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PPWR: dal 12 agosto 2026 gli imballaggi cambiano le regole
Produttori, confezionatori e distributori sono chiamati ad adeguarsi: dalla dichiarazione di conformità ai nuovi profili di responsabilità
Il Regolamento UE 2025/40 - noto come PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation - è in vigore dal febbraio 2025 e diventa pienamente applicabile il 12 agosto 2026. Non è una direttiva in attesa di recepimento nazionale: si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Da quella data, non essere conformi significa esporsi a conseguenze concrete lungo tutta la filiera, indipendentemente dal materiale e dal settore merceologico.
Cosa cambia con il PPWR
Il Regolamento non si limita a disciplinare la gestione dei rifiuti da imballaggio ma interviene a monte, sulla progettazione. Gli imballaggi dovranno essere pensati fin dall'origine per essere riciclati, riutilizzati o compostati. Le aree toccate sono la riciclabilità per design, il contenuto minimo di materiale riciclato nella plastica, la compostabilità per categorie specifiche, la riduzione del sovraimballaggio, gli obblighi di riutilizzo e l'etichettatura. Alcuni di questi requisiti scattano già ad agosto, altri seguiranno con orizzonti al 2028, al 2030 e al 2040.
La Commissione europea ha già pubblicato FAQ ufficiali e un Guidance Document applicativo che chiariscono aspetti operativi su imballaggi da trasporto, sistemi di riutilizzo, documentazione e tracciabilità. Tenersi aggiornati su questi sviluppi è già parte del lavoro di compliance.
Cosa scatta il 12 agosto 2026
L'adempimento centrale è la dichiarazione di conformità UE: prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante deve aver completato la procedura di valutazione della conformità e predisposto la documentazione tecnica prevista dall'allegato VII del Regolamento. Questo fascicolo attesta il rispetto di tutti i requisiti applicabili: sostanze contenute, riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione, riutilizzabilità, etichettatura.
Il termine "fabbricante" ha nel PPWR un perimetro più ampio di quanto si potrebbe pensare. Non è solo chi produce fisicamente l'imballaggio, ma chiunque lo faccia progettare o produrre con il proprio nome o marchio commerciale. Un'azienda che commissiona a terzi il proprio packaging e lo commercializza con il proprio brand è fabbricante a tutti gli effetti, con i relativi obblighi. Il distributore che appone il proprio marchio è nella stessa posizione. Gli importatori, invece, devono verificare e controllare la dichiarazione redatta dal fabbricante estero.
Un quadro di responsabilità più ampio: entra in scena la Direttiva sui reati ambientali
Il PPWR non va letto da solo. Contestualmente alla sua entrata in applicazione, è stata recentemente recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che rafforza in modo significativo le conseguenze degli illeciti ambientali a carico delle persone giuridiche.
In pratica, ciò che finora poteva configurarsi come un inadempimento amministrativo può ora assumere rilevanza penale qualora si traduca in un danno ambientale concreto o in una gestione scorretta dei rifiuti da imballaggio. La conformità al PPWR non è quindi soltanto una questione documentale: entra in un perimetro di responsabilità che tocca la governance aziendale, i contratti di filiera e la tracciabilità dei flussi lungo l'intera supply chain.
Il settore alimentare: dove le complessità si moltiplicano
Per chi produce o utilizza imballaggi per alimenti, il PPWR si sovrappone a un quadro normativo già denso, che include il Regolamento CE 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e il Regolamento UE 2022/1616 sulla plastica riciclata a contatto con alimenti.
Il nodo principale riguarda il contenuto riciclato: gli obblighi di plastica riciclata minima non si applicano quando la quantità di riciclato comporterebbe una minaccia per la salute umana o la non conformità al Reg. CE 1935/2004. La sicurezza alimentare rimane un prerequisito assoluto che il PPWR non può derogare. Ogni azienda deve quindi valutare caso per caso se e come i requisiti di contenuto riciclato siano applicabili ai propri imballaggi.
Promotergroup vanta una competenza specifica nell'intersezione tra normativa di packaging, sicurezza alimentare e sistemi di gestione qualità e ambiente: il PPWR non come adempimento isolato, ma dentro una strategia di conformità che funziona nel tempo.
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