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Emergenza caldo 2026: le ordinanze regionali e gli obblighi per la sicurezza sul lavoro

Con l’arrivo della stagione estiva, la tutela dei lavoratori esposti allo stress termico torna centrale nell’agenda della prevenzione aziendale.

Anche per il 2026, le Regioni stanno adottando ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978. Per le imprese dei settori interessati, la mancata osservanza delle disposizioni comporta il rischio di sanzioni ai sensi dell’art. 650 del Codice penale, ferme restando le responsabilità già previste dal D.lgs. 81/2008 in materia di valutazione e gestione dei rischi.

Il meccanismo comune: quando scatta lo stop?

Pur nella diversità dei perimetri applicativi, tutti i provvedimenti condividono la stessa logica di attivazione. Il divieto di lavoro all’aperto si applica nella fascia oraria dalle 12.30 alle 16.00, ma non automaticamente ogni giorno d’estate: scatta esclusivamente nei giorni in cui la piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR, segnala alle ore 12.00 un livello di rischio “ALTO” per la categoria “lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa”. La consultazione del portale rappresenta quindi un obbligo operativo quotidiano, non una verifica occasionale.

Il riferimento principale è worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta.

Focus Regioni: differenze, settori e fattori specifici

Il nucleo normativo è condiviso, ma ciascun provvedimento introduce elementi specifici che incidono concretamente sulla gestione operativa. Di seguito una sintesi per regione.

Regione Siciliana — Ordinanza n. 01 del 12 giugno 2026

  • Validità: con efficacia immediata fino al 31 agosto 2026
  • Settori: agricoltura e florovivaismo, cantieri edili e affini, cave e relative pertinenze esterne, logistica, consegna beni per conto altrui in ambito urbano tramite velocipedi o veicoli a motore a due ruote (rider)
  • Da sapere: tra i provvedimenti più recenti della stagione, è esplicitamente inclusa la categoria dei rider tra le categorie tutelate. Fa salvi gli accordi aziendali già in essere che garantiscano tutele migliorative rispetto all’ordinanza, nonché i provvedimenti sindacali a livello comunale non in contrasto con essa. I datori di lavoro restano in ogni caso tenuti ad adottare misure organizzative e operative idonee ai sensi del D.lgs. 81/2008, indipendentemente dal livello di rischio classificato da Worklimate.

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Regione Lazio - Ordinanza Z00001 del 22 maggio 2026

  • Validità: fino al 15 settembre 2026.
  • Settori: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili e affini, cave e relative pertinenze esterne, logistica di piazzale, consegna beni in ambito urbano tramite velocipedi o veicoli a motore a due ruote.
  • Da sapere: tra i primi provvedimenti della stagione, si distingue per l’inclusione esplicita delle pertinenze esterne delle cave e del settore delle consegne urbane su due ruote, elementi non sempre presenti negli altri atti regionali.

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Regione Umbria - Ordinanza n. 2 del 27 maggio 2026

  • Validità: fino al 15 settembre 2026.
  • Settori: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto.
  • Da sapere: perimetro più contenuto rispetto alle altre regioni; logistica e consegne urbane non sono esplicitamente incluse. La deroga per Pubbliche Amministrazioni e concessionari di pubblico servizio è condizionata all’adozione di misure organizzative idonee ai sensi del D.lgs. 81/2008.

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Regione Toscana - Ordinanza n. 2 del 28 maggio 2026

  • Validità: fino al 31 agosto 2026.
  • Settori: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto, cave.
  • Da sapere: il divieto opera non solo al ricorrere del livello “ALTO” su Worklimate, ma anche nei casi in cui, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione previste dalle Linee di indirizzo regionali, lo stress da calore comporti comunque rischi rilevanti per la salute del lavoratore.

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Regione Liguria - Ordinanza n. 1/2026 del 28 maggio 2026

  • Validità: fino al 31 agosto 2026.
  • Settori: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili e affini all’aperto.
  • Da sapere: prevede una clausola di salvaguardia della contrattazione locale: il provvedimento non si applica nei siti in cui le parti sociali abbiano già sottoscritto protocolli specifici per la gestione del calore, purché garantiscano tutele uguali o superiori. Accordi di questo tipo sono già vigenti con le Prefetture di Genova, La Spezia, Savona e Imperia.

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Regione Piemonte - Ordinanza n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026

  • Validità: dal 30 maggio al 31 agosto 2026.
  • Settori: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili e affini, cave, logistica, rider (consegna beni tramite velocipedi o veicoli a due ruote).
  • Da sapere: il divieto scatta solo qualora non sia possibile introdurre misure organizzative alternative di riduzione del rischio; spetta al datore di lavoro valutare e documentare tale impossibilità. Contiene raccomandazione formale ai Comuni per derogare temporaneamente ai regolamenti locali sulle emissioni acustiche.

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Regione Puglia — Ordinanza n. 321 del 29 maggio 2026

  • Validità: fino al 15 settembre 2026.
  • Settori: agricoltura e silvicoltura, florovivaismo, serre e tunnel agricoli, cave, cantieri edili e stradali, logistica di piazzale, consegne urbane su due ruote.
  • Da sapere: è il provvedimento più articolato della stagione. Estende il divieto agli ambienti confinati come serre e tunnel agricoli, qualificati come ambienti termici severi anche quando al chiuso. Introduce obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori vulnerabili (anziani, donne in gravidanza, portatori di patologie croniche, soggetti in trattamento farmacologico, lavoratori con fragilità linguistica o abitativa) e il “sistema del compagno” per la sorveglianza reciproca dei sintomi da colpo di calore. Le misure operative si applicano anche nei giorni con rischio classificato “MODERATO”, non solo “ALTO”.

