Visualizza articoli per tag: pmi

Smart working e nuovi obblighi di sicurezza: cosa cambia per le aziende con la Legge PMI n. 34/2026

La Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (n. 34/2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, introduce un importante aggiornamento sul piano della compliance in materia di lavoro agile. L'intervento non ridisegna le modalità organizzative dello smart working né incide sugli accordi individuali tra azienda e lavoratore. Agisce invece su un aspetto fino ad oggi rimasto in secondo piano: il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza per chi lavora fuori dai locali aziendali, rafforzandone l'efficacia attraverso un regime sanzionatorio specifico.

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la portata della novità è necessario partire dalla Legge n. 81/2017, il cui Capo II è dedicato alle disposizioni che favoriscono l'articolazione flessibile del lavoro subordinato nei tempi e nei luoghi. Quella legge aveva già definito con precisione gli obblighi del datore di lavoro. L'art. 22 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'art. 23 estende poi la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali, incluso il tragitto di andata e ritorno verso il luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività, quando tale scelta risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa.

Si trattava quindi di obblighi già esistenti, che tuttavia nella pratica sono stati spesso sottovalutati o gestiti in modo non strutturato.

La novità introdotta dalla Legge n. 34/2026

L'art. 11 della nuova legge interviene proprio su questo punto, introducendo modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e inserendo la mancata consegna dell'informativa tra le fattispecie sanzionate dall'art. 55 dello stesso decreto. La violazione comporta l'arresto da due a quattro mesi oppure un'ammenda compresa tra 1.708,61 e 7.403,96 euro. La sanzione si applica in caso di mancata consegna sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è sufficiente che manchi la consegna a uno solo dei due soggetti perché l'inadempimento risulti sanzionabile.

Il ruolo dell'informativa e della formazione

L'informativa scritta non è un documento fine a sé stesso. È lo strumento attraverso cui il datore di lavoro trasferisce al lavoratore le conoscenze necessarie per gestire i rischi propri del lavoro da remoto, tra cui l'utilizzo dei videoterminali, l'affaticamento visivo, le problematiche posturali, lo stress lavoro-correlato e le condizioni ergonomiche dell'ambiente di lavoro scelto. Quando il dipendente utilizza dispositivi propri, il datore di lavoro è tenuto a verificare che tali strumenti rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni consegna deve essere documentata in forma tracciabile, poiché in caso di ispezione o contenzioso l'onere della prova ricade sull'azienda.

La sola consegna dell'informativa, tuttavia, non esaurisce gli obblighi di prevenzione. In assenza di un controllo diretto sugli ambienti in cui si svolge la prestazione, è il lavoratore stesso a dover riconoscere i rischi e adottare comportamenti adeguati. Questo rende la formazione specifica sul lavoro agile un elemento integrante della compliance aziendale, non una misura accessoria.

Cosa fare per essere in regola

Le aziende che non hanno ancora predisposto o aggiornato l'informativa, che non ne hanno documentato la consegna o che non hanno avviato percorsi formativi dedicati ai lavoratori in smart working si trovano oggi in una condizione di non conformità rispetto a obblighi pienamente esigibili. Adeguarsi richiede un approccio metodico: ricognizione degli accordi di smart working in essere, verifica della documentazione già consegnata, aggiornamento dei contenuti dell'informativa e pianificazione del rinnovo annuale come attività strutturata nei processi HR e di sicurezza aziendale.

Promotergroup supporta le aziende nella gestione degli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e nella progettazione di percorsi formativi per i lavoratori in smart working. Contattaci per una prima valutazione.

 

Pubblicato in NEWS

LEGGE PMI 2026 E SICUREZZA SUL LAVORO: LE MODIFICHE TECNICHE AL D.LGS. 81/2008

La Legge annuale sulle piccole e medie imprese non introduce una riforma organica del sistema prevenzionistico, ma interviene in modo puntuale su alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008, con effetti concreti soprattutto per microimprese, PMI, datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile e aziende che impiegano attrezzature soggette a verifica periodica. Il punto centrale, dal punto di vista tecnico, è che il legislatore non alleggerisce gli obblighi sostanziali di tutela, ma prova a renderne più gestibile l’applicazione nelle realtà organizzative minori.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI

L’intervento più rilevante è contenuto nell’articolo 10, che modifica l’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 inserendo il nuovo comma 5-ter. La disposizione affida all’INAIL il compito di elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni comparativamente più rappresentative di imprese e lavoratori. La norma precisa che tali modelli dovranno contenere anche parametri concreti per la declinazione aziendale, e che lo stesso INAIL dovrà supportare le imprese nella loro adozione sia sul piano gestionale sia su quello applicativo.

