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RISCHI PSICOSOCIALI E DIFFERENZE DI GENERE: UNA NUOVA PROSPETTIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Rischi psicosociali e differenze di genere: una nuova prospettiva sulla sicurezza sul lavoro
Stress, discriminazioni e disuguaglianze organizzative possono incidere diversamente sulla salute dei lavoratori
La salute e la sicurezza sul lavoro non dipendono soltanto dai rischi fisici, ma anche dalle condizioni organizzative e sociali in cui le persone svolgono le proprie attività. Un approfondimento dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), pubblicato a luglio 2026, evidenzia come le differenze di genere possano influenzare l'esposizione ai rischi psicosociali e le loro conseguenze sul benessere dei lavoratori.
L'analisi richiama l'attenzione sulla necessità di superare valutazioni uniformi, che rischiano di non cogliere le specificità delle diverse condizioni lavorative.
Disuguaglianze e organizzazione del lavoro: quali sono i rischi?
La distribuzione di uomini e donne in settori, mansioni e livelli professionali differenti può determinare un'esposizione disomogenea ai fattori di rischio.
Secondo l'EU-OSHA, le lavoratrici risultano maggiormente esposte ad alcune criticità, tra cui elevate richieste emotive, discriminazioni e molestie. A queste si aggiunge il cosiddetto doppio carico, legato alla gestione contemporanea del lavoro retribuito e delle responsabilità domestiche e di cura.
Anche gli uomini possono essere esposti a rischi specifici. Le aspettative sociali legate alla necessità di garantire il reddito familiare, alla competitività e all'autosufficienza possono favorire carichi di lavoro eccessivi e rendere più difficile la richiesta di supporto in situazioni di disagio.
L'approfondimento sottolinea che le evidenze scientifiche indicano soprattutto differenze nell'esposizione ai fattori di rischio, mentre non esistono ancora prove solide di una diversa vulnerabilità intrinseca tra uomini e donne alle medesime condizioni lavorative.
Valutazione dei rischi: cosa prevede la normativa italiana?
L'attenzione alle differenze di genere trova un preciso riferimento nel quadro normativo nazionale. L'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione debba comprendere tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli connessi alle differenze di genere.
Per le aziende, questo significa considerare le caratteristiche delle mansioni e le condizioni effettive di lavoro, verificando se esistano situazioni che espongono determinati gruppi a rischi differenti.
Integrare la prospettiva di genere nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) consente di individuare criticità che potrebbero sfuggire a un'analisi indifferenziata, favorendo l'adozione di misure preventive più aderenti alla realtà aziendale.
Dalla valutazione alla prevenzione: le indicazioni dell'EU-OSHA
L'analisi europea individua diverse azioni concrete per migliorare la gestione dei rischi psicosociali.
Tra queste rientrano l'aggiornamento delle valutazioni dei rischi, una maggiore attenzione ai carichi emotivi e all'autonomia lavorativa, l'introduzione di procedure sicure e riservate per segnalare molestie e discriminazioni e la promozione di forme di flessibilità accessibili a tutti. Un ruolo centrale è attribuito anche alla partecipazione dei lavoratori, alla formazione e alla revisione delle pratiche organizzative che possono generare condizioni di svantaggio.
La prevenzione deve quindi intervenire non soltanto sulle conseguenze dello stress, ma anche sui fattori organizzativi che contribuiscono a determinarlo.
INFORTUNI SUL LAVORO, INAIL: IL CONTO PER LE AZIENDE SCENDE A 49 MILIARDI DI EURO
Infortuni sul lavoro, INAIL: il conto per le aziende scende a 49 miliardi di euro
Le aziende certificate sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza registrano meno infortuni, e meno gravi, in tutti i settori
Nel 2023 il costo complessivo di infortuni sul lavoro e malattie professionali in Italia è stato di 49,2 miliardi di euro, pari al 2,31% del PIL nazionale. Lo stima l'Inail nel rapporto "Il costo dei danni da lavoro per l'azienda Italia".