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Regione Emilia-Romagna - Ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026

  • Validità: dal 3 giugno al 15 settembre 2026.
  • Settori: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili e affini, cave, logistica di piazzale (limitata ai piazzali destinati esclusivamente al deposito merci, escluse le pertinenze dei magazzini coperti), consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita.
  • Da sapere: impone alle piattaforme digitali di inserire il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e delle distanze, con obbligo di intervento sull’algoritmo, senza conseguenze salariali o reputazionali per il lavoratore. Nei giorni a rischio “ALTO” autorizza i cantieri edili all’aperto ad anticipare o posticipare l’orario di lavoro di un’ora in deroga ai regolamenti comunali sulle emissioni acustiche, con esclusione dei Comuni ad alta vocazione turistica balneare.

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Regione Lombardia — Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026

  • Validità: dal 10 giugno al 23 settembre 2026 — la scadenza più avanzata tra tutti i provvedimenti della stagione.
  • Settori: agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto, cave.
  • Da sapere: raccomanda l’uso di tecnologie innovative per la misurazione del rischio microclimatico nel singolo cantiere, tra cui il termo-igrometro con tecnologia Bluetooth per il calcolo dell’indice humidex locale. Suggerisce ai Comuni la deroga temporanea ai regolamenti sulle emissioni acustiche per consentire le lavorazioni nelle fasce orarie più fresche.

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Il consiglio di Promotergroup per i datori di lavoro

L’eterogeneità dei provvedimenti rende insufficiente un approccio generico. Ciascuna impresa deve verificare la propria localizzazione geografica, i settori di attività e l’eventuale presenza di accordi sindacali territoriali già vigenti, per stabilire quale ordinanza si applica e con quali condizioni operative specifiche.

Sul piano pratico, la consultazione quotidiana del portale Worklimate prima dell’avvio delle attività è il punto di partenza imprescindibile. Il Documento di Valutazione dei Rischi va aggiornato con procedure specifiche per il rischio microclimatico, includendo le modalità di sospensione delle attività nelle giornate critiche e la gestione delle pause. La riorganizzazione dei turni, con anticipo nelle ore mattutine e recupero nelle fasce serali dove consentito, permette di contenere l’impatto sulla continuità produttiva. La formazione del personale sui segnali precoci dello stress termico e sulle procedure di emergenza non è un’azione accessoria, ma un obbligo che discende direttamente dal quadro normativo vigente.

Per le organizzazioni che necessitano di supporto nell’aggiornamento della documentazione di sicurezza, nella pianificazione delle misure organizzative o nella verifica della conformità alle singole ordinanze regionali, è possibile contattare il team di Promotergroup per una valutazione delle esigenze specifiche.

 

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Nuovo Accordo Stato-Regioni: cosa cambia sulla formazione da maggio 2026

Scadono i 12 mesi di transizione: obbligo di aggiornamento per i Preposti formati prima del 24 maggio 2023 per mantenere la validità del percorso.

A decorrere dal 24 maggio 2026 diventa pienamente operativo il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 24 maggio 2025 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 119. Si conclude così il periodo transitorio di dodici mesi previsto per consentire a imprese ed enti formativi di adeguarsi alle nuove disposizioni e riorganizzare i percorsi formativi secondo i nuovi criteri.

Il provvedimento rappresenta uno degli aggiornamenti più rilevanti degli ultimi anni nel quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo 81/2008 e introduce una revisione complessiva del sistema formativo, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Tra le principali novità si evidenzia una riorganizzazione dei percorsi formativi e l’introduzione di criteri più stringenti in termini di durata, aggiornamento e modalità di erogazione. Le modifiche riguardano in particolare la formazione del Preposto, i corsi di abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature e la formazione per gli addetti operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Viene inoltre introdotto un obbligo formativo specifico per i Datori di Lavoro, per i quali è previsto un termine di adeguamento entro maggio 2027.

Cosa cambia per il Preposto

Con la fine del regime transitorio, le nuove regole diventano pienamente applicabili, rendendo necessario per le aziende verificare la conformità dei percorsi formativi già effettuati. In particolare, per i lavoratori che svolgono funzione di Preposto e che sono stati formati prima del 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere completato entro il 24 maggio 2026. In caso contrario, la formazione pregressa perde validità, con la conseguente necessità di ripetere integralmente il percorso formativo secondo i nuovi standard che, secondo le nuove disposizioni, passa da 8 a 12 ore.

Inoltre, il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce modifiche significative anche in termini di periodicità della formazione e modalità di erogazione. L’aggiornamento diventa biennale (in precedenza era quinquennale) con una durata minima di 6 ore. Sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento possono essere svolti esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, con l’esclusione della modalità e-learning asincrona.

Alla luce di tali disposizioni, le aziende sono chiamate a effettuare una ricognizione puntuale delle proprie risorse, individuando i lavoratori che esercitano di fatto funzioni di preposto e verificando la validità degli attestati in loro possesso. L’obbligo di individuazione, nomina e formazione del Preposto, già rafforzato dalla Legge 215/2021, assume pertanto un rilievo ancora maggiore nel nuovo assetto normativo.