Dal punto di vista tecnico, il passaggio è importante perché interviene nell’area dei modelli organizzativi ex art. 30, cioè quegli assetti che, se correttamente adottati ed efficacemente attuati, rilevano anche ai fini dell’efficacia esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001. La novità non crea un nuovo obbligo generalizzato di adozione, ma prova a colmare una criticità nota: per molte PMI i modelli di organizzazione e gestione risultano troppo complessi rispetto alla struttura aziendale. La legge, quindi, non abbassa l’asticella della prevenzione, ma cerca di rendere più accessibile uno strumento finora utilizzato soprattutto nelle organizzazioni più strutturate.

Formazione durante la CIG e addestramento con simulazioni

Lo stesso articolo 10 modifica poi l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 sotto due profili distinti. Il primo riguarda il comma 4, dove viene aggiunta la lettera b-bis: formazione e, ove previsto, addestramento specifico devono avvenire anche in occasione dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro. È una previsione tecnica molto precisa, perché inserisce i periodi di CIG tra i momenti tipici in cui l’azienda può e deve programmare attività formative in materia di sicurezza. Non si tratta soltanto di una facoltà organizzativa: il legislatore la qualifica come occasione rilevante ai fini dell’adempimento formativo.

Il secondo intervento riguarda il comma 5 dello stesso articolo 37, completamente riscritto. La norma conferma che l’addestramento deve essere svolto da persona esperta e sul luogo di lavoro, ma precisa meglio il contenuto minimo dell’attività: prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, oltre a esercitazioni applicate sulle procedure di lavoro sicuro. La vera novità è che gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, purché siano tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

Sul piano operativo, questa modifica è tutt’altro che secondaria. Il legislatore non equipara la simulazione a qualsiasi forma di e-learning, ma la colloca dentro il perimetro dell’addestramento pratico, mantenendo due presidi: la competenza del formatore e la tracciabilità dell’attività. Per le imprese questo significa che l’impiego di realtà virtuale, simulatori o ambienti immersivi diventa normativamente compatibile, ma non può essere improvvisato: dovrà essere inserito in un processo documentato, coerente con i rischi e con le mansioni.

Formazione in materia di sicurezza e decadenza dal trattamento durante la sospensione

Sempre l’articolo 10 interviene anche sull’articolo 4, comma 40, della legge n. 92/2012, chiarendo che tra i corsi di formazione o riqualificazione la cui frequenza è rilevante ai fini del mantenimento del trattamento rientrano espressamente anche quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In termini tecnici, la norma rafforza il legame tra politiche passive del lavoro e formazione prevenzionistica: il lavoratore sospeso che rifiuti senza giustificato motivo un percorso formativo, compreso quello sulla sicurezza, può decadere dal trattamento.

Per le imprese e per chi gestisce HR e compliance, questa previsione è rilevante perché rende la formazione sulla sicurezza ancora più integrata nei processi di gestione del personale nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività, superando l’idea che tali periodi siano “neutri” sotto il profilo prevenzionistico.

Lavoro agile: l’obbligo informativo entra nel Testo Unico

L’articolo 11 della legge interviene in modo diretto sul tema del lavoro agile, inserendo nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-bis. La disposizione stabilisce che, per l’attività svolta in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, in particolare quelli relativi all’uso dei videoterminali, è assicurato mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di una informativa scritta, con cadenza almeno annuale, sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

La norma è molto tecnica perché chiarisce un punto spesso discusso nella prassi: quando il datore non ha disponibilità del luogo in cui il lavoro viene svolto, gli obblighi prevenzionistici non scompaiono, ma vengono adempiuti nei limiti di compatibilità attraverso un presidio informativo strutturato e periodico. L’informativa non può quindi essere generica o meramente formale. Deve individuare i rischi propri della prestazione agile, e questo comporta, in concreto, una maggiore attenzione a temi come ergonomia della postazione, corretto utilizzo dei videoterminali, organizzazione dei tempi di lavoro, affaticamento visivo e condizioni ambientali minime.

