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IMPRESE AGRICOLE: NUOVI INCENTIVI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Imprese agricole: nuovi incentivi per la sicurezza sul lavoro
Il decreto-legge del 31 ottobre 2025, n. 159 introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, configurandosi come un vero e proprio spartiacque normativo che ridefinisce l'approccio alla prevenzione nel settore agricolo e in altri comparti produttivi. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede un pacchetto organico di interventi che combinano incentivi economici, innovazione tecnologica e controlli rafforzati.
Riduzione delle aliquote contributive in agricoltura
A partire dal 1° gennaio 2026, l'INAIL è autorizzata a rivedere le aliquote di contribuzione secondo la logica del bonus-malus, premiando le imprese che investono in sicurezza e penalizzando quelle con elevati indici di infortunio. Questa revisione rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai sistemi precedenti, introducendo un meccanismo che tiene conto non solo del trend storico degli infortuni ma anche della condotta complessiva dell'azienda. Sul piatto vengono messi 502 milioni di euro per l'oscillazione premi più altri 90 milioni per la riduzione dei contributi nel 2026.
Le aziende sono escluse dalla riduzione contributiva se hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto impegna l'autorità giudiziaria a comunicare tempestivamente queste sentenze all'INAIL, creando un sistema di tracciabilità che garantisce maggiore trasparenza e responsabilizzazione delle imprese.
Fondo e incentivi per la “Rete del lavoro agricolo di qualità”
Dal 2026, una quota delle risorse programmate dall'INAIL sarà riservata alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che dovranno dimostrare l'assenza negli ultimi tre anni di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa misura rappresenta un'evoluzione importante nell'approccio alla qualificazione delle imprese agricole, introducendo requisiti più stringenti che vanno oltre il semplice rispetto formale delle norme.
I requisiti per l'adesione comprendono anche la regolarità contributiva e l'applicazione di contratti collettivi conformi all'articolo 51 del D.lgs. 81/2015. Grazie a questi stanziamenti, le imprese qualificate potranno investire in tecnologie innovative, dispositivi di protezione di ultima generazione e sistemi di monitoraggio avanzati specificamente progettati per le esigenze del settore agricolo.
Formazione e tecnologie innovative
L'INAIL promuoverà interventi di formazione in materia prevenzionale e interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti. Dal 2026, l'INAIL destinerà 35 milioni di euro annui alla formazione, anche digitale, rappresentando un investimento significativo nella cultura della prevenzione.
L'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Questa estensione colma una lacuna importante, assicurando che anche le realtà aziendali più piccole, numerose nel settore agricolo, possano beneficiare di una rappresentanza dei lavoratori adeguatamente preparata.
Il decreto rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni in itinere, una misura particolarmente rilevante per il settore agricolo che spesso ospita giovani in alternanza scuola-lavoro. Viene inoltre introdotta a carico dell'INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali
Tutta l'attività di formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL. Questa digitalizzazione consente una maggiore trasparenza e semplifica notevolmente i controlli ispettivi, permettendo alle imprese di dimostrare più facilmente la propria conformità normativa. Il sistema rappresenta inoltre un vantaggio per i lavoratori stessi, che potranno disporre di una documentazione completa e facilmente accessibile del proprio percorso formativo in materia di sicurezza.
Intensificazione dell’attività ispettiva
Parallelamente agli incentivi, è prevista un’intensificazione dell’attività ispettiva: tra le novità spiccano l’assunzione di nuovi ispettori del lavoro e l’incremento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro. Questo rafforzamento favorisce un ambiente in cui la conformità normativa diventa ancora più rilevante, sia per evitare sanzioni sia per ambire ai benefici previsti.
Le sfide per le aziende agricole
Se gestite un’impresa agricola, questa normativa rappresenta un’occasione concreta. Investire nella sicurezza significa ridurre costi diretti e indiretti legati agli infortuni, migliorare la produttività, e costruire una reputazione aziendale solida. Allo stesso tempo, l’opportunità di accedere a risorse e a una riduzione contributiva può migliorare la sostenibilità economica dell’attività.