Dirigenti e Datori di Lavoro 

Per i Dirigenti è previsto un modulo comune di 12 ore e, dove applicabile, un modulo specifico per i cantieri di 6 ore. L'aggiornamento è quinquennale (6 ore). Per i Datori di Lavoro è introdotta una formazione obbligatoria specifica da completare entro 24 mesi (modulo comune di 16 ore + eventuale modulo cantieri di 6 ore).

Per i datori di lavoro che assumono l'incarico di RSPP, la formazione è suddivisa per settori:  
  • Moduli Base: variano da 8 ore (modulo comune) fino a 16 ore in base al settore come Agricoltura, Costruzioni o Chimico.  
  • Aggiornamento: obbligatorio ogni 5 anni (8 ore complessive).

Abilitazione per l’uso di attrezzature e ambienti confinati

Ulteriori novità riguardano i percorsi di abilitazione per l’utilizzo di attrezzature di lavoro, per i quali vengono aggiornati contenuti e requisiti formativi, includendo in modo più puntuale alcune tipologie di macchine e attrezzature (es. carriponte, macchine raccogli-frutta). Per Carroponte la formazione prevede una durata di 10-11 ore per i nuovi corsi e l'aggiornamento quinquennale di 4 ore. Per Macchina raccogli frutta il percorso formativo prevede una durata complessiva di 8 ore e l'aggiornamento quinquennale di 4 ore.

Analogamente, viene disciplinata in maniera più rigorosa la formazione per gli addetti operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, con l’obiettivo di garantire una preparazione adeguata rispetto ai rischi specifici di tali attività. Nello specifico la formazione base prevede un modulo giuridico (4 ore) e uno pratico (8 ore). L'aggiornamento è quinquennale (4 ore).

Altra novità riguarda la verifica dell’apprendimento che non termina con il percorso formativo, ma deve essere monitorata nel corso della prestazione lavorativa. 

Dal 24 maggio 2026 diventa decisivo chi è il soggetto formatore, che deve essere in possesso dell'accreditamento regionale. 

L’entrata in vigore definitiva dell’Accordo richiede un approccio sistematico alla gestione della formazione, finalizzato a garantire la conformità normativa e la continuità operativa. Una verifica tempestiva dello stato formativo aziendale consente di prevenire criticità e pianificare in modo efficace gli interventi necessari.

Promotergroup S.p.A. supporta le aziende nella gestione completa della formazione obbligatoria e mette a disposizione servizi di analisi e verifica della conformità formativa.

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Rischio microbiologico dei prodotti ortofrutticoli: le indicazioni del ministero della salute

Le ASP incaricate di effettuare verifiche ufficiali in campo, concentrandosi su aspetti cruciali come l'uso di acque, fertilizzanti, e la salute degli operatori.

 

Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, ha recentemente diffuso una nota intitolata Gestione del rischio microbiologico dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo crudo. La comunicazione ha l'obiettivo di sensibilizzare sia i consumatori che i produttori riguardo ai potenziali rischi microbiologici associati al consumo di frutta e verdura cruda, in particolare quando non vengono adottate adeguate pratiche di igiene.

Il rischio microbiologico nei prodotti ortofrutticoli

Secondo l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), i prodotti ortofrutticoli freschi rappresentano uno dei gruppi alimentari più frequentemente coinvolti in casi di contaminazione microbiologica in Europa. In particolare, frutta e verdura non trattata correttamente possono essere contaminati da batteri patogeni come Salmonella, Escherichia coli (E. coli), Listeria monocytogenes e Campylobacter, con potenziali gravi rischi per la salute umana.

Nel caso dei prodotti ortofrutticoli freschi, la contaminazione microbiologica può verificarsi durante la fase di coltivazione, raccolta, selezione e confezionamento, trasporto e distribuzione. L'EFSA, nel suo Rapporto sul rischio microbiologico per i consumatori nell'Unione Europea, sottolinea come l'uso di acque non adeguatamente trattate, l'uso di fertilizzanti organici contaminati e l'igiene insufficiente degli operatori agricoli siano tra i fattori che contribuiscono maggiormente alla diffusione di agenti patogeni.

Controlli microbiologici e misure preventive

L'adozione di pratiche corrette di gestione del rischio microbiologico è fondamentale per prevenire focolai epidemici. Il Ministero della Salute, al fine di contrastare tali eventi, ha avviato una serie di misure per rafforzare i controlli sulla sicurezza alimentare. Le ASP sono ora incaricate di effettuare verifiche ufficiali in campo, concentrandosi su aspetti cruciali come l'uso di acque, fertilizzanti, e la salute degli operatori.

L'intensificazione dei controlli ha portato a specifici piani di campionamento e analisi sui prodotti ortofrutticoli freschi durante le fasi di produzione, selezione, confezionamento e commercializzazione. Un esempio concreto di rischio microbiologico è rappresentato dal recente allarme relativo ai pomodori tipologia ciliegino, che sono stati associati a contaminazioni da Salmonella (Salmonella enterica) in alcune indagini condotte dalle autorità sanitarie europee.