Smart working e regime sanzionatorio

La stessa legge modifica anche l’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, includendo espressamente tra le violazioni sanzionate anche la mancata osservanza dell’obbligo informativo previsto dal nuovo art. 3, comma 7-bis. Questo passaggio è decisivo perché trasforma la disciplina del lavoro agile da semplice presidio organizzativo a obbligo prevenzionistico assistito da sanzione penale contravvenzionale. Nel testo coordinato richiamato nelle note della legge, per tale violazione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Sotto il profilo applicativo, questo significa che le aziende che hanno personale in smart working non possono più limitarsi a richiamare formule standard o policy interne non aggiornate. Occorre verificare se l’informativa annuale esista, sia coerente con le mansioni effettive e venga consegnata anche all’RLS. È una novità che rafforza notevolmente la tracciabilità degli adempimenti in materia di lavoro agile.

Verifiche periodiche: nuova cadenza per piattaforme mobili elevabili e piattaforme per frutteto

L’articolo 12 modifica l’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo tra le attrezzature soggette a verifica periodica le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, con verifica triennale. Dal punto di vista tecnico, la disposizione estende e specifica il sistema dei controlli periodici su attrezzature che espongono a rischi elevati, in particolare per lavori in quota e attività agricole specialistiche.

L’impatto operativo è immediato per le imprese che utilizzano queste attrezzature, perché comporta l’adeguamento del piano delle verifiche, della documentazione tecnica e del monitoraggio delle scadenze. Per il settore agricolo, in particolare, la norma segnala una crescente attenzione verso attrezzature impiegate in contesti operativi spesso esclusi dalle letture più “industriali” del Testo Unico, ma caratterizzati da un indice di rischio elevato.

Le semplificazioni agricole non incidono direttamente sugli obblighi prevenzionistici

Nello stesso articolo 10, la legge prevede anche una semplificazione amministrativa per l’iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli, che può essere presentata direttamente all’INPS. Si tratta però di una misura che riguarda gli adempimenti amministrativi previdenziali e non modifica direttamente il quadro degli obblighi prevenzionistici. Dal punto di vista redazionale, quindi, va distinta dalle vere novità in materia di sicurezza, che restano quelle relative a modelli organizzativi, formazione, smart working e verifiche di attrezzature.

Un intervento puntuale, ma con effetti pratici immediati

Letta in chiave tecnica, la Legge PMI 2026 non cambia i principi della prevenzione aziendale, ma introduce quattro effetti molto concreti: prova a rendere più accessibili i modelli organizzativi nelle PMI, amplia le occasioni e gli strumenti di formazione, tipizza meglio l’adempimento datoriale nel lavoro agile e aggiorna il perimetro delle verifiche periodiche sulle attrezzature. Sono interventi settoriali, ma destinati a incidere subito su procedure interne, registri formativi, informative per lo smart working e scadenzari delle verifiche.

 

Pubblicato in NEWS
Etichettato sotto

Sostenibilità che premia: le PMI italiane conquistano credito e competitività

Il 2024 rappresenta un anno spartiacque per le piccole e medie imprese italiane. Per la prima volta, la sostenibilità smette di essere un tema di nicchia o un esercizio di comunicazione per diventare un fattore concreto di competitività e accesso al credito. I numeri dell'ultimo ESG Outlook di CRIF lo certificano senza margini di dubbio: la percentuale di PMI italiane considerate ad alto o molto alto rischio di transizione ecologica scende di 6,6 punti percentuali, mentre cresce di 9,1 punti la quota di imprese che si colloca nelle fasce a basso o moderato impatto.

Non si tratta solo di un miglioramento tecnico. Dietro questi dati c'è un cambiamento culturale profondo, che coinvolge strategie aziendali, scelte di investimento e rapporti con il sistema finanziario.

Il credito premia la sostenibilità

Il dato più significativo arriva dal mondo bancario. Nel corso dell'ultimo anno, la quota di finanziamenti destinata alle imprese con migliori performance ESG è salita al 38,1%, contro il 30% scarso del 2023. Un balzo di otto punti percentuali che racconta una trasformazione in atto: gli istituti di credito non si limitano più a monitorare i rischi ambientali, ma orientano attivamente l'allocazione delle risorse, premiando con tassi più vantaggiosi e condizioni più flessibili chi dimostra impegno concreto verso la transizione.