Tre voci di costo, un unico totale
La stima si compone di tre elementi. Il costo assicurativo, cioè i premi versati dalle aziende e le prestazioni erogate agli infortunati, vale 12,5 miliardi di euro. Il costo prevenzionale, che comprende le spese del Servizio Sanitario Nazionale e gli investimenti aziendali in dispositivi di protezione, sistemi di sicurezza e formazione, arriva a 23,3 miliardi. Il costo conseguente non assicurativo, che copre perdita di produttività, sostituzione del personale e danno d'immagine, si ferma a 13,4 miliardi.
Il costo medio di un singolo infortunio si attesta intorno ai 33.000 euro; quello di una malattia professionale sale a circa 61.000 euro.
Meno costi, più prevenzione
Il confronto con la precedente valutazione, riferita al 2009, racconta un cambiamento profondo. La quota del costo prevenzionale sul totale è passata dal 30% al 47%, mentre quella del costo conseguente non assicurativo è scesa dal 45% al 27%. In valore assoluto, tra il 2009 e il 2023 il costo complessivo è diminuito di 13,9 miliardi di euro, a fronte di un aumento della spesa in prevenzione di 4,4 miliardi. Secondo l'Inail esiste una correlazione inversa tra le due grandezze: più le aziende investono in prevenzione, più si riduce il costo complessivo degli eventi lesivi.
Malattie professionali, un aumento che va letto con attenzione
Le malattie professionali riconosciute sono aumentate dell'85% tra il 2009 e il 2023. L'Inail non lo attribuisce a un peggioramento delle condizioni di lavoro, ma soprattutto alla semplificazione delle procedure di riconoscimento introdotta dal 2008 e alle campagne di sensibilizzazione, che hanno fatto emergere casi in passato non denunciati.
Il rapporto conferma un altro dato: le aziende certificate sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro registrano, in tutti i settori, un livello di rischio infortunistico inferiore rispetto alle aziende non certificate, sia per frequenza che per gravità degli eventi.
LA RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001 RIDEFINISCE I REQUISITI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
La riforma del D.lgs. 231/2001 ridefinisce i requisiti del Modello di organizzazione e gestione
Tra le novità, un nuovo criterio di imputazione fondato sulla colpa di organizzazione, requisiti più puntuali per il Modello 231 e una presunzione di conformità per i modelli allineati alla norma ISO 45001:2023.
Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge che revisiona la disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese prevista dal D.Lgs. 231/2001. Il testo, elaborato da un Tavolo tecnico istituito nel 2024 presso il Ministero della Giustizia, non stravolge l'impianto della normativa ma ne rafforza la funzione preventiva, intervenendo sui criteri con cui si stabilisce la responsabilità dell'ente e sui requisiti del Modello di organizzazione e gestione. Il provvedimento deve ancora completare l'iter parlamentare e potrà quindi subire modifiche.
Una responsabilità legata all'organizzazione dell'impresa
Il punto centrale della riforma riguarda il modo in cui viene accertata la responsabilità dell'ente. Oggi la legge presume una forma di colpevolezza dell'impresa quando il reato è commesso da chi la rappresenta o la dirige, lasciando a quest'ultima l'onere di dimostrare il contrario. La riforma supera questo meccanismo: l'impresa risponde solo quando il reato, commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, sia stato favorito dalla mancata adozione o dall'inefficace applicazione di un modello organizzativo idoneo a prevenirlo. Viene inoltre eliminata la distinzione tra reati commessi da chi ricopre ruoli dirigenziali e reati commessi da altri dipendenti, che vengono ricondotti a un unico criterio di valutazione.
Cambia anche la ripartizione dell'onere della prova. Nel sistema attuale è spesso l'impresa a dover dimostrare di avere adottato e attuato efficacemente un modello idoneo. Con la riforma sarà invece il pubblico ministero a dover provare l'esistenza di specifiche carenze organizzative, il nesso causale tra queste carenze e il reato commesso, e l'inidoneità del modello a prevenire fatti della stessa natura. Non sarà quindi sufficiente sostenere che il modello fosse inefficace ma sarà necessario dimostrare perché lo fosse e in che modo abbia contribuito alla commissione del reato.