Il cambiamento climatico, con i suoi effetti sulle condizioni meteo e sull'agricoltura, ha introdotto nuovi rischi per la sicurezza alimentare. La siccità prolungata in regioni come la Sicilia potrebbe spingere gli agricoltori a utilizzare fonti di acqua non sempre sicure, aumentando il rischio di contaminazione microbiologica. L'EFSA ha recentemente sottolineato come le condizioni meteorologiche estreme possano influire sulla sicurezza alimentare, creando situazioni favorevoli alla proliferazione di batteri patogeni nei prodotti agricoli.

Le indicazioni fornite dal Ministero della Salute

Per ridurre i rischi microbiologici associati al consumo di prodotti ortofrutticoli, il Ministero della Salute e le autorità sanitarie raccomandano una serie di misure preventive:

  • Lavare accuratamente frutta e verdura: è fondamentale sciacquare frutta e verdura sotto abbondante acqua corrente per rimuovere eventuali residui di terra, pesticidi e batteri. In alcuni casi, è possibile utilizzare soluzioni disinfettanti alimentari a base di cloro, ma è importante seguire le indicazioni fornite dal produttore per evitare rischi per la salute.
  • Acquistare prodotti da filiere certificate: quando possibile, preferire frutta e verdura provenienti da agricoltura biologica o da filiere che garantiscono standard di sicurezza elevati, come quelle certificate ISO o GlobalGAP, BRC, IFS.
  • Separare i prodotti di prima gamma da quelli di quarta gamma: i prodotti di prima gamma (come frutta e verdura fresca non lavata) dovrebbero essere separati nei punti vendita dai prodotti di quarta gamma (già lavati e confezionati).

Preferire prodotti di stagione e locali: optare per frutta e verdura di stagione, preferibilmente a km zero, riduce il rischio di contaminazioni derivanti da trattamenti chimici e dal trasporto a lunga distanza.

L’area servizi agroalimentari di Promotergroup è a vostra disposizione per garantire e implementare il monitoraggio degli alimenti e le procedure di sicurezza alimentare.

Per maggiori informazioni contattaci: https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci 

 

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Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il ruolo della formazione e della sicurezza sul lavoro

Pubblicato dal Comitato Europeo delle Regioni (CdR) il Parere dal titolo “Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il punto di vista locale e regionale”.

 

Nel settore agricolo europeo, la transizione ecologica e la giustizia sociale devono procedere di pari passo. Il Comitato Europeo delle Regioni (CdR), in un recente parere dal titolo “Condizioni di lavoro eque in agricoltura: il punto di vista locale e regionale”, ha ribadito l'importanza di affiancare agli obiettivi del Green Deal misure concrete per tutelare i diritti sociali dei lavoratori agricoli.

La Politica Agricola Comune (PAC) ha introdotto il cd. meccanismo di condizionalità sociale, uno strumento innovativo che vincola l'erogazione dei fondi al rispetto delle normative sul lavoro. Il meccanismo di condizionalità sociale, permette di fatti agli Stati membri dell’UE di sospendere i pagamenti diretti alle aziende agricole che non soddisfano le norme richieste. Tuttavia, il CdR evidenzia che questo approccio presenta ancora alcune lacune in quanto, settori come quello ortofrutticolo, restano esclusi dal meccanismo, creando disparità e distorsioni della concorrenza. Per garantire una maggiore equità, il CdR invita a rafforzare e armonizzare le sanzioni per le violazioni, assicurando un'applicazione uniforme in tutte le regioni dell'UE e riducendo al contempo gli oneri burocratici per gli agricoltori.

Il calo della forza lavoro agricola e la necessità di investire in formazione e sicurezza

La forza lavoro agricola dell’UE, stimata in 17 milioni di persone nel 2020, rischia di ridursi drasticamente a 7,7 milioni entro il 2030. Questo calo preoccupa particolarmente in un settore già afflitto da carenze di manodopera e da una crescente dipendenza dai lavoratori migranti. Per rispondere a questa sfida, il CdR sottolinea l’urgenza di politiche che favoriscano l’integrazione dei migranti e migliorino le condizioni generali di lavoro. Tra le problematiche più critiche figurano le abitazioni dei lavoratori stagionali, spesso inadatte o precarie. Il CdR propone di sviluppare strumenti per garantire alloggi dignitosi, sottolineando anche la necessità di istituire canali indipendenti per raccogliere in forma anonima eventuali denunce. Sul fronte della sicurezza, i dati sono allarmanti: secondo dati Eurostat, dal 2007 al 2017 nell’Unione europea si sono verificati in media 500 decessi e 150.000 incidenti non mortali nel settore agricolo e forestale. Questi numeri evidenziano l'urgenza di una formazione mirata e di una transizione verso pratiche agricole più sicure, riducendo l’esposizione a sostanze chimiche pericolose come i pesticidi.

In questo contesto il ruolo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza non solo per i lavoratori ma anche per i datori e le datrici di lavoro. Nel parere pubblicato lo scorso novembre 2024, il CdR incoraggia gli Stati membri a utilizzare la misura del FEASR in materia di trasferimento di conoscenze e informazione al fine formare gli agricoltori al loro dovere di datori. Inoltre, invita gli enti locali e regionali a utilizzare il sostegno del FEASR (Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale), e in particolare il programma LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale) per rispondere alle sfide e alle opportunità dovute all’afflusso di migranti e i rifugianti nell’UE, che potrebbe soddisfare la carenza di manodopera nel settore agricolo.

