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La riforma del D.lgs. 231/2001 ridefinisce i requisiti del Modello di organizzazione e gestione
Tra le novità, un nuovo criterio di imputazione fondato sulla colpa di organizzazione, requisiti più puntuali per il Modello 231 e una presunzione di conformità per i modelli allineati alla norma ISO 45001:2023.
Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge che revisiona la disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese prevista dal D.Lgs. 231/2001. Il testo, elaborato da un Tavolo tecnico istituito nel 2024 presso il Ministero della Giustizia, non stravolge l'impianto della normativa ma ne rafforza la funzione preventiva, intervenendo sui criteri con cui si stabilisce la responsabilità dell'ente e sui requisiti del Modello di organizzazione e gestione. Il provvedimento deve ancora completare l'iter parlamentare e potrà quindi subire modifiche.


Una responsabilità legata all'organizzazione dell'impresa
Il punto centrale della riforma riguarda il modo in cui viene accertata la responsabilità dell'ente. Oggi la legge presume una forma di colpevolezza dell'impresa quando il reato è commesso da chi la rappresenta o la dirige, lasciando a quest'ultima l'onere di dimostrare il contrario. La riforma supera questo meccanismo: l'impresa risponde solo quando il reato, commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, sia stato favorito dalla mancata adozione o dall'inefficace applicazione di un modello organizzativo idoneo a prevenirlo. Viene inoltre eliminata la distinzione tra reati commessi da chi ricopre ruoli dirigenziali e reati commessi da altri dipendenti, che vengono ricondotti a un unico criterio di valutazione.
Cambia anche la ripartizione dell'onere della prova. Nel sistema attuale è spesso l'impresa a dover dimostrare di avere adottato e attuato efficacemente un modello idoneo. Con la riforma sarà invece il pubblico ministero a dover provare l'esistenza di specifiche carenze organizzative, il nesso causale tra queste carenze e il reato commesso, e l'inidoneità del modello a prevenire fatti della stessa natura. Non sarà quindi sufficiente sostenere che il modello fosse inefficace ma sarà necessario dimostrare perché lo fosse e in che modo abbia contribuito alla commissione del reato.
Una novità che riguarda da vicino la sicurezza sul lavoro è l'introduzione di un criterio specifico per i reati colposi, categoria in cui rientrano appunto gli infortuni e le violazioni ambientali. La responsabilità dell'ente scatta quando dal mancato rispetto delle norme derivano, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un aumento della produzione. Un esempio ricorrente riguarda gli appalti pubblici, dove i costi destinati alla sicurezza sono definiti a priori: se questi non vengono effettivamente impiegati per la prevenzione, l'impresa rischia di rispondere più facilmente in caso di infortunio.


La presunzione di conformità con la norma ISO 45001:2023
Un aspetto rilevante per le imprese che già investono nella sicurezza sul lavoro riguarda l'introduzione di una presunzione di conformità per i modelli organizzativi allineati alla norma UNI ISO 45001:2023, prevista da una modifica dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008. In pratica, un modello costruito secondo questo standard si presume adeguato anche ai fini della responsabilità 231, senza che l'impresa debba dimostrarne l'idoneità caso per caso.

Cosa deve contenere il Modello 231
La riforma ridefinisce anche il contenuto minimo del Modello 231, calibrandolo sulla forma giuridica, sulle dimensioni e sull'attività dell'ente, oltre che sul livello di rischio a cui è esposto. Il modello dovrà includere l'individuazione delle attività più esposte al rischio di reato, procedure che orientino le decisioni dell'impresa separando adeguatamente i ruoli e le funzioni, criteri per la gestione delle risorse finanziarie che riducano il rischio di reato, un organismo interno incaricato di vigilare sull'applicazione del modello, percorsi di formazione e informazione rivolti a tutto il personale, un sistema di controlli interni, canali di segnalazione coerenti con la disciplina sul whistleblowing introdotta dal D.Lgs. 24/2023, e un sistema disciplinare per chi non rispetta le misure previste. Il modello dovrà essere aggiornato ogni volta che emergono violazioni rilevanti o cambiamenti significativi nell'organizzazione o nella normativa.

