Giovedì, 20 Novembre 2025 10:21

Crediti d'Imposta ZES Unica e ZLS: Proroga fino al 2028

Il disegno di legge di Bilancio 2026 estende le agevolazioni fiscali per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone Logistiche Semplificate fino al 2028, con nuove tempistiche più flessibili.

La Novità Principale

L'articolo 95 del disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) proroga di tre anni i crediti d'imposta ZES Unica e Zone Logistiche Semplificate. Il cambiamento più rilevante riguarda le tempistiche: mentre nel 2025 gli investimenti devono essere completati entro il 15 novembre, per il triennio 2026-2028 saranno agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Credito d'Imposta ZES Unica

Riferimenti normativi

Il credito d'imposta ZES Unica è stato istituito dall'articolo 16 del D.L. n. 124/2023 e prorogato al 2025 dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 485-491 della legge n. 207/2024). Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal disegno di legge di Bilancio 2026, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.

Chi può accedere

Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica e regime contabile, già operative o che si insediano nella ZES Unica, per gli investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Esclusioni

Come espressamente indicato nel decreto attuativo 17 maggio 2024, sono esclusi:

  • I soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo
  • Le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento
  • Le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014

Per l'individuazione del settore di appartenenza si deve tenere conto del codice attività ATECO 2024 indicato nel modello di comunicazione, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento.

Misura dell'agevolazione

L'intensità del credito d'imposta varia in funzione dell'ammontare dell'investimento, della dimensione dell'impresa e della localizzazione territoriale.

Cumulabilità

Come specificato dal decreto attuativo 17 maggio 2024, il credito d'imposta è cumulabile:

  • Con aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento
  • Nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

Risorse disponibili

  • 2026: 2,3 miliardi di euro
  • 2027: 1 miliardo di euro
  • 2028: 750 milioni di euro

Credito d'Imposta ZLS

Riferimenti normativi

L'agevolazione è stata istituita dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 60/2024 e prorogata al 2025 dal decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 14-novies, del D.L. n. 202/2024). Le disposizioni attuative sono state definite dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 agosto 2024.

Chi può accedere

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate, limitatamente alle zone assistite 107.3.c).

Esclusioni

L'agevolazione non si applica:

  • Alle imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo
  • Alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento
  • Alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014

Misura dell'agevolazione

Il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ed entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Investimenti Agevolabili

Entrambi i crediti d'imposta competono in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, relativi a:

  • Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica o nelle ZLS
  • Acquisto di terreni
  • Acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva

Limiti

Sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo non sia inferiore a 200.000 euro né superiore a 100 milioni di euro.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Esclusioni

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Le Comunicazioni Obbligatorie

Ai fini della fruizione di entrambi i crediti di imposta, anche per il triennio 2026-2028, come nel 2025, sarà necessario inviare all'Agenzia delle entrate:

  • Una comunicazione preventiva, nella quale devono essere indicati l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio di ciascun anno e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre di ciascun anno
  • Una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. La mancata presentazione di detta comunicazione integrativa comporterà la decadenza dell'agevolazione

Per ciascun credito di imposta, sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ad approvare i modelli di comunicazione e definire le relative modalità di trasmissione telematica.

Scadenze per il 2026

  • Comunicazione preventiva: dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 (indicando l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026)
  • Comunicazione integrativa: dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 (indicando l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026)

Scadenze per il 2027

  • Comunicazione preventiva: dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027
  • Comunicazione integrativa: dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028

Scadenze per il 2028

  • Comunicazione preventiva: dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028
  • Comunicazione integrativa: dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029

Limitazione importante

Per espressa previsione normativa, la comunicazione integrativa relativa al credito di imposta ZES Unica non potrà indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello riportato nella comunicazione preventiva. Nulla invece è specificato per il credito di imposta ZLS.

Ultima modifica il Giovedì, 20 Novembre 2025 13:03