Pari diritti per donne e migranti: un imperativo etico e sociale

La tutela dei diritti delle donne e dei migranti nel settore agricolo rappresenta un tema cruciale. Le agricoltrici, spesso prive di uno status giuridico chiaro, sono penalizzate in termini di protezione sociale e opportunità. Il CdR sollecita politiche di genere che promuovano la parità di trattamento e valorizzino il ruolo delle donne in agricoltura. Parallelamente, i migranti, che costituiscono una parte significativa della forza lavoro, affrontano condizioni lavorative precarie, talvolta in assenza di documenti e tutele legali. La ratifica della Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti potrebbe rappresentare un passo decisivo per garantire loro una protezione adeguata. Inoltre, il CdR suggerisce incentivi per le aziende che rispettano standard lavorativi superiori alla media, promuovendo certificazioni come la Global GAP GRASP globale o la certificazione SA8000. Solo attraverso un impegno coordinato tra enti locali, autorità europee e Stati Membri sarà possibile costruire un sistema agricolo più equo e sostenibile, in grado di garantire dignità e sicurezza a tutti i lavoratori.

Sei un’azienda agricola o un lavoratore del settore?

Scopri di più sulle certificazioni GLOBAL GAP e sui corsi di formazione in partenza.

 

Consulta il Parere pubblicato dal Comitato europeo delle regioni: https://www.promotergroup.eu/images/blog_news_eventi/cor-2024-02565-00-00-ac-tra-it.pdf

 

 

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Mercoledì, 25 Settembre 2024 15:40

PATENTE A PUNTI: AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Fino al 31 ottobre è possibile autocertificare il possesso dei requisiti inviando il modello tramite PEC.

 

Dal 1° di ottobre entrerà in vigore la cosiddetta “patente a punti per le attività nei cantieri”, introdotta con il Decreto Legge 19/2024, convertito in legge 56 del 29 aprile 2024.

Sono interessati tutti coloro i quali operano nei cantieri: "imprese" e "artigiani/ditte individuali/liberi professionisti"; non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La “patente a punti” è rilasciata dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, alle imprese ed agli artigiani che operano con collaboratori di qualsiasi fattispecie, con i seguenti requisisti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio;
  2. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale aggiornato (DURF);
  3. Possesso Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato (DURC);
  4. Possesso Documento Valutazione dei Rischi aggiornato (DVR)
  5. Nomina RSPP e relativo possesso dei requisiti di cui all’art.32 – 34 del D.Lgs. 81/08
  6. Formazione secondo l’art 37 del D.Lgs. 81/08 dei lavoratori, compresa la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso, RLS, proposto ed utilizzatori di macchinari ed attrezzature con obbligo di addestramento.

Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, inviando copia della stessa (scarica il modello qui) tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.., con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

C’è la possibilità di presentare domanda anche tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati ed i CAF.

A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Passati dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe parimenti sospendere la patente fino a 12 mesi.

no a 30 crediti aggiuntivi possono essere attribuiti nel caso di possesso, da parte del richiedente, di specifiche caratteristiche quali, a titolo di esempio il possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, formazione aggiuntiva per almeno un terzo dei lavoratori, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza, ecc.

I crediti decurtati potranno essere recuperati adottando delle misure speculari a quelle sopra definite.

Per poter lavorare all'interno dei cantieri bisognerà avere un credito residuo di almeno 15 punti, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a € 6.000 e fino ad € 12.000, con contestuale esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

Attribuzione dei crediti ulteriori

- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:

 

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOGSSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

i.) 6

ii.) 8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. 1
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. 6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 3

- in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

 

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

4

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 2
Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1
Possesso della certificazione SOA di classifica II 2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. 2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 2

È quindi necessaria la verifica della sussistenza dei requisiti e il contatto con un consulente per la sicurezza di Promotergroup S.p.A. per provvedere alla richiesta.

Se ti sei perso il nostro articolo precedente visiona la tabella per la decurtazione dei crediti: https://www.promotergroup.eu/index.php/blog-e-news/item/357-patente-a-punti-nei-cantieri-cos-e-e-come-ottenerla

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Mercoledì, 04 Settembre 2024 09:30

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI: COS’È E COME OTTENERLA

Obbligatoria dal 1° ottobre per le imprese e lavoratori autonomi che operano nel settore edile.

 

Il settore delle costruzioni in Italia è tristemente noto per detenere il primato di decessi sul posto di lavoro, con un incremento dell’1,1% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Per affrontare questa criticità, il Governo ha introdotto la Patente a Punti, un nuovo strumento di sicurezza nei cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili devono obbligatoriamente possedere la Patente a Punti. Anche le Pubbliche Amministrazioni richiederanno alle imprese il possesso della Patente che diventerà uno strumento indispensabile per partecipare alle gare d’appalto. Non hanno invece l’obbligo di acquisire la patente a crediti le imprese in possesso di una certificazione SOA, dalla terza classe in su, e le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Come richiedere la Patente a Punti

Le imprese e i lavoratori autonomi possono richiedere la patente a crediti attraverso il portale online dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La richiesta può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un delegato, come ad esempio un'associazione di categoria.  Per ottenere la patente, è necessario dimostrare l'iscrizione alla Camera di Commercio, aver completato gli obblighi formativi, possedere il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e, se necessario, il Documento unico di regolarità fiscale (Durf).  L'Ispettorato del Lavoro rilascerà la patente in formato digitale una volta verificati tutti i requisiti. Fino ad allora, imprese e lavoratori autonomi potranno continuare a operare nei cantieri, a meno che non ricevano una specifica comunicazione contraria da parte dell'Ispettorato. Per dimostrare il possesso dei requisiti previsti in caso di controllo dell’Ispettorato, le imprese e i lavoratori autonomi, devono fornire un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni false comportano la revoca immediata della patente per 12 mesi.