Le altre novità della riforma
Il testo introduce anche una tutela per le imprese di piccole dimensioni, come le ditte individuali, nei casi in cui non sia possibile distinguere concretamente tra la responsabilità dell'ente e quella della persona che lo dirige: in queste situazioni il giudice potrà modulare la sanzione per evitare una doppia punizione dello stesso fatto. È prevista infine una delega al Governo, da esercitare entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge, per rivedere l'elenco dei reati che fanno scattare la responsabilità dell'ente e il relativo sistema sanzionatorio, con l'obiettivo di limitarlo ai fenomeni riconducibili alla criminalità d'impresa e di riservare le sanzioni interdittive ai casi di maggiore gravità.
Nel complesso, la riforma sposta l'attenzione dalla semplice esistenza del Modello 231 alla sua reale efficacia, riconoscendo un valore concreto alle imprese che mantengono i propri modelli aggiornati e coerenti con l'attività svolta. È quindi un buon momento per verificare se il proprio Modello 231, e i relativi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, siano già allineati ai requisiti che la riforma sta delineando.

 

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Reati ambientali, cosa cambia per le imprese: sanzioni più dure e responsabilità 231 in primo piano

La tutela penale dell'ambiente in Italia entra in una nuova fase. Con il recepimento della Direttiva UE 2024/1203 - approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri - il catalogo dei reati ambientali si allarga, le sanzioni si fanno più pesanti e la responsabilità delle imprese ai sensi del D.Lgs. 231/2001 viene rafforzata.

Per chi guida una PMI, soprattutto nei settori manifatturiero, logistico, edile, nel commercio di apparecchiature e nelle filiere che trattano rifiuti, gas fluorurati o prodotti potenzialmente inquinanti, si tratta di una questione operativa che tocca processi, fornitori, deleghe e documentazione.

Vediamo, in modo ordinato, cosa cambia e perché conviene muoversi per tempo.

Un perimetro più ampio: i nuovi reati ambientali

Il decreto attua la Direttiva UE 2024/1203, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE sulla tutela penale dell'ambiente. L'intervento aggiorna il Codice penale, amplia le condotte punibili e introduce una lettura più estesa dei beni tutelati, che ora include espressamente habitat, ecosistemi, biodiversità, flora e fauna.

La novità di maggior impatto per il mondo produttivo è il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti. Colpisce l'immissione sul mercato o la circolazione di beni il cui uso possa provocare un deterioramento misurabile di acqua, aria, suolo, ecosistemi o biodiversità. Riguarda da vicino chi produce, importa, distribuisce o commercializza prodotti con potenziale effetto ambientale, anche al di fuori delle attività produttive in senso stretto.

Cambia anche il reato di inquinamento ambientale, che ora include il danno agli habitat. Le aggravanti scattano quando l'inquinamento riguarda aree vincolate, specie protette, ecosistemi di grandi dimensioni, oppure quando produce effetti durevoli o pericoli per la salute umana.

Viene infine ampliata la nozione di condotta abusiva: rientrano nell'area penalmente rilevante anche le violazioni del diritto dell'Unione europea in materia ambientale, le violazioni di norme nazionali attuative delle regole UE e le attività svolte sulla base di autorizzazioni ottenute con frode, violenza, minaccia o reati contro la pubblica amministrazione.

Sostanze ozono-lesive e gas fluorurati: numeri precisi

Il decreto introduce nuove fattispecie su sostanze critiche per il clima e per l'atmosfera, con sanzioni che vale la pena conoscere:

  • Sostanze ozono-lesive: le condotte abusive di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso o rilascio sono punite con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 80.000 euro.
  • Gas fluorurati a effetto serra: produzione, importazione o esportazione abusiva comportano arresto da sei mesi a un anno oppure ammenda da 10.000 a 150.000 euro. L'immissione sul mercato, l'uso o il rilascio abusivo delle stesse sostanze o di apparecchiature che le contengono comportano arresto da due a sei mesi oppure ammenda da 1.000 a 50.000 euro.

