Mercoledì, 15 Aprile 2026 15:24

Smart working e nuovi obblighi di sicurezza: cosa cambia per le aziende con la Legge PMI n. 34/2026

La Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (n. 34/2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, introduce un importante aggiornamento sul piano della compliance in materia di lavoro agile. L'intervento non ridisegna le modalità organizzative dello smart working né incide sugli accordi individuali tra azienda e lavoratore. Agisce invece su un aspetto fino ad oggi rimasto in secondo piano: il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza per chi lavora fuori dai locali aziendali, rafforzandone l'efficacia attraverso un regime sanzionatorio specifico.

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la portata della novità è necessario partire dalla Legge n. 81/2017, il cui Capo II è dedicato alle disposizioni che favoriscono l'articolazione flessibile del lavoro subordinato nei tempi e nei luoghi. Quella legge aveva già definito con precisione gli obblighi del datore di lavoro. L'art. 22 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'art. 23 estende poi la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali, incluso il tragitto di andata e ritorno verso il luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività, quando tale scelta risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa.

Si trattava quindi di obblighi già esistenti, che tuttavia nella pratica sono stati spesso sottovalutati o gestiti in modo non strutturato.

La novità introdotta dalla Legge n. 34/2026

L'art. 11 della nuova legge interviene proprio su questo punto, introducendo modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e inserendo la mancata consegna dell'informativa tra le fattispecie sanzionate dall'art. 55 dello stesso decreto. La violazione comporta l'arresto da due a quattro mesi oppure un'ammenda compresa tra 1.708,61 e 7.403,96 euro. La sanzione si applica in caso di mancata consegna sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è sufficiente che manchi la consegna a uno solo dei due soggetti perché l'inadempimento risulti sanzionabile.

Il ruolo dell'informativa e della formazione

L'informativa scritta non è un documento fine a sé stesso. È lo strumento attraverso cui il datore di lavoro trasferisce al lavoratore le conoscenze necessarie per gestire i rischi propri del lavoro da remoto, tra cui l'utilizzo dei videoterminali, l'affaticamento visivo, le problematiche posturali, lo stress lavoro-correlato e le condizioni ergonomiche dell'ambiente di lavoro scelto. Quando il dipendente utilizza dispositivi propri, il datore di lavoro è tenuto a verificare che tali strumenti rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni consegna deve essere documentata in forma tracciabile, poiché in caso di ispezione o contenzioso l'onere della prova ricade sull'azienda.

La sola consegna dell'informativa, tuttavia, non esaurisce gli obblighi di prevenzione. In assenza di un controllo diretto sugli ambienti in cui si svolge la prestazione, è il lavoratore stesso a dover riconoscere i rischi e adottare comportamenti adeguati. Questo rende la formazione specifica sul lavoro agile un elemento integrante della compliance aziendale, non una misura accessoria.

Cosa fare per essere in regola

Le aziende che non hanno ancora predisposto o aggiornato l'informativa, che non ne hanno documentato la consegna o che non hanno avviato percorsi formativi dedicati ai lavoratori in smart working si trovano oggi in una condizione di non conformità rispetto a obblighi pienamente esigibili. Adeguarsi richiede un approccio metodico: ricognizione degli accordi di smart working in essere, verifica della documentazione già consegnata, aggiornamento dei contenuti dell'informativa e pianificazione del rinnovo annuale come attività strutturata nei processi HR e di sicurezza aziendale.

Promotergroup supporta le aziende nella gestione degli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e nella progettazione di percorsi formativi per i lavoratori in smart working. Contattaci per una prima valutazione.

 

Ultima modifica il Mercoledì, 15 Aprile 2026 15:27