Per molte PMI questo significa poter accelerare investimenti in efficienza energetica, fonti rinnovabili e innovazione di processo. Un circolo virtuoso che lega sostenibilità e crescita in modo sempre più indissolubile.

La geografia della transizione: chi corre e chi arranca

L'analisi settoriale dell'Osservatorio rivela una transizione a geometria variabile. Alcuni comparti hanno imboccato con decisione la strada del cambiamento. Il settore immobiliare, ad esempio, ha quasi dimezzato il proprio livello di rischio rispetto al 2023, spinto dall'adozione di standard energetici più severi e dall'impulso delle direttive europee sugli edifici. Segnali positivi arrivano anche dalla meccanica, dal tessile, dal turismo e dal commercio automotive, dove l'adozione di tecnologie pulite e modelli di business circolari comincia a produrre risultati misurabili.

Il quadro si complica quando si guarda ai settori tradizionalmente più esposti. Trasporti, logistica e comparto marittimo faticano a tenere il passo, frenati da flotte obsolete e da un'infrastruttura non ancora pronta per la decarbonizzazione. Situazione analoga per chimica, farmaceutica e oil & gas, dove i costi di riconversione restano elevati e la pressione normativa particolarmente intensa.

Eppure, anche nei settori ad alta intensità emissiva si intravede una direzione di marcia. Il ricorso progressivo alle fonti rinnovabili e la riduzione, seppur graduale, della dipendenza dai combustibili fossili dimostrano che il cambiamento è possibile, anche se richiede tempi più lunghi e investimenti più consistenti.

Emissioni: la fotografia dell'efficienza

La GHG intensity, l'indicatore che mette in relazione le emissioni di gas serra con il fatturato aziendale, offre una fotografia precisa dell'efficienza ambientale delle imprese. Nel 2024 questo parametro mostra un lieve miglioramento complessivo, segno che le aziende italiane stanno imparando a produrre valore emettendo meno CO₂.

La distribuzione, però, resta profondamente disomogenea. I settori dei servizi e quelli legati al capitale umano, caratterizzati da emissioni naturalmente contenute, registrano le performance migliori. Ben diversa la situazione nei comparti industriali più pesanti: nei trasporti e nell'agricoltura l'adozione di pratiche a ridotto impatto procede a rilento, ostacolata da barriere economiche e tecnologiche ancora difficili da superare.

Le note positive arrivano dall'energia e dalle utilities, dove gli investimenti in rinnovabili e in tecnologie ad alta efficienza iniziano a tradursi in risultati tangibili sui bilanci di sostenibilità.

Dalla conformità alla competitività

I dati dell'Osservatorio disegnano un'Italia imprenditoriale in movimento. Molte PMI stanno riducendo il proprio profilo di rischio ESG, ma permangono divari significativi tra settori, dimensioni aziendali e aree geografiche. La vera sfida, ora, è trasformare questi progressi da obbligo normativo a vantaggio competitivo.

La transizione ecologica non è più soltanto una risposta alle direttive europee o alle richieste del sistema bancario. È una leva strategica per accedere a nuovi mercati, attrarre investitori istituzionali, rafforzare la reputazione e conquistare la fiducia di clienti sempre più attenti alla sostenibilità delle proprie scelte.

In questo scenario, la misurazione puntuale delle performance ESG e la certificazione degli impegni assunti diventano strumenti indispensabili. Non basta dichiarare, bisogna dimostrare. E chi lo fa con rigore e trasparenza si posiziona un passo avanti rispetto ai concorrenti

Promotergroup Spa affianca le imprese nel percorso verso l'ottenimento delle certificazioni ESG, ambientali e sociali, supportandole nello sviluppo di strategie innovative per affrontare con successo le sfide della transizione ecologica.

Pubblicato in NEWS
Etichettato sotto

INCENTIVI ALLE PMI CHE INVESTONO SULLE ENERGIE RINNOVABILI

 Il prossimo 4 aprile 2025, aprirà lo sportello per accedere agli incentivi destinati alle imprese che investono sull'energia rinnovabile (in particolare sull'autoproduzione attraverso impianti fotovoltaici e minieolici)

Obiettivo

Il presente decreto è volto a consentire la realizzazione della misura agevolativa associata all’Investimento 16 “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH.