Sono numeri che, per attività che maneggiano impianti di refrigerazione, climatizzazione o apparecchiature contenenti questi gas, non possono essere ignorati.

La responsabilità 231: il fronte più delicato per le PMI

Il punto più sensibile per imprenditori e manager è l'intervento sull'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, dedicato proprio ai reati ambientali. La riforma amplia il catalogo dei reati presupposto e aumenta le sanzioni pecuniarie applicabili agli enti.

Cosa significa in pratica? Che quando uno dei reati ambientali viene commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'azienda" - anche da un dipendente, non solo da un amministratore - la responsabilità si estende all'impresa stessa, in parallelo a quella della persona fisica. L'azienda esposta a rischi ambientali dovrà quindi verificare la tenuta del proprio Modello 231, dei protocolli di controllo, delle deleghe interne, delle procedure sui fornitori e della tracciabilità documentale.

L'unico vero scudo, per chi finisce sotto indagine, resta un Modello Organizzativo effettivamente adottato, aggiornato e applicato. Non basta averlo "in un cassetto".

Rifiuti: sanzioni graduate sulla pericolosità

Sul fronte rifiuti, il Governo segnala una distinzione sanzionatoria più netta per la condotta di trattamento non autorizzato, basata sulla pericolosità dei materiali. Le sanzioni vanno dall'ammenda di 2.000 euro fino alla reclusione di tre anni.

Questo si collega alla disciplina già prevista per le violazioni ambientali sanabili, in cui l'impresa può estinguere il reato adempiendo alle prescrizioni tecniche e versando una sanzione ridotta. La nuova stretta alza però il livello di attenzione sulle condotte che superano la soglia della semplice regolarizzazione amministrativa: oltre quel confine, non si tratta più di una pratica da sistemare, ma di un procedimento penale.

Cosa controllare in azienda

Le imprese esposte a rischi ambientali dovrebbero aggiornare la mappatura dei processi sensibili, con particolare attenzione a produzione, logistica, rifiuti, manutenzioni, fornitori, importazioni, apparecchiature contenenti gas fluorurati e prodotti immessi sul mercato. La revisione dovrebbe riguardare soprattutto:

  • la verifica del Modello 231 rispetto ai nuovi reati ambientali e alle aggravanti introdotte;
  • l'aggiornamento delle deleghe e delle responsabilità interne su ambiente, sicurezza, qualità e acquisti;
  • il controllo dei contratti con fornitori, trasportatori, smaltitori, distributori e partner della filiera;
  • la raccolta ordinata di autorizzazioni, certificazioni, formulari, registri e prove di tracciabilità;
  • la formazione dei ruoli aziendali coinvolti nei processi ambientali e nella circolazione dei prodotti.

Coordinamento nazionale e strategia triennale

Il decreto non si limita a inasprire le sanzioni. Istituisce presso la Procura generale della Corte di cassazione un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, con il coinvolgimento delle autorità giudiziarie competenti e la possibilità per il Procuratore generale di avvalersi anche della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri.

Entro il 21 maggio 2027 dovrà inoltre essere elaborata la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, con obiettivi, priorità, ruoli delle autorità coinvolte, sostegno ai professionisti impegnati nei controlli e aggiornamento triennale basato sull'analisi dei rischi. Un segnale chiaro che, oltre alla repressione, si sta costruendo un'infrastruttura strutturale di prevenzione e indagine.

Tempi e priorità

Dopo l'approvazione definitiva, il decreto attende il completamento dell'iter formale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento le imprese dovranno misurarsi con un sistema più severo, nel quale la compliance ambientale diventa parte integrante della prevenzione dei reati aziendali.

 

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