delle operazioni di scarico, che si sono svolte in un’area aziendale non adatta e non valutata per quel tipo di attività. Un lavoratore è stato travolto da un mezzo in manovra, perdendo la vita. Al centro del processo non vi era solo l’organizzazione generale del lavoro, ma soprattutto il comportamento di colui che, in quel contesto, ricopriva il ruolo di preposto (A).

La figura in questione (A), secondo quanto accertato in giudizio, era a conoscenza delle condizioni operative non conformi e dei rischi connessi a quell’attività. Tuttavia, nonostante questa consapevolezza, non aveva attivato alcuna procedura di segnalazione verso i propri superiori, né aveva adottato misure per impedire che il lavoro proseguisse in un contesto pericoloso. La Cassazione ha confermato la condanna a suo carico per omicidio colposo, riconoscendo in quella mancata comunicazione una grave violazione del dovere di garanzia che il preposto ha in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Questo caso assume particolare rilevanza alla luce delle modifiche normative introdotte dalla Legge 215 del 2021, che ha rafforzato i compiti attribuiti al preposto nell’ambito del D.Lgs. 81/2008. L’articolo 19 del Testo Unico, in particolare la lettera f-bis, aggiunta ex novo, richiede al preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo con riferimento alle «deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo», e dall’altro di adempiere all’obbligo aggiuntivo di «segnalare tempestivamente al datore di lavoro e dirigente le non conformità rilevate» ai fini di un loro intervento risolutivo.

Nella sentenza in esame, la Corte ha chiarito che la responsabilità del preposto non si esaurisce nel mero controllo o nella supervisione formale. Essa implica un coinvolgimento attivo, un’attività concreta di vigilanza e intervento, specialmente quando si riscontrano situazioni di rischio evidenti. Anche la difesa dell’imputato, che aveva sostenuto di non avere piena autonomia decisionale o una chiara investitura formale, è stata respinta. La Corte ha infatti ricordato che non serve una nomina ufficiale per far scattare le responsabilità previste dalla legge: se un lavoratore svolge di fatto compiti di coordinamento, vigilanza o controllo, egli assume automaticamente il ruolo – e le responsabilità – del preposto.

Dal punto di vista aziendale, questa vicenda costituisce un monito molto chiaro. Non è sufficiente designare formalmente i preposti o fornire loro una formazione di base. È necessario che le imprese creino un contesto organizzativo in cui i preposti si sentano pienamente legittimati e supportati nell’esercizio delle loro funzioni. Devono avere gli strumenti, il tempo e l’autorevolezza per sospendere un’attività pericolosa, per chiedere l’intervento del servizio di prevenzione e per segnalare eventuali carenze o anomalie senza temere ripercussioni.

Un altro aspetto da considerare è la capacità dell’azienda di tradurre queste segnalazioni in azioni concrete. Se un preposto individua un rischio e lo segnala, ma il sistema aziendale non reagisce, il meccanismo di prevenzione è comunque inefficace. L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, l’adeguamento delle procedure e l’intervento tempestivo nei luoghi di lavoro devono essere conseguenze automatiche e sistematiche delle comunicazioni che provengono dal campo.

In sintesi, questa sentenza conferma che la sicurezza sul lavoro non è una somma di adempimenti formali, ma una responsabilità condivisa, che vive nelle scelte quotidiane e nelle azioni concrete. Il preposto non è una figura “intermedia” o marginale, ma un attore fondamentale del sistema di prevenzione. Quando questo ruolo viene esercitato con superficialità, o peggio, ignorato nei suoi obblighi essenziali, le conseguenze possono essere tragiche. Ma quando viene invece valorizzato, formato e sostenuto, diventa una vera garanzia di tutela per tutti i lavoratori.

 

Ultima modifica il Mercoledì, 25 Giugno 2025 14:34