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PPWR: dal 12 agosto 2026 gli imballaggi cambiano le regole

Produttori, confezionatori e distributori sono chiamati ad adeguarsi: dalla dichiarazione di conformità ai nuovi profili di responsabilità

Il Regolamento UE 2025/40 - noto come PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation - è in vigore dal febbraio 2025 e diventa pienamente applicabile il 12 agosto 2026. Non è una direttiva in attesa di recepimento nazionale: si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Da quella data, non essere conformi significa esporsi a conseguenze concrete lungo tutta la filiera, indipendentemente dal materiale e dal settore merceologico.

Cosa cambia con il PPWR

Il Regolamento non si limita a disciplinare la gestione dei rifiuti da imballaggio ma interviene a monte, sulla progettazione. Gli imballaggi dovranno essere pensati fin dall'origine per essere riciclati, riutilizzati o compostati. Le aree toccate sono la riciclabilità per design, il contenuto minimo di materiale riciclato nella plastica, la compostabilità per categorie specifiche, la riduzione del sovraimballaggio, gli obblighi di riutilizzo e l'etichettatura. Alcuni di questi requisiti scattano già ad agosto, altri seguiranno con orizzonti al 2028, al 2030 e al 2040.

La Commissione europea ha già pubblicato FAQ ufficiali e un Guidance Document applicativo che chiariscono aspetti operativi su imballaggi da trasporto, sistemi di riutilizzo, documentazione e tracciabilità. Tenersi aggiornati su questi sviluppi è già parte del lavoro di compliance.

Cosa scatta il 12 agosto 2026

L'adempimento centrale è la dichiarazione di conformità UE: prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante deve aver completato la procedura di valutazione della conformità e predisposto la documentazione tecnica prevista dall'allegato VII del Regolamento. Questo fascicolo attesta il rispetto di tutti i requisiti applicabili: sostanze contenute, riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione, riutilizzabilità, etichettatura.

Il termine "fabbricante" ha nel PPWR un perimetro più ampio di quanto si potrebbe pensare. Non è solo chi produce fisicamente l'imballaggio, ma chiunque lo faccia progettare o produrre con il proprio nome o marchio commerciale. Un'azienda che commissiona a terzi il proprio packaging e lo commercializza con il proprio brand è fabbricante a tutti gli effetti, con i relativi obblighi. Il distributore che appone il proprio marchio è nella stessa posizione. Gli importatori, invece, devono verificare e controllare la dichiarazione redatta dal fabbricante estero.

Un quadro di responsabilità più ampio: entra in scena la Direttiva sui reati ambientali

Il PPWR non va letto da solo. Contestualmente alla sua entrata in applicazione, è stata recentemente recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che rafforza in modo significativo le conseguenze degli illeciti ambientali a carico delle persone giuridiche.

In pratica, ciò che finora poteva configurarsi come un inadempimento amministrativo può ora assumere rilevanza penale qualora si traduca in un danno ambientale concreto o in una gestione scorretta dei rifiuti da imballaggio. La conformità al PPWR non è quindi soltanto una questione documentale: entra in un perimetro di responsabilità che tocca la governance aziendale, i contratti di filiera e la tracciabilità dei flussi lungo l'intera supply chain.

Il settore alimentare: dove le complessità si moltiplicano

Per chi produce o utilizza imballaggi per alimenti, il PPWR si sovrappone a un quadro normativo già denso, che include il Regolamento CE 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e il Regolamento UE 2022/1616 sulla plastica riciclata a contatto con alimenti.

Il nodo principale riguarda il contenuto riciclato: gli obblighi di plastica riciclata minima non si applicano quando la quantità di riciclato comporterebbe una minaccia per la salute umana o la non conformità al Reg. CE 1935/2004. La sicurezza alimentare rimane un prerequisito assoluto che il PPWR non può derogare. Ogni azienda deve quindi valutare caso per caso se e come i requisiti di contenuto riciclato siano applicabili ai propri imballaggi.

 

Promotergroup vanta una competenza specifica nell'intersezione tra normativa di packaging, sicurezza alimentare e sistemi di gestione qualità e ambiente: il PPWR non come adempimento isolato, ma dentro una strategia di conformità che funziona nel tempo.

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Frodi alimentari: cosa cambia per le imprese con la nuova legge

Il 15 aprile 2026 la Camera ha approvato definitivamente il DDL A.C. 2721, recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani".

Una legge che ridisegna il sistema sanzionatorio nel settore agroalimentare, con conseguenze concrete per tutte le imprese della filiera.

Il provvedimento interviene su più fronti: introduce nuovi reati, inasprisce le sanzioni esistenti e potenzia gli strumenti di indagine a disposizione delle autorità. Per le imprese del settore agroalimentare, conoscere queste novità non è un'opzione ma un obbligo per operare in conformità e tutelare il proprio business.

I nuovi reati che riguardano le imprese

La legge introduce nel Codice penale due nuove fattispecie di reato. Il primo è la frode alimentare, che si configura quando alimenti, acque o bevande risultano sostanzialmente difformi - per origine, provenienza, qualità o quantità - da quanto indicato, dichiarato o pattuito. Il secondo è il commercio di alimenti con segni mendaci, che punisce chi utilizza segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli con l'obiettivo di trarre in errore l'acquirente sull'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti.

A questi si aggiunge la cosiddetta agropirateria, non più configurata come reato autonomo ma come circostanza aggravante dei due reati appena citati: scatta quando le condotte illecite vengono commesse con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, con un aumento di pena da un terzo alla metà. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, è prevista anche la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui è stato commesso il fatto.

Le imprese devono inoltre tenere presente che i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, se aggravati, rientrano ora nel perimetro del D.Lgs. 231/2001: gli enti possono quindi essere chiamati a rispondere con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Sanzioni amministrative più severe

Sul fronte amministrativo, le novità riguardano in particolare tre aree. Le sanzioni per le violazioni relative alla rintracciabilità degli alimenti vengono significativamente inasprite: si va da un minimo di 6.000 euro fino a 48.000 euro, o al 3% del fatturato annuo quando questo superi tale soglia, con un massimo comunque applicabile di 150.000 euro. Le sanzioni per le violazioni in materia di etichettatura e denominazione degli alimenti vengono ancorate, in alternativa, a una percentuale del fatturato. Le sanzioni per la tutela delle denominazioni DOP e IGP vengono ricalibrate su un range variabile tra un minimo e un massimo, in sostituzione delle precedenti misure fisse dichiarate incostituzionali.

Nuovi strumenti investigativi

La legge amplia significativamente i poteri delle autorità inquirenti. Vengono ammesse le intercettazioni telefoniche nei procedimenti per frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, e sono ora consentite le operazioni sotto copertura per contrastare il commercio di alimenti con segni mendaci. Viene inoltre introdotta la possibilità per il PM di effettuare prelievi e campionamenti senza preavviso al difensore, qualora vi sia rischio di alterazione delle prove.

Di fronte a un quadro normativo, le imprese agroalimentari hanno tutto l'interesse ad avviare una revisione dei propri processi interni: dalla gestione della documentazione relativa all'origine e alla tracciabilità dei prodotti, all'utilizzo corretto dei segni distintivi e delle denominazioni protette, fino all'adeguamento dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

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