Programmi di investimento ammissibili

Sono ammissibili all'incentivo "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per le PMI" i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di:

- impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti e le spese per l’installazione e la messa in esercizio per autoconsumo immediato.

- possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:

- 30% per le medie imprese;

- 40% per le micro e piccole imprese;

- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

- 50% per la diagnosi energetica

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, dette spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta con;

d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligato per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

Dotazione finanziaria

Le risorse destinate alla misura sono 320 milioni di euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

Scadenza

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025.

Visiona la scheda di sintesi

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: AGEVOLAZIONI PER LE PMI DEL MEZZOGIORNO

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili. L’intervento è riservato alle PMI del Sud che realizzano programmi di investimento con un preponderante contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte alle PMI che:

  • sono regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese,
  • non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
  • operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati o due
  • dichiarazioni dei redditi presentate nel caso di ditte individuali,
  • hanno sede in una delle Regioni meno sviluppate:
    - Molise,
    - Basilicata,
    - Calabria,
    - Campania,
    - Puglia,
    - Sicilia

  • essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
  • attività manifatturiere (sezione C classificazione delle attività economiche Ateco 2007),
  • servizi alle imprese.

Attività ammissibili

Gli investimenti devono essere finalizzati a:

  • efficientamento energetico, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,
  • transizione digitale, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
  • sostenibilità ambientale, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.

L’ammontare delle spese 4.0. deve risultare preponderante rispetto al totale degli altri investimenti. Gli investimenti, inoltre, devono perseguire uno dei seguenti obiettivi:

  • ampliamento della capacità produttiva;
  • diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza;
  • diversificazione fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente;
  • realizzazione di una nuova unità produttiva.

Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale. Il processo di selezione avverrà con modalità a sportello, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Le imprese che riceveranno l’agevolazione dovranno:

o mantenere gli investimenti per almeno tre anni dalla concessione dell’ultima tranche di contributi,

o garantire la tracciabilità dei pagamenti e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,

o evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell’investimento.

Classi di attività non ammissibili

I divieti e limitazioni sono inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento e relative a:

a) macchinari, impianti e attrezzature;

b) opere murarie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili;

c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali riferibili a macchinari, impianti e attrezzature;

d) acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica;

e) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti ammissibili, nei limiti del 5% dell’importo delle spese di cui alle lettere a) e b);

f) per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa: spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nel limite del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Agevolazione

I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.

Le PMI possono ottenere un sostegno fino al 75% dell’investimento, sotto forma di:

  • Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo ammissibile;
  • Finanziamento agevolato pari al 40% dell’importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.

Una quota del 25% delle risorse è riservata esclusivamente a micro e piccole imprese.

Completamento investimento

Il termine di ultimazione non può essere superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi).

Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili ammontano a 300.488.426,61 euro a valere sul Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027”.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.promotergroup.eu/index.php/contattaci

Pubblicato in NEWS

DDL Piccole e Medie Imprese: novità per il lavoro agile e modelli semplificativi di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tra gli obiettivi la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso a finanziamenti agevolati e al credito bancario, nonché il potenziamento della competitività

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 18 delle “Norme per la tutela della libertà d’impresa – Statuto delle imprese” (legge 11 novembre 2011, n. 180). Il provvedimento, che rappresenta il primo intervento strutturato in materia, introduce una serie di misure a favore delle PMI, mirate a rispondere alle principali sfide operative che le riguardano. Tra gli obiettivi principali vi sono la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso a finanziamenti agevolati e al credito bancario, nonché il potenziamento della competitività.

Di seguito le principali novità in materia di Salute Sicurezza sul lavoro:

Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori

Una delle misure previste dal DDL PMI, prevede l’estensione dell’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, con specifici requisiti stabiliti dalla norma.

Modelli semplificati per la gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Si prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Questi modelli, coerenti con le ridotte dimensioni delle PMI, hanno l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza e di non gravare eccessivamente sulle risorse disponibili.