Una novità che riguarda da vicino la sicurezza sul lavoro è l'introduzione di un criterio specifico per i reati colposi, categoria in cui rientrano appunto gli infortuni e le violazioni ambientali. La responsabilità dell'ente scatta quando dal mancato rispetto delle norme derivano, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un aumento della produzione. Un esempio ricorrente riguarda gli appalti pubblici, dove i costi destinati alla sicurezza sono definiti a priori: se questi non vengono effettivamente impiegati per la prevenzione, l'impresa rischia di rispondere più facilmente in caso di infortunio.
La presunzione di conformità con la norma ISO 45001:2023
Un aspetto rilevante per le imprese che già investono nella sicurezza sul lavoro riguarda l'introduzione di una presunzione di conformità per i modelli organizzativi allineati alla norma UNI ISO 45001:2023, prevista da una modifica dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008. In pratica, un modello costruito secondo questo standard si presume adeguato anche ai fini della responsabilità 231, senza che l'impresa debba dimostrarne l'idoneità caso per caso.
Cosa deve contenere il Modello 231
La riforma ridefinisce anche il contenuto minimo del Modello 231, calibrandolo sulla forma giuridica, sulle dimensioni e sull'attività dell'ente, oltre che sul livello di rischio a cui è esposto. Il modello dovrà includere l'individuazione delle attività più esposte al rischio di reato, procedure che orientino le decisioni dell'impresa separando adeguatamente i ruoli e le funzioni, criteri per la gestione delle risorse finanziarie che riducano il rischio di reato, un organismo interno incaricato di vigilare sull'applicazione del modello, percorsi di formazione e informazione rivolti a tutto il personale, un sistema di controlli interni, canali di segnalazione coerenti con la disciplina sul whistleblowing introdotta dal D.Lgs. 24/2023, e un sistema disciplinare per chi non rispetta le misure previste. Il modello dovrà essere aggiornato ogni volta che emergono violazioni rilevanti o cambiamenti significativi nell'organizzazione o nella normativa.
Le altre novità della riforma
Il testo introduce anche una tutela per le imprese di piccole dimensioni, come le ditte individuali, nei casi in cui non sia possibile distinguere concretamente tra la responsabilità dell'ente e quella della persona che lo dirige: in queste situazioni il giudice potrà modulare la sanzione per evitare una doppia punizione dello stesso fatto. È prevista infine una delega al Governo, da esercitare entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge, per rivedere l'elenco dei reati che fanno scattare la responsabilità dell'ente e il relativo sistema sanzionatorio, con l'obiettivo di limitarlo ai fenomeni riconducibili alla criminalità d'impresa e di riservare le sanzioni interdittive ai casi di maggiore gravità.
Nel complesso, la riforma sposta l'attenzione dalla semplice esistenza del Modello 231 alla sua reale efficacia, riconoscendo un valore concreto alle imprese che mantengono i propri modelli aggiornati e coerenti con l'attività svolta. È quindi un buon momento per verificare se il proprio Modello 231, e i relativi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, siano già allineati ai requisiti che la riforma sta delineando.
IL NUOVO MODELLO OT23 2027 ALZA L'ASTICELLA SULLA SICUREZZA STRADALE E SUL BENESSERE DEI LAVORATORI
Il nuovo modello OT23 2027 alza l'asticella sulla sicurezza stradale e sul benessere dei lavoratori
L'Inail ha pubblicato il modello OT23 aggiornato per il 2027, lo strumento che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa attraverso interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiuntivi rispetto alla normativa vigente. Il modulo individua gli interventi da realizzare nel 2026; la domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo 2027 tramite il servizio online dedicato. La riduzione varia dal 28% per le aziende fino a 10 lavoratori-anno al 5% per quelle oltre i 200, con una misura fissa dell'8% nei primi due anni di attività. Per accedervi basta aver realizzato un intervento di tipo A oppure due di tipo B.