Come funziona

La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, cumulabili o decurtabili in base al comportamento dell’azienda o del lavoratore in materia di sicurezza. Il punteggio iniziale può essere decurtato se si verificano violazioni delle norme di sicurezza: sotto i 15 crediti, l'azienda o il lavoratore autonomo, è obbligata a partecipare a corsi di formazione specifici per migliorare le proprie competenze e adeguarsi agli standard richiesti. Nei casi più gravi, come infortuni che causano il decesso o l’inabilità permanente, l’Ispettorato del Lavoro potrebbe sospendere la patente fino a 12 mesi. Questa misura vuole fungere da deterrente per le negligenze più gravi, promuovendo una maggiore attenzione e responsabilità sul posto di lavoro.

Oltre alle decurtazioni, il sistema prevede anche crediti aggiuntivi come incentivo per quelle aziende che dimostrano un impegno continuativo nella gestione della sicurezza. La patente può essere incrementata di 1 credito ogni anno, fino a un massimo di 10 crediti, per chi dimostra un buon comportamento. Ulteriori 5 crediti possono essere assegnati alle aziende che adottano approcci innovativi e avanzati nella gestione della sicurezza, come l’implementazione di tecnologie all’avanguardia o di programmi formativi specifici. Le aziende con anni di attività alle spalle e senza uno storico di infortuni sul lavoro sono premiate con crediti aggiuntivi, riconoscendo così l’importanza di un’esperienza consolidata e di una gestione prudente della sicurezza.

I criteri per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi e per il recupero dei crediti saranno invece definiti attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo decreto stabilirà le linee guida per garantire che il sistema sia equo ed efficace, offrendo opportunità di miglioramento e recupero a chi dimostra un impegno concreto verso la sicurezza. Inoltre, per garantire un monitoraggio costante e una collaborazione proficua tra enti pubblici e privati, i dati relativi ai crediti e alle violazioni delle aziende e dei lavoratori autonomi sono consultabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il ruolo della formazione

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei cantieri riveste un ruolo cruciale. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all’istruzione dei dipendenti comporta una decurtazione di 2 crediti, penalizzando non solo il datore di lavoro ma anche l'intera organizzazione. Promuovere una solida cultura della sicurezza e garantire una formazione costante e adeguata sono passi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e creare un ambiente lavorativo più sicuro e produttivo. Investire nella formazione significa puntare sul futuro, migliorando la qualità del lavoro e la serenità di chi, ogni giorno, contribuisce al successo dell'azienda.

 

 

Violazioni Decurtazione punti
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5 punti
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3 punti
Omessi formazione e addestramento 2 punti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3 punti
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3 punti
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2 punti
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3 punti
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2 punti
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 punti
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 punti
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2 punti
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2 punti
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1 punto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3 punti
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3 punti
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3 punti
Omessa valutazione del rischio di annegamento 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2 punti
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3 punti
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1 punto
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1 punto
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3 punti
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1 punto
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8 punti
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15 punti
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20 punti
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10 punti

 

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Nuovo modello INAIL OT23: le novità per la riduzione delle tariffe di prevenzione nel 2025

Pubblicate le istruzioni operative per compilare il Modello OT23. Tante le novità.

 

L’INAIL ha pubblicato il nuovo Modello OT23 per l’anno 2025, uno strumento chiave per promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro. Sviluppato in collaborazione con le organizzazioni di datori di lavoro e sindacati, il nuovo modello elenca le misure che le aziende possono adottare nel 2024 per ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione. È disponibile anche una guida dettagliata per aiutare le aziende nella compilazione del modulo. Questo modello non solo risponde alle esigenze attuali, ma incoraggia anche una gestione proattiva dei rischi professionali, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro più sicuro. Nel documento si evidenzia che per rafforzare il modello agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti del testo.

Le Novità del Modello OT23

Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, raggruppati in 6 sezioni:

SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale

SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI.

Le principali modifiche introdotte sono:

  1. Semplificazione dell’accesso ai benefici: per rendere il modello più accessibile, sono state individuate solo due tipologie di interventi, tipo “A” e tipo “B”. Sono stati eliminati i punteggi associati a ciascun intervento nel modello precedente, dove era necessario raggiungere 100 punti con una o più azioni. Ora, per ottenere la riduzione, le aziende devono attuare nel 2024 un intervento di tipo A o due interventi di tipo B, rispettando i requisiti prescritti.
  2. Interventi pluriennali: il nuovo modello identifica 10 specifici interventi di sicurezza la cui implementazione nelle aziende permette di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione per 2 o 3 anni, a seconda dell’efficacia preventiva dell’intervento stesso.
  3. Introduzione di nuovi interventi: il modello 2025 introduce 18 nuovi interventi, che includono l’installazione di tecnologie avanzate e sistemi di sicurezza, oltre a miglioramenti nelle infrastrutture e nei protocolli sanitari. Questi aggiornamenti sono pensati per migliorare notevolmente le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, riflettendo un approccio moderno e integrato alla prevenzione.
  4. Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro: in collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale sono stati potenziati gli interventi di prevenzione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025. Questo piano mira a migliorare la salute dei lavoratori integrando la gestione dei rischi professionali e degli stili di vita, promuovendo pratiche gestionali responsabili. Le azioni includono la prevenzione di malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e muscolo-scheletriche.
  5. Razionalizzazione degli interventi: per ottimizzare l’efficacia del modello, l’INAIL ha combinato alcuni interventi simili del modello precedente in unici interventi più comprensivi. Questo non solo semplifica il modello ma assicura anche che le misure preventive siano più gestibili e mirate.
  6. Ulteriori modifiche: è stato completamente revisionato l’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni ed è stato eliminato l’intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale essendo presente nel modello un altro intervento che premia l’adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA8000.