Promotergroup S.p.A. è da sempre al fianco delle imprese che intendono investire in formazione e mantenersi aggiornate sulle novità normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con un'esperienza consolidata nel settore agricolo, offriamo consulenza specializzata per aiutare le aziende a rispondere alle sfide e cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo.
CREDITI D'IMPOSTA ZES UNICA E ZLS: PROROGA FINO AL 2028
Crediti d'Imposta ZES Unica e ZLS: Proroga fino al 2028
Il disegno di legge di Bilancio 2026 estende le agevolazioni fiscali per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone Logistiche Semplificate fino al 2028, con nuove tempistiche più flessibili.
La Novità Principale
L'articolo 95 del disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) proroga di tre anni i crediti d'imposta ZES Unica e Zone Logistiche Semplificate. Il cambiamento più rilevante riguarda le tempistiche: mentre nel 2025 gli investimenti devono essere completati entro il 15 novembre, per il triennio 2026-2028 saranno agevolabili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Credito d'Imposta ZES Unica
Riferimenti normativi
Il credito d'imposta ZES Unica è stato istituito dall'articolo 16 del D.L. n. 124/2023 e prorogato al 2025 dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 485-491 della legge n. 207/2024). Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal disegno di legge di Bilancio 2026, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.
Chi può accedere
Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica e regime contabile, già operative o che si insediano nella ZES Unica, per gli investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Esclusioni
Come espressamente indicato nel decreto attuativo 17 maggio 2024, sono esclusi:
- I soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo
- Le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento
- Le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014
Per l'individuazione del settore di appartenenza si deve tenere conto del codice attività ATECO 2024 indicato nel modello di comunicazione, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento.
Misura dell'agevolazione
L'intensità del credito d'imposta varia in funzione dell'ammontare dell'investimento, della dimensione dell'impresa e della localizzazione territoriale.
Cumulabilità
Come specificato dal decreto attuativo 17 maggio 2024, il credito d'imposta è cumulabile:
- Con aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento
- Nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)
Risorse disponibili
- 2026: 2,3 miliardi di euro
- 2027: 1 miliardo di euro
- 2028: 750 milioni di euro
Credito d'Imposta ZLS
Riferimenti normativi
L'agevolazione è stata istituita dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 60/2024 e prorogata al 2025 dal decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 14-novies, del D.L. n. 202/2024). Le disposizioni attuative sono state definite dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 agosto 2024.
Chi può accedere
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate, limitatamente alle zone assistite 107.3.c).
Esclusioni
L'agevolazione non si applica:
- Alle imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo
- Alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento
- Alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014
Misura dell'agevolazione
Il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ed entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Investimenti Agevolabili
Entrambi i crediti d'imposta competono in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, relativi a:
- Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica o nelle ZLS
- Acquisto di terreni
- Acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva
Limiti
Sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo non sia inferiore a 200.000 euro né superiore a 100 milioni di euro.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Esclusioni
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.
Le Comunicazioni Obbligatorie
Ai fini della fruizione di entrambi i crediti di imposta, anche per il triennio 2026-2028, come nel 2025, sarà necessario inviare all'Agenzia delle entrate:
- Una comunicazione preventiva, nella quale devono essere indicati l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio di ciascun anno e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre di ciascun anno
- Una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. La mancata presentazione di detta comunicazione integrativa comporterà la decadenza dell'agevolazione
Per ciascun credito di imposta, sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ad approvare i modelli di comunicazione e definire le relative modalità di trasmissione telematica.
Scadenze per il 2026
- Comunicazione preventiva: dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 (indicando l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026)
- Comunicazione integrativa: dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 (indicando l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026)
Scadenze per il 2027
- Comunicazione preventiva: dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027
- Comunicazione integrativa: dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028
Scadenze per il 2028
- Comunicazione preventiva: dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028
- Comunicazione integrativa: dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029
Limitazione importante
Per espressa previsione normativa, la comunicazione integrativa relativa al credito di imposta ZES Unica non potrà indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello riportato nella comunicazione preventiva. Nulla invece è specificato per il credito di imposta ZLS.