Struttura confermata
Il modello mantiene le sei sezioni consuete, per 65 voci totali: infortuni mortali non stradali, rischio stradale, malattie professionali, formazione, gestione organizzativa della sicurezza, emergenze e dispositivi di protezione. Tra le novità, due nuovi interventi: F-10, sull'installazione di serramenti e sistemi di evacuazione fumi efficaci anche con i fumi freddi, e D-5, sulla formazione di tutti i lavoratori come addetti a emergenze, antincendio, primo soccorso o rianimazione cardiopolmonare. Eliminata invece la voce sulla sostituzione dei trattori agricoli, coerentemente con l'esclusione delle aziende agricole dal beneficio.
Il rischio stradale tra le priorità
Con l'aumento degli infortuni in itinere, l'Inail rafforza il peso della sezione B, valorizzando corsi di guida sicura e dispositivi non obbligatori come il blocco dell'accensione in caso di ebbrezza, gli avvisatori di stanchezza e la frenata di emergenza, insieme ai servizi di trasporto casa-lavoro.
Salute globale e novità normative
Rafforzate anche le voci sulla gestione integrata dei fattori di rischio professionali e individuali: la C-5.1 si estende ora ai disturbi respiratori del sonno e al deterioramento cognitivo, per sostenere la longevità della vita lavorativa. Il modello recepisce inoltre l'Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione e il decreto 159/2025, che ha introdotto per il medico competente l'obbligo di promuovere la prevenzione oncologica e ha inserito la prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela, portando alla riformulazione dell'intervento D-2.
Un beneficio già diffuso
Nel 2025 hanno beneficiato della riduzione 30.841 aziende, per un risparmio complessivo di oltre 211 milioni di euro; la sezione E assorbe circa l'80% delle domande.
Il nuovo modello OT23 conferma quanto la sicurezza sul lavoro richieda oggi una visione integrata, capace di tenere insieme prevenzione tecnica, sicurezza stradale e tutela della salute nel tempo. Promotergroup affianca le organizzazioni nello sviluppo di soluzioni su questi fronti, dalla formazione dei lavoratori e delle figure con incarichi specifici alla valutazione dei rischi, dalla progettazione di interventi organizzativi e infrastrutturali alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria.
FILIERA CORTA, CONTRATTI SCRITTI E OP: LE NUOVE REGOLE UE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE
Filiera corta, contratti scritti e OP: le nuove regole UE per il settore agroalimentare
Il 29 luglio 2026 la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1739, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 con l'obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Il testo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE l'8 luglio 2026, interviene su un settore messo sotto pressione da anni di crisi sovrapposte, dall'aumento dei costi energetici alle conseguenze del conflitto in Ucraina, fino all'instabilità dei mercati globali e ai cambiamenti nei consumi.
L'obiettivo dichiarato è ripristinare equità e trasparenza nelle relazioni commerciali lungo la filiera, migliorando il potere negoziale degli agricoltori anche attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative. Per le aziende della filiera alimentare, dai produttori ai trasformatori fino alla distribuzione, il nuovo quadro normativo introduce alcuni cambiamenti concreti da conoscere.
Indicazioni facoltative più rigorose
Il regolamento definisce requisiti minimi per l'uso di indicazioni come "giusto", "equo" e "filiera corta", integrando le norme già previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura degli alimenti. L'indicazione "filiera corta" potrà essere utilizzata solo a condizione che i consumatori possano facilmente individuare le aziende agricole in cui sono state prodotte le materie prime, e che ricorra inoltre uno di questi due casi:
- un legame diretto tra agricoltore e consumatore finale del prodotto, che può prevedere un intermediario
- un legame stretto con un numero limitato di intermediari, tale per cui agricoltore, intermediari e consumatore finale si trovino in vicinanza geografica tra loro
Per le imprese che oggi utilizzano queste diciture in etichetta o in comunicazione, si tratta di un requisito da verificare con attenzione, per evitare un uso non più conforme.