Il modello OT23 rappresenta un’ottima opportunità per le aziende di ridurre i costi assicurativi e recuperare gran parte degli investimenti effettuati nella formazione dei dipendenti e nella sicurezza.

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SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVE MODIFICHE AL D.LGS 81/08

Aggiornato a gennaio 2022 il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Di fronte ai molti infortuni mortali che sono avvenuti nei luoghi di lavoro in questi mesi, anche in relazione alla ripresa completa delle attività lavorative in questi mesi il Governo ha varato norme che hanno portato a modifiche sostanziali e importanti del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

È stata pubblicata la versione aggiornata a gennaio 2022 del D.Lgs. 81/2008 che contiene al suo interno novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il precedente aggiornamento risale a novembre 2020. La versione aggiornata oltre alle indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 contenute in una serie di circolari, include le nuove disposizioni introdotte dal “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che ha avuto un impatto significativo sul Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono aggiornati non solo gli articoli ma anche gli allegati (allegati I – XLVII – XLVIII – XLII – XLIII – XXXVIII).

Le novità più rilevanti riguardano:

  • la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico (modificato il comma 2 dell’art.37 del D.Lgs. 81/08), così come sarà stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni entro il mese di Giugno 2022;
  • il rafforzamento della figura del preposto: la nuova disposizione prevede che il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.” Trattandosi dello svolgimento di compiti aggiuntivi alla propria mansione e che riguardano la vigilanza la norma prevede che “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. Vengono infatti meglio precisati, modificando completamente la lettera a), comma 1, dell’art. 19, gli obblighi del preposto in materia di salute e sicurezza; la norma assume una enorme importanza in quanto, nell’articolato previsto dal D. Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, la nuova legge prevede che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Da segnalare anche l’introduzione di aggiornamenti in materia antincendio:

  • inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021), e che entrerà in vigore a partire dal 25/09/2022;
  • inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021), e che entrerà in vigore il 04/10/2022;
  • inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”(G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021), e che entrerà in vigore il 29/10/2022;
  • inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 6 ottobre 2021 ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;

La nuova versione aggiornata a cura degli Ingegneri Amato e Di Fiore, pur non rivestendo ancora carattere di ufficialità (in procinto di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) rappresenta una risorsa utile per comprendere l’evoluzione di questo strumento normativo.  

Per informazioni contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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PREVENZIONE RISCHIO INFEZIONE TETANO: VACCINAZIONE ANTITETANICA

 

Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani.

Ampiamente distribuito al suolo, nella polvere delle strade e nelle feci degli erbivori. La sintomatologia è caratterizzata da contrazioni muscolari dolorose, differenti per sede a seconda delle diverse forme cliniche (tetano localizzato, generalizzato, cefalico e neonatale) e la diagnosi è nella maggior parte dei casi esclusivamente clinica.

Rischi infezione tetano

I soggetti appartenenti a determinate categorie professionali (esempio gli agricoltori) sono maggiormente esposti a rischio di infezione da tetano. Quest’ultimo può penetrare nell’organismo attraverso ferite profonde prodotte da oggetti contaminati da questo batterio. La vaccinazione antitetanica serve a proteggere eventuali gravi patologie, riducendo la circolazione del virus e andando a riparare i soggetti più fragili a rischio. La vaccinazione antitetanica è inoltre inclusa nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria ed è obbligatorio per i seguenti lavoratori:

  • operai addetti alla manipolazione delle immondizie
  • operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
  • falegnami
  • metallurgici e metalmeccanici
  • lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
  • stallieri, fantini
  • conciatori
  • sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
  • spazzini, cantonieri, stradini
  • sterratori
  • minatori
  • operai e manovali addetti all’edilizia
  • operai e manovali delle ferrovie
  • asfaltisti
  • straccivendoli
  • personale delle ferrovie
  • asfaltisti
  • marittimi e lavoratori portuali
  • per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI

Obblighi del datore di lavoro sulla vaccinazione antitetanica

Nei soggetti appartenenti alle categorie professionali considerate più esposte a rischio di infezione la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è inoltre inclusa nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria. Controllare che i lavoratori interessati abbiano effettuato la vaccinazione è la verifica del possesso di un requisito che deve fare il datore di Lavoro; sarà invece il Medico Competente aziendale ad attestare l’avvenuta immunizzazione.