Lavoro agile

Un’altra importante novità riguarda il lavoro agile Il Ddl Pmi modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, disponendo che per l’attività di lavoro prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza è assicurato mediante consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta che individui i rischi generali e i rischi specifici. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Le misure previste dal DDL PMI mirano a semplificare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro per le piccole e medie imprese, attraverso l’introduzione di esoneri, modelli semplificati e nuove modalità di gestione del lavoro agile. Questi interventi non solo alleggeriscono gli oneri burocratici per le PMI, ma contribuiscono anche a rafforzare la sicurezza sul posto di lavoro, adattandosi alle esigenze specifiche di ciascun contesto.

Se desideri maggiori informazionihttps://www.promotergroup.eu/index.php/contattaci.

 

Pubblicato in NEWS
Etichettato sotto

 

PMI ITALIANE A RISCHIO: UNA SU CINQUE HA SUBITO ATTACCHI INFORMATICI

Un’indagine di GoDaddy ha rilevato che gli attacchi informatici causano interruzioni di attività del sito web, perdite finanziarie e di reputazione

 

Martedì 8 febbraio in tutto il mondo si celebrerà la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. In occasione di questo evento vogliamo puntare l’attenzione sui rischi degli attacchi informatici per le imprese. GoDaddy ha condotto una survey che mostra come la cybersecurity sia un tema molto importante per le Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane: più dell’80% degli intervistati ritiene infatti che gli attacchi informatici al loro sito web possano compromettere le loro attività.

In Italia, le minacce che maggiormente colpiscono le piccole aziende sono: Phishing (per l’88%), Malware (90%), Ransomware (69%). Nel caso di attacchi informatici, sembra che le PMI italiane siano più preparate delle aziende francesi e spagnole ad affrontare il problema: il 25% delle aziende nostrane è in grado di affrontarli autonomamente mentre il 45% sa a chi chiedere aiuto in caso di emergenza. Secondo le PMI italiane coinvolte nel sondaggio di GoDaddy, le maggiori preoccupazioni associate a una potenziale violazione della sicurezza sono: la perdita di tempo per affrontare il problema (70% degli intervistati), seguita dalla potenziale esposizione dei dati dei clienti (58%), la perdita della fiducia dei clienti stessi (49%) e infine l’interruzione di servizio del loro sito web per un certo periodo (48%). Secondo il sondaggio di GoDaddy, il 74% delle piccole aziende italiane intervistate ritiene che fare un backup del sito web sia una delle misure di sicurezza fondamentali insieme al certificato SSL e all’utilizzo di un servizio di sicurezza dei siti web che esegue quotidianamente scansioni sia a livello di client che di server.

Pubblicato in NEWS

 

 

BANDO PMI DIGITALI: ANCORA A DISPOSIZIONE 50 MILIONI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Bando Digital Transformation: contributi e finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Il Bando Digital Transformation PMI è una misura prevista dal Decreto Crescita, che mette a disposizione 100 milioni di euro per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di micro, piccole e medie imprese, attraverso le tecnologie di Impresa 4.0 e soluzioni digitali di filiera. È rivolta alle micro, piccole e medie imprese che investono in innovazione digitale, con ricavi pari ad almeno 100mila euro, almeno due bilanci approvati, attive nei seguenti settori: manifatturiero, servizi diretti alle imprese manifatturiere, turismo, commercio

Gli incentivi vengono concessi sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati. Le agevolazioni, pari al 50% della spesa ammissibile, sono concesse come segue:

  • 10 % sotto forma di contributo,
  • 40 % sotto forma di finanziamento agevolato.

 

Lo sportello si è aperto lo scorso 15 dicembre e il plafond complessivo di 100 milioni è stato utilizzato finora solo per circa la metà dei fondi.

Gli investimenti ammessi devono abilitare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, attraverso le tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0, oppure le soluzioni tecnologiche digitali di filiera (distribuzione, piattaforme, e-commerce, pagamenti).

Sono agevolati progetti di valore minimo pari a 50mila e valore massimo pari a 500mila euro, presentati da imprese singole o associate mediante contratti di rete o altre forme di collaborazione (fino a 10 soggetti), con capofila un DIH (Digital Innovation Hub) o EDI (ecosistema digitale per l’innovazione).

Beneficiari

Il bando è aperto alle PMI dell’intero territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda:

- sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;

- operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;

- hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro;

- dispongono di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Per maggiori informazioni potete contattarci allo 0932/862613, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o su www.promotergroup.eu/contattaci

Pubblicato in NEWS