Contratti scritti
Il regolamento estende ai prodotti diversi dal latte crudo le norme sulle relazioni contrattuali già in vigore per il settore lattiero-caseario, allineandole alle disposizioni applicabili agli altri comparti agricoli. Il contratto scritto viene riconosciuto come strumento chiave per:
- responsabilizzare gli operatori della filiera
- migliorare la trasmissione dei prezzi tra i diversi passaggi
- prevenire pratiche commerciali sleali
- adattare l'offerta alla domanda in modo più efficiente
Per le aziende che operano lungo la filiera, questo significa rivedere la propria contrattualistica in un'ottica di maggiore tracciabilità e trasparenza, non solo come adempimento ma come leva di stabilità commerciale.
Organizzazioni di produttori, riconoscimento più semplice
Sul fronte delle organizzazioni di produttori, il regolamento introduce una semplificazione significativa: gli Stati membri potranno approvare un'unica domanda di riconoscimento che copra più settori o prodotti, a condizione che i requisiti specifici di ciascun settore siano rispettati. Una novità che riduce i costi amministrativi e può favorire l'aggregazione, anche per le imprese del comparto biologico.
Un altro elemento rilevante riguarda le organizzazioni non ancora riconosciute, comprese cooperative e forme equivalenti, alle quali viene estesa la possibilità di negoziare i termini contrattuali per conto dei propri aderenti. Questa facoltà è però soggetta a limiti temporali precisi, esercitabile entro quattro mesi dalla domanda di riconoscimento oppure, in assenza di una decisione da parte dello Stato membro, entro cinque anni.
I tempi di applicazione
Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma le norme sulle indicazioni facoltative e sui contratti scritti si applicano a partire dal 19 agosto 2028, per dare agli operatori il tempo di adeguare etichette e relazioni commerciali. Le nuove designazioni riservate per carni e prodotti a base di carne, invece, decorrono dal 19 agosto 2029.
Un cambio di passo per tutta la filiera
Il Regolamento (UE) 2026/1739 riguarda l'intera catena del valore che porta il prodotto dal campo alla tavola, dai produttori alle organizzazioni fino ai player della trasformazione e distribuzione. Comprendere per tempo gli impatti operativi delle nuove disposizioni, e usare la finestra transitoria per adeguare contratti, etichette e assetti organizzativi, è ciò che distingue chi subisce il cambiamento normativo da chi lo trasforma in un vantaggio competitivo.
La Divisione Agroalimentare di Promotergroup è a disposizione delle aziende della filiera per un check-up normativo mirato sulla conformità di etichette e assetti organizzativi.
Contattaci per maggiori informazioni: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattanoi
MIELE DI QUALITÀ CERTIFICATA, COSA CAMBIA PER APICOLTORI E IMPRESE DELLA FILIERA
Miele di qualità certificata, cosa cambia per apicoltori e imprese della filiera
Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha messo a punto un nuovo disciplinare per il "Miele di qualità certificata", una certificazione volontaria che si inserisce nel Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia e che introduce requisiti più severi rispetto alla normativa commerciale ordinaria. Lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione europea il 13 luglio 2026 e non potrà essere adottato prima del 14 ottobre, al termine del periodo di sospensione di tre mesi previsto dalla procedura di notifica, durante il quale Commissione e Stati membri possono verificare che il provvedimento non introduca ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Il disciplinare riguarda esclusivamente il miele destinato al consumo finale, escludendo gli altri prodotti dell'alveare e il miele per uso industriale. Gli operatori che aderiranno dovranno sottoporsi ai controlli di organismi terzi autorizzati dal Ministero.
Alimentazione delle api
Tra i requisiti più rilevanti figurano le regole sulla nutrizione delle colonie. La nutrizione di soccorso sarà ammessa solo in caso di andamento stagionale sfavorevole e dovrà essere interrotta almeno dieci giorni prima della posa dei melari.
Dovrà inoltre essere:
- esclusivamente zuccherina
- priva di zuccheri derivati dall'idrolisi dell'amido, come quelli ottenuti da mais, frumento o riso
- priva di sostituti proteici del polline
Lavorazione e parametri di qualità
Anche la fase di lavorazione è soggetta a condizioni più restrittive. L'estrazione dai favi dovrà avvenire esclusivamente con smielatori centrifughi, con divieto di pastorizzazione e sterilizzazione del prodotto. La temperatura non potrà mai superare i 40°C in nessuna fase, per limitare le alterazioni organolettiche.