 Sorveglianza sanitaria: vaccinazione antitetanica

La medicina del lavoro prevede l’adozione di due tipologie di vaccinazioni che possono essere così classificate:

  • vaccinazione come requisito di legge, necessario per poter svolgere una specifica attività (o per alcune mansioni); in questo caso deve essere richiesto da parte del Medico Competente aziendale;
  • vaccinazione come requisito richiesto da paesi esteri per consentire l’ingresso di tutti i soggetti viaggiatori, inclusi quelli che devono spostarsi per motivi di lavoro (il traveller worker): in tal caso è proprio la persona interessata ad avere l’obbligo di verificare.

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal servizio per effettuare la vaccinazione antitetanica (durante l’orario lavorativo). Il Medico Competente aziendale deve, nell’ambito della vista medica in fase di assunzione del lavoratore (preassuntiva) o periodica, accertarsi dell’effettuazione della vaccinazione antitetanica per le mansioni particolarmente esposte al rischio di contrarre il tetano.

Per chi non è mai stato vaccinato lo schema completo della vaccinazione antitetanica è composto da un ciclo completo composta da una prima dose tempo zero; seconda dose a 3-6 mesi dalla prima; terza dose a 6-12 mesi dalla prima. Chi è già stato vaccinato in passato, deve effettuare solamente la dose di richiamo ogni 10 anni.

Vuoi richiedere il servizio di sorveglianza sanitaria per i tuoi dipendenti? Contattaci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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PREVENZIONE RISCHIO DIPENDENZE: ESAMI TOSSICOLOGICI – ALCOL TEST & DRUG TEST

 

Gli esami tossicologici, alcol test e drug test, sono esami molto importanti sul posto di lavoro, in particolare per quelle categorie di lavoratori definite come più a rischio. Il test tossicologico a lavoro serve per accertare l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcol del lavoratore. Per alcune mansioni, cioè quelle che comportano l’utilizzo di macchinari, o comunque quelle che mettono i lavoratori a maggiore rischio, il test antidroga e l’alcol test sono considerati anche come misure preventive. Lo scopo è quello di scongiurare il più possibile, eventuali incidenti e infortuni sul posto di lavoro.

Rischio alcol dipendenza lavoro

Il consumo di alcol, stupefacenti e sostanze psicotrope può comportare gravi rischi per i lavoratori che svolgono determinate attività, ma anche per terze parti che vengono, indirettamente, coinvolte. Se un lavoratore abusa di droghe o assume alcol, perde di lucidità e prontezza di riflessi e ciò è particolarmente pericoloso nello svolgimento delle mansioni che comportano maggiori rischi per la sicurezza e la salute sia del lavoratore che dei colleghi. Per questa ragione il medico competente, nominato dal datore di lavoro, è tenuto ad effettuare dei test e visite mediche specialistiche atte a dimostrare l’idoneità allo svolgimento di alcune attività.

Gli esami tossicologici, alcol test e test antidroga, sono test importanti che permettono di verificare se il lavoratore assume alcolici o sostanze stupefacenti e svolgono un compito fondamentale nella prevenzione dei rischi. Per alcuni lavoratori si tratta di un screening obbligatorio che viene effettuato al momento dell'assunzione e poi con cadenza periodica che di solito è pari a un anno.

Le categorie di lavoratori che hanno l’obbligo di sottoporsi all’ alcol test sono:

  • Attività per le quali è necessario un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio.
  • Mansioni sanitarie e attività di insegnamento svolte in strutture pubbliche e private.
  • Dirigenti e responsabili del controllo dei processi produttivi e della sorveglianza dei sistemi di sicurezza all’ interno di impianti a rischio di incidenti rilevanti.
  • Mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi.
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto.
  • Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili.

Obblighi del datore di lavoro per rischio alcol o droga

Secondo le disposizioni del decreto n. 81/08, o Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro incarica il medico competente, che all’ interno delle mansioni della “Sorveglianza Sanitaria”, è tenuto all’effettuazione dei controlli sul personale preposto. Ossia su quelle categorie considerate maggiormente a rischio. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica, di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. Il datore di lavoro deve inoltre disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione per una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, in base ai rischi specifici della mansione, attraverso un’idonea informazione sugli effetti.

Sorveglianza sanitaria alcol test/drug test

La Sorveglianza Sanitaria è fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro. Essa permette al datore di lavoro di monitorare e prevenire rischi sul lavoro. L’alcol test viene eseguito dal medico del lavoro con un etilometro professionale, che rileva la presenza di etanolo nell’aria espirata. Lo strumento è capace di fornire un risultato immediato, con un riscontro in tempo reale sulla positività o meno del lavoratore sottoposto all’esame. Per quanto Per il drug test il medico competente effettua l’esame tossicologico e ricerca la presenza di droghe nelle urine e nella saliva.

In caso di positività dell’alcol test e del test antidroga, nell’ immediato, il medico competente deve esprimere il giudizio di inidoneità temporanea alla mansione.

E se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ai controlli periodici?

Se il lavoratore non si presenta alla data prevista entro 10 giorni, la struttura sanitaria disporrà un nuovo controllo. Nel caso in cui il lavoratore non dovesse adempiere di nuovo agli obblighi, scattano in automatico una sanzione e l'allontanamento dalla mansione a rischio (fino a quando non venga accertata la sua idoneità). Sanzioni (amministrative e penali) sono previste anche per il datore di lavoro che omette l'effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo.

Necessiti della consulenza di un medico competente, e i tuoi lavoratori hanno necessità di svolgere visite mediche specialistiche? Contattaci e richiedi il servizio di sorveglianza sanitaria chiamando allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su https://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

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