Il disciplinare fissa inoltre parametri quantitativi precisi:
- umidità massima del 17% al momento del confezionamento
- idrossimetilfurfurale (HMF) non superiore a 15 mg/kg all'invasettamento e a 35 mg/kg durante la commercializzazione
- residui di acaricidi contro la Varroa destructor non superiori a 0,020 mg/kg per singolo principio attivo e 0,030 mg/kg come somma complessiva, con esclusione dei trattamenti a base di acidi organici o sostanze aromatiche indicati dal disciplinare
Cosa significa in etichetta
La dicitura "Miele di qualità certificata" non equivale a un marchio di origine. L'indicazione della provenienza del prodotto resta comunque obbligatoria in etichetta secondo la normativa vigente, indipendentemente dall'adesione al sistema di qualità.
Una finestra da monitorare
Il percorso non è ancora concluso. Se durante il periodo di standstill non emergeranno rilievi da parte della Commissione o degli altri Stati membri, il decreto potrà essere adottato a partire da ottobre. Un eventuale parere circostanziato potrebbe invece prolungare l'attesa e richiedere una revisione del testo. Per le imprese della filiera apistica interessate a valutare l'adesione, è un momento utile per iniziare a familiarizzare con i nuovi requisiti, in vista dell'entrata in vigore.
La Divisione Agroalimentare di Promotergroup è a disposizione delle aziende della filiera apistica per informazioni sulla filiera apistica.
Contattaci per maggiori informazioni: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattanoi
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO, LA NUOVA PRASSI UNI/PDR 192 APRE UN'OPPORTUNITÀ CONCRETA PER LE IMPRESE
Conciliazione vita-lavoro, la nuova Prassi UNI/PdR 192 apre un'opportunità concreta per le imprese
Denatalità, invecchiamento della popolazione attiva e carichi di cura sempre più pesanti stanno cambiando il modo in cui le persone vivono il lavoro. Il CNEL lo ha documentato con chiarezza nel suo Rapporto su demografia e forza lavoro, segnalando effetti diretti su crescita economica, welfare e continuità professionale delle imprese.
In questo scenario, l'Ente Italiano di Normazione ha pubblicato nel 2026 la Prassi di riferimento UNI/PdR 192, uno strumento che offre alle aziende un quadro strutturato per sostenere la conciliazione vita-lavoro e il benessere delle famiglie, con un vantaggio economico concreto per chi si certifica.
Cosa chiede la Prassi 192 alle imprese
La Prassi richiede l'adozione di un sistema di gestione basato su politiche, obiettivi misurabili e un piano di azioni concreto. Il piano deve toccare almeno cinque aree:
- cultura aziendale e formazione
- selezione e assunzione
- gestione della carriera
- genitorialità e cura
- organizzazione del lavoro e conciliazione vita-lavoro
Il grado di maturità dell'organizzazione viene misurato attraverso 28 indicatori quantitativi e qualitativi, distribuiti su sette aree che vanno dalla flessibilità oraria al supporto alla maternità, fino allo sviluppo professionale. Le soglie di punteggio richieste sono proporzionate alla dimensione aziendale, il 50% per le micro e piccole imprese fino a 49 addetti, il 60% per le medie e grandi imprese oltre questa soglia.
La certificazione, rilasciata da un ente di parte terza con Marchio UNI, ha validità triennale ed è soggetta a verifiche di sorveglianza annuali, oltre ad audit interni secondo lo standard ISO 19011 e un riesame periodico da parte della direzione aziendale.
Il vantaggio economico per chi si certifica
L'art. 6 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con la Legge 112/2026, introduce per le aziende certificate un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per azienda, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. L'esonero viene applicato su base mensile per tutta la durata della certificazione, con lo stesso meccanismo già previsto per la certificazione della parità di genere. Il decreto attuativo con i dettagli operativi è atteso a breve.
Un punto di partenza
Chi si avvicina per la prima volta a questi temi può affrontare direttamente un percorso integrato con la Prassi UNI/PdR 125 sulla parità di genere, già adottata da oltre 13.000 aziende italiane. Le due prassi condividono un impianto molto simile, dalla valutazione tramite KPI alla definizione di un piano strategico, fino agli audit interni e al riesame della direzione. Per un'azienda che parte da zero, questo significa poter costruire fin dall'origine un unico sistema di gestione che copra entrambi gli ambiti, evitando di duplicare processi di monitoraggio, comunicazione agli stakeholder e attività di audit.
Un percorso congiunto consente inoltre di beneficiare di entrambi gli esoneri contributivi previsti per le due certificazioni, ottimizzando l'investimento iniziale e restituendo un impatto più immediato in termini di attrattività verso talenti e stakeholder.
La Prassi 192, affiancata alla 125, offre oggi uno strumento concreto per farlo, con il valore aggiunto di un riconoscimento certificato e di un beneficio economico diretto.
La Divisione Certificazioni di Promotergroup accompagna le imprese in un percorso di certificazione congiunta UNI/PdR 125 e UNI/PdR 192, dalla valutazione di maturità iniziale fino all'ottenimento del Marchio UNI, per costruire un unico sistema di gestione capace di coprire entrambi gli ambiti.
Contattaci per maggiori informazioni: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattanoi
NUOVA NORMATIVA SULL’ETICHETTATURA IMBALLAGGI: ARRIVEDERCI AL 30 GIUGNO 2022
NUOVA NORMATIVA SULL’ETICHETTATURA IMBALLAGGI: ARRIVEDERCI AL 30 GIUGNO 2022
Entro il mese di gennaio 2022 verranno emesse le linee guida.
Slitta al primo luglio 2022 l’entrata in vigore dell’obbligo dell’etichettatura ambientale degli imballaggi previsto dal DL n. 152/2006 – Testo Unico Ambiente.
Precedentemente previsto per il primo gennaio 2022, l’art. 11 “Proroga di termini in materia di transizione ecologica” del DL 30 dicembre 2021 n. 228 – Decreto “Mille Proroghe 2022” ha disposto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.
La misura, contenuta nel “Testo Unico Ambiente” (DL n. 152/2006), prevede che tutti gli imballaggi dovranno essere opportunamente etichettati, nel rispetto di determinati requisiti, al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per dare una corretta informazione ai consumatori sullo smaltimento degli stessi.
All'obbligo sono tenuti tutti coloro che producono merci imballate e prevede che siano dichiarati tutti i materiali di tutti gli imballaggi in modo da facilitare il corretto smaltimento degli imballaggi stessi una volta che divengano rifiuti. Obbligo valido anche per le aziende agricole che vendono prodotti confezionati, come ad esempio bottiglie di vino o di olio, vasetti di conserve o qualsiasi altro prodotto confezionato.
Le nuove indicazioni obbligatorie potranno essere riportate direttamente sull'etichetta o inserite nelle etichettature informatiche, ad esempio tramite i QR-code.
Un ennesimo rinvio che non fa bene ad ambiente, raccolta differenziata e consumatori ma che permetterà alle aziende ancora in ritardo di adeguarsi al meglio in questi 6 mesi.
La disposizione prevede, inoltre, l’emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi, di un decreto di natura non regolamentare a firma del Ministro della Transizione Ecologica per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
Nel frattempo, in aiuto alle aziende, il CONAI ha messo a disposizione, all’interno della piattaforma online etichette-conai.com, alcuni strumenti e documenti a supporto degli operatori del settore, come le Good Ideas, con numerosi esempi di etichette “virtuose”.
Per i riferimenti integrali, consultare le news precedenti su questo argomento: https://www.promotergroup.eu/index.php/blog-news/item/118-nuove-normative-sulle-etichettature-degli-imballaggi
https://www.promotergroup.eu/index.php/blog-news/item/164-prorogato-l-obbligo-di-etichettatura-ambientale-per-gli-imballaggi
Per informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci
ARMÒNIA E ALESSANDRO PEDONE CEDONO IL CONTROLLO DI GSA
ARMÒNIA SGR SpA (“ARMÒNIA”) E IL FONDATORE ED AZIONISTA DI MINORANZA ALESSANDRO PEDONE CEDONO IL CONTROLLO DELLA SOCIETA’ GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (“GSA”) AI FONDI INFRASTRUTTURALI EURIZON ITEᴙ E REINVESTONO A FIANCO DI QUESTI ULTIMI PER SUPPORTARE UNA ULTERIORE FASE DI SVILUPPO
Milano, 1 luglio 2021 – Armònia – primario operatore di private equity italiano – ed il fondatore ed attuale azionista di minoranza di GSA Alessandro Pedone hanno ceduto il controllo di Gruppo Servizi Associati SpA (GSA), realtà leader nella prevenzione incendi, a Eurizon che opera attraverso i due Fondi di Investimento Alternativo (FIA), Eurizon ITEᴙ (FIA chiuso riservato, dedicato ad investitori istituzionali) ed Eurizon ITEᴙ ELTIF (FIA chiuso non riservato, dedicato a investitori retail).
Con quest’operazione, che si perfezionerà una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità competenti, Armònia concluderà la prima cessione del fondo in gestione “Armònia Italy Fund”.
La partecipazione di controllo di GSA era stata acquisita da Armònia ad inizio 2018 quando la Società registrava un fatturato di c.a. 70 milioni di Euro; la Società ha completato sotto la guida di Alessandro Pedone e con il supporto del team d’investimento di Armònia due acquisizioni in Italia e Francia ed ha sviluppato nel periodo di investimento ulteriormente le attività di prevenzione antincendio nel settori di intervento storici della Società e nelle infrastrutture autostradali. Nei tre anni di investimento il fatturato di GSA è raddoppiato, l’EBITDA è quasi triplicato e ad oggi la Società vanta un portafoglio ordini di oltre 300 milioni di Euro.
La transazione sarà completata ad un Enterprise Value di circa 250 milioni di Euro; i fondi Eurizon ITEᴙ rileveranno la maggioranza, mentre sia Armònia (con circa il 12%), sia Alessandro Pedone (con circa il 18%) reinvestiranno in GSA con la prospettiva di poter beneficiare di un’ulteriore fase di crescita della Società. Una parte del capitale sarà riservata al management di GSA.
Alessandro Grimaldi, Amministratore Delegato di Armònia, ha commentato: “I ritorni dell’Operazione dimostrano il successo dell’investment strategy su cui Armònia ha concentrato la propria attività, prediligendo un approccio industriale alle operazioni e di supporto all’imprenditore nella creazione di valore e rappresentano un risultato importante per il Team e per gli investitori. Infine, siamo felici di aver reinvestito a fianco di ITER e di Alessandro Pedone per supportare una nuova fase di sviluppo che consoliderà ulteriormente il valore della Società a livello nazionale ed internazionale”.
Alessandro Pedone, Amministratore Delegato di GSA, ha commentato: “Sono orgoglioso del percorso di sviluppo fatto in questi anni con Armonia ed entusiasta di quello impostato per il futuro. Abbiamo costruito un modello di business solido e credo che Iter, forte anche dell’esperienza dell’ing. Vito Gamberale, sia il partner giusto per accelerare ulteriormente il nostro focus sulle infrastrutture e proiettare la nostra crescita oltre l’Italia”
Armonia ha operato con un team composto dai Founding Partner Alessandro Grimaldi e Francesco Chiappetta, dal Partner Dario Cenci e dall’Investment Director Stefano Manghi.
Armònia e Pedone sono stati assistiti da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, insieme a DC Advisory e dallo studio Gianni & Origoni con un Team guidato del Partner Federico Loizzo insieme allo studio Gatti, Pavesi, Bianchi e Ludovici guidato dal Partner Franco Barucci per la parte legale, a BCG per la parte business, a Deloitte per la parte finanziaria e allo studio Alonzo, Committeri & Partners per la parte fiscale.
Comunicato Stampa: ARMÒNIA SGR S.p.A


